Articolo 1 della Legge 13 luglio 1966, n. 656
Articolo 2
Versione
10 settembre 1966
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire ai seguenti Atti internazionali:
Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottata a Parigi il 14 dicembre 1960;
Protocollo che istituisce una Commissione di conciliazione e di buoni uffici incaricata di ricercare la soluzione delle controversie tra Stati parti della Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottato a Parigi il 10 dicembre 1962.
Entrata in vigore il 10 settembre 1966