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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/12/2025, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Tribunale Ordinario di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro
Dott.ssa IZ Di MA in data 17/12/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.2534/2024R.g.
Tra
n.14/10/1956 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Pizzonia Giuseppe
RICORRENTE
E in p.l.r.p.t. ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Esposito Gianfranco
RESISTENTE
OGGETTO: previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 15/11/2024, depositato in data 14/11/2024,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare l'avvenuta cancellazione della
[...]
dal 30.04.2013, e per l'effetto 2) annullare l'avviso di Parte_2 addebito n. n° 439202240000352575000 di €. 4.667,81 inerente il periodo
01.2022 al 12.2023 della posizione contributiva a titolo di “Gestione
Artigiani”; 3) condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di causa da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria di costituzione, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
1 Il Giudice scrivente ha trattato la controversia in oggetto all'udienza del
16.12.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c. , con termine per il deposito fissato per il medesimo giorno;
all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritt e d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti, ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, nei termini di seguito precisati , nel giorno successivo alla scadenza del predetto termine e che si considera, dunque, letta in udienza.
Si rileva, in via preliminare, che è intervenuto, nelle more del giudizio l'abbandono della pretesa ad opera dell'Ente impositore;
deve, dunque, darsi atto della cessazione della materia del contendere.
La formula di dichiarazione della cessazione della materia del contendere è largamente diffusa e, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione), ne deriva una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n.9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto
2 alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95,
n. 4151).
Nel caso in esame, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ricorrendone i presupposti.
In ordine alle spese di lite le stesse sono liquidate come da dispositivo e sono integralmente compensate tra le parti, valorizzate la natura della controversia ed i motivi della decisione.
P.Q.M.
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Vibo Valentia, 17 dicembre 2025
Il Giudice
IZ Di MA
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