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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 14/11/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 769/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
CI, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 20 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 769/2021 promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raffaele DE GIROLAMO Parte_1
e VA TE come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Frosinone, via Casilina Nord n. 93
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1
dagli Avv.ti Antonio DE PAOLIS e Paolo ERMINI come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, viale Regina Margherita n. 42
- resistente
Oggetto: differenze retributive – lavoro straordinario e domenicale – indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 19.4.2021 e ritualmente notificato, Parte_1
espone di avere lavorato alle dipendenze di società esercente
[...] CP_1
attività di vendita al dettaglio di articoli per la casa, l'igiene personale e gli animali, dal
31.7.2015 al 31.10.2016, presso il punto vendita di Cassino, in forza di un CP_2
contratto a tempo pieno e determinato, più volte prorogato, come operaio qualificato inquadrato nel 5° livello del CCNL Commercio addetto a mansioni di rifornimento degli scaffali. Espone, altresì, di avere lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 20.30, con due ore di pausa, ridotta ad un'ora nel periodo natalizio e in quello estivo, nonché due domeniche al mese (salvo nei periodi natalizio e pasquale, in cui lavorava tutte le domeniche), dalle ore 8.45 alle ore 13.00 e dalle ore 15.15 alle ore
20.30, con riposo compensativo in un giorno variabile della settimana. Allega di avere lavorato nelle giornate festive del 25.4.2016 e del 2.6.2016 e di avere percepito le somme indicate nei prospetti paga.
2. Tanto premesso, il lavoratore deduce di avere costantemente percepito compensi inferiori rispetto a quelli spettanti in ragione del lavoro straordinario e domenicale prestato e di non avere percepito, alla cessazione del rapporto, tutto quanto spettante a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito di accogliere nei confronti della società convenuta le seguenti conclusioni:
A) Accertare e dichiarare il mancato pagamento delle voci retributive di cui in premessa e come articolate nel conteggio, da intendersi qui richiamato e trascritto, e, per l'effetto, condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti del CP_1
Sig. della somma di € 10.778,92, o di quella maggiore o minore che sarà accertata Parte_1
in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo;
B) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipanti
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la CP_1
chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Parte convenuta eccepisce l'illeggibilità del conteggio di controparte, la mancata allegazione dei presupposti di fatto e di diritto del credito azionato e, in particolare, l'omesso richiamo degli istituti contrattuali rilevanti. Eccepisce, inoltre, l'erronea inclusione dei periodi di malattia e di ferie nel conteggio degli straordinari, la mancata considerazione delle retribuzioni versate dal datore per il lavoro straordinario o festivo nei casi in cui questo è stato prestato dal ricorrente. Evidenzia che gli orari osservati dal ricorrente sono stati dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30 dal lunedì al sabato, oltre due domeniche lavorate al mese, con giorno di riposo compensativo, mentre, quando il ricorrente non lavorava la domenica, usufruiva anche del riposo di mezza giornata durante la settimana.
5. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti e l'assunzione della prova testimoniale. Al termine dell'istruttoria le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive. All'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 20 ottobre 2025, la causa è stata decisa come in dispositivo con contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorrente agisce per la condanna della società convenuta al pagamento in proprio favore delle differenze retributive asseritamente maturate a titolo lavoro straordinario e domenicale e di indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, in forza dell'attività di lavoro subordinato svolta alle dipendenze della presso il CP_1
punto vendita di Cassino dal 31.7.2015 al 31.10.2016. CP_2
7. Il ricorso è fondato e va integralmente accolto.
8. Preliminarmente vanno rigettate le inconsistenti eccezioni sollevate dalla società convenuta in merito alla illeggibilità dei conteggi e alla carenza di allegazione dei presupposti fattuali degli stessi e della relativa disciplina contrattuale collettiva.
9. Nell'atto introduttivo è stata puntualmente richiamata e analizzata la disciplina contrattuale collettiva degli istituti a cui si riferiscono gli emolumenti quantificati nei conteggi (straordinario prestato fino alla 48a ora, straordinario oltre la 48a ora, lavoro domenicale, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti) e sono stati specificamente allegati gli orari di lavoro osservati dal ricorrente per tutto il periodo lavorativo, oltre all'inquadramento contrattuale, così fornendo tutti gli elementi per saggiare l'applicazione degli istituti contrattuali per cui è causa sul terreno della fattispecie concreta. Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, i conteggi inseriti nel corpo del ricorso appaiono leggibilissimi: innanzitutto, i parametri retributivi orari e mensili sulla base dei quali sono stati elaborati corrispondono esattamente a quelli indicati nella busta paga e previsti come minimi salariali dal CCNL
Commercio (doc. 8 ric.) pacificamente applicato al rapporto per i lavoratori inquadrati come il ricorrente nel 5° livello;
le maggiorazioni per gli straordinari e il lavoro domenicale sono corrispondenti a quelle previste dalle pertinenti disposizioni del contratto collettivo, puntualmente richiamate in ricorso;
nel primo rigo del conteggio sono indicati la retribuzione oraria e i valori unitari orari comprensivi delle suddette maggiorazioni così da consentire, mediante lo “spettante” indicato per tali titoli mese per mese (è sufficiente una semplice operazione di divisione dello “spettante” per il valore unitario orario) di determinare agevolmente per ogni mese il numero di ore asseritamente effettuate a titolo di straordinario fino alla 48a ora, straordinario oltre la
48a ora, lavoro domenicale.
