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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/04/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 10.4.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4431/2024 R.G.
TRA
e , quali genitori del minore Parte_1 Parte_2 Per_1
[...]
tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Assunta Chianese, con la quale elett.te domicilia come in atti
Ricorrenti
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv.to CP_1
Gianfranco Pepe, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C.,
parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del
CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto premesso, hanno chiesto l'accertamento del di frequenza ex
Persona_2 art. 1 legge 289/1990 nei confronti del minore , dalla data della domanda amministrativa del 20.2.2023. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda è infondata e va rigettata.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
1 Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalle parti ricorrenti. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Ciò posto, nel merito, gli opponenti, riportandosi alla ctp resa dalla psicologa dott.ssa , contestano che il ctu della precedente fase non avrebbe tenuto Per_3 conto del grave stato patologico presente nel minore, non avendogli somministrato test neuropsicologici;
lamentano, altresì, che il ctu non avrebbe valutato la necessità di trattamenti continui volti a fonteggiare le difficoltà che quotidianamente il grave quadro patologico provoca al minore, come ad esempio la terapia logopedica per DSA.
Tali asserzioni non sono condivisibili.
L'esperto, dott. , all'esito dell'accesso peritale dell'8.3.2024, ha riferito Per_4 di un soggetto in discrete condizioni cliniche generali, con sensorio integro, deambulazione e passaggi posturali autonomi, partecipe alla visita medico- legale;
il ctu ha evidenziato, altresì, che il minore ha riferito attività ludica amatoriale. Dopodiché, sulla scorta del dato clinico e documentale, il ctu ha formulato la seguente diagnosi: «dall'esame della documentazione sanitaria e dell'esame clinico-obiettivo si evince che il piccolo Persona_1 dell'attuale età di anni 8, è affetto dal seguente complesso morboso: • Disturbo misto delle abilità scolari in soggetto con minimi riverberi sulla parola articolata».
Così descritto il quadro diagnostico il ctu ha valutato l'intero complesso patologico giungendo alle seguenti conclusioni: «sul profilo medico-legale, riteniamo allo stato che, ai sensi dell'indicazione tabellare di Legge (cfr.: DM 5.2.92), il complesso morboso diagnosticato sia produttivo di un'invalidità pari al più al 15-20% in relazione all'espressività sintomatologica di disturbo della sfera psichica evidenziato e documentato in atti (cfr.: valutazione per analogia, vedi Per
et Cedam, 2009). Parte_3
Quanto or ora considerato porta a ritenere che il minore sia Persona_1 affetto da condizione morbosa produttiva di riduzione della capacità lavorativa inferiore ad 1/3 . Tanto dall'epoca della domanda amministrativa». Rispetto, poi, allo specifico quesito relativo al riconoscimento dell'indennità di frequenza, il dott. ha così risposto: «[…] tenuto conto di quanto nel Per_4 Per merito ribadito da autorevoli Autori (cfr.: et Cedam, 2009) che Pt_3 ritengono, nel caso di minore tra i 2 ed i 15 anni, sia preferibile rapportare un'infermità od un complesso menomativo diagnosticabile in un minore alle fisiologiche condizioni del minore sano, NON riteniamo nel caso in esame -in
2 considerazione anche di quanto evidenziato in sede di accertamento medico- legale- sussistano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età.
NON riteniamo che nel caso in esame possano configurarsi i requisiti per il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza». Tutto ciò posto, a ben vedere, l'opposizione si fonda principalmente su una diversa valutazione delle patologie del minore.
Orbene, la parte si limita a dedurre una più grave stima del quadro patologico, sulla scorta di allegazioni documentali già valutate dal ctu in atp (in particolare la certificazione per disturbi specifici dell'apprendimento del 2.1.2023 allegata al ricorso introduttivo).
Sicché il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal ctu nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare, rispetto alle affermazioni di parte in cui si esprime una diversa valutazione.
Tale giudizio appare ancor più condivisibile dal giudicante atteso che il ctu ha avuto modo di confermare le proprie conclusioni anche in sede di controdeduzioni alle osservazioni avanzate dalla parte. Al riguardo il dott.
ha specificato quanto segue: «esaminate le stesse, il Sottoscritto CTU Per_4 ritiene di non poterne condividere il contenuto e pertanto conferma il giudizio medico-legale conclusivo espresso in sede di elaborato di consulenza».
