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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 05/11/2024, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1872/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice Relatore dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1872/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHIRARDINI Parte_1 C.F._1
ROSA RI e dell'avv. Annamaria Calvi, elettivamente domiciliato in Parma, via Camillo Rondani,
n. 8, presso il difensore avv. GHIRARDINI ROSA RI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHIZZI Controparte_1 C.F._2
ELISA, elettivamente domiciliato in VIA CHIASSI 16 MANTOVA, presso il difensore avv. GHIZZI
ELISA
CONVENUTO
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice: come nelle note depositate in data 3.7.2024;
Conclusioni per parte convenuta: come nelle note depositate in data 10.7.2024.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.5.2023 ha adito il Tribunale di Parma deducendo Parte_1 che: aveva intrattenuto una relazione more uxorio con;
dall'unione, in data Controparte_1
19.7.2022, era nato;
la residenza familiare era stata stabilita in un immobile di proprietà di Per_1
sua madre, concessogli in comodato;
già poco dopo la nascita di la sig.ra gli Per_1 CP_1
aveva impedito di trascorrere anche pochi minuti da solo con il bambino;
nel mese di aprile 2019 la sig.ra aveva lasciato la casa familiare, insieme al bambino, per trasferirsi a casa dei suoi CP_1
genitori a Dosolo;
da quel momento non gli era stato più possibile vedere , se non alla Per_1
presenza della sig.ra ; egli lavorava come dipendente nell'impresa di famiglia, che si CP_1
occupava della rivendita di prodotti ortofrutticoli ed era impegnato su turni notturni;
il suo reddito annuale lordo si assestava attorno ai 25.000,00; era altresì titolare di risparmi pari ad euro 73.249,00; la sig.ra era assunta a tempo indeterminato presso una pasticceria e percepiva uno stipendio CP_1
netto mensile di euro 1.400,00. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto che il Giudice delegato, inaudita altera parte, volesse adottare i provvedimenti ritenuti opportuni in tema di affidamento, collocamento e visite, disponendo che il padre potesse tenere con sé il figlio due pomeriggi alla settimana, oltre a weekend alternati. Nel merito, ha insistito affinché rimanesse affidato ad Per_1
entrambi i genitori e collocato presso la madre, con diritto di visita del padre nei tempi anzidetti e obbligo per il padre di contribuire al mantenimento del minore mediante la corresponsione alla sig.ra della somma mensile di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. CP_1
Con decreto del 23.5.2023, pronunciato inaudita altera parte, il Giudice delegato ha incaricato i Servizi
Sociali del Comune di Dosolo di predisporre un calendario di incontri tra il padre e il minore.
Con memoria depositata in data 6.6.2023 si è costituita in giudizio allegando Controparte_1
che: la relazione sentimentale con il sig. ra entrata in crisi poco dopo la nascita di , PT Per_1
a causa delle continue ingerenze della madre del sig. quando ancora vivevano insieme, il sig. PT
era solito prelevare , senza comunicarle nulla, per portarlo al piano di sopra, dove PT Per_1 vivevano i genitori del compagno;
il sig. non si era mai preoccupato dell'accudimento di PT
, che le era stato completamente delegato;
ella era assunta a tempo parziale e percepiva una Per_1
somma mensile pari ad euro 900,00. Tanto premesso, la resistente ha aderito alla domanda di affidamento condiviso e collocamento del minore in via prevalente presso di sé, ma ha insistito perché il padre potesse tenere con sé per due pomeriggi, unicamente alla presenza della madre o Per_1
dei nonni materni. Con riferimento ai provvedimenti economici, ha chiesto che il contributo paterno al mantenimento del minore fosse quantificato in euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con diritto della madre a percepire l'intero importo dell'assegno unico.
pagina 2 di 11 Con ordinanza del 19.6.2023 il Giudice delegato, confermando il proprio precedente decreto e tenuto conto di quanto relazionato dai Servizi Sociali, ha altresì precisato che gli incontri tra e il Per_1
padre dovevano avvenire il martedì e il giovedì pomeriggio, nonché, a settimane alternate, un pomeriggio nel weekend. Per quanto attiene agli obblighi paterni di mantenimento del minore, il
Giudice delegato ha quantificato tale contributo nella somma mensile omnicomprensiva di euro 320,00.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 16.10.2023, in via temporanea ed urgente, il Giudice ha previsto che rimanesse affidato ad entrambi i genitori e collocato in via prevalente presso la madre, Per_1
confermando altresì i tempi di visita tra il minore e il padre già stabiliti nell'ordinanza ex art. 473bis.15,
c.p.c. Per quanto attiene al contributo paterno al mantenimento del minore, questo è stato quantificato in mensili euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con diritto della madre di percepire altresì l'intero ammontare dell'assegno unico.
Dato ingresso ad una CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare, concessi i termini di cui all'art. 473bis.28, c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter, c.p.c., del 25.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
*** ***
Sull'affidamento, collocamento e visite con il genitore non collocatario per Per_1
In punto di affidamento del minore, si premette che in ragione della previsione di cui all'art. 337 ter, comma II, c.c., l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori rappresenta l'ordinario regime di esercizio della responsabilità genitoriale, al quale si può derogare unicamente in caso di pregiudizio per il minore, poiché il suo diritto alla bigenitorialità può subire limitazioni solo all'esito di un rigoroso accertamento del pregiudizio che la relazione con uno dei due genitori possa arrecare al minore, pregiudizio che all'esito del giudizio non è emerso (v. Cass. sent. n. 27346/22).
Ed infatti, l'analisi psicodiagnostica sul nucleo non ha rilevato indici sintomatici di una seria inidoneità genitoriale in capo a nessuna delle due parti, ma certamente una reciproca sfiducia nelle capacità dell'altro genitore a rispondere efficacemente ai bisogni del minore, nonché uno stato di conflittualità tra le parti, che tuttavia è contenuto entro livelli fisiologici.
