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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
-dott. Nicola Saracino Presidente
-dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
-dott. Paolo Bonofiglio Consigliere rel.est. all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 3/4/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3252 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
- ( , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, ( ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore e ( ), Parte_3 C.F._1 rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Cenci come da procura in atti;
APPELLANTI
E
( , in Controparte_1 P.IVA_3
persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura
generale dello Stato;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 2153/2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare, annullare il decreto
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 sanzionatorio nei confronti di in quanto soggetto terzo Parte_1 estraneo rispetto alla richiesta di pagamento del Controparte_1 atteso che il contenzioso de quo ha formato oggetto di cessione di ramo
[...]
d'azienda da UBI Banca a in via principale, per i motivi di cui ai Parte_2 punti 2 e 3 del presente ricorso, dichiarare viziata in fatto e diritto la sentenza n.
2153/2023, pubblicata in data 8.2.2023 del Tribunale di Roma, Giudice dott. Pietro
Persico, e, di conseguenza, previa sua integrale riforma, annullare il decreto sanzionatorio n. 402438/A, notificato in data 21.10.2020. In via subordinata, qualora non venisse integralmente riformata la decisione impugnata, si chiede che la sanzione amministrativa pecuniaria venga rideterminata nella misura minima di legge pari ad € . 3.000,00 o, in subordine, nel caso in cui dovesse riscontrata una violazione grave, ripetuta o sistematica, in quella di € . 30.000,00, o in altra diversa ritenuta di giustizia, riducendo ulteriormente quella determinata dal Giudice di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, respingere il gravame perché inammissibile, improponibile, infondato. In accoglimento dell'appello incidentale, poi, voglia ristabilire la sanzione nella misura originaria di
€ 198.451,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti , e Parte_1 CP_2 Parte_3 quest'ultimo quale responsabile della filiale di Corso Matteotti in Torino, hanno proposto appello avverso la sentenza n. 2153/2023 con cui il Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione contro il decreto sanzionatorio n. 402438/A notificato in data
21/10/2020, salvo ridurre la sanzione da euro 198.451,00 sino ad euro 99.225,50.
La violazione riguarda l'omessa segnalazione di operazioni sospette ex art. 35
d.lgs. n. 231/2007, consistite nei bonifici per complessivi euro 1.984.513,08
effettuati da e sul conto corrente n. 77371 intestato CP_3 CP_4
allo studio legale Musumeci, Altara, Desana e associati: accredito dell'11/5/2015 per euro 104.640,05, del 16/6/2015 per euro 100.000,00, del 3/7/2015 per euro
132.500,00, del 7/7/2015 per euro 53.207,04, del 13/8/2015 per euro 40.067,73, del
5/7/2016 per euro 1.308.274,26 e del 7/7/2016 per euro 245.824,00.
Il Tribunale (1) ha respinto l'eccezione di decadenza, stante la ricezione del nulla osta dell'Autorità giudiziaria in data 18/9/2018 e la notifica del verbale di contestazione in data 26/11/2018: “esigenze oggettive di certezza giuridica
(sindacare di volta in volta le motivazioni della durata dei tempi dell'accertamento
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 rischierebbe di creare una casistica diversificata ed opinabile, stante, peraltro,
l'esigenza di rispettare le competenze, i doveri, le scelte di chi gestisce in segretezza la fase delle indagini), inducono a riconoscere che il termine di 90 giorni ex art. 14
L. 689/1981 decorre dalla data di ricezione del nulla osta concesso dall'autorità giudiziaria”; nel merito, (2) ha evidenziato che le operazioni sul c/c sono “connotate da anomalie oggettive di una certa rilevanza (considerevoli importi, riferimenti
delle causali dei quattro bonifici non sufficientemente circostanziate e non recanti espliciti riferimenti a fatture o a parcelle o a preavvisi di parcelle professionali),
che avrebbero dovuto ingenerare il sospetto sugli spostamenti o accrediti su un conto corrente di cliente definito in atti ad rischio alto, trattandosi di plurime
operazioni”; (3) pur dando conto della qualificazione come ipotesi grave secondo i criteri enunciati nel provvedimento sanzionatorio –“tra cui l'intensità e grado dell'elemento soggettivo, la carenza, l'incompletezza o la non adeguata diffusione ed applicazione di prassi operative e procedure di controllo interno, mancata attivazione di elementi informativi integrativi rispetto alla tipologia di cliente”- ha reputato “più equo l'importo del 5% del totale anziché quello del 10% considerato Contr dal e ciò per tutte le circostanze di fatto emerse e per l'attenuazione dell'elemento soggettivo di colpa nel discernimento tra le molteplici operazioni di accrediti effettuate negli anni sul conto corrente in questione”; infine, (4) ha disatteso la richiesta di estromissione di (poi ) poiché CP_6 Parte_1
“l'intervento adesivo dipendente ex art. 105 c.p.c. spiegato da CO
(quale cessionaria del ramo di azienda di come da Controparte_7
atto di cessione del 19/2/2021 a rogito Notaio di Milano, rep. n. Persona_1
16046, racc. 8617, allegato n. 14 della Pagina 5 comparsa d'intervento)” non è riconducibile all' “ambito di intervento ex art. 111 c.p.c.”.
