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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
PU n. n. 1663-1/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile- sezione fallimentare in composizione collegiale composto dai magistrati dott. Fabio Miccio Presidente dott. Claudio Tedeschi giudice dott. ssa Carmen Bifano giudice rel./est. pronuncia la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in CP_1
Roma, VIA DEI CERCHI 75 - Codice fiscale/P.IVA : - P.IVA_1
Premesso che
-) ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione Parte_1
giudiziale della società indicata in epigrafe, allegando e deducendo
• di essere titolare nei suoi confronti di crediti da lavoro dipendente per complessivi euro 2.998,88, di cui invano le ha ingiunto il pagamento notificando il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 3454 del 20.05.2024, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto ex art. 647 c.p.c., unitamente ad atto di precetto;
• l'esito negativo del successivo pignoramento mobiliare;
***
-) la società in epigrafe non si è costituita nonostante la corretta e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di convocazione a cura della cancelleria presso il domicilio digitale;
***
-) sono pervenute dall'Inps le informazioni richieste ex art 42 e 367 CCII le quali documentano l'esistenza di debiti contributivi di circa euro 180.000,00.
***
Considerato in diritto che
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
1 di 4 PU n. n. 1663-1/2024
-) a norma dell'art 121 del d.lgs n. 14/2019 ( di seguito CCII) “
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”;
-) l'art 2 lett b) CCII definisce “ <> lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” .
***
Ritenuto che nel caso di specie
-) questo ufficio sia territorialmente competente ex art 27 co 3 lett. c) CCII a decidere l' istanza in esame, avendo sede legale a Roma la società nei cui confronti essa è stata proposta;
-) il ricorrente abbia dimostrato la legittimazione all'istanza proposta, quale beneficiario di titolo giudiziario che ha condannato la società in epigrafe al pagamento di somme;
-) i crediti insoluti emersi dall'istruttoria sono di importo complessivo molto superiore a quello di euro 30.000,00 rilevante ex art 49 co 5 CCII ammontando, in particolare, quelli contributivi iscritti a ruolo a circa euro 180.000,00;
-) la società debitrice ha la forma – – e l'oggetto – ristorazione con CP_1
somministrazione - rientrante tra quelli propri della società commerciale ex art 2195 c.c.;
-) la strutturale insolvenza della società debitrice emerga dai seguenti concorrenti elementi:
• la pluralità , etereogeneità e risalenza nel tempo dei debiti ingiustificatamente inadempiuti, di cui quelli contributivi risalenti anche al 2017;
• l'omesso deposito dei bilanci a partire da quello relativo all'esercizio 2019;
• la protratta irreperibilità presso la sua sede legale, da cui è risultata trasferita, emersa sia in data 2 09 2024 in occasione della notificazione del decreto ingiuntivo e del precetto sia in occasione del tentativo di pignoramento mobiliare del 28.08.2024 ;
-) in conclusione, sussistano i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P. Q. M.
visti gli artt. 2 co 1 lett. b), 40, 49, 121 CCII;
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
2 di 4 PU n. n. 1663-1/2024
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Roma, VIA DEI CERCHI 75 - Codice fiscale/P.IVA : CP_1
– P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano;
NOMINA curatore l'avv Carlo Carbone
ORDINA alla società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
STABILISCE il giorno 8 07 2025 h 12,00 per l'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
3 di 4 PU n. n. 1663-1/2024
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di comunicazione e pubblicazione della presente sentenza di cui agli artt. 49 co 4 e 45 CCII nonché per la prenotazione a debito delle spese ad essa relative ex art. 146 Tu n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Carmen Bifano dott. Fabio Miccio
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile- sezione fallimentare in composizione collegiale composto dai magistrati dott. Fabio Miccio Presidente dott. Claudio Tedeschi giudice dott. ssa Carmen Bifano giudice rel./est. pronuncia la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in CP_1
Roma, VIA DEI CERCHI 75 - Codice fiscale/P.IVA : - P.IVA_1
Premesso che
-) ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione Parte_1
giudiziale della società indicata in epigrafe, allegando e deducendo
• di essere titolare nei suoi confronti di crediti da lavoro dipendente per complessivi euro 2.998,88, di cui invano le ha ingiunto il pagamento notificando il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 3454 del 20.05.2024, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto ex art. 647 c.p.c., unitamente ad atto di precetto;
• l'esito negativo del successivo pignoramento mobiliare;
***
-) la società in epigrafe non si è costituita nonostante la corretta e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di convocazione a cura della cancelleria presso il domicilio digitale;
***
-) sono pervenute dall'Inps le informazioni richieste ex art 42 e 367 CCII le quali documentano l'esistenza di debiti contributivi di circa euro 180.000,00.
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Considerato in diritto che
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
1 di 4 PU n. n. 1663-1/2024
-) a norma dell'art 121 del d.lgs n. 14/2019 ( di seguito CCII) “
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”;
-) l'art 2 lett b) CCII definisce “ <
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Ritenuto che nel caso di specie
-) questo ufficio sia territorialmente competente ex art 27 co 3 lett. c) CCII a decidere l' istanza in esame, avendo sede legale a Roma la società nei cui confronti essa è stata proposta;
-) il ricorrente abbia dimostrato la legittimazione all'istanza proposta, quale beneficiario di titolo giudiziario che ha condannato la società in epigrafe al pagamento di somme;
-) i crediti insoluti emersi dall'istruttoria sono di importo complessivo molto superiore a quello di euro 30.000,00 rilevante ex art 49 co 5 CCII ammontando, in particolare, quelli contributivi iscritti a ruolo a circa euro 180.000,00;
-) la società debitrice ha la forma – – e l'oggetto – ristorazione con CP_1
somministrazione - rientrante tra quelli propri della società commerciale ex art 2195 c.c.;
-) la strutturale insolvenza della società debitrice emerga dai seguenti concorrenti elementi:
• la pluralità , etereogeneità e risalenza nel tempo dei debiti ingiustificatamente inadempiuti, di cui quelli contributivi risalenti anche al 2017;
• l'omesso deposito dei bilanci a partire da quello relativo all'esercizio 2019;
• la protratta irreperibilità presso la sua sede legale, da cui è risultata trasferita, emersa sia in data 2 09 2024 in occasione della notificazione del decreto ingiuntivo e del precetto sia in occasione del tentativo di pignoramento mobiliare del 28.08.2024 ;
-) in conclusione, sussistano i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P. Q. M.
visti gli artt. 2 co 1 lett. b), 40, 49, 121 CCII;
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
2 di 4 PU n. n. 1663-1/2024
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Roma, VIA DEI CERCHI 75 - Codice fiscale/P.IVA : CP_1
– P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano;
NOMINA curatore l'avv Carlo Carbone
ORDINA alla società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
STABILISCE il giorno 8 07 2025 h 12,00 per l'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
3 di 4 PU n. n. 1663-1/2024
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di comunicazione e pubblicazione della presente sentenza di cui agli artt. 49 co 4 e 45 CCII nonché per la prenotazione a debito delle spese ad essa relative ex art. 146 Tu n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Carmen Bifano dott. Fabio Miccio
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
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