Con particolare riferimento alla capacità genitoriale delle parti, la CTU ha riscontrato che lo stile materno è connotato da un tratto ansioso e iperprotettivo, che ha interferito sulla possibilità per la madre di riconoscere le indubbie qualità genitoriali dimostrate dal sig. e di considerarlo degno PT
di fiducia. Tali caratteristiche, lungi dall'essere del tutto superate, sono state validamente contenute grazie all'intervento della CTU, nonché dei Servizi Sociali. Occorre infatti ricordare che, prima dell'introduzione del giudizio, al sig. era nei fatti impedita la costruzione di un autonomo PT
pagina 3 di 11 rapporto con il figlio, al quale poteva accedere soltanto per pochissime ore alla settimana, unicamente alla presenza della madre e in luoghi aperti al pubblico. Nel corso dell'istruttoria si è assistito ad un progressivo aumento dei tempi di visita del minore con il padre, sino a giungere all'introduzione di pernottamenti, che ha dimostrato di saper ben tollerare, nonostante le iniziali resistenze Per_1
materne. Ad oggi il sig. che ha dimostrato lungo tutto il percorso osservativo una forte PT
determinazione nel voler essere costantemente presente nella vita del figlio, ha riacquisito il proprio ruolo genitoriale, ruolo che deve continuare ad essere valorizzato, al fine di garantire ad Per_1
una reale bigenitorialità. Occorre infatti sottolineare che i genitori sono portatori di due stili educativi differenti, ma complementari, nel senso che il padre è più propenso a garantire al figlio spazi di autonomia, mentre la madre è più accudente. Entrambi i genitori si sono dimostrati in grado di rispondere validamente alle esigenze primarie del figlio e di offrire al minore un contesto di vita sufficientemente stimolante e protettivo, nonostante, come accennato, il padre abbia uno stile educativo più autonomizzante, mentre l'operato materno risenta di tratti ansiosi, che la portano ad assumere condotte eccessivamente protettive, dalle quali lo stesso tende ad emanciparsi. Sotto questo Per_1
aspetto il padre appare maggiormente in grado rispetto alla madre di comprendere gli stati emotivi del minore e il suo bisogno di essere coinvolto anche in interazioni extrafamiliari, tanto che ha insistito affinché il minore venisse iscritto all'asilo nido già dal 2024, in modo da avere contatti costanti con coetanei che ne facilitassero la crescita, decisione alla quale la madre ha dimostrato una iniziale contrarietà, che è stata superata grazie ai Servizi Sociali. Del pari, sia la madre che il padre si sono mostrati parzialmente adeguati sotto l'aspetto normativo, nonostante la madre risulti più accondiscendente, mentre il padre, pur convinto della necessità di dettare regole precise al minore, alle volte faccia fatica a mantenere la propria posizione, se divergente rispetto a quella dell'altro genitore.
I genitori hanno tuttavia palesato criticità nella sfera della comprensione dell'altra parte, in quanto la sig.ra “tende ad attribuire a sé stessa meriti genitoriali eccessivi che la portano a non CP_1 cogliere del tutto gli esiti della sua eccessiva preoccupazione. Rispetto all'altro genitore la SIa tende ad attribuire significati distorti ai suoi comportamenti vivendoli come intrusivi e lesivi del suo ruolo di madre”, così come il sig. è “pure viziato dal clima di conflitto che lo porta ad PT interpretare in senso negativo gli interventi dell'altro genitore o della di lei famiglia” (v. pag. 38,
CTU). Così come entrambi risultano carenti nello sviluppo di competenze per affrontare il conflitto post separativo, in quanto “i mesi successivi alla separazione sono stati caratterizzati da gravi carenze della SIa in questa competenza ed il rapporto padre-figlio ha visto una importante CP_1 compressione a causa dei suoi timori e delle sue accuse al SI , mentre il sig. “ha PT PT mostrato rigidità nei confronti dell'altro genitore soprattutto nelle fasi iniziali della consulenza” (v.
pagina 4 di 11 pag. 39, CTU). Tuttavia, come rilevato dalla stessa CTU, il percorso consulenziale, di pari passo con il sostegno alla genitorialità offerto alla coppia dai Servizi Sociali, ha permesso alle parti di ricomporre parzialmente questa fattura, in quanto la sig.ra ha dimostrato di “possedere la capacità di CP_1 garantire uno spazio sempre più adeguato al padre se sostenuta in tal senso”, mentre il sig. a PT
diminuito il proprio livello di rigidità verso la ex compagna.
Tanto premesso, ritiene il Collegio di poter confermare l'affidamento condiviso di in capo Per_1
ad entrambi i genitori. Tale decisione è peraltro in linea con le conclusioni raggiunte dalla CTU, laddove ha previsto che dovesse essere affidato ai Servizi Sociali, ai quali doveva essere Per_1 demandata un'attività di supporto dei genitori nell'assunzione delle scelte più importanti nell'interesse del minore, laddove le parti non riuscissero a trovare un accordo, nonché la vigilanza sul rispetto del calendario, modalità di trasporto di tra una casa e l'altra, e sullo svolgimento delle Per_1
videochiamate. Ed infatti, dalla disamina delle conclusioni della CTU si evince che questa abbia inteso riconoscere ai Servizi Sociali un mandato di vigilanza e supporto al nucleo, più che conferire loro compiti sostituitivi e ablatativi rispetto ai doveri spettanti ai genitori. A tal riguardo, deve richiamarsi il recente indirizzo della Suprema Corte, a mente del quale “qualora sia disposto l'affidamento del minore ai servizi sociali occorre distinguere l'affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e di supporto), dall'affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale. Nel primo caso, si tratta del conferimento da parte del giudice di un mandato con la individuazione di compiti specifici per assicurare la menzionata funzione di supporto ed assistenza ai genitori ed ai figli
e per vigliare sulla corretta attuazione dell'interesse del minore. Questa tipologia di “affidamento” ai servizi, che è più corretto definire mandato di vigilanza e supporto, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali;
richiede tuttavia che il provvedimento del giudice sia sufficientemente dettagliato sui compiti demandati — con esclusione di poteri decisori— e che siano definiti i tempi della loro attuazione, che devono essere il più rapidi possibili. Nel secondo caso, il provvedimento di affidamento consegue ad un provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale” (v. Cass. ord. n. 32290/23).
