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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/05/2025, n. 3218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3218 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 5232/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2022 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell' udienza del 21/11/2024
TRA
c.f. e , c.f. rappresentati Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e difesi dall'Avv. Giovanni Pesce , c.f. ; C.F._3
- attore in revocazione -
E
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Andreoni, del Foro di Urbino, (CF: ) , CodiceFiscale_4 dall'Avv. Valentina Damiani, del Foro di Rimini, (CF: e dall' Avv. Raffaele CodiceFiscale_5
Torino, del Foro di Roma (C.F. ). C.F._6
-convenuta in revocazione -
OGGETTO: Revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. sentenza Corte Appello Roma n. 1411/2022 publ. il 2/3/2022 .
CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l' udienza del 21/11/2024 .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine da alcune vicende intercorse nell'ambito dei rapporti contrattuali intercorsi tra ( ora ), e gli odierni attori in revocazione, che Controparte_2 intrattenevano rapporti contrattuali con l' per investimenti in titoli azionari sul mercato CP_1 statunitense, culminate nella revoca delle facilitazioni creditizie da parte dell' istituto, per accertate irregolarità dei correntisti.
In seguito alla anzidetta revoca proponeva ed otteneva un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Latina per il pagamento di Euro 2.310.587,62 avverso il quale i debitori, proponevano opposizione deducendo varie eccezioni, e chiedendo accertarsi la nullità della procura del legale rappresentante
, l'inidoneità della certificazione notarile degli estratti conto, la nullità dei contratti per violazione della normativa italiana (d.lgs. n. 58/1998), la mancanza di autorizzazione di a prestare servizi d'investimento in Italia, l'assenza della forma scritta nei contratti , l'inadempimento contrattuale della banca e l'annullamento delle operazioni per vizi del consenso. Chiedevano inoltre accertare il grave inadempimento della banca convenuta rispetto alle obbligazioni contrattuali assunte in seno al rapporto di conto corrente e per l'effetto dichiarare la risoluzione di tutti gli accordi contrattuali intercorsi, anche in relazione alle singole operazioni di investimento e disinvestimento, condannando la banca opposta alla restituzione delle somme di volta in volta investite o alla differenza tra quanto investito e quanto ricevuto all'esito del disinvestimento del medesimo titolo, maggiorato di interessi di mora, al tasso legale e s.p.a.
Il Tribunale di Roma così decideva : accoglie l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 422/10, depositato in data 4 ottobre 2010 dal Tribunale di Latina - Sezione Distaccata di Terracina;
- rigetta ogni domanda proposta in via riconvenzionale da
e nei confronti dell'attuale Parte_1 Parte_2 Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto
[...] revoca l'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c., non esecutiva, depositata in data 18.10.2016; - dichiara integralmente compensate le spese di lite .
In particolare il Tribunale riteneva tempestiva la domanda riproposta dagli opponenti in sede di precisazione delle conclusioni «a restituire [...] il corrispettivo da questa ricavato dalla vendita dei citati titoli in forza di una clausola nulla e/o invalida e/o comunque inefficace nella misura di euro 2.310.587,62», che era stata dai medesimi reiterata con l'istanza di ingiunzione avanzata ai sensi dell'art. 186-ter accolta dal Tribunale con l'ordinanza anticipatoria del 18 ottobre 2016 richiamata nella sentenza impugnata. Tanto sul presupposto della ritenuta ricomprensione della stessa nella richiesta risarcitoria formulata alla lett. E) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. (“. sempre in via riconvenzionale condannare la al risarcimento di tutti i danni subiti dagli opponenti, da CP_1 quantificarsi nelle somme rispettivamente investite, sia dal sig. in proprio che quale mancato Pt_1 introito per le perdite subite dai clienti dallo stesso apportati, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione, o alla diversa somma da liquidarsi in via equitativa o ritenuta di giustizia …”).
La Corte d' Appello adita per la decisione degli appelli riuniti proposti dall'istituto bancario e dai debitori e , con la sentenza n. 1411/2022 pubbl. il 2/3/2022 , rilevava che la decisione Pt_1 Pt_2 del Tribunale sulla tempestività della domanda restitutoria non era condivisibile non potendosi ritenere la stessa compresa nelle domande risarcitorie formulate dagli opponenti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. . Nello specifico la predetta domanda doveva ritenersi inammissibile, sia per ragioni di diversità della causa petendi e del petitum, che per ragioni di carattere testuale, confermando con diversa motivazione il capo della sentenza con il quale il Tribunale revocava l' ordinanza anticipatoria, non potendo la domanda restitutoria trovare accoglimento in quanto inammissibile e non perché infondata.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto atto di citazione in revocazione parziale della sentenza della Corte gli attori in revocazione chiedendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in accoglimento della presente impugnazione, revocare parzialmente, per le ragioni, sia di fatto sia diritto, esposte nell'unico motivo, di cui sopra, l'impugnata Sentenza a verbale n. 1411/2022 ex art. 281 sexies c.p.c., resa inter partes dalla Corte di Appello di Roma, Sezione VI Civile,… ove ha rigettato l'appello per la riforma del capo della Sentenza di primo grado – con il quale il Tribunale di Latina ha revocato l'ordinanza anticipatoria, emessa ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c., che, dunque, ha confermato, sia pure con diversa motivazione, non potendo trovare accoglimento la domanda restitutoria dei signori perché inammissibile e non perché infondata –, e, per l'effetto, condannare la Parte_3
alla restituzione, in favore degli Controparte_4 odierni attori e , dell'importo complessivo di € 2.310.587,62, oltre Parte_1 Parte_2 interessi legali e rivalutazione…. Con vittoria di spese, compensi ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge”.