Nel dettaglio, per quanto riguarda la prima osservazione “ … i genitori del minore NON hanno presentato domanda per il Persona_1 riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92, dal momento che il minore non presenta alcun tipo di handicap”, il ctu ha evidenziato l'esatto contrario allegando copia del verbale da cui emerge CP_1 che la Commissione medica ha valutato il minore “portatore di handicap
(comma 1 art. 3).
Il ctu ha, poi, proseguito come segue: «[…] in risposta alle osservazioni: a) “ … nelle conclusioni del CTU, quest'ultimo ha cercato di rispondere ad un quesito senza alcun accertamento specifico ma solo osservativo e quindi qualitativo, ovvero se il minore (trattandosi di soggetto maggiore di anni 65 o minore di anni
18) avesse difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (art. 21 30.3.1971 n.118 art. 6 d.lgs. 23.11.1988 n. 509)”. b) “Il minore
, in quanto DSA non portatore di handicap, è in trattamento Persona_1 abilitativo dal momento che le difficoltà di apprendimento e attentive sono neurobiologiche e quindi rappresentano una caratteristica stabile del suo funzionamento e quindi non è possibile riabilitarla, tutt'al più potenziarla. A tal proposito si riconosce che tale caratteristica vada ad inficiare il suo percorso scolastico sia dal punto di vista didattico sia emotivo motivazionale e quindi possa provocare delle conseguenze da prendere in carico”.
3 Il Sottoscritto CTU, nel preliminarmente osservare che il consulente tecnico od il perito PUO' far ricorso ai test mentali nell'ambito di un accertamento psichiatrico (cfr.: N. Rudas et Al., 1999) nel senso che questi ultimi
INTEGRANO le informazioni ricavate durante il colloquio e permettono di avere una conferma in tempi brevi delle osservazioni cliniche, rileva nel caso in esame volutamente non sono stati effettuati test mentali in quanto l'esame clinico del P. era di per sé sufficiente per rispondere al quesito posto dall'Ufficio.
Orbene, posto che:
i) il disturbo di cui soffre il P. inerisce UNICAMENTE un disturbo misto dell'apprendimento (scolastico), ii) ii) L'indennità di frequenza ha come presupposto il riconoscimento di difficoltà (evidentemente indotte dalla psicopatia diagnosticata) persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, ci si chiede come il disturbo diagnosticato (cfr,.: dell'apprendimento, verosimilmente scolastico -vedi in tal senso anche l'attestazione di struttura sanitaria privata datata 2.1.23) possa interferire con il compimento degli atti relativi all'età, essendo in sé peraltro limitato allo stretto ambito scolastico. Non
a caso a specifica domanda, effettuata alla presenza del padre del minore e del suo CTP, il piccolo ha affermato (dato non contestato dal CTP) di Per_1 svolgere pesino attività ludica amatoriale, liddove già in ambito scolastico - stando a quanto emerso dall'indagine anamnesticasi avvantaggia di “supporto scolastico” e, sul versante amministrativo, dei benefici della L. 104 pur in assenza delle connotazioni di gravità.
Tenuto conto di quanto or ora osservato, il Sottoscritto CTU afferma che le motivazioni di parte ricorrente non lo convincono affatto e ritiene di dover confermare fermamente il giudizio medico-legale espresso nella bozza di CTU inviata alle Parti».
Tutto ciò posto, in conclusione, si ritiene, di dover rigettare la domanda di parte ricorrente, non sussistendo ragioni di fatto e di diritto per disporre la nomina di un nuovo ctu al fine di valutare lo stato di salute del minore . Persona_1
L'opposizione va dunque rigettata.
Tenuto conto del complessivo esito della vicenda processuale e dello stato di salute pure accertato, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Assente una positiva dichiarazione ex art. 152 disp att cpc, le spese di ctu sono poste a carico delle parti in solido, come da separato decreto.
PQM
Il Tribunale:
- Rigetta il ricorso, dichiarando l'insussistenza del requisito sanitario richiesto per l'indennità di frequenza;
- Compensa integralmente le spese di lite;
- Spese di ctu a carico delle parti in solido come da separato decreto.
4 Nola, 10.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Fucci
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