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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 3999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3999 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 63949/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 63949/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FALATO DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIALE CAMILLO
SABATINI 150 G/1 00144 ROMA, presso il difensore avv. FALATO DOMENICO
PARTE OPPONENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIANI FABIO, elettivamente P.IVA_2 domiciliato in VIA SIMON BOCCANEGRA, 8 00162 ROMA, presso il difensore avv. GIULIANI FABIO PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, il Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 14931/2022
[...] del Tribunale Civile di Roma, R.G. 52424/2022, Dott.ssa con il quale veniva Per_1 ingiunto al odierno opponente di pagare la somma di euro 7.746,00 oltre Parte_1 gli interessi legali come da domanda nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate in euro 730,00 per compensi avvocato ed euro 145,50 per spese oltre CAP e Iva come per legge.
pagina 1 di 4 Detto decreto ingiuntivo era basato su di una serie di fatture emesse dall'opposta dal
04/08/15 al 09/06/2016 relative ad una fornitura di gas in favore del Condominio opponente.
Deduceva ed eccepiva il Condominio, in primo luogo, la prescrizione del credito, atteso che le fatture erano state emesse dal 04/08/15 al 09/06/2016 e poiché il diritto di credito relativo alla fornitura di gas si prescrive in 5 anni, anche il diritto di credito relativo alla fattura più recente del 09/06/2016 e a maggior ragione quello relativo alle fatture precedenti si fosse prescritto il 09/06/2021, non essendo stato notificato all'odierno opponente alcun atto interruttivo del decorso del termine di prescrizione prima della notifica dell'odierno decreto ingiuntivo avvenuta solo il 02/09/2022. Evidenziava come non avesse alcuna efficacia interruttiva della prescrizione la lettera di costituzione in mora del 03/12/2020, costituente il doc. 16 allegato al fascicolo monitorio, poiché inviata al presso lo stabile condominiale stesso in Parte_1 [...]
e non al presso il Suo amministratore, rappresentando Parte_1 Parte_1 che il non avesse alcuna cassetta della posta e che la notificazione al Parte_1 condominio deve ritenersi perfezionata solo al domicilio dell'amministratore che non corrispondeva ad alcuno dei diversi indirizzi a cui era tentata la notifica.
Parimenti, affermava non essere idonei atto interruttivi quelli tentati a diversi indirizzi con destinatario ” laddove il nome dell'amministratore era Controparte_2
e dove questi non aveva alcuno studio né in via Cardinal Controparte_3
Salotti 197, né in via Cornelia 61, avendo l'amministratore la Controparte_3 residenza in Via Pineta Sacchetti e lo studio in Via Cardinal Garampi 197.
Nel merito, eccepiva inoltre l'assoluta infondatezza del credito negando che fossero mai state effettuate le prestazioni fatturate.
Si costituiva in giudizio la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione, argomentando circa l'avvenuto perfezionamento della notificazione della raccomandata di costituzione in mora e sostenendo che in base alla giurisprudenza tale perfezionamento deve ritenersi presunta in base alla sola spedizione della raccomandata, e in tal senso citava alcune risalenti pronunce della Corte di cassazione.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, il Giudice concedeva i termini ex art. 183 co.
6. Le parti depositavano le note ex art. 183 co. 6
c.p.c e, non essendoci stata alcuna richiesta istruttoria, all'udienza del 05.10.23 la causa veniva rinviata al 20.06.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.06.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c
L'opposizione è fondata, dovendosi accogliere l'eccezione di prescrizione pagina 2 di 4 quinquennale sollevata dall'opponente.
Ed invero, quanto alla notificazione del secondo atto interruttivo presso il in tale indirizzo, come accertato dall'Ufficiale postale in sede di Parte_1 tentativo di notifica del decreto ingiuntivo, l'Amministratore di condominio non ha né una residenza né uno studio, per cui tale tentativo di notifica della raccomandata di costituzione in mora non può ritenersi andato a buon fine.
Quanto alla notificazione tentata presso l'indirizzo di Via Cornelia 61, sebbene dall'attestazione dell'ufficiale postale risulti che in precedenza l'Amministratore possa aver avuto la residenza in tale indirizzo (o avervi lo studio), tale descritta situazione non è riferita al momento del perfezionamento di tale tentativo di notifica, risultando egli in quel momento già trasferito altrove e non essendo peraltro neppure stato prodotto un certificato storico di residenza dal quale desumere che anche al momento della notifica egli realmente risiedesse in tal luogo.