10. Ciò posto, è rimasto incontestato tra le parti, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società CP_1
esercente attività di commercio al dettaglio di articoli casalinghi, per animali e per l'igiene della persona, dal 31.7.2015 al 31.10.2016 presso il punto vendita di CP_2
Cassino della resistente, in forza di un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato più volte prorogato, come operaio qualificato inquadrato nel 5° livello del CCNL
Commercio e mansioni di addetto al rifornimento degli scaffali.
11. Sono invece controversi gli orari di lavoro osservati dal ricorrente, posti a fondamento delle reclamate differenze retributive.
12. Il ricorrente sostiene di avere lavorato per tutto il periodo oggetto di causa dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 20.30, usufruendo di due ore di pausa (ridotta ad una dall'ultima settimana di novembre alla fine di dicembre e dalla metà di giugno alla fine di agosto); di avere inoltre lavorato due domeniche al mese, dalle ore 8.45 alle ore 13.00 e dalle ore 15.15 alle ore 20.30, e tutte le domeniche in coincidenza del periodo natalizio e pasquale, usufruendo del riposo compensativo in un giorno variabile della settimana.
Tali orari sono stati posti in correlazione con quelli di apertura al pubblico dell'esercizio commerciale, dalle 8.45 alle 20.00 dal lunedì al sabato e dalle 9.00 alle 13.00 e dalle
15.30 alle 20.00 la domenica, nel senso che, secondo le allegazioni attoree, il lavoratore doveva trovarsi sul posto di lavoro un quarto d'ora prima dell'apertura, per organizzare le attività prodromiche all'apertura, e trattenersi mezz'ora dopo la chiusura, per le pulizie e la sistemazione del reparto. 13. La convenuta sostiene invece che il ricorrente lavorava dal lunedì al sabato dalle ore
9.00 alle 13.00 e poi dalle 15.30 alle 19.30, oltre due domeniche al mese, e che gli orari di apertura al pubblico dell'esercizio commerciale erano da lunedì al sabato dalle ore
9.00 alle ore 19.30 e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore
19.30.
14. Si ricorda che l'onere della prova della prestazione del lavoro straordinario grava sul lavoratore ed è particolarmente rigorosa: “il lavoratore che chiede in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e di fornire la prova puntuale delle ore lavorative svolte, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cass. 4076/2018; Cass. 8006/1998).
15. Ciò premesso, gli orari di lavoro dedotti in ricorso hanno trovato pieno riscontro probatorio.
16. Contrariamente a quanto infondatamente dedotto dalla resistente, evidentemente al fine di corroborare la propria versione circa l'orario di lavoro osservato dal ricorrente, gli orari di apertura al pubblico dell'esercizio di Cassino in cui lavorava il CP_2
ricorrente erano, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.45 alle ore 20.00, con orario continuato, e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 20.00.
Tali orari sono innanzitutto indicati nella schermata della pagina web del punto vendita di Cassino (all. 5 ric.), riproduzione non oggetto di disconoscimento da parte CP_2
della convenuta ai sensi dell'art. 2712 c.c. e dunque idonea a provare il fatto rappresentato. Tali orari sono stati inoltre confermati proprio dal teste di parte resistente, , particolarmente qualificato sul punto, in quanto Testimone_1
dipendente di una società del gruppo con mansioni di ispettore presso i punti CP_2
vendita compreso quello di Cassino. Il teste ha perentoriamente affermato che CP_2
“gli orari dei punti vendita sono uguali in tutta Italia e sono i seguenti: dalle 8.30 alle ore CP_2
20.00. Alcuni negozi fanno orario continuato. Altri chiudono dalle 13.00 alle 15.30”. Gli orari in questione sono stati confermati anche dagli altri testi e, in particolare, da un cliente,
(“Il di Cassino negli anni 2015 e 2016 apriva al pubblico alle ore Testimone_2 CP_2
8.30 e chiudeva alle ore 20.00, 20.30”) e da un dipendente, addetto proprio al punto vendita di Cassino, (“Il apriva al pubblico alle 8.45 e chiudeva alle Testimone_3 CP_2
20.00 di sera. Faceva orario continuato. La domenica apriva dalle 9.00 alle 13.00 e dalle
15.30/16.00 alle 20.00”).
