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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/12/2024, n. 2743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2743 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
____________
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Simona Monforte Giudice, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 3736/2023 R.G., posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 11/11/2024 e vertente
T R A
, c.fisc. , elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DEMESTRI CARLO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
C O N T R O
c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. CRISAFULLI MARISA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 11/11/2024 i procuratori hanno concluso come da verbale.
Visto del P.M. in data 30/11/2023
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato in cancelleria in data 02.10.2023, chiedeva Parte_1 che fosse dichiarata la separazione giudiziale dal coniuge con il quale Controparte_1 aveva contratto matrimonio il 05.06.2018 in AC NTTO (atto iscritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di AC NTTO, anno 2018, atto 11, parte I).
La ricorrente premetteva che dall'unione era nata una figlia, il 06.12.2004, Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che il rapporto affettivo tra i coniugi si era andato deteriorando a causa dei continui maltrattamenti posti in essere nei suoi confronti dal marito;
rappresentava che, nel mese di maggio 2023, il proprio padre le aveva riferito che il era CP_1 solito somministrarle, a sua insaputa, delle consistenti dosi di sostanze calmanti;
riferiva, altresì, che, in seguito, ella aveva rinvenuto all'interno dell'autovettura del resistente un foglio con l'indicazione del farmaco utilizzato ed una strana lettera, scritta dal marito, in cui la , Parte_1
1 apparente autrice della stessa, dava atto di voler andare a vivere con altro uomo e di voler abbandonare la sua vecchia vita. Riferiva che, pertanto, ella aveva deciso di trasferirsi presso la propria famiglia d'origine, intimorita dai comportamenti del marito e temendo per la propria incolumità.
Concludeva chiedendo che venisse pronunciata la separazione dei coniugi con addebito a carico del marito;
che venissero adottati i provvedimenti di cui all'art 473 bis 70 c.p.c.; infine, che fosse posto a carico del l'obbligo di corrisponderle un contributo mensile per il suo mantenimento di CP_1 importo non inferiore ad euro 300,00.
Rilevato che la ricorrente aveva allegato condotte di violenza domestica poste in essere dal , CP_1 il Giudice delegato, con decreto del 20/10/2023, emetteva, quale provvedimento indifferibile ed urgente, l'ordine di allontanamento del resistente dalla casa coniugale, prescrivendo, altresì, allo stesso di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ed in particolare al luogo Parte_1 di lavoro, al domicilio dei genitori della stessa e degli altri prossimi congiunti, fissando in mesi sei la durata dell'ordine di protezione.
Nell'ambito del sub procedimento relativo al provvedimento emesso ex art. 473bis.15 cpc, integrato tempestivamente il contraddittorio il si costituiva contestando la ricostruzione fornita da CP_1 parte ricorrente e chiedendo la revoca del provvedimento emesso inaudita altera parte. Escussi informatori, con provvedimento dell'11.12.2023 veniva confermato l'ordine di protezione, la cui durata veniva fissata in sei mesi.
Nel procedimento portante con decreto del 25/10/2023, veniva, inoltre, disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 20/12/2023.
Si costitutiva in giudizio il aderendo alla richiesta di separazione, ma contestando la CP_1 ricostruzione dei fatti operata dalla moglie circa i motivi della crisi coniugale ed affermando di non aver mai posto in essere gli asseriti maltrattamenti denunciati dalla coniuge.
Chiedeva, pertanto, che fosse rigettata la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente e che non fosse posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla moglie il chiesto assegno di mantenimento, essendo egli disoccupato;
chiedeva, infine, che fosse ordinato alla di restituire i beni di sua proprietà che erano rimasti nella casa coniugale. Parte_1
All'udienza del 24/01/2024, il Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 473bis.17 c.p.c..
Infine, dopo l'espletamento delle prove ammesse, all'udienza dell'11/11/2024, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Ciò premesso, preliminarmente deve essere rigettata la eccezione sollevata da parte resistente in ordine alla non corretta integrazione del contraddittorio in virtù della notifica effettuata in data
21.11.2023. Ha affermato il che la firma apposta all'avviso di ricevimento non era sua e, CP_1 pertanto, ha dichiarato di disconoscerla.
Deve, sul punto rilevarsi che, è pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982,
2 n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale.
In assenza di querela di falso, dunque, non può contestarsi la validità della notifica.
Nel merito ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali, debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Orbene, i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.. Inoltre, nel caso di specie, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi ed ormai vivono separati da tempo. Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta sia da parte ricorrente che da parte resistente.
Riguardo alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, la ha sostenuto che le Parte_1 ragioni del fallimento del rapporto coniugale sono da ricercarsi nei comportamenti dispotici e di continuo “controllo” tenuti dal marito nei suoi confronti.