Per converso, dalla successiva notificazione, questa andata a buon fine, del decreto ingiuntivo presso l'indirizzo di Via Cardinal Salotti 197, si desume che con ogni probabilità (con il senno del poi) quello fosse l'indirizzo a cui inviare la notificazione.
Tuttavia, nella spedizione tentata in sede di costituzione in mora, la raccomandata non era stata compilata, per cui essa non attesta l'avvenuta notifica in tale indirizzo.
Non può in proposito condividersi la tesi interpretativa proposta da parte dell'opposta, in base alla quale l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine della interruzione della prescrizione, inviato con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale pur in mancanza dell'avviso di ricevimento in considerazione dei particolari doveri che la raccomandata impone al servizio postale.
Tale risalente orientamento, infatti, risulta da tempo superato dalla più recente giurisprudenza della Corte di legittimità, in base alla quale (v. Ordinanza n. 28580 del
06/11/2024 (Rv. 672685 – 01), se la raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento;
tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile.
Le indagini presso uffici postali documentate da parte opposta, non modificano tale pagina 3 di 4 situazione che non attestano alcunché riguardo alla possibile validità delle notificazioni del 2020.
Va inoltre rilevato che, in ogni caso: a) il nome del destinatario è errato (
[...]
in luogo di ); c) l'indirizzo al quale è stato tentato è CP_2 Controparte_3 inesistente (non esiste via Cardinal Salotti 197 mentre esiste il corretto indirizzo dello studio in Via Cardinal Garampi)).
Il fatto che in tale inesistente indirizzo a tale inesistente nominativo la notifica effettuata in sede di decreto ingiuntivo sia andata buon fine, pur non essendo avvenuta a mani proprie, si spiega con la circostanza che, come verificato da fonti aperte, Via Cardinal Salotti incrocia Via Cardinal Garampi proprio in prossimità con il civico 197, e l'errore nella individuazione del nominativo può esser stato colmato da un ufficiale postale particolarmente scaltro, il che tuttavia non rende valida la notifica contestata nella quale, evidentemente, tali ripetute imprecisioni non avevano consentito all'ufficiale di trovare il destinatario, e ciò unicamente a causa della negligenza nell'invio della raccomandata.
L'opposizione va dunque accolta, ma la circostanza che tale accoglimento si fondi anche su una recente sentenza della Corte di legittimità giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il d.i. n. 14931 del 2022;
2. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Roma, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 63949/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FALATO DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIALE CAMILLO
SABATINI 150 G/1 00144 ROMA, presso il difensore avv. FALATO DOMENICO
PARTE OPPONENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIANI FABIO, elettivamente P.IVA_2 domiciliato in VIA SIMON BOCCANEGRA, 8 00162 ROMA, presso il difensore avv. GIULIANI FABIO PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, il Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 14931/2022
[...] del Tribunale Civile di Roma, R.G. 52424/2022, Dott.ssa con il quale veniva Per_1 ingiunto al odierno opponente di pagare la somma di euro 7.746,00 oltre Parte_1 gli interessi legali come da domanda nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate in euro 730,00 per compensi avvocato ed euro 145,50 per spese oltre CAP e Iva come per legge.
pagina 1 di 4 Detto decreto ingiuntivo era basato su di una serie di fatture emesse dall'opposta dal
04/08/15 al 09/06/2016 relative ad una fornitura di gas in favore del Condominio opponente.
Deduceva ed eccepiva il Condominio, in primo luogo, la prescrizione del credito, atteso che le fatture erano state emesse dal 04/08/15 al 09/06/2016 e poiché il diritto di credito relativo alla fornitura di gas si prescrive in 5 anni, anche il diritto di credito relativo alla fattura più recente del 09/06/2016 e a maggior ragione quello relativo alle fatture precedenti si fosse prescritto il 09/06/2021, non essendo stato notificato all'odierno opponente alcun atto interruttivo del decorso del termine di prescrizione prima della notifica dell'odierno decreto ingiuntivo avvenuta solo il 02/09/2022. Evidenziava come non avesse alcuna efficacia interruttiva della prescrizione la lettera di costituzione in mora del 03/12/2020, costituente il doc. 16 allegato al fascicolo monitorio, poiché inviata al presso lo stabile condominiale stesso in Parte_1 [...]
e non al presso il Suo amministratore, rappresentando Parte_1 Parte_1 che il non avesse alcuna cassetta della posta e che la notificazione al Parte_1 condominio deve ritenersi perfezionata solo al domicilio dell'amministratore che non corrispondeva ad alcuno dei diversi indirizzi a cui era tentata la notifica.