Tenuto conto che la CTU ha evidenziato che “la SIa ha mostrato una formale CP_1
collaborazione alle proposte del servizio prima e della CT poi la stessa è tuttavia rimasta piuttosto radicata alle proprie posizioni non rendendosi disponibile all'alternanza dei trasporti, opponendosi
pagina 5 di 11 alla prosecuzione dei pernotti presso il padre, cercando di accordarsi direttamente con il SI rispetto a variazioni di calendario mettendo così in evidenza un'insistenza eccessiva sulle PT proprie idee educative a scapito di quelle dell'altro genitore. Anche da parte del SI non PT
sono mancati elementi di preoccupazione rispetto alla sua capacità assertiva e di confrontarsi in modo determinato e costruttivo con l'altro genitore”, si concorda con la CTU nel senso che debba essere conferito ai Servizi Sociali di Oglio Po, competenti in ragione del luogo di residenza del minore, un mandato di supporto e vigilanza sul nucleo. I Servizi Sociali avranno il compito di supportare i genitori nell'assunzione delle scelte più importanti per il minore, qualora non vi sia accordo tra loro, nonché vigilare sul corretto rispetto del calendario, dei tempi di videochiamata, e della modalità di trasporto di da una casa all'altra (v. pag. 42, CTU). Per_1
Per quanto attiene invece al collocamento di , non vi sono ragioni per modificare il Per_1
collocamento prevalente del minore presso la madre, anche a fronte della sua tenera età.
Per quanto attiene al calendario di visita, ritiene il Collegio che meriti adesione quello proposto dalla
CTU, che tiene conto dell'attuale età di e che prevede un aumento graduale dei tempi di Per_1
permanenza del minore presso il padre. Del resto, nemmeno parte resistente ha evidenziato ragioni specifiche per le quali si oppone a che dorma a casa del padre sino all'età di 4 anni, tenuto Per_1
conto che i pernottamenti presso la casa paterna sono già stati introdotti e che non ha Per_1
dimostrato segnali di disagio. In particolare, fino al compimento dei 4 anni il calendario sarà così strutturato: Settimana 1 • martedì dalle 10.00 alle 19.00 presso l'abitazione del padre • giovedì dalle
15.30 o dall'uscita dall'asilo fino alle 19.00 • weekend di spettanza della madre Settimana 2 • martedì dalle 15.30 o dall'uscita dall'asilo alle 19.00 presso l'abitazione del padre • giovedì dalle 15.30 o dall'uscita dall'asilo alle 19.00 • sabato dalle 10.00 con pernotto alle 19.00 della domenica. Nel caso in cui il bambino venga iscritto da settembre 2024 il martedì potrà stare con il padre evitando la frequentazione dell'asilo nido fino all'ultimo anno di scuola dell'infanzia in cui inizia l'attività prescolastica che andrà invece garantita. Dai 4 anni: • martedì dall'uscita dall'asilo fino alle 19.00 • giovedì dall'uscita dall'asilo fino alle 19.00 • a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita dall'asilo fino alla domenica sera alle 19.00. Il calendario suggerito potrà essere mantenuto anche per il periodo delle elementari. Le vacanze di Natale saranno suddivise in modo asimmetrico ed alternato come da esempio seguente : anno 2024: Vigilia con la madre, dal 25 dicembre alle 10.00 fino al 4 gennaio con il padre con rientro presso la madre alle ore 19.00 anno 2025: Vigilia con il padre, rientro presso la madre il 25 dicembre alle 10.00 fino al 28 dicembre alle ore 19.00, dal 28 dicembre fino al 6 gennaio alle
19.00 con il padre e così a seguire per gli anni successivi in modo alternato. Le vacanze di Pasqua saranno suddivise in modo asimmetrico ed alternato in modo che il genitore che non trascorre il giorno pagina 6 di 11 di Pasqua con il minore trascorra con lui il giorno di Natale: anno 2024: da giovedì alle 15.30 con la madre fino a domenica di Pasqua alle 10.00, dalle 10.00 della domenica di Pasqua alle 19.00 del martedì successivo con il padre anno 2025: venerdì e sabato con la madre, domenica di Pasqua dalle
10.00 con il padre fino a martedì alle 19.00 Nel periodo estivo 2024 la madre avrà 2 settimane di ferie non consecutive, il padre avrà 4 weekend da venerdì alle 15.30 alla domenica sera alle 20.00 da distribuire nei mesi estivi. La SIa avrà la priorità rispetto alla scelta delle settimane di ferie perché vincolata alle scelte dell'azienda, il SI si adeguerà avendo comunicato di avere maggiore PT
flessibilità. Quando non in ferie la frequentazione seguirà il calendario ordinario. A partire dall'estate
2025 le settimane di ferie di ciascun genitore saranno 2 non consecutive fino ai 6 anni, dopo i 6 anni potranno essere anche consecutive. I ponti saranno divisi in modo equo tra i genitori in modo alternato a partire dal 2024: il 25 aprile sarà della madre, il 1 maggio del padre e così a seguire. Il minore potrà pernottare dal padre nella notte che precede il giorno festivo e dovrà rientrare alle 20.00 dello stesso.
Ogni sera dalle 19.00 alle 19.30 il genitore che ha con sé il bambino farà una videochiamata di pochi minuti all'atro affinché venga mantenuto il contatto con il genitore assente.
Per quanto attiene agli spostamenti del minore tra una casa e l'altra, deve essere garantito il principio di alternanza, tenuto conto che la sig.ra è dotata di patente di guida e non vi sono ragioni per le CP_1
quali non dovrebbe farsi carico di questo onere, che del resto è richiesto al sig. Pertanto, il PT genitore che ha con sé il minore si farà carico di accompagnarlo a casa dell'altro, anche in funzione di legittimare l'altro genitore agli occhi del minore.
