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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/03/2025, n. 3525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3525 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 59670/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 59670/2022 del Ruolo Generale e promossa da
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], cittadino del Ghana, rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Busani, come da mandato in atti;
- ricorrente –
Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei
[...]
Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege, come da comparsa di costituzione;
- resistente –
Oggetto: ricongiungimento familiar.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi.
fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 28/9/2022, nato a [...] il Parte_1
20/05/1980, titolare di permesso di soggiorno per lungo periodo, presentava richiesta di ricongiungimento familiare in favore della moglie nata ad [...] Persona_1
(Ghana) il 29/12/1982.
Ottenuto il nulla osta, provvedeva immediatamente ad inoltrare richiesta di visto di ingresso per la moglie, ottenendo, tuttavia, prima un preavviso di rigetto e, successivamente, un provvedimento di rigetto;
di conseguenza, decideva di procedere al deposito del presente ricorso.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio, rappresentando la volontà della
Amministrazione di procedere in via di autotutela a rivedere il proprio provvedimento.
***
Il fatto sopravvenuto allegato dalla difesa di entrambe le parti (ovvero il rilascio del visto nelle more del presente procedimento) fa venir meno l'interesse della parte ricorrente ad una decisione nel merito del ricorso, posto che, come noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una categoria generale nella quale vanno ricomprese una serie eterogenea di fattispecie, tutte caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un fatto o di un altro evento processuale che determina il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, eliminando la situazione di contrasto tra le parti, che diventa dunque inutile o inattuale.
La parte ricorrente, con le note di udienza del 6 marzo 2025, ha dato atto della circostanza, insistendo sulla soccombenza virtuale ai fine della regolamentazione delle spese di lite.
Riguardo tale ultimo aspetto, deve rilevarsi come la Suprema Corte abbia chiarito che il giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, deve deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale” (Corte di cassazione, Sez. III, sen. n. 3165 del 04.06.1979; conforme Corte di cassazione, sen. n. 5555/2016).
Nel caso di specie le spese devono essere compensate.
È noto che sussistono eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese di lite, nel caso di serialità della controversia, delle difficoltà di carattere organizzativo connesse all'adempimento di un elevatissimo numero di controversie in relazione alle quali sono pendenti numerosi procedimenti giurisdizionali, nonché dell'esistenza di un diffuso contenzioso in materia, dell'assenza delle risorse nell'attuale congiuntura e della difficoltà di disporre tempestivamente l'adempimento di tutte le richieste delle parti (cfr. Cons. Stato
30.12.2020, n. 8517; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/01/2024, n. 144); tale è la notoria peculiare situazione in cui versano le rappresentanze consolari all'estero, come affermato, in più occasioni, anche da questo Tribunale (cfr. Trib. Roma, sez. immigrazione, ordinanza resa nel giudizio iscritto con r.g. n. 16766/24, ove si legge: “i ritardi dell'autorità diplomatica in questione sono stati evidentemente imputati solo all'eccessivo numero di pratiche che essa deve gestire”).
Nel caso di specie, peraltro, l'amministrazione ha dichiarato, sin dalla costituzione in giudizio, di voler procedere alla modifica in autotutela del proprio provvedimento, cosa poi effettivamente verificatasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese compensate.
Roma, 6/3/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Ciccarelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 59670/2022 del Ruolo Generale e promossa da
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], cittadino del Ghana, rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Busani, come da mandato in atti;
- ricorrente –
Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei
[...]
Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege, come da comparsa di costituzione;
- resistente –
Oggetto: ricongiungimento familiar.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi.
fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 28/9/2022, nato a [...] il Parte_1
20/05/1980, titolare di permesso di soggiorno per lungo periodo, presentava richiesta di ricongiungimento familiare in favore della moglie nata ad [...] Persona_1
(Ghana) il 29/12/1982.
Ottenuto il nulla osta, provvedeva immediatamente ad inoltrare richiesta di visto di ingresso per la moglie, ottenendo, tuttavia, prima un preavviso di rigetto e, successivamente, un provvedimento di rigetto;
di conseguenza, decideva di procedere al deposito del presente ricorso.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio, rappresentando la volontà della
Amministrazione di procedere in via di autotutela a rivedere il proprio provvedimento.
***
Il fatto sopravvenuto allegato dalla difesa di entrambe le parti (ovvero il rilascio del visto nelle more del presente procedimento) fa venir meno l'interesse della parte ricorrente ad una decisione nel merito del ricorso, posto che, come noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una categoria generale nella quale vanno ricomprese una serie eterogenea di fattispecie, tutte caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un fatto o di un altro evento processuale che determina il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, eliminando la situazione di contrasto tra le parti, che diventa dunque inutile o inattuale.
La parte ricorrente, con le note di udienza del 6 marzo 2025, ha dato atto della circostanza, insistendo sulla soccombenza virtuale ai fine della regolamentazione delle spese di lite.
Riguardo tale ultimo aspetto, deve rilevarsi come la Suprema Corte abbia chiarito che il giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, deve deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale” (Corte di cassazione, Sez. III, sen. n. 3165 del 04.06.1979; conforme Corte di cassazione, sen. n. 5555/2016).
Nel caso di specie le spese devono essere compensate.
È noto che sussistono eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese di lite, nel caso di serialità della controversia, delle difficoltà di carattere organizzativo connesse all'adempimento di un elevatissimo numero di controversie in relazione alle quali sono pendenti numerosi procedimenti giurisdizionali, nonché dell'esistenza di un diffuso contenzioso in materia, dell'assenza delle risorse nell'attuale congiuntura e della difficoltà di disporre tempestivamente l'adempimento di tutte le richieste delle parti (cfr. Cons. Stato
30.12.2020, n. 8517; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/01/2024, n. 144); tale è la notoria peculiare situazione in cui versano le rappresentanze consolari all'estero, come affermato, in più occasioni, anche da questo Tribunale (cfr. Trib. Roma, sez. immigrazione, ordinanza resa nel giudizio iscritto con r.g. n. 16766/24, ove si legge: “i ritardi dell'autorità diplomatica in questione sono stati evidentemente imputati solo all'eccessivo numero di pratiche che essa deve gestire”).
Nel caso di specie, peraltro, l'amministrazione ha dichiarato, sin dalla costituzione in giudizio, di voler procedere alla modifica in autotutela del proprio provvedimento, cosa poi effettivamente verificatasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese compensate.
Roma, 6/3/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Ciccarelli