17. Se l'orario di apertura al pubblico del di Cassino era dalle ore 8.45 alle ore CP_2
20.00, con orario continuato e, la domenica, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore
15.30 alle ore 20.00, e se la stessa convenuta ammette nelle memoria difensiva che il ricorrente arrivava presso il punto vendita 10 minuti prima dell'orario di apertura del negozio (secondo la infondata prospettazione della resistente, le 9.00) e vi permaneva, salvo le due ore di pausa per il pranzo, fino alla chiusura (secondo la prospettazione resistente, le 19.30), appare del tutto implausibile ed inverosimile che il ricorrente iniziasse la propria giornata lavorativa alle ore 9.00, cioè un quarto d'ora dopo l'apertura dell'esercizio commerciale, e la terminasse alle ore 19.30, cioè mezz'ora prima della chiusura del negozio, mentre appaiono perfettamente coerenti con tali orari di apertura e chiusura gli orari di lavoro dedotti in ricorso. Questi sono stati poi confermati dal teste meglio informato, in quanto collega del ricorrente e addetto allo stesso punto vendita di Cassino, : “Il ricorrente iniziava a lavorare alle ore 8.30, in quanto alle 8.45 Tes_3
doveva già essere operativo. Faceva una pausa di due ore che iniziava o alle 12.00 o alle 13.00 o alle
14.00 a scalare. Terminava di lavorare alle 20.00. Mi sembra che il ricorrente avesse quale giorno di riposo il martedì, qualche volta potevano variare i giorni di riposo. Lavorava una domenica sì ed una no. Quando lavorava la domenica aveva un giorno di riposo compensativo che era solitamente il martedì. Preciso che quando il ricorrente non lavorava la domenica, il martedì lavorava mezza giornata, fino alle 14.00. Confermo che nel periodo natalizio (dall'ultima settimana di novembre alla fine di dicembre) e nel periodo estivo (dalla metà di giugno alla fine di agosto) la pausa era ridotta ad un'ora A turnazione ci trattenevamo all'interno del dopo la chiusura al pubblico per una CP_2
mezz'ora fino alla chiusura delle casse e all' uscita del responsabile. La turnazione avveniva con frequenza di due o tre volte a settimana, anche chi non era di turno però si tratteneva comunque per dieci minuti un quarto d'ora. Confermo che nel periodo natalizio e in quello pasquale lavoravamo tutte le domeniche. Confermo che il ricorrente ha lavorato il 25.4.2016 e il 2.6.2016. Quei giorni ho lavorato anche io”. La piena attendibilità del , testimone oculare che ha reso una Tes_3
deposizione dettagliata, precisa e circostanziata, non è minata dalla circostanza che lo stesso ha sottoscritto in sede sindacale una conciliazione stragiudiziale con la convenuta per differenze retributive (cfr. verbale di conciliazione depositato dalla convenuta in data 27.9.2024 in allegato alle note autorizzate): è vero che il ha Tes_3
dichiarato di non avere avuto contenziosi con la resistente, ma il teste in questione ben poteva intendere il termine “contenzioso” come vertenza giudiziaria, che per l'appunto
è stata prevenuta ed evitata mediante la suddetta conciliazione;
in secondo luogo, proprio l'avere raggiunto una composizione bonaria con la società, trovando parziale soddisfacimento delle proprie pretese in sede conciliativa, porta ad escludere motivi di astio o di ostilità pregiudiziale nei confronti della datrice di lavoro, e dunque la volontà di rendere una deposizione compiacente a favore del ricorrente. Va infine rilevato che quanto dichiarato dal teste si accorda pienamente con gli orari in cui il ricorrente usciva di casa per andare a lavoro, con la divisa la borsa e le scarpe antiinfortunistiche CP_2
o vi faceva rientro dal lavoro con i medesimi indumenti lavorativi, così come riferiti dal teste sorella del ricorrente: “Il ricorrente doveva trovarsi presso il punto Testimone_4
vendita alle ore 8.30, un quarto d'ora prima dell'orario di apertura, non so dire per quali motivi specifici, penso sia una prassi di tutti gli esercizi commerciali. Andava via alle 20.30. Si tratteneva dunque una mezz'ora dopo la chiusura al pubblico dell'esercizio, penso per pulizie e chiusura cassa…
So degli orari di cui ho riferito perché vedevo uscire il ricorrente da casa alle ore 7.30 della mattina con la divisa che indossava a casa unitamente alle scarpe antiinfortunistiche. Quanto al termine CP_2
della giornata lavorativa, ne sono a conoscenza perché vedevo il ricorrente ritornare a casa verso le
21.15, 21.20, sempre con la divisa la borsa e le scarpe antiinfortunistiche”. CP_2
18. In merito alla quantificazione del dovuto per il lavoro straordinario fino alla 48a ora, straordinario oltre la 48a ora e lavoro domenicale, oltre a richiamare quanto sopra osservato in merito alla redazione dei conteggi in osservanza dei corretti parametri retributivi e in applicazione delle relative maggiorazioni orarie di cui agli artt. 137 e 141 del CCNL (maggiorazione del 15% per le prestazioni fino alla 48a ora, del 20% oltre la
48a ora, del 30% per il lavoro domenicale), deve aggiungersi che il calcolo è coerente con gli orari come dedotti in ricorso e provati in istruttoria (anche con riguardo alla prestazione resa tutte le domeniche nel periodo natalizio e in quello pasquale, cfr. mesi di dicembre 2015 e aprile 2016), come agevolmente verificabile rilevando le quantità di lavoro straordinario e domenicale prestate mese per mese mediante una semplice operazione di divisione aritmetica dello “spettante” con gli importi unitari orari comprensivi di maggiorazioni. Da tale rilevazione emerge peraltro che in alcuni mesi il numero di ore di lavoro straordinario o domenicale è persino inferiore a quello corrispondente agli orari dedotti in ricorso, ad esempio perché si è tenuto conto di assenze per malattia o ad altro titolo del lavoratore rilevabili dalle buste paga: a mo' di esempio, si consideri il mese di gennaio 2016: risultano effettuate solamente 16 ore di straordinario fino alla 48a ora, 4 ore di straordinario oltre la 48a ora, e 10 ore di lavoro domenicale, ed infatti dalla relativa busta paga risultano 4 ore di permessi ex festività goduti, 13 giorni di assenza per malattia. Nei mesi successivi di febbraio e marzo 2016 non risultano effettuate ore di lavoro straordinario e domenicale (salvo 3 ore e mezza di straordinario nel mese di febbraio), ed infatti dalle buste paga risultano 19 giorni di malattia a febbraio e 25 giorni di malattia a marzo.
19. Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, le ore di lavoro domenicale non sono state conteggiate due volte, come lavoro domenicale con applicazione della relativa maggiorazione e come lavoro straordinario, con applicazione cumulativa della ulteriore relativa maggiorazione in violazione dell'art. 137 del CCNL relativo al lavoro straordinario (“Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili fra loro”).
Risulta invece che, correttamente, al lavoro domenicale è stata applicata unicamente la relativa maggiorazione del 30%. A titolo esemplificativo, si consideri il mese di settembre 2015: sono state conteggiate 32 ore di straordinario fino alla 48a ora, 13 ore di straordinario oltre la 48a ora e 10 ore di lavoro domenicale: tenuto conto degli orari dedotti in ricorso e provati in istruttoria, in disparte il rilievo che le ore di straordinario oltre la 48a ora e quelle di lavoro domenicale risultano persino inferiori e quelle corrispondenti agli orari dedotti in ricorso, appare evidente che le ore di lavoro domenicale non sono state anche conteggiate come straordinario e dunque non è stata applicata anche la relativa maggiorazione in cumulo con quella del 30%.
20. Va disattesa anche l'ulteriore censura formulata dalla resistente, secondo cui nei conteggi non si sarebbe tenuto conto del lavoro straordinario e domenicale retribuito dal datore di lavoro. Posto che è rimasto incontestato che il ricorrente ha percepito le somme indicate in busta paga e il datore di lavoro non ha comunque provato di avere corrisposto somme maggiori, nel “percepito” dei conteggi, che riproduce fedelmente gli importi riportati nelle buste paga (depurati delle indennità sostitutive dei permessi e delle ferie, conteggiati a parte) risultano somme maggiori dei minimi salariali riportati nella prima colonna dei conteggi, in quanto comprensivi – come si evince dalle buste paga – di voci quali “magg. lav. festivo 30%” e della retribuzione di ore lavorate in eccedenza al normale orario di lavoro, dal che si evince che si è tenuto conto dei maggiori importi corrisposti per lavoro domenicale o straordinario, sia pure in misura inferiore a quanto spettante per le ore effettivamente prestate come provate in istruttoria.
21. In merito alla indennità sostitutive delle ferie non godute, le differenze retributive spettanti al lavoratore sono state determinate sottraendo quanto corrisposto dal datore di lavoro, vale a dire euro 1.223,23 (cfr. colonna del “percepito”) quale indennità per
21,4999 giorni di ferie non goduti (cfr. busta paga di novembre 2016) a quanto invece spettante a tale titolo, considerato che, ai sensi dell'art. 147 del CCNL, il lavoratore ha maturato dal 31.7.2015 al 31.10.2016 un numero di giorni di ferie pari a 30,33 (in base alla norma contrattuale citata ne spettano 26 annui) e ne ha goduto solo nella misura di 40 ore nel mese di luglio 2016 (cfr. busta paga), così residuando 24,33 giorni di ferie non godute per i quali spetta una indennità pari ad euro 1.384,41 (giorni 24,33 x euro
56,89462), indicata nella colonna del “dovuto”. 22. Per l'indennità sostitutiva dei permessi individuali retribuiti, ai sensi dell'art. 146 del
CCNL ne spettano 32 annui (“gruppi di 4 o 8 ore di permessi individuali retribuiti in sostituzione delle 4 festività abolite”) e dunque il ricorrente dal 31.7.2015 al 31.10.2016 ne ha maturati in misura pari a 39,99 ore, mentre ha goduto di sole 19 ore (1 ora a ottobre 2015, 1 ora a novembre 2015, 1 ora a dicembre 2015, 4 ore a gennaio 2016, 4 ore ad aprile 2016, 4 ore a maggio 2016, 4 ore a giugno 2016, cfr. buste paga), residuando così 20,99 ore di permessi non goduti, per i quali spetta una indennità pari ad euro 184,8195 (ore 20,99 x euro 8,80512), come indicato nella colonna del “dovuto”.
Per tale titolo il ricorrente non ha percepito alcunché.
