Decreto 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, decreto 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3313/2024
TRIBUNALE DI UDINE DECRETO DI RIGETTO DEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
letto il ricorso R.G. n. 3313/2024, depositato da Parte_1 per ottenere un'ingiunzione di pagamento di € 26.025,01 nei confronti di
, in forza del contratto di prestito personale n. 7544148, Parte_2 stipulato originariamente con UNICREDIT s.p.a., e della relativa polizza assicurativa;
rammentato che, secondo gli arresti di legittimità, “allo stato … è un punto fermo che «l'estratto di saldaconto, di mera natura riassuntiva del debito finale, idoneo nel vigore del previgente art. 102 della legge bancaria del 1938, non è più sufficiente ai sensi dell'art. 50 del T.u.b., che richiede finanche in monitorio un vero e proprio estratto conto con la registrazione delle varie partite in dare e avere» (Cass. 30 maggio 2017, n. 13542; ed inoltre Cass.
23 maggio 2017, n. 12935; Cass. 23 maggio 2017, n. 12936)” (v. Cass. civ.,
- Sez. 1, Ordinanza n. 29577 del 2020) e che, inoltre, in base alla medesima pronuncia, “… la facoltà delle banche di chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile «anche in base all'estratto conto», ossia ad «una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto», richieda la produzione di quegli estratti conto dai quali sia possibile ricostruire, nello sviluppo temporale del rapporto, la sussistenza del credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione”, (v. Cass.
Civ. - Sez. 1, Ordinanza n. 29577 del 2020);
premesso che, con decreto interlocutorio del 10.2.2025, parte ricorrente veniva invitata a produrre gli estratti conto completi, in conformità alla succitata giurisprudenza di legittimità, e a fornire la dimostrazione della materiale messa a disposizione della somma di denaro finanziata;
rilevato che, con le integrazioni del 3.3.2025, non Parte_1 forniva la prova dell'effettiva erogazione dell'importo finanziato, né produceva
293 uniti alle integrazioni del 3.3.2025);
ritenuto, dunque, che il ricorso non possa essere accolto, non essendo il credito certo, liquido ed esigibile;
visto l'art. 640, comma 2, cod. proc. civ.;
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso R.G. n. 3313/2025 nei confronti di . Parte_2
Udine, 13.3.2025.
IL GIUDICE
dott. Fabio LUONGO