In particolare, la ricorrente ha riferito di aver appreso dal proprio padre che il le aveva, per CP_1 un lungo periodo, somministrato, ed a sua insaputa, delle consistenti dosi di calmante e che ella aveva rinvenuto nel cofano dell'autovettura del coniuge un foglio con l'indicazione del medicinale utilizzato ed una lettera, scritta dal marito, in cui ella stessa avrebbe manifestato ai familiari la sua intenzione di voler vivere con altro uomo, con il quale aveva intrapreso una relazione extraconiugale, e di voler “lasciare tutto”.
Ha aggiunto la ricorrente che a seguito della sua decisione di abbandonare il tetto coniugale per trasferirsi presso i propri genitori, il avrebbe cominciato a seguirla per controllarne gli CP_1 spostamenti e ad assumere atteggiamenti minacciosi che la avevano indotta a temere per la propria incolumità.
3 Sul punto occorre premettere che la condotta di un coniuge che si traduce in fatti di violenza nei confronti dell'altro coniuge ed in forme di persecuzione morale costituisce violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143, comma 2 c.c., oltre che del dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia, tale da giustificare la pronuncia di addebito della separazione.
Ha affermato in proposito la Suprema Corte che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse (Cass. ordinanza n. 31351/2022).
Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Peraltro, in caso di violenze fisiche resta altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 7388/2017). Il comportamento violento di un coniuge nei confronti dell'altro è considerato del tutto inaccettabile nella relazione coniugale e la sua incidenza causale è preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis.
Orbene, l'istruttoria compiuta ha confermato larga parte delle allegazioni della ricorrente.
In particolare, la teste , sorella della , ha riferito che il le Testimone_1 Parte_1 CP_1 aveva manifestato la sua intenzione di impedire alla moglie di condurre una vita tranquilla (“ha detto che avrebbe tenuto con sé mia sorella o con lui o con nessuno”) e che era solito seguire la coniuge per controllarne gli spostamenti, anche durante la convivenza matrimoniale.
I testi e hanno, poi, confermato quanto narrato dalla Testimone_2 Testimone_3 Parte_1 relativamente all'uso, da parte del , di sostanze calmanti che le venivano somministrate a sua CP_1 insaputa.
Entrambi hanno riferito, infatti, che il resistente aveva loro confidato di utilizzare la predetta sostanza per “calmare” la moglie e perché “non la voleva perdere”.
Orbene, non v'è dubbio che le condotte del , volte ad esercitare un inammissibile controllo CP_1 sulla coniuge e ad ingenerare nella stessa un fondato timore per la propria incolumità, appaiono altamente lesive della sua libertà ed integrità fisica e morale e costituiscono una grave violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143, comma 2 c.c..
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, al resistente va, pertanto, addebitato il fallimento dell'unione matrimoniale, risultando tali condotte caratterizzate da indubbia incidenza causale rispetto alla separazione richiesta dalla moglie.
Occorre, invece, rigettare la domanda della ricorrente volta ad ottenere la corresponsione di un assegno per il proprio mantenimento, avendo il dichiarato di essere disoccupato e non CP_1
4 provando la documentazione allegata dalla che egli stia attualmente svolgendo attività Parte_1 lavorativa, seppur “in nero”.
Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda avanzata dal resistente di restituzione dei beni appartenenti al rimasti nella casa coniugale. Si tratta, infatti, di domanda che va trattata con CP_1 il rito ordinario e non con quello speciale previsto per la domanda di separazione personale e l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34,
35 e 36 c.p.c.), mentre nel caso in esame la suddetta domanda è del tutto autonoma e separata rispetto alla domanda principale di separazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di Controparte_1 rimasto soccombente sulla domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente. Stante la ammissione della al patrocinio a spese dello Stato, delle stesse va disposta la Parte_1 distrazione ex art. 133 TU in materia di spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3736/2023 R.G., così provvede:
1. Dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2. Dichiara che la separazione è addebitabile a Controparte_1
3. Rigetta la domanda della volta ad ottenere la corresponsione di un assegno di Parte_1 mantenimento;
4. Dichiara inammissibile la domanda avanzata dal resistente di restituzione dei beni rimasti nella casa coniugale;
5. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Controparte_1 Parte_1 da liquidarsi nella complessiva somma di € 7254,00 oltre spese generali, iva e cpa da distrarsi in favore dell'Erario ex art. 133 tu in materia di spese di giustizia nonché alla rifusione delle spese prenotate a debito;
6. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AC NTTO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina lì 3.12.2024
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Viviana Cusolito) (Dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Stefania Ciccone, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
____________
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Simona Monforte Giudice, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 3736/2023 R.G., posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 11/11/2024 e vertente
T R A
, c.fisc. , elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DEMESTRI CARLO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
C O N T R O
c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. CRISAFULLI MARISA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 11/11/2024 i procuratori hanno concluso come da verbale.