23. Alla luce dei rilievi che precedono possono dunque integralmente recepirsi i conteggi inseriti nel ricorso. Va pertanto accertato e dichiarato che il ricorrente è rimasto creditore della somma di euro 10.778,92 nei confronti della società convenuta a titolo di differenze retributive per il lavoro straordinario e domenicale prestato e di indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti. La resistente va condannata al pagamento del predetto importo in favore del ricorrente, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
24. La società convenuta va condannata secondo soccombenza a pagare ai difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c., le spese processuali, da liquidarsi nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri medi per tutte le fasi in relazione alle controversie di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara che il ricorrente è creditore della società convenuta per la somma di euro 10.778,92 a titolo di differenze retributive per il lavoro straordinario e domenicale prestato e di indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 31.7.2015 e 31.10.2016;
− per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 10.778,92, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− condanna la società convenuta a pagare ai difensori antistatari del ricorrente le spese processuali da liquidarsi in euro 5.388,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA, rimborso del contributo unificato versato.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele CI
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
CI, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 20 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 769/2021 promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raffaele DE GIROLAMO Parte_1
e VA TE come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Frosinone, via Casilina Nord n. 93
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1
dagli Avv.ti Antonio DE PAOLIS e Paolo ERMINI come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, viale Regina Margherita n. 42
- resistente
Oggetto: differenze retributive – lavoro straordinario e domenicale – indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 19.4.2021 e ritualmente notificato, Parte_1
espone di avere lavorato alle dipendenze di società esercente
[...] CP_1
attività di vendita al dettaglio di articoli per la casa, l'igiene personale e gli animali, dal
31.7.2015 al 31.10.2016, presso il punto vendita di Cassino, in forza di un CP_2
contratto a tempo pieno e determinato, più volte prorogato, come operaio qualificato inquadrato nel 5° livello del CCNL Commercio addetto a mansioni di rifornimento degli scaffali. Espone, altresì, di avere lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 20.30, con due ore di pausa, ridotta ad un'ora nel periodo natalizio e in quello estivo, nonché due domeniche al mese (salvo nei periodi natalizio e pasquale, in cui lavorava tutte le domeniche), dalle ore 8.45 alle ore 13.00 e dalle ore 15.15 alle ore
20.30, con riposo compensativo in un giorno variabile della settimana. Allega di avere lavorato nelle giornate festive del 25.4.2016 e del 2.6.2016 e di avere percepito le somme indicate nei prospetti paga.
2. Tanto premesso, il lavoratore deduce di avere costantemente percepito compensi inferiori rispetto a quelli spettanti in ragione del lavoro straordinario e domenicale prestato e di non avere percepito, alla cessazione del rapporto, tutto quanto spettante a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito di accogliere nei confronti della società convenuta le seguenti conclusioni:
A) Accertare e dichiarare il mancato pagamento delle voci retributive di cui in premessa e come articolate nel conteggio, da intendersi qui richiamato e trascritto, e, per l'effetto, condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti del CP_1
Sig. della somma di € 10.778,92, o di quella maggiore o minore che sarà accertata Parte_1
in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo;
B) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipanti
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la CP_1
chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Parte convenuta eccepisce l'illeggibilità del conteggio di controparte, la mancata allegazione dei presupposti di fatto e di diritto del credito azionato e, in particolare, l'omesso richiamo degli istituti contrattuali rilevanti. Eccepisce, inoltre, l'erronea inclusione dei periodi di malattia e di ferie nel conteggio degli straordinari, la mancata considerazione delle retribuzioni versate dal datore per il lavoro straordinario o festivo nei casi in cui questo è stato prestato dal ricorrente. Evidenzia che gli orari osservati dal ricorrente sono stati dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30 dal lunedì al sabato, oltre due domeniche lavorate al mese, con giorno di riposo compensativo, mentre, quando il ricorrente non lavorava la domenica, usufruiva anche del riposo di mezza giornata durante la settimana.
5. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti e l'assunzione della prova testimoniale. Al termine dell'istruttoria le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive. All'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 20 ottobre 2025, la causa è stata decisa come in dispositivo con contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorrente agisce per la condanna della società convenuta al pagamento in proprio favore delle differenze retributive asseritamente maturate a titolo lavoro straordinario e domenicale e di indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, in forza dell'attività di lavoro subordinato svolta alle dipendenze della presso il CP_1
punto vendita di Cassino dal 31.7.2015 al 31.10.2016. CP_2
7. Il ricorso è fondato e va integralmente accolto.
8. Preliminarmente vanno rigettate le inconsistenti eccezioni sollevate dalla società convenuta in merito alla illeggibilità dei conteggi e alla carenza di allegazione dei presupposti fattuali degli stessi e della relativa disciplina contrattuale collettiva.
9. Nell'atto introduttivo è stata puntualmente richiamata e analizzata la disciplina contrattuale collettiva degli istituti a cui si riferiscono gli emolumenti quantificati nei conteggi (straordinario prestato fino alla 48a ora, straordinario oltre la 48a ora, lavoro domenicale, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti) e sono stati specificamente allegati gli orari di lavoro osservati dal ricorrente per tutto il periodo lavorativo, oltre all'inquadramento contrattuale, così fornendo tutti gli elementi per saggiare l'applicazione degli istituti contrattuali per cui è causa sul terreno della fattispecie concreta. Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, i conteggi inseriti nel corpo del ricorso appaiono leggibilissimi: innanzitutto, i parametri retributivi orari e mensili sulla base dei quali sono stati elaborati corrispondono esattamente a quelli indicati nella busta paga e previsti come minimi salariali dal CCNL
Commercio (doc. 8 ric.) pacificamente applicato al rapporto per i lavoratori inquadrati come il ricorrente nel 5° livello;
le maggiorazioni per gli straordinari e il lavoro domenicale sono corrispondenti a quelle previste dalle pertinenti disposizioni del contratto collettivo, puntualmente richiamate in ricorso;
nel primo rigo del conteggio sono indicati la retribuzione oraria e i valori unitari orari comprensivi delle suddette maggiorazioni così da consentire, mediante lo “spettante” indicato per tali titoli mese per mese (è sufficiente una semplice operazione di divisione dello “spettante” per il valore unitario orario) di determinare agevolmente per ogni mese il numero di ore asseritamente effettuate a titolo di straordinario fino alla 48a ora, straordinario oltre la
48a ora, lavoro domenicale.
