Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/05/2025, n. 2946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2946 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 6359/2020
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
, ( , , ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
, ( ), tutti res.ti in Fiumicino (RM), Via Della Muratella n.
[...] C.F._3
598, e , res.te in Roma (RM) Via Achille Mauri Parte_4 C.F._4
n. 4, , ([ ) res.te in Roma (RM) Via Arcidosso n. 9 Lotto 8, Parte_5 C.F._5
e ( , res.te in Roma (RM), Via Giuseppe Rensi n. 36, Parte_6 CodiceFiscale_6
tutti nella qualità di eredi di ( deceduto in Roma il Persona_1 C.F._7
03.01.2007, tutti rapp.ti e difesi, unitamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Gigli
Annamaria ( del Foro di Roma e Francesco Tropepi C.F._8
( ] del Foro di Locri, presso il cui studio in Roma alla Via Taranto n° CodiceFiscale_9
21, sono tutti elettivamente domiciliati, giusta procura ex art. 83 c. 3 c.p.c., all'atto d'appello; p.e.c.: e Email_1 Email_2
appellanti e
( ), (società con socio unico soggetta alla Controparte_1 P.IVA_1
direzione e coordinamento di in sigla con sede in Controparte_2 CP_3
Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, in persona dell'institore e procuratore Avv.
Roma dott. in data 12.4.2012, repertorio (doc. 1 fascicolo Persona_2 P.IVA_2
primo grado), elettivamente domiciliata in Roma via Monte Zebio n. 37, presso lo studio dell'avv. Stefania Maggini ( ), che la rappresenta e difende giusta C.F._10
procura ad litem su file telematico congiunto digitalmente alla Comparsa di
Costituzione; p.e.c.: Email_3
appellata
CONCLUSIONI: per le parti appellanti quelle formulate nell'atto d'appello e per parte appellata quelle rese in comparsa di costituzione, nonché per entrambe quelle depositate, ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza telematica del 05.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 251/2020 nel procedimento Rg. 1130/2014 ,avente ad oggetto occupazione senza titolo, il Tribunale di Civitavecchia ha emesso il seguente dispositivo:
“ …… così provvede: -accolta, per quanto di ragione, la domanda giudiziale, accertato che la consistenza immobiliare oggetto di causa, precisata in motivazione, è di proprietà della società attrice, condanna i convenuti all'immediato rilascio del medesimo compendio, libero da persone e cose;
-condanna, altresì, i convenuti all'immediato ripristino dello stato dei luoghi, a loro cura e spese, con demolizione di ogni manufatto realizzato sull'area di pertinenza dell'abitazione oggetto di causa e del volume aggiuntivo realizzato a ridosso del fabbricato, nei termini precisati in motivazione;
- condanna i convenuti a pagare alla società attrice, a titolo di risarcimento del danno, nella misura proporzionale alla quota ereditaria a ciascuno spettante, il complessivo importo di €.37.792,06, oltre agli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente decisione, fino al giorno della effettiva corresponsione;
-rigetta, nel resto, la domanda giudiziale;
-dichiara integralmente compensate, tra le parti costituite, le spese di lite;
-dichiara, nel resto, non ripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico delle parti, in uguale misura tra loro nei termini precisati in motivazione ed in solido nei
pag. 2/9 confronti dell'ausiliario, le spese relative alla C.T.U., già liquidate in atti per complessivi euro 1.147,53….. , oltre I.V.A. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Civitavecchia, all'udienza del 21 febbraio 2020”.
