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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 29/10/2024, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 915/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Laura Di Lauro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 915/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza emessa fuori udienza il 16.4.2024, comunicata il medesimo giorno, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Casoria, alla via GIUSEPPE ROCCO n. 21, presso lo studio dell'Avv.
OREFICE ANNAMARIA, dalla quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti
- OPPONENTE
E
(C.F. e P.I. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.ta in P.IVA_1
Trieste, alla PIAZZA DALMAZIA, 3 presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPOSTA
NONCHÈ
(C.F.: ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Ministro p.t.
TRIBUNALE DI TRIESTE (C.F.: ), in persona del Presidente P.IVA_3
del Tribunale p.t
TRIBUNALE DI NAPOLI (C.F.: ), in persona del Presidente P.IVA_4
del Tribunale p.t
OPPOSTI CONTUMACI
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. 1 c.p.c avverso l'intimazione di pagamento n. 115 2022 9001718505/000.
Conclusioni: nelle note scritte depositate il 21.3.2024, il difensore dell'opponente ha così concluso: “a) Accertare e dichiarare nulla l'intimazione di pagamento n. 115 2022 9001718505/000 emessa su disposizione degli enti impositori Tribunale di Trieste e Tribunale di Napoli, titolo spese processuali, nonché recupero multe e ammende rispettivamente per gli anni 2003 e 2005; perché fondata su titoli esecutivi inesistenti e, pertanto, inefficace e improduttiva di effetti, con conseguente estinzione del diritto del concessionario a procedere in executivis;
b) Accertare e dichiarare la mancata formazione dei titoli esecutivi.
c) Accertare e dichiarare decaduto il diritto degli Enti creditori a richiedere il pagamento degli importi relativi alle sanzioni amministrative perché prescritto ex art. 28 legge 24.11.1981 n. 689 e art. 209 D. lgs n. 285/92.
Per l'effetto annullare l'intimazione di pagamento e le cartelle di pagamento ad essa sottese, e le relative sanzioni pecuniarie.
Condannare i convenuti, in solido tra loro, o chi per essi tenuti per legge, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le prime e di non
- 2 -
aver riscosso i secondi, nonché al rimborso spese generali, CPA IVA come per legge.
L'avv. Orefice impugna e contesta tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito ex adverso dalla convenuta . Controparte_1
In primis s'impugna la documentazione prodotta dalla convenuta, in quanto copie foto riprodotte senza alcuna attestazione di conformità all'originale.
Si fa presente altresì che nella documentazione agli atti dell' CP_1
non è presente né la cartella di pagamento n. 11520080011699281000
[...]
ente impositore Tribunale di Trieste e data per notificata il 17.12.2009, né la cartella di pagamento n. 1152010000651368500 ente impositore Tribunale di
Napoli e data per notificata il 15.06.2011. Per entrambe le su menzionate cartelle la convenuta allega l'estratto di ruolo, e delle relate di CP_1
notifica prive di qualsiasi attestazione, non fornendo né originali e né tantomeno le copie delle cartelle di pagamento che sarebbero state notificate al debitore, rispettivamente il 17.12.2009 e il 15.06.2011.
Il sottoscritto procuratore eccepisce altresì la mancata produzione dei titoli prodromici, validamente notificati, sottesi alle cartelle di pagamento ed oggetto dell'intimazione di pagamento opposta.
L'avv. Orefice conclude per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese ed onorari del giudizio con attribuzione per anticipo fattone.
La sottoscritta impugna e contesta tutte le avverse richieste e chiede rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni”.
Nelle note scritte depositate il 6.11.2023, l'Avvocatura dello Stato aveva chiesto rigettarsi l'opposizione e disporre la prosecuzione dell'esecuzione, con il favore delle spese del presente procedimento oppositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. 1 c.p.c. avverso l'intimazione di
- 3 -
pagamento n. 1152010000651368500, per crediti derivanti da spese di giustizia anticipate dall'Erario, nell'ambito del processo penale, nonché da multe e ammende, tutti riferiti agli anni 2003 e 2005, notificatagli dall' , fondata sui seguenti motivi: 1) nullità Controparte_1 dell'intimazione per mancanza dei requisiti formali e sostanziali, quali l'omessa indicazione sia dell'autorità giudiziaria competente per territorio dinanzi alla quale proporre l'opposizione, che degli elementi necessari “ad individuare in maniera univoca il titolo posto a fondamento della pretesa”, la mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3 L. 241/90 e dell'art.7 della L. 212/2000 e l'omessa specificazione delle modalità di calcolo degli interessi;
2) la prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione di pagamento, essendo stata la cartella n. 11520080011699281000 notificata dal Tribunale di Trieste il 17.12.2009 e quella n. 1152010006513685000 notificata il 15.6.2011 dal Tribunale di Napoli, oltre all'inosservanza del termine di cui all'art. 25 D.P.R. 602/1973, previsto a pena di decadenza per la notifica delle cartelle presupposte.
