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Sentenza 5 aprile 2024
Sentenza 5 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 05/04/2024, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 385/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Salcerini Presidente dott.ssa Ombretta Paini Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 385 /2023 promossa da:
Controparte_1
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Umbertide in Piazza XXV Aprile
[...] P.IVA_1
n. 26, presso lo studio dell'Avv. MINELLI RICCARDO (CF: ) che lo C.F._1 difende in forza di procura in atti
RECLAMANTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in V. MAZZINI 6 CP_2 C.F._2
PERUGIA presso lo studio dell'Avv. MOSCONI CATIA (CF: ) che lo C.F._3 difende in forza di procura in atti
RECLAMATO
contro
(P.Iva , in Controparte_3 P.IVA_1 persona del Curatore, rappresentato e difeso giusta procura in atti ed in virtù di autorizzazione del G.D. 20.9.2023 dall'Avv. LACORTE PAOLA ANNA (CF: domiciliato presso e C.F._4 nel suo Studio sito in Perugia, Strada La Torretta n. 2 bis
RECLAMATO
con la partecipazione del
PROCURATORE GENERALE, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, dott.ssa Persona_1
-INTERVENIENTE -
pagina 1 di 3 avente ad
OGGETTO
Opposizione alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale - Impugnazione sentenza Tribunale di N.
34/2023 del 12/06/2023
sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con reclamo ex art. 18 L.F. depositato in data 12.7.2023 : si opponeva Pt_1 Controparte_4 alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Perugia con sentenza n. 34/2023 pubblicata il 12.06.2023 -Fall. N. 36/2023- .
Eccepiva la reclamante l'insussistenza dei requisiti soggettivi di fallibilità, trattandosi di impresa minore, e chiedeva pertanto la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La Curatela chiedeva il rigetto del reclamo.
Il creditore istante sig.ra sostanzialmente si rimetteva. CP_2 La Procura Generale esprimeva parere favorevole all'accoglimento del reclamo. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza camerale del 04/12/2024.
••••
Ritiene questa Corte che il reclamo debba trovare accoglimento.
Emerge con chiarezza dalla documentazione allegata, che la non ha i Controparte_5 requisiti dimensionali richiesti dall'art. 1 L.F. ai fini della dichiarazione di liquidazione giudiziale. Nel triennio antecedente l'istanza, anni 2020-2021-2022, i parametri sono immodificati, in particolare l'attivo patrimoniale annuo è di € 98.6843,45, i ricavi annui sono pari a 0,00 e l'ammontare dei debiti non scaduti è di € 204.040,81.
Il curatore dà atto di essere pervenute due insinuazioni al passivo per complessivi € 350.585,25. Il dato, evoluzione dei debiti a bilancio con maturazione di interessi, di per sé è irrilevante ai fini del rilievo del possesso congiunto dei parametri per le caratteristiche dimensionali dell'impresa, di fatto pacificamente in situazione di stallo già da prima del 2020, a fronte della cessazione di fatto dell'attività come dichiarata dal debitore, riscontrata dal licenziamento della dipendente e senza che il Curatore abbia potuto riscontrare e comprovare una prosecuzione successiva dell'attività.
Visto l'art. 53 CCII la Corte stabilisce che il debitore sino al passaggio in giudicato della sentenza adempia trimestralmente agli obblighi informativi periodici relativi alla eventuale gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa e al deposito di relazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa pagina 2 di 3 Tenuto conto, nel caso di specie, che la pronuncia di liquidazione giudiziale è stata necessitata dalla mancata costituzione del reclamante in primo grado e che la Sig.ra è stata costretta ad avviare CP_2 Org_ l'azione al solo fine di aver accesso al “Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto” , le spese della presente fase debbono essere compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, pronunciando definitivamente sulla controversia in epigrafe, così decide:
-in accoglimento del reclamo
REVOCA
la dichiarazione di liquidazione giudiziale della società
[...]
Controparte_6
e dei soci illimitatamente responsabili;
[...]
DISPONE
che il debitore sino al passaggio in giudicato della sentenza adempia trimestralmente agli obblighi informativi periodici relativi alla eventuale gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa e al deposito di relazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa
- spese compensate.