Il procedimento di I grado è stato così narrato dal Tribunale: “ Con un primo procedimento, iscritto al n. r.g. 1787/2004 dell'intestato Ufficio, la società istante ha, in primo luogo, dedotto di essere proprietaria dell'immobile, adibito a casa cantoniera, con relativa corte di pertinenza, ubicata in Fiumicino, via della Muratella, n. 594/598, altezza
Km 28-388/28+408 della linea ferroviaria Roma-Grosseto e, in secondo luogo, allegato
l'occupazione senza titolo del compendio in parola da parte del . La stessa Persona_1
società istante ha quindi insistito per il rilascio del bene e la condanna del convenuto al risarcimento del danno. Costituito nel detto procedimento, il ha confermato di Per_1
essere nella disponibilità del detto bene, ha contestato le difese attoree e concluso per il rigetto della domanda, contestualmente avanzando, in riconvenzionale, domanda volta ad accertare l'esistenza di un titolo onde occupare il richiamato compendio e, in subordine, il diritto di ottenere il rimborso delle spese sostenute per le migliorie apportate allo stesso cespite. Interrotto il giudizio in ragione del decesso del , Per_1
riassunto lo stesso su impulso della società istante nei confronti degli eredi, con sentenza
n. 550/2011 questo Tribunale ha accolto parzialmente la domanda giudiziale, contestualmente rigettando la domanda riconvenzionale di parte resistente. Con successiva sentenza n. 4315/2013, la Corte d'Appello di Roma ha dichiarato la nullità della summenzionata e contestualmente ha rimesso la causa al Tribunale a mente dell'art. 354 c.p.c., non avendo parte attrice, in occasione della riassunzione all'esito dell'istruzione del processo di primo grado, correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi di . La R.F.I. ha quindi riassunto innanzi al Persona_1
tribunale di Civitavecchia l'originario giudizio procedendo all'instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi di onde ottenere la tutela Persona_1
domandata col primo richiamato processo. I convenuti eredi, eccezion fatta per la resistente , contumace, all'udienza del 01.10.2014 si sono costituiti ed Parte_6
hanno richiesto il rigetto della domanda. Acquisito il fascicolo presupposto, la causa,
pag. 3/9 rinviata più volte su richiesta delle parti che hanno infruttuosamente tentato il bonario componimento della lite, è stata istruita con i documenti prodotti dalle stesse e a mezzo
c.t.u. [cfr. l'elaborato peritale redatto dal geom. , in atti]. Esaurita Controparte_4
l'istruttoria, il medesimo processo è stato rinviato ad oggi per la discussione orale ex art.
281sexies c.p.c. “.
Seguiva sentenza gravata.
Avverso detta sentenza gli appellanti in premessa proponevano gravame contestandola sotto diversi profili e chiedendone la riforma con vittoria di spese.
Si costituiva la come in atti, che impugnava l'atto d'appello chiedendone il CP_3
rigetto perché inammissibile ed infondato in fatto e diritto con vittoria di spese.
Disattesa l'istanza di sospensione, veniva fissata l'udienza di precisazione di conclusione del 05.03.2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.; avvenuto il deposito delle note telematiche la causa è stata assegnata a sentenza con i termini abbreviati del 190 c.p.c. di gg. 20 per il deposito di comparse conclusionali e gg. 20 per note.
L'appello è articolato nei seguenti motivi:
§.
1- Nullità della sentenza per carente, contraddittoria ed insufficiente motivazione sulla eccezione di nullità dell'atto di citazione.
§.
2- Insufficiente, erronea, ingiusta e contraddittoria motivazione della sentenza per essere insussistente l'occupazione senza titolo.
§.
3- Erroneità della sentenza per carente motivazione sulla quantificazione della condanna economica.
§.
4- Mancato accoglimento della domanda riconvenzionale per le migliorie apportate all'immobile di proprietà della e per l'effetto condannare la stessa al ristoro CP_3
delle spese sostenute da determinarsi in corso di causa.
§.
5 - In via istruttoria ordinare l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., a della CP_3
corrispondenza tra le parti che avrebbe documentato l'esistenza di un accordo,
La Corte così ragiona.
pag. 4/9 In via preliminare, quanto alla tesi difensiva del dedotto vizio di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, osserva il Collegio che, dall'esame della prospettazione dell'appello e dell'argomentazione ivi richiamate, il dedotto vizio non sussiste;
in tal senso l'orientamento della Cass. Civ. Sez. Unite del 16/11/2017, n. 27199.