L'appello dei ricorrenti si fonda su quattro motivi, in relazione all'“annullamento del decreto sanzionatorio nei confronti di ” Parte_1
(4), al “rispetto dei termini di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 (1), alla
“violazione dell'art. 35 del d. lgs. n. 231/2007” (2) ed alla “determinazione della eventuale sanzione pecuniaria” (3).
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 Il ha resistito al gravame, altresì Controparte_1
svolgendo appello incidentale per “ristabilire la sanzione nella misura originaria”.
All'udienza odierna, le parti hanno discusso la causa, concludendo come in epigrafe.
Tanto premesso, la Corte osserva quanto segue.
Con il primo motivo (4), i ricorrenti lamentano l'erroneità dell'omessa estromissione di (invece destinataria della sanzione come Parte_1 contestualmente ridotta), sebbene l'intervento spiegato da in primo grado fosse CP_2
funzionale alla rappresentazione della successione temporale nel diritto controverso: le posizioni riferite alla filiale in questione, infatti, formano oggetto della cessione di ramo d'azienda in favore dell'intervenuta.
Si nota, tuttavia, che la qualificazione dell'intervento come “adesivo dipendente ex art. 105 c.p.c.” è espressamente enunciata nell'atto processuale che,
riproduttivo delle ragioni di merito già proposte dai ricorrenti, non contiene alcuna illustrazione del contenuto e degli effetti della “cessione del ramo d'azienda del
19/2/2021” (soltanto richiamato nell'epigrafe e nelle conclusioni); per altro verso, risulta carente, agli effetti di cui all'art. 111, III comma cpc, il consenso dell'Amministrazione resistente (che ha anzi concluso chiedendo di ristabilire la sanzione originaria).
Il motivo, pertanto, non può trovare accoglimento.
Con il secondo motivo, gli appellanti hanno dedotto che l'accertamento si è
concluso con la notifica in data 7/7/2017 del “decreto di esibizione di atti e documenti, riscontrato da UBI Banca in data 17.7.2017”; la verifica, inoltre, risultava connotata da “particolare semplicità”, ricadendo esclusivamente “su 10
operazioni ovvero accrediti disposti con bonifico da società con indicazione in causale di riferimenti a documenti ed alle date di loro emissione”; non di meno, la contestazione è stata notificata il 23/11/2018, cioè “a distanza di un anno e mezzo”, mentre la convocazione del ha avuto luogo il 22/11/2018 -ovvero il Parte_3
giorno precedente “a conferma che trattavasi di atto non necessario in quanto, evidentemente, il verbale (…) era stato già redatto ed era pronto”- e quindi, a sua volta, “oltre 180 giorni” dall'acquisizione della documentazione;
peraltro, il nulla r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 osta “sicuramente non era atto necessario ai fini della escussione” e, in ogni caso, “la valutazione in ordine alla congruità della durata dell'accertamento” prescinde dalla data del suo rilascio richiedendo, semmai, “la conoscenza della data in cui l'Organo verbalizzante, in possesso di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione, avrebbe potuto/dovuto richiedere il (…) provvedimento autorizzativo (…) della
Procura della Repubblica di Brescia”.
Neppure tale motivo può trovare accoglimento.
Essendo incontroverso che l'accertamento è derivato dalle “indagini condotte nell'ambito del p.p. 2004/17 pendente presso la Procura della Repubblica”, la pronuncia di primo grado appare conforme al disposto di cui agli artt. 14 legge
689/1981 e 65 d.lgs. 231/2007, che individuano la decorrenza del termine nel rilascio del nulla osta dell'Autorità giudiziaria.