Visto del P.M. in data 30/11/2023
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato in cancelleria in data 02.10.2023, chiedeva Parte_1 che fosse dichiarata la separazione giudiziale dal coniuge con il quale Controparte_1 aveva contratto matrimonio il 05.06.2018 in AC NTTO (atto iscritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di AC NTTO, anno 2018, atto 11, parte I).
La ricorrente premetteva che dall'unione era nata una figlia, il 06.12.2004, Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che il rapporto affettivo tra i coniugi si era andato deteriorando a causa dei continui maltrattamenti posti in essere nei suoi confronti dal marito;
rappresentava che, nel mese di maggio 2023, il proprio padre le aveva riferito che il era CP_1 solito somministrarle, a sua insaputa, delle consistenti dosi di sostanze calmanti;
riferiva, altresì, che, in seguito, ella aveva rinvenuto all'interno dell'autovettura del resistente un foglio con l'indicazione del farmaco utilizzato ed una strana lettera, scritta dal marito, in cui la , Parte_1
1 apparente autrice della stessa, dava atto di voler andare a vivere con altro uomo e di voler abbandonare la sua vecchia vita. Riferiva che, pertanto, ella aveva deciso di trasferirsi presso la propria famiglia d'origine, intimorita dai comportamenti del marito e temendo per la propria incolumità.
Concludeva chiedendo che venisse pronunciata la separazione dei coniugi con addebito a carico del marito;
che venissero adottati i provvedimenti di cui all'art 473 bis 70 c.p.c.; infine, che fosse posto a carico del l'obbligo di corrisponderle un contributo mensile per il suo mantenimento di CP_1 importo non inferiore ad euro 300,00.
Rilevato che la ricorrente aveva allegato condotte di violenza domestica poste in essere dal , CP_1 il Giudice delegato, con decreto del 20/10/2023, emetteva, quale provvedimento indifferibile ed urgente, l'ordine di allontanamento del resistente dalla casa coniugale, prescrivendo, altresì, allo stesso di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ed in particolare al luogo Parte_1 di lavoro, al domicilio dei genitori della stessa e degli altri prossimi congiunti, fissando in mesi sei la durata dell'ordine di protezione.
Nell'ambito del sub procedimento relativo al provvedimento emesso ex art. 473bis.15 cpc, integrato tempestivamente il contraddittorio il si costituiva contestando la ricostruzione fornita da CP_1 parte ricorrente e chiedendo la revoca del provvedimento emesso inaudita altera parte. Escussi informatori, con provvedimento dell'11.12.2023 veniva confermato l'ordine di protezione, la cui durata veniva fissata in sei mesi.
Nel procedimento portante con decreto del 25/10/2023, veniva, inoltre, disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 20/12/2023.
Si costitutiva in giudizio il aderendo alla richiesta di separazione, ma contestando la CP_1 ricostruzione dei fatti operata dalla moglie circa i motivi della crisi coniugale ed affermando di non aver mai posto in essere gli asseriti maltrattamenti denunciati dalla coniuge.
Chiedeva, pertanto, che fosse rigettata la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente e che non fosse posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla moglie il chiesto assegno di mantenimento, essendo egli disoccupato;
chiedeva, infine, che fosse ordinato alla di restituire i beni di sua proprietà che erano rimasti nella casa coniugale. Parte_1
All'udienza del 24/01/2024, il Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 473bis.17 c.p.c..
Infine, dopo l'espletamento delle prove ammesse, all'udienza dell'11/11/2024, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Ciò premesso, preliminarmente deve essere rigettata la eccezione sollevata da parte resistente in ordine alla non corretta integrazione del contraddittorio in virtù della notifica effettuata in data
21.11.2023. Ha affermato il che la firma apposta all'avviso di ricevimento non era sua e, CP_1 pertanto, ha dichiarato di disconoscerla.
Deve, sul punto rilevarsi che, è pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982,
2 n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale.
In assenza di querela di falso, dunque, non può contestarsi la validità della notifica.
Nel merito ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali, debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Orbene, i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.. Inoltre, nel caso di specie, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi ed ormai vivono separati da tempo. Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta sia da parte ricorrente che da parte resistente.
Riguardo alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, la ha sostenuto che le Parte_1 ragioni del fallimento del rapporto coniugale sono da ricercarsi nei comportamenti dispotici e di continuo “controllo” tenuti dal marito nei suoi confronti.