L'eccezione va quindi disattesa.
Nel primo motivo d'appello gli appellanti deducono che la domanda risarcitoria della sarebbe del tutto indeterminata ed indeterminabile perché carente dei CP_3
requisiti dell'art. 163 c.p.c., in quanto non sono stati provati, né allegati e né precisati i dati del cespite, la classe catastale, la rendita, lo stato di vetustà e gli altri elementi riconducibili al Catasto Urbano dove l'immobile non risulterebbe censito.
Il Tribunale di Latina nel primo procedimento iscritto al Rg. 1787/2004, la Corte
d'Appello nel procedimento Rg. 4586/2012 e la Cassazione con sentenza di rinvio hanno Con ritenuto la ritualità della domanda della che ha dedotto di essere proprietaria dell'immobile adibito a Casa Cantoniera, con relativa corte di pertinenza, ubicata a
Fiumicino alla via della Muratella n.594/598, altezza Km. 28-388/28-408 della linea ferroviaria Roma Grosseto, ed in secondo luogo dell'avvenuta occupazione senza titolo da parte del con la richiesta al rilascio del bene e la condanna al Persona_1
risarcimento del danno.
L'immobile risulta peraltro identificato nell'atto introduttivo e risulta censito nei beni appartenenti all in seguito trasferita alla Controparte_5
CP_3
Relativamente al secondo motivo gli appellanti deducono inoltre che la permanenza del nell'immobile era nota all'epoca alle per averlo autorizzato Persona_1 Pt_7
all'allaccio della fornitura dell'acqua e che in ogni caso vita la lunga durata della permanenza ci sarebbe stato un riconoscimento verbale di un contratto di comodato.
È principio consolidato della giurisprudenza che i beni destinati a pubblico servizio non possono essere sottratti alla loro destinazione senza il consenso dell'Ente.
La casa cantoniera costituisce pertinenza del bene principale (strada ferrata) a cui accede e solo con la sdemanializzazione del bene principale potrebbe postularsi la pag. 5/9 perdita dell'analogo carattere della pertinenza;
in tal senso sentenza n.3630 del 31.5.22 di Questa Corte e Cassazione n.14269/2023 “ La sdemanializzazione può verificarsi anche senza l'adempimento delle formalità previste dalla legge, purché risulti da atti univoci, concludenti e positivi della P.A., incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico;
né il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente possono essere invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare tale destinazione, poiché, per la prova di ciò, è necessario che essi siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la P.A. abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sdemanializzazione tacita di un'area adiacente a una casa cantoniera, pertinenziale rispetto a una dismessa linea ferroviaria, sulla quale il figlio dell'originaria titolare della concessione – poi revocata - aveva abusivamente realizzato una struttura in cui svolgeva attività di ristorazione, sul presupposto che il mero spostamento della linea ferroviaria non escludeva, di per sé, che il vecchio tracciato potesse essere ripristinato).
Alcun rilievo è la circostanza di una presunta autorizzazione all'allaccio della fornitura dell'acqua non seguita da alcuna concessione o contratto di locazione, tanto meno può accogliersi la tesi del comodato in mancanza di atti aventi forma scritta.
Infatti, in materia di contratti stipulati dalla P.A., deve ritenersi necessario l'atto scritto ad substantiam (Cass. del 24/6/2002 n. 9165 e sentenza n. 2067/2003), per la valida stipulazione di un contratto in cui uno dei contraenti sia un Ente Locale occorre che proposta e accettazione siano versate in un unico contesto scritto. Anche per il
Consiglio di Stato, Sez. V, 24/9/2003, n. 544, tutti i contratti stipulati dalla P.A. richiedono la forma scritta ad substantiam, non essendo sufficiente a tal fine la deliberazione dell'organo dell'ente pubblico ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la disciplina del rapporto con le fondamentali determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguirsi e al canone da corrispondersi.
pag. 6/9 Va pertanto confermata l'occupazione abusiva dell'immobile, adibito a casa cantoniera, con relativa corte di pertinenza, ubicata in Fiumicino, via della Muratella n.594/598, alt.