10. Ciò posto, è rimasto incontestato tra le parti, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società CP_1
esercente attività di commercio al dettaglio di articoli casalinghi, per animali e per l'igiene della persona, dal 31.7.2015 al 31.10.2016 presso il punto vendita di CP_2
Cassino della resistente, in forza di un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato più volte prorogato, come operaio qualificato inquadrato nel 5° livello del CCNL
Commercio e mansioni di addetto al rifornimento degli scaffali.
11. Sono invece controversi gli orari di lavoro osservati dal ricorrente, posti a fondamento delle reclamate differenze retributive.
12. Il ricorrente sostiene di avere lavorato per tutto il periodo oggetto di causa dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 20.30, usufruendo di due ore di pausa (ridotta ad una dall'ultima settimana di novembre alla fine di dicembre e dalla metà di giugno alla fine di agosto); di avere inoltre lavorato due domeniche al mese, dalle ore 8.45 alle ore 13.00 e dalle ore 15.15 alle ore 20.30, e tutte le domeniche in coincidenza del periodo natalizio e pasquale, usufruendo del riposo compensativo in un giorno variabile della settimana.
Tali orari sono stati posti in correlazione con quelli di apertura al pubblico dell'esercizio commerciale, dalle 8.45 alle 20.00 dal lunedì al sabato e dalle 9.00 alle 13.00 e dalle
15.30 alle 20.00 la domenica, nel senso che, secondo le allegazioni attoree, il lavoratore doveva trovarsi sul posto di lavoro un quarto d'ora prima dell'apertura, per organizzare le attività prodromiche all'apertura, e trattenersi mezz'ora dopo la chiusura, per le pulizie e la sistemazione del reparto. 13. La convenuta sostiene invece che il ricorrente lavorava dal lunedì al sabato dalle ore
9.00 alle 13.00 e poi dalle 15.30 alle 19.30, oltre due domeniche al mese, e che gli orari di apertura al pubblico dell'esercizio commerciale erano da lunedì al sabato dalle ore
9.00 alle ore 19.30 e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore
19.30.
14. Si ricorda che l'onere della prova della prestazione del lavoro straordinario grava sul lavoratore ed è particolarmente rigorosa: “il lavoratore che chiede in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e di fornire la prova puntuale delle ore lavorative svolte, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cass. 4076/2018; Cass. 8006/1998).
15. Ciò premesso, gli orari di lavoro dedotti in ricorso hanno trovato pieno riscontro probatorio.
16. Contrariamente a quanto infondatamente dedotto dalla resistente, evidentemente al fine di corroborare la propria versione circa l'orario di lavoro osservato dal ricorrente, gli orari di apertura al pubblico dell'esercizio di Cassino in cui lavorava il CP_2
ricorrente erano, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.45 alle ore 20.00, con orario continuato, e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 20.00.
Tali orari sono innanzitutto indicati nella schermata della pagina web del punto vendita di Cassino (all. 5 ric.), riproduzione non oggetto di disconoscimento da parte CP_2
della convenuta ai sensi dell'art. 2712 c.c. e dunque idonea a provare il fatto rappresentato. Tali orari sono stati inoltre confermati proprio dal teste di parte resistente, , particolarmente qualificato sul punto, in quanto Testimone_1
dipendente di una società del gruppo con mansioni di ispettore presso i punti CP_2
vendita compreso quello di Cassino. Il teste ha perentoriamente affermato che CP_2
“gli orari dei punti vendita sono uguali in tutta Italia e sono i seguenti: dalle 8.30 alle ore CP_2
20.00. Alcuni negozi fanno orario continuato. Altri chiudono dalle 13.00 alle 15.30”. Gli orari in questione sono stati confermati anche dagli altri testi e, in particolare, da un cliente,
(“Il di Cassino negli anni 2015 e 2016 apriva al pubblico alle ore Testimone_2 CP_2
8.30 e chiudeva alle ore 20.00, 20.30”) e da un dipendente, addetto proprio al punto vendita di Cassino, (“Il apriva al pubblico alle 8.45 e chiudeva alle Testimone_3 CP_2
20.00 di sera. Faceva orario continuato. La domenica apriva dalle 9.00 alle 13.00 e dalle
15.30/16.00 alle 20.00”).