A fronte delle fragilità evidenziate da ambo le parti, ritiene il Collegio di dover suggerire loro, pur nella consapevolezza di non poterlo prescrivere, di continuare nel loro percorso di sostegno alla genitorialità tramite l'ausilio dei Servizi Sociali. Si segnala altresì l'importanza, già ribadita dalla CTU, che gli incontri di sostegno avvengano con cadenza regolare, ogni 2/3 settimane.
Sul mantenimento del minore
È bene premettere che il disposto di cui all'art. 337 ter, comma IV, c.c., prevede che ogni genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, tenuto conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di unione e dei tempi di permanenza del figlio con ciascuno dei genitori.
Pertanto, al fine di rispettare il principio di proporzionalità, è necessario muovere dall'analisi dei redditi delle parti.
Per quanto attiene al ricorrente, egli svolge attività lavorativa per la società di famiglia che si occupa rivendita di prodotti ortofrutticoli. Dalla documentazione reddituale agli atti risulta che per l'anno di pagina 7 di 11 imposta 2021 il ricorrente ha beneficiato di un reddito netto mensile da lavoro pari ad euro 1.650,00, mentre per l'anno di imposta 2022 pari ad euro 1.786,00 (calcolato avuto riguardo al reddito da lavoro
– ritenute IRPEF – addizionale regionale e comunale IRPEF) (v. doc. n. 10, fascicolo ricorrente). Egli è altresì titolare di un portafoglio titoli presso banca Fideuram con controvalore al 31.12.2022 pari ad euro 31.514,00, nonché di un altro portafoglio titoli presso Credit Agricole S.p.A. con controvalore pari a euro 38.334,59 (v. doc. n. 13, fascicolo ricorrente). Egli non sostiene spese abitative, in quanto attualmente vive in un immobile concessogli in comodato dalla madre (v. doc. n. 2, fascicolo ricorrente).
Per quanto attiene alla sig.ra , la stessa è assunta come dipendente presso una pasticceria e per CP_1
l'anno di imposta 2021 ha beneficiato di un reddito netto mensile da lavoro dipendente pari a euro
1.222,00 e per l'anno di imposta 2022 pari ad euro 1.333,00. La resistente ha altresì allegato, ma non provato, di aver ridotto il suo orario di lavoro ad un tempo parziale, per far fronte agli oneri di cura di
, percependo una retribuzione netta mensile di euro 800,00. Come accennato, della Per_1
circostanza non è stata offerta prova, in ogni caso si tratta di una sopravvenienza non rilevante per i fini che qui interessano, tenuto conto che per la quantificazione dell'ammontare del contributo dei genitori al mantenimento dei figli occorre avere riguardo alla capacità reddituale potenziale offerta dai genitori.
Considerato che , a partire dal mese di settembre, frequenta l'asilo nido e che la sig.ra Per_1
è aiutata nei compiti di cura dalla propria madre, non vi sono ragioni per ritenere giustificata CP_1
la sua scelta di continuare a lavorare a tempo parziale. Si aggiunga altresì che, dalla disamina degli estratti conto, emerge che ella dispone di un'importante giacenza di conto corrente, pari ad euro
162.908,70.
Tanto premesso, tenuto conto delle attuali esigenze del minore, che ha soltanto due anni di età, dei redditi a disposizione delle parti, nonché dei tempi di permanenza di con ciascun genitore, Per_1
ritiene il Collegio corretto prevedere che, a far data dal mese di settembre 2024, il sig. PT
corrisponda alla sig.ra un contributo per il mantenimento del minore pari a mensili euro CP_1
300,00. La diminuzione del contributo rispetto a quanto indicato nei provvedimenti temporanei consegue all'aumento dei tempi di permanenza del minore presso il padre, nonché al fatto che, a partire da settembre, frequenta l'asilo nido, con conseguente contrazione dei costi di mantenimento Per_1
diretto in capo alla madre, ed aumento delle spese straordinarie di cui i genitori si dovranno fare carico.
Per le stesse ragioni, non vi è spazio per confermare l'integrale percezione da parte della madre dell'assegno unico per i figli, che dovrà essere equamente suddiviso tra i genitori, salvo diverso accordo.
Deve invece essere ribadita la compartecipazione dei genitori alle spese straordinarie nella misura del pagina 8 di 11 50%.
Sulle spese di lite e di CTU
Stante le reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
Del pari, le spese di CTU devono essere poste in capo ad entrambe le parti, che se ne faranno carico nella misura della metà ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 1872/2023, così provvede:
1) Conferma l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, i quali Persona_2 potranno assumere in autonomia unicamente le decisioni relative all'ordinaria amministrazione nell'interesse del minore;
2) Conferma il collocamento prevalente di presso la madre;
Per_1
3) Dispone che il padre veda secondo i tempi meglio indicati in parte motiva;
Per_1
4) Dispone che i Servizi Sociali Oglio Po svolgano un'attività di supporto e vigilanza sul nucleo,
con compiti meglio specificati in parte motiva;
5) Fermi provvedimenti per il passato, dispone che a, far data dal mese di settembre 2024, il contributo paterno al mantenimento indiretto del minore sia pari ad euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, così elencate: spese straordinarie extra assegno, da non concordare preventivamente: SPESE MEDICHE da documentare: Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata pagina 9 di 11 previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente: SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia); cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non pagina 10 di 11 richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
6) Dispone che l'assegno unico sia diviso tra i genitori nella misura della metà ciascuno, salvi diversi accordi tra loro;
7) Compensa le spese di lite tra le parti;
8) Pone in via definitiva le spese di CTU in capo ad entrambe le parti, che se ne faranno carico nella misura della metà ciascuno.
