Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/07/2023, n. 20409
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Sentenza 14 luglio 2023

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In tema di accertamento tributario, per il raddoppio dei termini ex artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, è sufficiente l'emersione di elementi da cui derivi l'obbligo di presentazione di denuncia penale e non rilevano i successivi esiti dell'accertamento né il fatto che gli atti impositivi siano fondati su elementi privi di rilevanza penale, salvo che non emerga un uso pretestuoso o strumentale della disposizione, al solo fine di fruire, ingiustificatamente, di un più ampio termine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/07/2023, n. 20409
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20409
    Data del deposito : 14 luglio 2023

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