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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11.06.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.4896/2024 R.G. tra
nata l'[...], rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Francesco La Gioia e Parte_1
Maurizio Marti come da procura speciale a margine del ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to Controparte_1
e difeso dagli Avv.ti Valeria Giroldi e Salvatore Graziuso come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap in situazione di gravità ex art.3, comma 3, legge n.104/92.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 19.04.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis
c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni assistenziali in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo, avendo escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle prestazioni richieste;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della pretesa azionata, chiedeva che fossero riconosciuti in giudizio il diritto all'erogazione della indennità di accompagnamento nonché la sua condizione di portatore di handicap in situazione di gravità, con condanna dell' al pagamento degli importi CP_1 conseguentemente dovuti sin dal tempo di presentazione della domanda amministrativa.
1 CP_ Instaurato il contraddittorio, l nel merito, contestava in fatto e in diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n.
98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo
442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Tanto chiarito, venendo al merito, il ricorso è fondato.
Occorre precisare che ai sensi della legge n. 18/80, la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al
2 riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità CP_1 ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli Enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Ai sensi dell'art.3, legge n.104/92 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Nel caso di specie, il CTU dott. , chiamato a rivalutare il quadro patologico Persona_1 della parte ricorrente, ha riconosciuto la stessa sia incapace di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita, sia portatrice di handicap in situazione di gravità. Ciò, tuttavia, non dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 13.10.2022 ma da agosto 2024 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 26.12.2024, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte).
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Sussistono dunque i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dello stato di handicap in situazione di gravità ex art.3, comma 3, legge n.104/92, con decorrenza dal 01.08.2024.
In considerazione della data di decorrenza dell'accertamento rispetto a quella di presentazione della domanda amministrativa, le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.
3 Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' in presenza della CP_1 dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01.08.2024;
- dichiara che parte ricorrente è persona portatrice di handicap in situazione di gravità ex art.3, comma 3, legge n.104/92, con decorrenza dal 01.08.2024;
- compensa tra le parti le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Lecce, 11.06.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto la supervisione del Magistrato affidatario, dalla dr.ssa Flavia Vitali, M.o.t.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11.06.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.4896/2024 R.G. tra
nata l'[...], rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Francesco La Gioia e Parte_1
Maurizio Marti come da procura speciale a margine del ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to Controparte_1
e difeso dagli Avv.ti Valeria Giroldi e Salvatore Graziuso come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap in situazione di gravità ex art.3, comma 3, legge n.104/92.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 19.04.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis
c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni assistenziali in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo, avendo escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle prestazioni richieste;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della pretesa azionata, chiedeva che fossero riconosciuti in giudizio il diritto all'erogazione della indennità di accompagnamento nonché la sua condizione di portatore di handicap in situazione di gravità, con condanna dell' al pagamento degli importi CP_1 conseguentemente dovuti sin dal tempo di presentazione della domanda amministrativa.
1 CP_ Instaurato il contraddittorio, l nel merito, contestava in fatto e in diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
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In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n.
98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo
442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Tanto chiarito, venendo al merito, il ricorso è fondato.
Occorre precisare che ai sensi della legge n. 18/80, la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al
2 riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità CP_1 ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli Enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Ai sensi dell'art.3, legge n.104/92 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Nel caso di specie, il CTU dott. , chiamato a rivalutare il quadro patologico Persona_1 della parte ricorrente, ha riconosciuto la stessa sia incapace di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita, sia portatrice di handicap in situazione di gravità. Ciò, tuttavia, non dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 13.10.2022 ma da agosto 2024 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 26.12.2024, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte).
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Sussistono dunque i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dello stato di handicap in situazione di gravità ex art.3, comma 3, legge n.104/92, con decorrenza dal 01.08.2024.
In considerazione della data di decorrenza dell'accertamento rispetto a quella di presentazione della domanda amministrativa, le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.
3 Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' in presenza della CP_1 dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01.08.2024;
- dichiara che parte ricorrente è persona portatrice di handicap in situazione di gravità ex art.3, comma 3, legge n.104/92, con decorrenza dal 01.08.2024;
- compensa tra le parti le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Lecce, 11.06.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto la supervisione del Magistrato affidatario, dalla dr.ssa Flavia Vitali, M.o.t.
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