Si comunichi ai Servizi Sociali Oglio Po
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del 31.10.2024
La Giudice Rel. est. Il Presidente dott.ssa Angela Casalini dott. Simone Medioli Devoto
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice Relatore dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1872/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHIRARDINI Parte_1 C.F._1
ROSA RI e dell'avv. Annamaria Calvi, elettivamente domiciliato in Parma, via Camillo Rondani,
n. 8, presso il difensore avv. GHIRARDINI ROSA RI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHIZZI Controparte_1 C.F._2
ELISA, elettivamente domiciliato in VIA CHIASSI 16 MANTOVA, presso il difensore avv. GHIZZI
ELISA
CONVENUTO
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice: come nelle note depositate in data 3.7.2024;
Conclusioni per parte convenuta: come nelle note depositate in data 10.7.2024.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.5.2023 ha adito il Tribunale di Parma deducendo Parte_1 che: aveva intrattenuto una relazione more uxorio con;
dall'unione, in data Controparte_1
19.7.2022, era nato;
la residenza familiare era stata stabilita in un immobile di proprietà di Per_1
sua madre, concessogli in comodato;
già poco dopo la nascita di la sig.ra gli Per_1 CP_1
aveva impedito di trascorrere anche pochi minuti da solo con il bambino;
nel mese di aprile 2019 la sig.ra aveva lasciato la casa familiare, insieme al bambino, per trasferirsi a casa dei suoi CP_1
genitori a Dosolo;
da quel momento non gli era stato più possibile vedere , se non alla Per_1
presenza della sig.ra ; egli lavorava come dipendente nell'impresa di famiglia, che si CP_1
occupava della rivendita di prodotti ortofrutticoli ed era impegnato su turni notturni;
il suo reddito annuale lordo si assestava attorno ai 25.000,00; era altresì titolare di risparmi pari ad euro 73.249,00; la sig.ra era assunta a tempo indeterminato presso una pasticceria e percepiva uno stipendio CP_1
netto mensile di euro 1.400,00. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto che il Giudice delegato, inaudita altera parte, volesse adottare i provvedimenti ritenuti opportuni in tema di affidamento, collocamento e visite, disponendo che il padre potesse tenere con sé il figlio due pomeriggi alla settimana, oltre a weekend alternati. Nel merito, ha insistito affinché rimanesse affidato ad Per_1
entrambi i genitori e collocato presso la madre, con diritto di visita del padre nei tempi anzidetti e obbligo per il padre di contribuire al mantenimento del minore mediante la corresponsione alla sig.ra della somma mensile di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. CP_1
Con decreto del 23.5.2023, pronunciato inaudita altera parte, il Giudice delegato ha incaricato i Servizi
Sociali del Comune di Dosolo di predisporre un calendario di incontri tra il padre e il minore.
Con memoria depositata in data 6.6.2023 si è costituita in giudizio allegando Controparte_1
che: la relazione sentimentale con il sig. ra entrata in crisi poco dopo la nascita di , PT Per_1
a causa delle continue ingerenze della madre del sig. quando ancora vivevano insieme, il sig. PT
era solito prelevare , senza comunicarle nulla, per portarlo al piano di sopra, dove PT Per_1 vivevano i genitori del compagno;
il sig. non si era mai preoccupato dell'accudimento di PT
, che le era stato completamente delegato;
ella era assunta a tempo parziale e percepiva una Per_1
somma mensile pari ad euro 900,00. Tanto premesso, la resistente ha aderito alla domanda di affidamento condiviso e collocamento del minore in via prevalente presso di sé, ma ha insistito perché il padre potesse tenere con sé per due pomeriggi, unicamente alla presenza della madre o Per_1
dei nonni materni. Con riferimento ai provvedimenti economici, ha chiesto che il contributo paterno al mantenimento del minore fosse quantificato in euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con diritto della madre a percepire l'intero importo dell'assegno unico.
pagina 2 di 11 Con ordinanza del 19.6.2023 il Giudice delegato, confermando il proprio precedente decreto e tenuto conto di quanto relazionato dai Servizi Sociali, ha altresì precisato che gli incontri tra e il Per_1
padre dovevano avvenire il martedì e il giovedì pomeriggio, nonché, a settimane alternate, un pomeriggio nel weekend. Per quanto attiene agli obblighi paterni di mantenimento del minore, il
Giudice delegato ha quantificato tale contributo nella somma mensile omnicomprensiva di euro 320,00.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 16.10.2023, in via temporanea ed urgente, il Giudice ha previsto che rimanesse affidato ad entrambi i genitori e collocato in via prevalente presso la madre, Per_1
confermando altresì i tempi di visita tra il minore e il padre già stabiliti nell'ordinanza ex art. 473bis.15,
c.p.c. Per quanto attiene al contributo paterno al mantenimento del minore, questo è stato quantificato in mensili euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con diritto della madre di percepire altresì l'intero ammontare dell'assegno unico.
Dato ingresso ad una CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare, concessi i termini di cui all'art. 473bis.28, c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter, c.p.c., del 25.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
*** ***
Sull'affidamento, collocamento e visite con il genitore non collocatario per Per_1
In punto di affidamento del minore, si premette che in ragione della previsione di cui all'art. 337 ter, comma II, c.c., l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori rappresenta l'ordinario regime di esercizio della responsabilità genitoriale, al quale si può derogare unicamente in caso di pregiudizio per il minore, poiché il suo diritto alla bigenitorialità può subire limitazioni solo all'esito di un rigoroso accertamento del pregiudizio che la relazione con uno dei due genitori possa arrecare al minore, pregiudizio che all'esito del giudizio non è emerso (v. Cass. sent. n. 27346/22).
Ed infatti, l'analisi psicodiagnostica sul nucleo non ha rilevato indici sintomatici di una seria inidoneità genitoriale in capo a nessuna delle due parti, ma certamente una reciproca sfiducia nelle capacità dell'altro genitore a rispondere efficacemente ai bisogni del minore, nonché uno stato di conflittualità tra le parti, che tuttavia è contenuto entro livelli fisiologici.