L'opponente ha, dunque, chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 1152010000651368500, notificata dall' Controparte_1
il 20.7.2022.
[...]
Si è costituita nel presente giudizio l' , la Controparte_1 quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, deducendo l'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione: le cartelle n. 11520080011699281000 e n.
11520100006513685000, risultano, infatti, notificate rispettivamente il
17.12.2009 e il 15.6.2011, cui è seguita, per entrambe, la notifica del preavviso di fermo n. 11580201500006028000 il 19.3.2016 e della successiva intimazione di pagamento n. 11520179003745990000 il 22.2.2018.
Con riferimento alla cartella n. 11520100006513685000, la prescrizione sarebbe stata, infine, interrotta dall'intimazione di pagamento n.
11520199001680649000, notificata il 12.9.2019.
- 4 -
L ha, inoltre, contestato sia l'esistenza Controparte_1
degli ulteriori vizi formali posti dalla controparte a fondamento dell'opposizione, essendo stato l'atto redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in esecuzione dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973, quanto il motivo di opposizione fondato sull'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, stante l'applicazione dell'art. 30 del d.P.R. n. 602/1973.
Va, invece, dichiarata la contumacia sia del , in Controparte_2
persona del che del Tribunale di Napoli e di Trieste, i quali, CP_3
nonostante la regolarità della notifica, non si sono costituiti nel presente procedimento.
Tanto premesso, posto che l'opposizione spiegata da deve Parte_1 essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. 1 c.p.c., va, innanzitutto, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei convenuti contumaci, dovendosi individuare nell' l'unico Controparte_4
legittimato passivo nelle opposizioni esecutive relative a somme già iscritte a ruolo.
Nel merito, non può essere, innanzitutto, accolta l'eccezione di prescrizione sollevata da . Parte_1
Posto, infatti, che, negli atti introduttivi, alcuna contestazione è sorta tra le parti in ordine alla data di notifica delle cartelle di pagamento n.
11520080011699281000 e n. 11520100006513685000, rispettivamente perfezionatasi il 17.12.2009 e il 15.6.2011, come allegato dall'opponente nell'atto di citazione, devono ritenersi irrilevanti le difese svolte da quest'ultimo nelle note scritte depositate il 5.10.2023 e successivamente nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., in relazione all'omesso deposito delle cartelle di pagamento e alla conseguente mancanza di prova della corretta formazione del titolo esecutivo, in quanto non dedotta quale specifico motivo di opposizione.
- 5 -
Per converso, alcuna ulteriore difesa è stata, nello specifico, svolta da
[...]
con particolare riferimento agli atti interruttivi della prescrizione di Pt_1
cui ai doc. 5, 6 e 7 depositati dall'opposta, essendosi lo stesso limitato a lamentare la mancanza di attestazione di conformità delle copie dei documenti depositati dall'opposta, la quale non è, tuttavia, necessaria, trattandosi non di atti processuali bensì di documenti allegati alla comparsa di risposta, la cui conformità all'originale non è stata espressamente disconosciuta, ai sensi dell'art. 2719 c.c.
Parimenti, va rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dall'opponente, non trovando applicazione, nel caso di specie, l'art. 25 D.P.R. 602/1973, quale norma che non ha valenza generale, trovando applicazione soltanto in relazione alle pretese erariali e non già in ogni ipotesi di riscossione a mezzo ruolo, posto che soltanto per la riscossione delle entrate erariali tributarie sussiste l'esigenza, che giustifica il regime di decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco (Cass. n. 28529/2018; Cass. 12614/2023). È stato, peraltro, espressamente escluso dalla giurisprudenza di legittimità che, in tema di recupero esattoriale di spese penali di giustizia, possa farsi ricorso alla decadenza di cui all'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 20856 del 2021).
Da ultimo, non meritano accoglimento le censure relative ai vizi formali dell'atto di intimazione e all'omessa specificazione dei criteri di calcolo degli interessi, atteso che, con riferimento alla prima, l'atto di intimazione risulta redatto in conformità al modello al tempo in uso, mentre del tutto generica risulta la censura relativa al calcolo degli interessi, trovando applicazione l'art. 30 D.P.R. 602/1973.
Alla luce della motivazione che precede, l'opposizione va rigettata.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita nella motivazione di cui sopra.
- 6 -
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta dai difensori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, Sezione Unica civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1 giudizio, in favore dell' , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., liquidate in € 2.127,00 per compensi, oltre IVA e
CPA, se dovute, e spese generali al 15%.
Così deciso in Gorizia, il 28/10/2024.