Km. 28/388 a Km.28/408 da parte di e, in seguito al suo decesso, dalla Persona_1
coniuge e dai suoi eredi. Parte_3
La Corte, in ordine al terzo motivo d'appello sulla quantificazione del danno per l'occupazione del bene, ritiene di riportarsi all'orientamento della Cassazione a (SS.UU.
n.33645 /2022) : “ In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.” e “ In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”.
Il Tribunale ha ritenuto in base alla documentazione fornita dalla “ ….Il CP_3
risarcimento in discussione –che deve essere riconosciuto alla società istante avendo la stessa compiutamente dedotto [art. 2697, c. I, c.c.], nel caso di specie, non una ipotesi di danno cd. “in re ipsa”, ma la perdita, in concreto, della possibilità di locare il compendio oggetto di causa in ragione delle perdurante illegittima disponibilità dello stesso da parte del menzionato [per il quale sono oggi costituiti i di lui eredi] – deve essere Per_1
peraltro limitato ai cinque anni anteriori alla detta data di instaurazione del processo r.g.
1787/2004, avendo la parte convenuta eccepito, sin dai primi scritti difensivi, la prescrizione……. Deve essere quindi considerato, onde quantificare il danno in parola, il periodo 1.6.1999/1.6.2004”.
La ha provato mediante l'esibizione del doc.to n. 10 del fascicolo di primo grado CP_3
che i danni per perdita di redditività subiti e subendi nel caso di specie sono quantificabili in base a criteri di calcolo che sono stati adottati per le locazioni tipo degli alloggi del patrimonio immobiliare ferroviario mediante appositi accordi sindacali pag. 7/9 stipulati con le associazione degli inquilini, e precisamente l' Accordo in data 10.2.1999, valido in sede nazionale per tutte le locazioni degli immobili ferroviari, sottoscritto tra l'allora ( ora ) ,l'allora ora e le CP_6 CP_3 Controparte_7 Controparte_8
Organizzazione sindacali degli Inquilini, insieme al contratto di locazione tipo allegato, parametri utilizzati dal c.t.u. nei propri conteggi .
Il motivo d'appello va quindi disatteso.
Va disatteso anche il motivo d'appello per la richiesta di rimborso delle migliorie tra le quali non possono comprendersi le pitturazioni e le altre opere di piccola manutenzione che l'occupante abusivo ha effettuato durante il lungo periodo d'occupazione e che sono state sicuramente ammortizzate, mentre per le abusive opere realizzate si ritiene che il manufatto abusivo è carente di valore per il fondo cui accede, dal momento che il proprietario trarne alcun beneficio;
in tal senso Cassazione , Sentenza 26509/2016 e
Cassazione n.35745/2022, che ne ammette la possibilità di utilizzo e rimborso solo in caso di avvenuta sanatoria,, non presente nella fattispecie in esame.
I rimanenti motivi vanno assorbiti.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Per le spese del primo grado va confermata la compensazione, come ritenuto dal
Tribunale, in virtù del parziale accoglimento della domanda;
mentre quelle del secondo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo il DM 147/22, il valore della causa € 40.000,00, gli scritti difensivi, la non particolare complessità della questione giuridica trattata, in € 4.996,00, oltre € 860,00 (comprensive del c.u.) per spese ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta, C.P.A come per legge.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_6
, , , , nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
pag. 8/9 confronti della , come in atti, avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Civitavecchia n. 251/2020 così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna le parti appellanti, come in atti, solidalmente al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado liquidate in € CP_3
4.996,00 per compensi, oltre € 860,00 per spese ed oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
conferma la compensazione di quelle di primo grado.
3) Dichiara le parti appellanti solidalmente tenute al versamento in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 29/04/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
pag. 9/9