Con particolare riferimento alla capacità genitoriale delle parti, la CTU ha riscontrato che lo stile materno è connotato da un tratto ansioso e iperprotettivo, che ha interferito sulla possibilità per la madre di riconoscere le indubbie qualità genitoriali dimostrate dal sig. e di considerarlo degno PT
di fiducia. Tali caratteristiche, lungi dall'essere del tutto superate, sono state validamente contenute grazie all'intervento della CTU, nonché dei Servizi Sociali. Occorre infatti ricordare che, prima dell'introduzione del giudizio, al sig. era nei fatti impedita la costruzione di un autonomo PT
pagina 3 di 11 rapporto con il figlio, al quale poteva accedere soltanto per pochissime ore alla settimana, unicamente alla presenza della madre e in luoghi aperti al pubblico. Nel corso dell'istruttoria si è assistito ad un progressivo aumento dei tempi di visita del minore con il padre, sino a giungere all'introduzione di pernottamenti, che ha dimostrato di saper ben tollerare, nonostante le iniziali resistenze Per_1
materne. Ad oggi il sig. che ha dimostrato lungo tutto il percorso osservativo una forte PT
determinazione nel voler essere costantemente presente nella vita del figlio, ha riacquisito il proprio ruolo genitoriale, ruolo che deve continuare ad essere valorizzato, al fine di garantire ad Per_1
una reale bigenitorialità. Occorre infatti sottolineare che i genitori sono portatori di due stili educativi differenti, ma complementari, nel senso che il padre è più propenso a garantire al figlio spazi di autonomia, mentre la madre è più accudente. Entrambi i genitori si sono dimostrati in grado di rispondere validamente alle esigenze primarie del figlio e di offrire al minore un contesto di vita sufficientemente stimolante e protettivo, nonostante, come accennato, il padre abbia uno stile educativo più autonomizzante, mentre l'operato materno risenta di tratti ansiosi, che la portano ad assumere condotte eccessivamente protettive, dalle quali lo stesso tende ad emanciparsi. Sotto questo Per_1
aspetto il padre appare maggiormente in grado rispetto alla madre di comprendere gli stati emotivi del minore e il suo bisogno di essere coinvolto anche in interazioni extrafamiliari, tanto che ha insistito affinché il minore venisse iscritto all'asilo nido già dal 2024, in modo da avere contatti costanti con coetanei che ne facilitassero la crescita, decisione alla quale la madre ha dimostrato una iniziale contrarietà, che è stata superata grazie ai Servizi Sociali. Del pari, sia la madre che il padre si sono mostrati parzialmente adeguati sotto l'aspetto normativo, nonostante la madre risulti più accondiscendente, mentre il padre, pur convinto della necessità di dettare regole precise al minore, alle volte faccia fatica a mantenere la propria posizione, se divergente rispetto a quella dell'altro genitore.
I genitori hanno tuttavia palesato criticità nella sfera della comprensione dell'altra parte, in quanto la sig.ra “tende ad attribuire a sé stessa meriti genitoriali eccessivi che la portano a non CP_1 cogliere del tutto gli esiti della sua eccessiva preoccupazione. Rispetto all'altro genitore la SIa tende ad attribuire significati distorti ai suoi comportamenti vivendoli come intrusivi e lesivi del suo ruolo di madre”, così come il sig. è “pure viziato dal clima di conflitto che lo porta ad PT interpretare in senso negativo gli interventi dell'altro genitore o della di lei famiglia” (v. pag. 38,
CTU). Così come entrambi risultano carenti nello sviluppo di competenze per affrontare il conflitto post separativo, in quanto “i mesi successivi alla separazione sono stati caratterizzati da gravi carenze della SIa in questa competenza ed il rapporto padre-figlio ha visto una importante CP_1 compressione a causa dei suoi timori e delle sue accuse al SI , mentre il sig. “ha PT PT mostrato rigidità nei confronti dell'altro genitore soprattutto nelle fasi iniziali della consulenza” (v.
pagina 4 di 11 pag. 39, CTU). Tuttavia, come rilevato dalla stessa CTU, il percorso consulenziale, di pari passo con il sostegno alla genitorialità offerto alla coppia dai Servizi Sociali, ha permesso alle parti di ricomporre parzialmente questa fattura, in quanto la sig.ra ha dimostrato di “possedere la capacità di CP_1 garantire uno spazio sempre più adeguato al padre se sostenuta in tal senso”, mentre il sig. a PT
diminuito il proprio livello di rigidità verso la ex compagna.
Tanto premesso, ritiene il Collegio di poter confermare l'affidamento condiviso di in capo Per_1
ad entrambi i genitori. Tale decisione è peraltro in linea con le conclusioni raggiunte dalla CTU, laddove ha previsto che dovesse essere affidato ai Servizi Sociali, ai quali doveva essere Per_1 demandata un'attività di supporto dei genitori nell'assunzione delle scelte più importanti nell'interesse del minore, laddove le parti non riuscissero a trovare un accordo, nonché la vigilanza sul rispetto del calendario, modalità di trasporto di tra una casa e l'altra, e sullo svolgimento delle Per_1
videochiamate. Ed infatti, dalla disamina delle conclusioni della CTU si evince che questa abbia inteso riconoscere ai Servizi Sociali un mandato di vigilanza e supporto al nucleo, più che conferire loro compiti sostituitivi e ablatativi rispetto ai doveri spettanti ai genitori. A tal riguardo, deve richiamarsi il recente indirizzo della Suprema Corte, a mente del quale “qualora sia disposto l'affidamento del minore ai servizi sociali occorre distinguere l'affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e di supporto), dall'affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale. Nel primo caso, si tratta del conferimento da parte del giudice di un mandato con la individuazione di compiti specifici per assicurare la menzionata funzione di supporto ed assistenza ai genitori ed ai figli
e per vigliare sulla corretta attuazione dell'interesse del minore. Questa tipologia di “affidamento” ai servizi, che è più corretto definire mandato di vigilanza e supporto, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali;
richiede tuttavia che il provvedimento del giudice sia sufficientemente dettagliato sui compiti demandati — con esclusione di poteri decisori— e che siano definiti i tempi della loro attuazione, che devono essere il più rapidi possibili. Nel secondo caso, il provvedimento di affidamento consegue ad un provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale” (v. Cass. ord. n. 32290/23).