17. Se l'orario di apertura al pubblico del di Cassino era dalle ore 8.45 alle ore CP_2
20.00, con orario continuato e, la domenica, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore
15.30 alle ore 20.00, e se la stessa convenuta ammette nelle memoria difensiva che il ricorrente arrivava presso il punto vendita 10 minuti prima dell'orario di apertura del negozio (secondo la infondata prospettazione della resistente, le 9.00) e vi permaneva, salvo le due ore di pausa per il pranzo, fino alla chiusura (secondo la prospettazione resistente, le 19.30), appare del tutto implausibile ed inverosimile che il ricorrente iniziasse la propria giornata lavorativa alle ore 9.00, cioè un quarto d'ora dopo l'apertura dell'esercizio commerciale, e la terminasse alle ore 19.30, cioè mezz'ora prima della chiusura del negozio, mentre appaiono perfettamente coerenti con tali orari di apertura e chiusura gli orari di lavoro dedotti in ricorso. Questi sono stati poi confermati dal teste meglio informato, in quanto collega del ricorrente e addetto allo stesso punto vendita di Cassino, : “Il ricorrente iniziava a lavorare alle ore 8.30, in quanto alle 8.45 Tes_3
doveva già essere operativo. Faceva una pausa di due ore che iniziava o alle 12.00 o alle 13.00 o alle
14.00 a scalare. Terminava di lavorare alle 20.00. Mi sembra che il ricorrente avesse quale giorno di riposo il martedì, qualche volta potevano variare i giorni di riposo. Lavorava una domenica sì ed una no. Quando lavorava la domenica aveva un giorno di riposo compensativo che era solitamente il martedì. Preciso che quando il ricorrente non lavorava la domenica, il martedì lavorava mezza giornata, fino alle 14.00. Confermo che nel periodo natalizio (dall'ultima settimana di novembre alla fine di dicembre) e nel periodo estivo (dalla metà di giugno alla fine di agosto) la pausa era ridotta ad un'ora A turnazione ci trattenevamo all'interno del dopo la chiusura al pubblico per una CP_2
mezz'ora fino alla chiusura delle casse e all' uscita del responsabile. La turnazione avveniva con frequenza di due o tre volte a settimana, anche chi non era di turno però si tratteneva comunque per dieci minuti un quarto d'ora. Confermo che nel periodo natalizio e in quello pasquale lavoravamo tutte le domeniche. Confermo che il ricorrente ha lavorato il 25.4.2016 e il 2.6.2016. Quei giorni ho lavorato anche io”. La piena attendibilità del , testimone oculare che ha reso una Tes_3
deposizione dettagliata, precisa e circostanziata, non è minata dalla circostanza che lo stesso ha sottoscritto in sede sindacale una conciliazione stragiudiziale con la convenuta per differenze retributive (cfr. verbale di conciliazione depositato dalla convenuta in data 27.9.2024 in allegato alle note autorizzate): è vero che il ha Tes_3
dichiarato di non avere avuto contenziosi con la resistente, ma il teste in questione ben poteva intendere il termine “contenzioso” come vertenza giudiziaria, che per l'appunto
è stata prevenuta ed evitata mediante la suddetta conciliazione;
in secondo luogo, proprio l'avere raggiunto una composizione bonaria con la società, trovando parziale soddisfacimento delle proprie pretese in sede conciliativa, porta ad escludere motivi di astio o di ostilità pregiudiziale nei confronti della datrice di lavoro, e dunque la volontà di rendere una deposizione compiacente a favore del ricorrente. Va infine rilevato che quanto dichiarato dal teste si accorda pienamente con gli orari in cui il ricorrente usciva di casa per andare a lavoro, con la divisa la borsa e le scarpe antiinfortunistiche CP_2
o vi faceva rientro dal lavoro con i medesimi indumenti lavorativi, così come riferiti dal teste sorella del ricorrente: “Il ricorrente doveva trovarsi presso il punto Testimone_4
vendita alle ore 8.30, un quarto d'ora prima dell'orario di apertura, non so dire per quali motivi specifici, penso sia una prassi di tutti gli esercizi commerciali. Andava via alle 20.30. Si tratteneva dunque una mezz'ora dopo la chiusura al pubblico dell'esercizio, penso per pulizie e chiusura cassa…
So degli orari di cui ho riferito perché vedevo uscire il ricorrente da casa alle ore 7.30 della mattina con la divisa che indossava a casa unitamente alle scarpe antiinfortunistiche. Quanto al termine CP_2
della giornata lavorativa, ne sono a conoscenza perché vedevo il ricorrente ritornare a casa verso le
21.15, 21.20, sempre con la divisa la borsa e le scarpe antiinfortunistiche”. CP_2
18. In merito alla quantificazione del dovuto per il lavoro straordinario fino alla 48a ora, straordinario oltre la 48a ora e lavoro domenicale, oltre a richiamare quanto sopra osservato in merito alla redazione dei conteggi in osservanza dei corretti parametri retributivi e in applicazione delle relative maggiorazioni orarie di cui agli artt. 137 e 141 del CCNL (maggiorazione del 15% per le prestazioni fino alla 48a ora, del 20% oltre la
48a ora, del 30% per il lavoro domenicale), deve aggiungersi che il calcolo è coerente con gli orari come dedotti in ricorso e provati in istruttoria (anche con riguardo alla prestazione resa tutte le domeniche nel periodo natalizio e in quello pasquale, cfr. mesi di dicembre 2015 e aprile 2016), come agevolmente verificabile rilevando le quantità di lavoro straordinario e domenicale prestate mese per mese mediante una semplice operazione di divisione aritmetica dello “spettante” con gli importi unitari orari comprensivi di maggiorazioni. Da tale rilevazione emerge peraltro che in alcuni mesi il numero di ore di lavoro straordinario o domenicale è persino inferiore a quello corrispondente agli orari dedotti in ricorso, ad esempio perché si è tenuto conto di assenze per malattia o ad altro titolo del lavoratore rilevabili dalle buste paga: a mo' di esempio, si consideri il mese di gennaio 2016: risultano effettuate solamente 16 ore di straordinario fino alla 48a ora, 4 ore di straordinario oltre la 48a ora, e 10 ore di lavoro domenicale, ed infatti dalla relativa busta paga risultano 4 ore di permessi ex festività goduti, 13 giorni di assenza per malattia. Nei mesi successivi di febbraio e marzo 2016 non risultano effettuate ore di lavoro straordinario e domenicale (salvo 3 ore e mezza di straordinario nel mese di febbraio), ed infatti dalle buste paga risultano 19 giorni di malattia a febbraio e 25 giorni di malattia a marzo.
19. Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, le ore di lavoro domenicale non sono state conteggiate due volte, come lavoro domenicale con applicazione della relativa maggiorazione e come lavoro straordinario, con applicazione cumulativa della ulteriore relativa maggiorazione in violazione dell'art. 137 del CCNL relativo al lavoro straordinario (“Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili fra loro”).
Risulta invece che, correttamente, al lavoro domenicale è stata applicata unicamente la relativa maggiorazione del 30%. A titolo esemplificativo, si consideri il mese di settembre 2015: sono state conteggiate 32 ore di straordinario fino alla 48a ora, 13 ore di straordinario oltre la 48a ora e 10 ore di lavoro domenicale: tenuto conto degli orari dedotti in ricorso e provati in istruttoria, in disparte il rilievo che le ore di straordinario oltre la 48a ora e quelle di lavoro domenicale risultano persino inferiori e quelle corrispondenti agli orari dedotti in ricorso, appare evidente che le ore di lavoro domenicale non sono state anche conteggiate come straordinario e dunque non è stata applicata anche la relativa maggiorazione in cumulo con quella del 30%.
20. Va disattesa anche l'ulteriore censura formulata dalla resistente, secondo cui nei conteggi non si sarebbe tenuto conto del lavoro straordinario e domenicale retribuito dal datore di lavoro. Posto che è rimasto incontestato che il ricorrente ha percepito le somme indicate in busta paga e il datore di lavoro non ha comunque provato di avere corrisposto somme maggiori, nel “percepito” dei conteggi, che riproduce fedelmente gli importi riportati nelle buste paga (depurati delle indennità sostitutive dei permessi e delle ferie, conteggiati a parte) risultano somme maggiori dei minimi salariali riportati nella prima colonna dei conteggi, in quanto comprensivi – come si evince dalle buste paga – di voci quali “magg. lav. festivo 30%” e della retribuzione di ore lavorate in eccedenza al normale orario di lavoro, dal che si evince che si è tenuto conto dei maggiori importi corrisposti per lavoro domenicale o straordinario, sia pure in misura inferiore a quanto spettante per le ore effettivamente prestate come provate in istruttoria.
21. In merito alla indennità sostitutive delle ferie non godute, le differenze retributive spettanti al lavoratore sono state determinate sottraendo quanto corrisposto dal datore di lavoro, vale a dire euro 1.223,23 (cfr. colonna del “percepito”) quale indennità per
21,4999 giorni di ferie non goduti (cfr. busta paga di novembre 2016) a quanto invece spettante a tale titolo, considerato che, ai sensi dell'art. 147 del CCNL, il lavoratore ha maturato dal 31.7.2015 al 31.10.2016 un numero di giorni di ferie pari a 30,33 (in base alla norma contrattuale citata ne spettano 26 annui) e ne ha goduto solo nella misura di 40 ore nel mese di luglio 2016 (cfr. busta paga), così residuando 24,33 giorni di ferie non godute per i quali spetta una indennità pari ad euro 1.384,41 (giorni 24,33 x euro
56,89462), indicata nella colonna del “dovuto”. 22. Per l'indennità sostitutiva dei permessi individuali retribuiti, ai sensi dell'art. 146 del
CCNL ne spettano 32 annui (“gruppi di 4 o 8 ore di permessi individuali retribuiti in sostituzione delle 4 festività abolite”) e dunque il ricorrente dal 31.7.2015 al 31.10.2016 ne ha maturati in misura pari a 39,99 ore, mentre ha goduto di sole 19 ore (1 ora a ottobre 2015, 1 ora a novembre 2015, 1 ora a dicembre 2015, 4 ore a gennaio 2016, 4 ore ad aprile 2016, 4 ore a maggio 2016, 4 ore a giugno 2016, cfr. buste paga), residuando così 20,99 ore di permessi non goduti, per i quali spetta una indennità pari ad euro 184,8195 (ore 20,99 x euro 8,80512), come indicato nella colonna del “dovuto”.
Per tale titolo il ricorrente non ha percepito alcunché.
23. Alla luce dei rilievi che precedono possono dunque integralmente recepirsi i conteggi inseriti nel ricorso. Va pertanto accertato e dichiarato che il ricorrente è rimasto creditore della somma di euro 10.778,92 nei confronti della società convenuta a titolo di differenze retributive per il lavoro straordinario e domenicale prestato e di indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti. La resistente va condannata al pagamento del predetto importo in favore del ricorrente, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
24. La società convenuta va condannata secondo soccombenza a pagare ai difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c., le spese processuali, da liquidarsi nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri medi per tutte le fasi in relazione alle controversie di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara che il ricorrente è creditore della società convenuta per la somma di euro 10.778,92 a titolo di differenze retributive per il lavoro straordinario e domenicale prestato e di indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 31.7.2015 e 31.10.2016;
− per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 10.778,92, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− condanna la società convenuta a pagare ai difensori antistatari del ricorrente le spese processuali da liquidarsi in euro 5.388,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA, rimborso del contributo unificato versato.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele CI