In particolare, la ricorrente ha riferito di aver appreso dal proprio padre che il le aveva, per CP_1 un lungo periodo, somministrato, ed a sua insaputa, delle consistenti dosi di calmante e che ella aveva rinvenuto nel cofano dell'autovettura del coniuge un foglio con l'indicazione del medicinale utilizzato ed una lettera, scritta dal marito, in cui ella stessa avrebbe manifestato ai familiari la sua intenzione di voler vivere con altro uomo, con il quale aveva intrapreso una relazione extraconiugale, e di voler “lasciare tutto”.
Ha aggiunto la ricorrente che a seguito della sua decisione di abbandonare il tetto coniugale per trasferirsi presso i propri genitori, il avrebbe cominciato a seguirla per controllarne gli CP_1 spostamenti e ad assumere atteggiamenti minacciosi che la avevano indotta a temere per la propria incolumità.
3 Sul punto occorre premettere che la condotta di un coniuge che si traduce in fatti di violenza nei confronti dell'altro coniuge ed in forme di persecuzione morale costituisce violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143, comma 2 c.c., oltre che del dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia, tale da giustificare la pronuncia di addebito della separazione.
Ha affermato in proposito la Suprema Corte che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse (Cass. ordinanza n. 31351/2022).
Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Peraltro, in caso di violenze fisiche resta altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 7388/2017). Il comportamento violento di un coniuge nei confronti dell'altro è considerato del tutto inaccettabile nella relazione coniugale e la sua incidenza causale è preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis.
Orbene, l'istruttoria compiuta ha confermato larga parte delle allegazioni della ricorrente.
In particolare, la teste , sorella della , ha riferito che il le Testimone_1 Parte_1 CP_1 aveva manifestato la sua intenzione di impedire alla moglie di condurre una vita tranquilla (“ha detto che avrebbe tenuto con sé mia sorella o con lui o con nessuno”) e che era solito seguire la coniuge per controllarne gli spostamenti, anche durante la convivenza matrimoniale.
I testi e hanno, poi, confermato quanto narrato dalla Testimone_2 Testimone_3 Parte_1 relativamente all'uso, da parte del , di sostanze calmanti che le venivano somministrate a sua CP_1 insaputa.
Entrambi hanno riferito, infatti, che il resistente aveva loro confidato di utilizzare la predetta sostanza per “calmare” la moglie e perché “non la voleva perdere”.
Orbene, non v'è dubbio che le condotte del , volte ad esercitare un inammissibile controllo CP_1 sulla coniuge e ad ingenerare nella stessa un fondato timore per la propria incolumità, appaiono altamente lesive della sua libertà ed integrità fisica e morale e costituiscono una grave violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143, comma 2 c.c..
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, al resistente va, pertanto, addebitato il fallimento dell'unione matrimoniale, risultando tali condotte caratterizzate da indubbia incidenza causale rispetto alla separazione richiesta dalla moglie.
Occorre, invece, rigettare la domanda della ricorrente volta ad ottenere la corresponsione di un assegno per il proprio mantenimento, avendo il dichiarato di essere disoccupato e non CP_1
4 provando la documentazione allegata dalla che egli stia attualmente svolgendo attività Parte_1 lavorativa, seppur “in nero”.
Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda avanzata dal resistente di restituzione dei beni appartenenti al rimasti nella casa coniugale. Si tratta, infatti, di domanda che va trattata con CP_1 il rito ordinario e non con quello speciale previsto per la domanda di separazione personale e l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34,
35 e 36 c.p.c.), mentre nel caso in esame la suddetta domanda è del tutto autonoma e separata rispetto alla domanda principale di separazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di Controparte_1 rimasto soccombente sulla domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente. Stante la ammissione della al patrocinio a spese dello Stato, delle stesse va disposta la Parte_1 distrazione ex art. 133 TU in materia di spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3736/2023 R.G., così provvede:
1. Dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2. Dichiara che la separazione è addebitabile a Controparte_1
3. Rigetta la domanda della volta ad ottenere la corresponsione di un assegno di Parte_1 mantenimento;
4. Dichiara inammissibile la domanda avanzata dal resistente di restituzione dei beni rimasti nella casa coniugale;
5. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Controparte_1 Parte_1 da liquidarsi nella complessiva somma di € 7254,00 oltre spese generali, iva e cpa da distrarsi in favore dell'Erario ex art. 133 tu in materia di spese di giustizia nonché alla rifusione delle spese prenotate a debito;
6. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AC NTTO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina lì 3.12.2024
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Viviana Cusolito) (Dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Stefania Ciccone, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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