Tenuto conto che la CTU ha evidenziato che “la SIa ha mostrato una formale CP_1
collaborazione alle proposte del servizio prima e della CT poi la stessa è tuttavia rimasta piuttosto radicata alle proprie posizioni non rendendosi disponibile all'alternanza dei trasporti, opponendosi
pagina 5 di 11 alla prosecuzione dei pernotti presso il padre, cercando di accordarsi direttamente con il SI rispetto a variazioni di calendario mettendo così in evidenza un'insistenza eccessiva sulle PT proprie idee educative a scapito di quelle dell'altro genitore. Anche da parte del SI non PT
sono mancati elementi di preoccupazione rispetto alla sua capacità assertiva e di confrontarsi in modo determinato e costruttivo con l'altro genitore”, si concorda con la CTU nel senso che debba essere conferito ai Servizi Sociali di Oglio Po, competenti in ragione del luogo di residenza del minore, un mandato di supporto e vigilanza sul nucleo. I Servizi Sociali avranno il compito di supportare i genitori nell'assunzione delle scelte più importanti per il minore, qualora non vi sia accordo tra loro, nonché vigilare sul corretto rispetto del calendario, dei tempi di videochiamata, e della modalità di trasporto di da una casa all'altra (v. pag. 42, CTU). Per_1
Per quanto attiene invece al collocamento di , non vi sono ragioni per modificare il Per_1
collocamento prevalente del minore presso la madre, anche a fronte della sua tenera età.
Per quanto attiene al calendario di visita, ritiene il Collegio che meriti adesione quello proposto dalla
CTU, che tiene conto dell'attuale età di e che prevede un aumento graduale dei tempi di Per_1
permanenza del minore presso il padre. Del resto, nemmeno parte resistente ha evidenziato ragioni specifiche per le quali si oppone a che dorma a casa del padre sino all'età di 4 anni, tenuto Per_1
conto che i pernottamenti presso la casa paterna sono già stati introdotti e che non ha Per_1
dimostrato segnali di disagio. In particolare, fino al compimento dei 4 anni il calendario sarà così strutturato: Settimana 1 • martedì dalle 10.00 alle 19.00 presso l'abitazione del padre • giovedì dalle
15.30 o dall'uscita dall'asilo fino alle 19.00 • weekend di spettanza della madre Settimana 2 • martedì dalle 15.30 o dall'uscita dall'asilo alle 19.00 presso l'abitazione del padre • giovedì dalle 15.30 o dall'uscita dall'asilo alle 19.00 • sabato dalle 10.00 con pernotto alle 19.00 della domenica. Nel caso in cui il bambino venga iscritto da settembre 2024 il martedì potrà stare con il padre evitando la frequentazione dell'asilo nido fino all'ultimo anno di scuola dell'infanzia in cui inizia l'attività prescolastica che andrà invece garantita. Dai 4 anni: • martedì dall'uscita dall'asilo fino alle 19.00 • giovedì dall'uscita dall'asilo fino alle 19.00 • a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita dall'asilo fino alla domenica sera alle 19.00. Il calendario suggerito potrà essere mantenuto anche per il periodo delle elementari. Le vacanze di Natale saranno suddivise in modo asimmetrico ed alternato come da esempio seguente : anno 2024: Vigilia con la madre, dal 25 dicembre alle 10.00 fino al 4 gennaio con il padre con rientro presso la madre alle ore 19.00 anno 2025: Vigilia con il padre, rientro presso la madre il 25 dicembre alle 10.00 fino al 28 dicembre alle ore 19.00, dal 28 dicembre fino al 6 gennaio alle
19.00 con il padre e così a seguire per gli anni successivi in modo alternato. Le vacanze di Pasqua saranno suddivise in modo asimmetrico ed alternato in modo che il genitore che non trascorre il giorno pagina 6 di 11 di Pasqua con il minore trascorra con lui il giorno di Natale: anno 2024: da giovedì alle 15.30 con la madre fino a domenica di Pasqua alle 10.00, dalle 10.00 della domenica di Pasqua alle 19.00 del martedì successivo con il padre anno 2025: venerdì e sabato con la madre, domenica di Pasqua dalle
10.00 con il padre fino a martedì alle 19.00 Nel periodo estivo 2024 la madre avrà 2 settimane di ferie non consecutive, il padre avrà 4 weekend da venerdì alle 15.30 alla domenica sera alle 20.00 da distribuire nei mesi estivi. La SIa avrà la priorità rispetto alla scelta delle settimane di ferie perché vincolata alle scelte dell'azienda, il SI si adeguerà avendo comunicato di avere maggiore PT
flessibilità. Quando non in ferie la frequentazione seguirà il calendario ordinario. A partire dall'estate
2025 le settimane di ferie di ciascun genitore saranno 2 non consecutive fino ai 6 anni, dopo i 6 anni potranno essere anche consecutive. I ponti saranno divisi in modo equo tra i genitori in modo alternato a partire dal 2024: il 25 aprile sarà della madre, il 1 maggio del padre e così a seguire. Il minore potrà pernottare dal padre nella notte che precede il giorno festivo e dovrà rientrare alle 20.00 dello stesso.
Ogni sera dalle 19.00 alle 19.30 il genitore che ha con sé il bambino farà una videochiamata di pochi minuti all'atro affinché venga mantenuto il contatto con il genitore assente.
Per quanto attiene agli spostamenti del minore tra una casa e l'altra, deve essere garantito il principio di alternanza, tenuto conto che la sig.ra è dotata di patente di guida e non vi sono ragioni per le CP_1
quali non dovrebbe farsi carico di questo onere, che del resto è richiesto al sig. Pertanto, il PT genitore che ha con sé il minore si farà carico di accompagnarlo a casa dell'altro, anche in funzione di legittimare l'altro genitore agli occhi del minore.
