Articolo 2 della Legge 5 gennaio 1958, n. 14
Articolo 1Articolo 3
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11 febbraio 1958
Art. 2.

L'addizionale di contributo dell'1 per cento di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 504 , e' soppressa a' decorrere dal 1° luglio
Entrata in vigore il 11 febbraio 1958
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