D'altro canto, è consolidato il principio secondo cui “al di fuori dell'ipotesi di connessione per pregiudizialità, disciplinata dalla L. n. 689 del 1981, art. 24, qualora gli elementi di prova di un illecito amministrativo emergano dagli atti
relativi alle indagini penali, il termine stabilito dall'art. 14 della citata legge per la notificazione della contestazione decorre dalla ricezione degli atti trasmessi
dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa, posto che, qualora fosse consentito agli agenti accertatori di contestare immediatamente all'indagato la
violazione amministrativa, l'autorità giudiziaria non sarebbe messa in condizione di valutare se ricorra o meno la vis attractiva della fattispecie penale e, nel contempo,
sarebbe frustrato il segreto istruttorio imposto dall'art. 329 c.p.p.”; inoltre,
l'introduzione dell'art. 65 d.lgs. n. 231 del 2007, art. 65, ha “inteso implementare ulteriormente il termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, stabilendo che l'intero
termine decadenziale di novanta giorni, in caso di concessione di nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria, non può cominciare a decorrere prima della ricezione dello stesso” (v. Cass. 24209/2022).
Per altro verso, il tempo di convocazione del responsabile della filiale (il
22/11/2018) risulta congruo rispetto alla data del nulla osta (il 18/9/2018), il cui rilascio ha reso in concreto possibile l'incombente; infine, l'utilità
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 dell'approfondimento istruttorio (cui ha fatto seguito la contestazione il 26/11/2018)
è insuscettibile di valutazione ex post, cioè in base alle risultanze dell'escussione.
Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata si limita a richiamare gli esiti delle indagini, in assenza di indicazione degli indici di sospetto della provenienza delittuosa o della finalità di riciclaggio;
per altro verso, gli elementi di presunta anomalia, genericamente indicati, risultano giustificabili in base alle informazioni complessivamente disponibili, che hanno consentito di valutare i bonifici in ingresso come pienamente coerenti con il profilo del cliente.
Infatti: il c/c risulta caratterizzato da movimentazione “intensa e per importi significativi”, essendo riferibile ad uno dei “primari studi legali”; tali operazioni, anche in base al mero esame degli estratti conto, appaiono tracciabili e riconducibili alle prestazioni professionali;
l'assegnazione del profilo di rischio alto del cliente, con conseguente periodico monitoraggio del rapporto, non è riconducibile a particolari criticità nell'operatività del rapporto stesso, bensì alla consistenza delle movimentazioni ed al collegamento con il c/c personale del titolare dello studio (per via di una precedente segnalazione derivante dal prelievo di denaro contante). Ciò premesso, i bonifici in questione richiamano “numeri di fatture, avvisi di notula e preavvisi di parcella” o comunque “serie numeriche ragionevolmente riconducibili a identificativi del gestionale dello studio”; gli accrediti provengono da “primarie società con fatturati milionari” -come documentato in atti- essendo peraltro CP_3
cliente della banca stessa e come tale ben conosciuta;
inoltre, la segnalazione
[...]
GIANOS del 23/9/2015 non implica alcun automatismo ma soltanto la necessità di valutare l'operazione, nella specie ritenuta priva di anomalie (“primario studio legale. I bonifici accreditati sono inerenti al pagamento di prestazioni effettuate.
Nessuna anomalia inerente l'operatività appoggiata”); infine, è del tutto irrilevante la notizia di stampa richiamata nel verbale di contestazione (in ordine al rinvio a giudizio di alcuni dirigenti di BPM per i finanziamenti concessi, dietro pagamento di somme, ad alcune società fra cui Eenergrid Spa), altrimenti dovendosi considerare anche quella di segno opposto (circa il successivo non luogo a procedere nei confronti del dirigente di ). CP_3
Anche tale motivo di impugnazione deve essere disatteso.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 Secondo la consolidata giurisprudenza, l'obbligo di segnalazione riguarda ogni operazione che “induca a ritenere che l'oggetto di essa possa provenire da reati attinenti al riciclaggio, effettuando un'ampia ed approfondita valutazione”;
l'omissione di quest'ultima, nonostante gli indici di anomalia, “non può essere giustificata dal richiamo alla conoscenza personale del soggetto che l'ha posta in
essere, ma deve estendersi alla provenienza del danaro, oltre che all'effettiva qualità
e capacità economica dell'autore delle operazioni” (cfr. Cass. n. 24396/2024); tale obbligo, infatti, “non è subordinato all'evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all'esclusione, in base al loro personale convincimento, dell'estraneità delle
operazioni ad un'azione delittuosa, ma ad un giudizio obiettivo sull'idoneità di esse ad eludere le disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio” (Cass.
n. 2129/2024); in definitiva, va sempre verificato che non sussistano elementi tali da far ritenere sospetta l'operazione nella sua globalità: “si tratta di elementi essenzialmente oggettivi stabiliti dalla stessa legge - caratteristiche, entità, natura o
qualsivoglia altra circostanza oggettivamente significativa –o ulteriormente specificati dalla Banca d'Italia nel (…) Decalogo del 2001” (Cass. 5741/2024).