Il Giudice
(dott.ssa Laura Di Lauro)
- 7 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Laura Di Lauro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 915/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza emessa fuori udienza il 16.4.2024, comunicata il medesimo giorno, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Casoria, alla via GIUSEPPE ROCCO n. 21, presso lo studio dell'Avv.
OREFICE ANNAMARIA, dalla quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti
- OPPONENTE
E
(C.F. e P.I. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.ta in P.IVA_1
Trieste, alla PIAZZA DALMAZIA, 3 presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPOSTA
NONCHÈ
(C.F.: ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Ministro p.t.
TRIBUNALE DI TRIESTE (C.F.: ), in persona del Presidente P.IVA_3
del Tribunale p.t
TRIBUNALE DI NAPOLI (C.F.: ), in persona del Presidente P.IVA_4
del Tribunale p.t
OPPOSTI CONTUMACI
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. 1 c.p.c avverso l'intimazione di pagamento n. 115 2022 9001718505/000.
Conclusioni: nelle note scritte depositate il 21.3.2024, il difensore dell'opponente ha così concluso: “a) Accertare e dichiarare nulla l'intimazione di pagamento n. 115 2022 9001718505/000 emessa su disposizione degli enti impositori Tribunale di Trieste e Tribunale di Napoli, titolo spese processuali, nonché recupero multe e ammende rispettivamente per gli anni 2003 e 2005; perché fondata su titoli esecutivi inesistenti e, pertanto, inefficace e improduttiva di effetti, con conseguente estinzione del diritto del concessionario a procedere in executivis;
b) Accertare e dichiarare la mancata formazione dei titoli esecutivi.
c) Accertare e dichiarare decaduto il diritto degli Enti creditori a richiedere il pagamento degli importi relativi alle sanzioni amministrative perché prescritto ex art. 28 legge 24.11.1981 n. 689 e art. 209 D. lgs n. 285/92.
Per l'effetto annullare l'intimazione di pagamento e le cartelle di pagamento ad essa sottese, e le relative sanzioni pecuniarie.
Condannare i convenuti, in solido tra loro, o chi per essi tenuti per legge, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le prime e di non
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aver riscosso i secondi, nonché al rimborso spese generali, CPA IVA come per legge.
L'avv. Orefice impugna e contesta tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito ex adverso dalla convenuta . Controparte_1
In primis s'impugna la documentazione prodotta dalla convenuta, in quanto copie foto riprodotte senza alcuna attestazione di conformità all'originale.
Si fa presente altresì che nella documentazione agli atti dell' CP_1
non è presente né la cartella di pagamento n. 11520080011699281000
[...]
ente impositore Tribunale di Trieste e data per notificata il 17.12.2009, né la cartella di pagamento n. 1152010000651368500 ente impositore Tribunale di
Napoli e data per notificata il 15.06.2011. Per entrambe le su menzionate cartelle la convenuta allega l'estratto di ruolo, e delle relate di CP_1
notifica prive di qualsiasi attestazione, non fornendo né originali e né tantomeno le copie delle cartelle di pagamento che sarebbero state notificate al debitore, rispettivamente il 17.12.2009 e il 15.06.2011.
Il sottoscritto procuratore eccepisce altresì la mancata produzione dei titoli prodromici, validamente notificati, sottesi alle cartelle di pagamento ed oggetto dell'intimazione di pagamento opposta.
L'avv. Orefice conclude per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese ed onorari del giudizio con attribuzione per anticipo fattone.
La sottoscritta impugna e contesta tutte le avverse richieste e chiede rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni”.
Nelle note scritte depositate il 6.11.2023, l'Avvocatura dello Stato aveva chiesto rigettarsi l'opposizione e disporre la prosecuzione dell'esecuzione, con il favore delle spese del presente procedimento oppositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. 1 c.p.c. avverso l'intimazione di
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pagamento n. 1152010000651368500, per crediti derivanti da spese di giustizia anticipate dall'Erario, nell'ambito del processo penale, nonché da multe e ammende, tutti riferiti agli anni 2003 e 2005, notificatagli dall' , fondata sui seguenti motivi: 1) nullità Controparte_1 dell'intimazione per mancanza dei requisiti formali e sostanziali, quali l'omessa indicazione sia dell'autorità giudiziaria competente per territorio dinanzi alla quale proporre l'opposizione, che degli elementi necessari “ad individuare in maniera univoca il titolo posto a fondamento della pretesa”, la mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3 L. 241/90 e dell'art.7 della L. 212/2000 e l'omessa specificazione delle modalità di calcolo degli interessi;
2) la prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione di pagamento, essendo stata la cartella n. 11520080011699281000 notificata dal Tribunale di Trieste il 17.12.2009 e quella n. 1152010006513685000 notificata il 15.6.2011 dal Tribunale di Napoli, oltre all'inosservanza del termine di cui all'art. 25 D.P.R. 602/1973, previsto a pena di decadenza per la notifica delle cartelle presupposte.