Parimenti, affermava non essere idonei atto interruttivi quelli tentati a diversi indirizzi con destinatario ” laddove il nome dell'amministratore era Controparte_2
e dove questi non aveva alcuno studio né in via Cardinal Controparte_3
Salotti 197, né in via Cornelia 61, avendo l'amministratore la Controparte_3 residenza in Via Pineta Sacchetti e lo studio in Via Cardinal Garampi 197.
Nel merito, eccepiva inoltre l'assoluta infondatezza del credito negando che fossero mai state effettuate le prestazioni fatturate.
Si costituiva in giudizio la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione, argomentando circa l'avvenuto perfezionamento della notificazione della raccomandata di costituzione in mora e sostenendo che in base alla giurisprudenza tale perfezionamento deve ritenersi presunta in base alla sola spedizione della raccomandata, e in tal senso citava alcune risalenti pronunce della Corte di cassazione.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, il Giudice concedeva i termini ex art. 183 co.
6. Le parti depositavano le note ex art. 183 co. 6
c.p.c e, non essendoci stata alcuna richiesta istruttoria, all'udienza del 05.10.23 la causa veniva rinviata al 20.06.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.06.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c
L'opposizione è fondata, dovendosi accogliere l'eccezione di prescrizione pagina 2 di 4 quinquennale sollevata dall'opponente.
Ed invero, quanto alla notificazione del secondo atto interruttivo presso il in tale indirizzo, come accertato dall'Ufficiale postale in sede di Parte_1 tentativo di notifica del decreto ingiuntivo, l'Amministratore di condominio non ha né una residenza né uno studio, per cui tale tentativo di notifica della raccomandata di costituzione in mora non può ritenersi andato a buon fine.
Quanto alla notificazione tentata presso l'indirizzo di Via Cornelia 61, sebbene dall'attestazione dell'ufficiale postale risulti che in precedenza l'Amministratore possa aver avuto la residenza in tale indirizzo (o avervi lo studio), tale descritta situazione non è riferita al momento del perfezionamento di tale tentativo di notifica, risultando egli in quel momento già trasferito altrove e non essendo peraltro neppure stato prodotto un certificato storico di residenza dal quale desumere che anche al momento della notifica egli realmente risiedesse in tal luogo.
Per converso, dalla successiva notificazione, questa andata a buon fine, del decreto ingiuntivo presso l'indirizzo di Via Cardinal Salotti 197, si desume che con ogni probabilità (con il senno del poi) quello fosse l'indirizzo a cui inviare la notificazione.
Tuttavia, nella spedizione tentata in sede di costituzione in mora, la raccomandata non era stata compilata, per cui essa non attesta l'avvenuta notifica in tale indirizzo.
Non può in proposito condividersi la tesi interpretativa proposta da parte dell'opposta, in base alla quale l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine della interruzione della prescrizione, inviato con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale pur in mancanza dell'avviso di ricevimento in considerazione dei particolari doveri che la raccomandata impone al servizio postale.
Tale risalente orientamento, infatti, risulta da tempo superato dalla più recente giurisprudenza della Corte di legittimità, in base alla quale (v. Ordinanza n. 28580 del
06/11/2024 (Rv. 672685 – 01), se la raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento;
tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile.
Le indagini presso uffici postali documentate da parte opposta, non modificano tale pagina 3 di 4 situazione che non attestano alcunché riguardo alla possibile validità delle notificazioni del 2020.
Va inoltre rilevato che, in ogni caso: a) il nome del destinatario è errato (
[...]
in luogo di ); c) l'indirizzo al quale è stato tentato è CP_2 Controparte_3 inesistente (non esiste via Cardinal Salotti 197 mentre esiste il corretto indirizzo dello studio in Via Cardinal Garampi)).
Il fatto che in tale inesistente indirizzo a tale inesistente nominativo la notifica effettuata in sede di decreto ingiuntivo sia andata buon fine, pur non essendo avvenuta a mani proprie, si spiega con la circostanza che, come verificato da fonti aperte, Via Cardinal Salotti incrocia Via Cardinal Garampi proprio in prossimità con il civico 197, e l'errore nella individuazione del nominativo può esser stato colmato da un ufficiale postale particolarmente scaltro, il che tuttavia non rende valida la notifica contestata nella quale, evidentemente, tali ripetute imprecisioni non avevano consentito all'ufficiale di trovare il destinatario, e ciò unicamente a causa della negligenza nell'invio della raccomandata.
L'opposizione va dunque accolta, ma la circostanza che tale accoglimento si fondi anche su una recente sentenza della Corte di legittimità giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il d.i. n. 14931 del 2022;
2. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Roma, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
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