In disparte il richiamo della resistente agli indicatori di cui ai punti 3 e 4 del provvedimento della BDI n. 616 del 24/8/2010 (oltre che di quelli connessi alle frodi nelle fatturazioni di cui alla Comunicazione U.I.F. del 23/4/2012), le anomalie evidenziate nella sentenza impugnata, in conformità al precetto normativo, riguardano: a) i “considerevoli importi”; b) la “pluralità delle operazioni”; c) le causali “non sufficientemente circostanziate e non recanti espliciti riferimenti a fatture o a parcelle o a preavvisi di parcelle professionali”.
Gli accrediti in questione, infatti, si presentano reiterati nel tempo ed hanno per oggetto importi consistenti;
soprattutto, essi sono accompagnati dall'indicazione di
“serie numeriche” che, di per sé non riconducibili a preavvisi di parcella/fatture, non contengono alcuna effettiva informazione sulla natura dell'operazione sottostante (in seguito neppure effettivamente chiarita).
I bonifici, inoltre, riguardano (d) il cliente classificato a “rischio alto”, quale posizione che già di per sé richiede misure di adeguata verifica “rafforzata” e che,
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 come pure osservato dalla resistente (in conformità al verbale di contestazione), va apprezzata alla luce della “cointeressenza del titolare dello studio nella CP_4
(stante la carica gestoria ivi ricoperta da e della
[...] Controparte_8 disponibilità di “notizie di stampa riferibili alla controparte NE Spa” (almeno inizialmente coinvolta nel procedimento penale).
Il complesso di tali circostanze appare oggettivamente tale da configurare,
Contr come dedotto dal il sospetto rilevante ai fini della disciplina anti-riciclaggio.
Non di meno, come espressamente riconosciuto dal responsabile di filiale (in sede di escussione), “non sono stati effettuati specifici approfondimenti” in relazione all'operazione sottostante;
tali verifiche, peraltro, non sono state condotte (in quanto ritenute superflue) neppure a fronte della segnalazione generata automaticamente dal sistema di monitoraggio (cd GIANOS), rispetto ai plurimi bonifici di CP_4
(v. sopra).
[...]
Con il quarto motivo, i ricorrenti hanno chiesto di rideterminare la sanzione pecuniaria nella misura minima di euro 3.000,00 o in subordine, nel caso di fattispecie qualificata, in quella di euro 30.000,00 o, in via ulteriormente gradata, nella somma ritenuta di giustizia, così riducendo ancora la sanzione determinata dal giudice di primo grado.
L'ente resistente ha a sua volta proposto appello incidentale, rispetto alla riduzione giudiziale della sanzione.
Tali censure vanno respinte.
La violazione è riconducibile all'ipotesi più grave di cui all'art. 58, II comma d.lgs. 231/2007 secondo i parametri esplicitati nel decreto sanzionatorio e succintamente richiamati nella pronuncia di primo grado: le lagnanze dei ricorrenti si risolvono nella negazione delle anomalie idonee a fondare l'obbligo di verifica, senza considerare che la segnalazione è stata omessa a fronte di ripetuti accrediti di ingente ammontare e con causali prive di sufficiente esplicazione, nel contesto di classificazione del rischio “alto” del cliente e dell'alert automaticamente generato dal sistema informatico.
Non di meno, non sussiste contraddizione rispetto alla ritenuta attenuazione dell'elemento soggettivo nel “discernimento tra molteplici operazioni di accrediti r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8 effettuati negli anni sul conto corrente in questione”: tale circostanza ben può essere valutata nella graduazione della colpa e, correlativamente, della sanzione applicabile
(tanto più a fronte della mancanza di altre violazioni e della collaborazione successivamente prestata, quali elementi pure valorizzati in ricorso).
Per quanto premesso, si provvede come da dispositivo.
Le spese sono regolate secondo la soccombenza, con liquidazione in base al
DM 55/2014 che tiene conto dell'attività processuale svolta.
PQM
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e nei confronti di Parte_1 CP_2 CP_2 Parte_3 [...]
contro la sentenza del Tribunale di Roma n. Controparte_1
2153/2023, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa parzialmente le spese e, per l'effetto, condanna Parte_1
e in solido, alla refusione dei 4/5 delle
[...] CP_2 Parte_3 spese nei confronti di quale quota che Controparte_1
liquida in euro 7.992,80 per compensi, oltre spese generali ed accessori;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 3/4/2025
Il CONSIGLIERE EST. Il PRESIDENTE
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 9