L'opponente ha, dunque, chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 1152010000651368500, notificata dall' Controparte_1
il 20.7.2022.
[...]
Si è costituita nel presente giudizio l' , la Controparte_1 quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, deducendo l'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione: le cartelle n. 11520080011699281000 e n.
11520100006513685000, risultano, infatti, notificate rispettivamente il
17.12.2009 e il 15.6.2011, cui è seguita, per entrambe, la notifica del preavviso di fermo n. 11580201500006028000 il 19.3.2016 e della successiva intimazione di pagamento n. 11520179003745990000 il 22.2.2018.
Con riferimento alla cartella n. 11520100006513685000, la prescrizione sarebbe stata, infine, interrotta dall'intimazione di pagamento n.
11520199001680649000, notificata il 12.9.2019.
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L ha, inoltre, contestato sia l'esistenza Controparte_1
degli ulteriori vizi formali posti dalla controparte a fondamento dell'opposizione, essendo stato l'atto redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in esecuzione dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973, quanto il motivo di opposizione fondato sull'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, stante l'applicazione dell'art. 30 del d.P.R. n. 602/1973.
Va, invece, dichiarata la contumacia sia del , in Controparte_2
persona del che del Tribunale di Napoli e di Trieste, i quali, CP_3
nonostante la regolarità della notifica, non si sono costituiti nel presente procedimento.
Tanto premesso, posto che l'opposizione spiegata da deve Parte_1 essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. 1 c.p.c., va, innanzitutto, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei convenuti contumaci, dovendosi individuare nell' l'unico Controparte_4
legittimato passivo nelle opposizioni esecutive relative a somme già iscritte a ruolo.
Nel merito, non può essere, innanzitutto, accolta l'eccezione di prescrizione sollevata da . Parte_1
Posto, infatti, che, negli atti introduttivi, alcuna contestazione è sorta tra le parti in ordine alla data di notifica delle cartelle di pagamento n.
11520080011699281000 e n. 11520100006513685000, rispettivamente perfezionatasi il 17.12.2009 e il 15.6.2011, come allegato dall'opponente nell'atto di citazione, devono ritenersi irrilevanti le difese svolte da quest'ultimo nelle note scritte depositate il 5.10.2023 e successivamente nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., in relazione all'omesso deposito delle cartelle di pagamento e alla conseguente mancanza di prova della corretta formazione del titolo esecutivo, in quanto non dedotta quale specifico motivo di opposizione.
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Per converso, alcuna ulteriore difesa è stata, nello specifico, svolta da
[...]
con particolare riferimento agli atti interruttivi della prescrizione di Pt_1
cui ai doc. 5, 6 e 7 depositati dall'opposta, essendosi lo stesso limitato a lamentare la mancanza di attestazione di conformità delle copie dei documenti depositati dall'opposta, la quale non è, tuttavia, necessaria, trattandosi non di atti processuali bensì di documenti allegati alla comparsa di risposta, la cui conformità all'originale non è stata espressamente disconosciuta, ai sensi dell'art. 2719 c.c.
Parimenti, va rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dall'opponente, non trovando applicazione, nel caso di specie, l'art. 25 D.P.R. 602/1973, quale norma che non ha valenza generale, trovando applicazione soltanto in relazione alle pretese erariali e non già in ogni ipotesi di riscossione a mezzo ruolo, posto che soltanto per la riscossione delle entrate erariali tributarie sussiste l'esigenza, che giustifica il regime di decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco (Cass. n. 28529/2018; Cass. 12614/2023). È stato, peraltro, espressamente escluso dalla giurisprudenza di legittimità che, in tema di recupero esattoriale di spese penali di giustizia, possa farsi ricorso alla decadenza di cui all'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 20856 del 2021).
Da ultimo, non meritano accoglimento le censure relative ai vizi formali dell'atto di intimazione e all'omessa specificazione dei criteri di calcolo degli interessi, atteso che, con riferimento alla prima, l'atto di intimazione risulta redatto in conformità al modello al tempo in uso, mentre del tutto generica risulta la censura relativa al calcolo degli interessi, trovando applicazione l'art. 30 D.P.R. 602/1973.
Alla luce della motivazione che precede, l'opposizione va rigettata.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita nella motivazione di cui sopra.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta dai difensori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, Sezione Unica civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1 giudizio, in favore dell' , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., liquidate in € 2.127,00 per compensi, oltre IVA e
CPA, se dovute, e spese generali al 15%.
Così deciso in Gorizia, il 28/10/2024.
Il Giudice
(dott.ssa Laura Di Lauro)
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