A fronte delle fragilità evidenziate da ambo le parti, ritiene il Collegio di dover suggerire loro, pur nella consapevolezza di non poterlo prescrivere, di continuare nel loro percorso di sostegno alla genitorialità tramite l'ausilio dei Servizi Sociali. Si segnala altresì l'importanza, già ribadita dalla CTU, che gli incontri di sostegno avvengano con cadenza regolare, ogni 2/3 settimane.
Sul mantenimento del minore
È bene premettere che il disposto di cui all'art. 337 ter, comma IV, c.c., prevede che ogni genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, tenuto conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di unione e dei tempi di permanenza del figlio con ciascuno dei genitori.
Pertanto, al fine di rispettare il principio di proporzionalità, è necessario muovere dall'analisi dei redditi delle parti.
Per quanto attiene al ricorrente, egli svolge attività lavorativa per la società di famiglia che si occupa rivendita di prodotti ortofrutticoli. Dalla documentazione reddituale agli atti risulta che per l'anno di pagina 7 di 11 imposta 2021 il ricorrente ha beneficiato di un reddito netto mensile da lavoro pari ad euro 1.650,00, mentre per l'anno di imposta 2022 pari ad euro 1.786,00 (calcolato avuto riguardo al reddito da lavoro
– ritenute IRPEF – addizionale regionale e comunale IRPEF) (v. doc. n. 10, fascicolo ricorrente). Egli è altresì titolare di un portafoglio titoli presso banca Fideuram con controvalore al 31.12.2022 pari ad euro 31.514,00, nonché di un altro portafoglio titoli presso Credit Agricole S.p.A. con controvalore pari a euro 38.334,59 (v. doc. n. 13, fascicolo ricorrente). Egli non sostiene spese abitative, in quanto attualmente vive in un immobile concessogli in comodato dalla madre (v. doc. n. 2, fascicolo ricorrente).
Per quanto attiene alla sig.ra , la stessa è assunta come dipendente presso una pasticceria e per CP_1
l'anno di imposta 2021 ha beneficiato di un reddito netto mensile da lavoro dipendente pari a euro
1.222,00 e per l'anno di imposta 2022 pari ad euro 1.333,00. La resistente ha altresì allegato, ma non provato, di aver ridotto il suo orario di lavoro ad un tempo parziale, per far fronte agli oneri di cura di
, percependo una retribuzione netta mensile di euro 800,00. Come accennato, della Per_1
circostanza non è stata offerta prova, in ogni caso si tratta di una sopravvenienza non rilevante per i fini che qui interessano, tenuto conto che per la quantificazione dell'ammontare del contributo dei genitori al mantenimento dei figli occorre avere riguardo alla capacità reddituale potenziale offerta dai genitori.
Considerato che , a partire dal mese di settembre, frequenta l'asilo nido e che la sig.ra Per_1
è aiutata nei compiti di cura dalla propria madre, non vi sono ragioni per ritenere giustificata CP_1
la sua scelta di continuare a lavorare a tempo parziale. Si aggiunga altresì che, dalla disamina degli estratti conto, emerge che ella dispone di un'importante giacenza di conto corrente, pari ad euro
162.908,70.
Tanto premesso, tenuto conto delle attuali esigenze del minore, che ha soltanto due anni di età, dei redditi a disposizione delle parti, nonché dei tempi di permanenza di con ciascun genitore, Per_1
ritiene il Collegio corretto prevedere che, a far data dal mese di settembre 2024, il sig. PT
corrisponda alla sig.ra un contributo per il mantenimento del minore pari a mensili euro CP_1
300,00. La diminuzione del contributo rispetto a quanto indicato nei provvedimenti temporanei consegue all'aumento dei tempi di permanenza del minore presso il padre, nonché al fatto che, a partire da settembre, frequenta l'asilo nido, con conseguente contrazione dei costi di mantenimento Per_1
diretto in capo alla madre, ed aumento delle spese straordinarie di cui i genitori si dovranno fare carico.
Per le stesse ragioni, non vi è spazio per confermare l'integrale percezione da parte della madre dell'assegno unico per i figli, che dovrà essere equamente suddiviso tra i genitori, salvo diverso accordo.
Deve invece essere ribadita la compartecipazione dei genitori alle spese straordinarie nella misura del pagina 8 di 11 50%.
Sulle spese di lite e di CTU
Stante le reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
Del pari, le spese di CTU devono essere poste in capo ad entrambe le parti, che se ne faranno carico nella misura della metà ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 1872/2023, così provvede:
1) Conferma l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, i quali Persona_2 potranno assumere in autonomia unicamente le decisioni relative all'ordinaria amministrazione nell'interesse del minore;
2) Conferma il collocamento prevalente di presso la madre;
Per_1
3) Dispone che il padre veda secondo i tempi meglio indicati in parte motiva;
Per_1
4) Dispone che i Servizi Sociali Oglio Po svolgano un'attività di supporto e vigilanza sul nucleo,
con compiti meglio specificati in parte motiva;
5) Fermi provvedimenti per il passato, dispone che a, far data dal mese di settembre 2024, il contributo paterno al mantenimento indiretto del minore sia pari ad euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, così elencate: spese straordinarie extra assegno, da non concordare preventivamente: SPESE MEDICHE da documentare: Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata pagina 9 di 11 previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente: SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia); cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non pagina 10 di 11 richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
6) Dispone che l'assegno unico sia diviso tra i genitori nella misura della metà ciascuno, salvi diversi accordi tra loro;
7) Compensa le spese di lite tra le parti;
8) Pone in via definitiva le spese di CTU in capo ad entrambe le parti, che se ne faranno carico nella misura della metà ciascuno.
Si comunichi ai Servizi Sociali Oglio Po
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del 31.10.2024
La Giudice Rel. est. Il Presidente dott.ssa Angela Casalini dott. Simone Medioli Devoto
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