Si è costituita la convenuta in revocazione chiedendo la declaratoria di inammissibilità della revocazione o il rigetto nel merito .
Espletata la trattazione e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni , successivamente rinviata per carico del ruolo all' udienza in trattazione scritta del 21/11/2024 , ove le parti si sono riportate ai rispettivi atti difensivi allegando la ordinanza della Cassazione pronunziata nelle more il 16/2/2025 a definizione del giudizio introdotto dagli stessi attori in revocazione nei confronti dell' istituto convenuto , la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex artt. 190 c.p.c.
L' impugnazione è inammissibile.
Secondo l'elaborazione giurisprudenziale dell'istituto dell'errore revocatorio ex art. 395 n. 4) c.p.c. “ L' errore di fatto che può dare luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice ad affermare l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, la cui sussistenza (o insussistenza) risulti invece in modo incontestabile dagli atti, e l'erronea percezione postula l'esistenza di un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti rispettivamente l'una dalla sentenza impugnata, l'altra dagli atti processuali. Il suddetto errore, inoltre, non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche;
deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa”( Cass. S.L. n. 9396 del 2006 ). Passando ad esaminare la questione preliminare riguardante l' ammissibilità dello strumento processuale utilizzato, deve rilevarsi che l' unico motivo di revocazione dedotto riguarda l' accoglimento del motivo di appello della relativamente alla tardività in primo grado della domanda restitutoria dei coniugi , riproposta da quest'ultimi con il motivo in Parte_3 esame (che era stata già accolta dal Tribunale con l'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. e poi revocata con la sentenza impugnata), in quanto formulata in primo grado soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni del 6 novembre 2013.
La Corte invero ha ritenuto che la domanda restitutoria non poteva essere ricompresa tra le originarie richieste risarcitorie come riformulate dai signori e nelle memorie di cui all'art. 183, Pt_1 Pt_2 comma 6, n. 1, anche per ragioni di carattere testuale, trattandosi esclusivamente di danni differenziali, ricollegabili al fatto che gli opponenti avrebbero potuto vendere i titoli in un diverso momento a condizioni migliori e che così facendo avrebbero potuto limitare la loro esposizione debitoria verso la banca.
Secondo gli attori in revocazione la sentenza sarebbe affetta da errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. derivante dalla errata percezione del contenuto materiale della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. laddove viene chiesta: “ in via riconvenzionale, condannare la banca opposta alla restituzione delle somme di volta in volta investite o alla differenza tra quanto investito e quanto ricevuto all'esito del disinvestimento dei titoli agli interessi di mora, al tasso legale e alla rivalutazione come per legge”. Tale errore avrebbe indotto la Corte a ritenere inesistente un fatto documentalmente esistente e provato , peraltro in assenza di motivazione sul punto, determinando in via esclusiva la decisione. In altri termini la decisione della Corte di Appello sarebbe erroneamente fondata sulla supposizione dell'esistenza di un fatto (tardività della domanda di restituzione formulata in primo grado), la cui verità è incontrastabilmente esclusa da quanto dedotto al punto d) della memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. (richiesta di restituzione degli importi ricavati dal disinvestimento dei titoli all'epoca dell'opposizione al decreto ingiuntivo ancora presenti nel portafoglio dei coniugi ). Parte_3
Diversamente da quanto prospettato dagli attori in revocazione, dalle stesse loro allegazioni appare evidente la deduzione di un vizio di falsa applicazione di norme di diritto;
tant'è che la medesima censura è stata oggetto di espressa deduzione nel ricorso in cassazione, introdotto dai medesimi attori in revocazione nei confronti dell' istituto convenuto, avverso la sentenza oggetto di revocazione, e definito con l'ordinanza della Cassazione n. 3922/2025.
Dalla predetta ordinanza, in allegato agli scritti conclusionali, si evince il definitivo accertamento della tardività della domanda restitutoria riproposta in questo grado di giudizio, in quanto formulata dagli attori in sede di precisazione delle conclusioni.
Il che rende non revocabile in dubbio l'inammissibilità del rimedio impugnatorio in questa sede esperito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte convenuta in revocazione, secondo lo scaglione di riferimento applicabile alla causa (valore indeterminabile complessità media), tenendo conto dei parametri previsti dalle tabelle per la determinazione dei compensi avvocato di cui al DM n. 55/2014 e successive modificazioni , per valori medi, con espunzione della fase istruttoria in quanto non espletata .
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell' art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002
PQM
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
-dichiara inammissibile la revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. ;
-condanna e in solido a rifondere alla Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite del presente grado che liquida in euro 3.397,00 Controparte_1 oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
-dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento a carico degli impugnanti in revocazione di una somma pari al doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002.
Così deciso nella Camera di consiglio del 14/4/2025.
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D' Avino