Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 26/02/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 123/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila
in persona dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 123/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 25 febbraio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra in persona del legale rappresentante (Cod. Fisc. e Partita Parte_1
IVA ); P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Di Carlo appellante
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliano Milia nonché
Partita IVA: - Codice Fiscale: Controparte_2 P.IVA_3
); P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Vizzone appellate
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 6/2024 del Tribunale di Chieti, pubblicata in data 4 gennaio 2024.
L'udienza del 14 gennaio 2025 veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini abbreviati di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per repliche.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 6/2024, pubblicata in data 4 gennaio
2024, il Tribunale di Chieti rigettava la domanda di risarcimento proposta dalla nei confronti della Parte_2 Controparte_3
condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore
[...]
della società convenuta e della terza chiamata Controparte_2
2. Appello. Avverso tale sentenza proponeva appello la Parte_1 quale cessionaria ex art. 111 c.p.c. dell'originaria attrice, chiedendone la riforma.
Si sono costituite in giudizio la e la Controparte_1
opponendosi all'accoglimento del proposto gravame. Controparte_2
3. Allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza, in data 25 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Rinuncia agli atti del giudizio. Con atto depositato in data 10.2.2025, il procuratore dell'appellante, munito dei relativi poteri in forza del mandato alle liti acquisito in atti, dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio e chiedeva pronunciarsi l'estinzione del processo.
Con scrittura depositata in pari data dall'appellante la Controparte_1
dichiarava di accettare la rinuncia.
Con atto depositato in data 12.2.2025 la dichiarava di Controparte_2
accettare la rinuncia.
pag. 2/3 Le parti invocavano, quindi, la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
5. In accoglimento della richiesta delle parti costituite deve essere, pertanto, dichiarata l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c., per rinuncia agli atti del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
6. La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione ( Cass. n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente del collegio
Barbara Del Bono
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