Art. 2.
L'addizionale di contributo dell'1 per cento di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 504 , e' soppressa a' decorrere dal 1° luglio
L'addizionale di contributo dell'1 per cento di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 504 , e' soppressa a' decorrere dal 1° luglio