Perugia, 03.04.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Dott. Simone Salcerini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Salcerini Presidente dott.ssa Ombretta Paini Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 385 /2023 promossa da:
Controparte_1
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Umbertide in Piazza XXV Aprile
[...] P.IVA_1
n. 26, presso lo studio dell'Avv. MINELLI RICCARDO (CF: ) che lo C.F._1 difende in forza di procura in atti
RECLAMANTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in V. MAZZINI 6 CP_2 C.F._2
PERUGIA presso lo studio dell'Avv. MOSCONI CATIA (CF: ) che lo C.F._3 difende in forza di procura in atti
RECLAMATO
contro
(P.Iva , in Controparte_3 P.IVA_1 persona del Curatore, rappresentato e difeso giusta procura in atti ed in virtù di autorizzazione del G.D. 20.9.2023 dall'Avv. LACORTE PAOLA ANNA (CF: domiciliato presso e C.F._4 nel suo Studio sito in Perugia, Strada La Torretta n. 2 bis
RECLAMATO
con la partecipazione del
PROCURATORE GENERALE, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, dott.ssa Persona_1
-INTERVENIENTE -
pagina 1 di 3 avente ad
OGGETTO
Opposizione alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale - Impugnazione sentenza Tribunale di N.
34/2023 del 12/06/2023
sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con reclamo ex art. 18 L.F. depositato in data 12.7.2023 : si opponeva Pt_1 Controparte_4 alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Perugia con sentenza n. 34/2023 pubblicata il 12.06.2023 -Fall. N. 36/2023- .
Eccepiva la reclamante l'insussistenza dei requisiti soggettivi di fallibilità, trattandosi di impresa minore, e chiedeva pertanto la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La Curatela chiedeva il rigetto del reclamo.
Il creditore istante sig.ra sostanzialmente si rimetteva. CP_2 La Procura Generale esprimeva parere favorevole all'accoglimento del reclamo. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza camerale del 04/12/2024.
••••
Ritiene questa Corte che il reclamo debba trovare accoglimento.
Emerge con chiarezza dalla documentazione allegata, che la non ha i Controparte_5 requisiti dimensionali richiesti dall'art. 1 L.F. ai fini della dichiarazione di liquidazione giudiziale. Nel triennio antecedente l'istanza, anni 2020-2021-2022, i parametri sono immodificati, in particolare l'attivo patrimoniale annuo è di € 98.6843,45, i ricavi annui sono pari a 0,00 e l'ammontare dei debiti non scaduti è di € 204.040,81.
Il curatore dà atto di essere pervenute due insinuazioni al passivo per complessivi € 350.585,25. Il dato, evoluzione dei debiti a bilancio con maturazione di interessi, di per sé è irrilevante ai fini del rilievo del possesso congiunto dei parametri per le caratteristiche dimensionali dell'impresa, di fatto pacificamente in situazione di stallo già da prima del 2020, a fronte della cessazione di fatto dell'attività come dichiarata dal debitore, riscontrata dal licenziamento della dipendente e senza che il Curatore abbia potuto riscontrare e comprovare una prosecuzione successiva dell'attività.
Visto l'art. 53 CCII la Corte stabilisce che il debitore sino al passaggio in giudicato della sentenza adempia trimestralmente agli obblighi informativi periodici relativi alla eventuale gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa e al deposito di relazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa pagina 2 di 3 Tenuto conto, nel caso di specie, che la pronuncia di liquidazione giudiziale è stata necessitata dalla mancata costituzione del reclamante in primo grado e che la Sig.ra è stata costretta ad avviare CP_2 Org_ l'azione al solo fine di aver accesso al “Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto” , le spese della presente fase debbono essere compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, pronunciando definitivamente sulla controversia in epigrafe, così decide:
-in accoglimento del reclamo
REVOCA
la dichiarazione di liquidazione giudiziale della società
[...]
Controparte_6
e dei soci illimitatamente responsabili;
[...]
DISPONE
che il debitore sino al passaggio in giudicato della sentenza adempia trimestralmente agli obblighi informativi periodici relativi alla eventuale gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa e al deposito di relazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa
- spese compensate.
Perugia, 03.04.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Dott. Simone Salcerini
pagina 3 di 3