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Ordinanza cautelare 20 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 20/07/2022, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/07/2022
N. 00421/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 421 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Maria Filippo Venneri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto del Questore di Lecce emesso in data 4 marzo 2022 prot. n. -OMISSIS-
-OMISSIS-, notificato in data 7 marzo 2022, con il quale è stata respinta l'istanza
di rinnovo della licenza del porto di fucile per uso caccia presentata dal ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 19 Luglio 2022 il Presidente dott. Enrico d'Arpe e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to F. M. Venneri;
Premesso che, con ordinanza collegiale n. 202 del 28 aprile 2022, questa Sezione ha concesso il termine di trenta giorni al ricorrente, ex art. 44 comma 4 c.p.a., per il rinnovo della notifica del ricorso presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, che - in data 3 maggio 2022 - si è costituita in giudizio sanando la nullità iniziale della notifica del ricorso.
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato, tenuto conto dell’ampia discrezionalità spettante in “subiecta materia” all’Autorità di pubblica sicurezza nella valutazione della buona condotta e dell’affidabilità del soggetto istante che, nella specie, sono state non illogicamente escluse dal Questore di Lecce, con adeguata motivazione, in presenza di una recente condanna penale del ricorrente (quindi non riabilitato) per il delitto di furto aggravato di energia elettrica (prelievo abusivo protrattosi per ben cinque anni), ossia per un reato di non trascurabile gravità e significatività ai fini di causa (pur se non commesso con l’uso delle armi e pur se sanzionato in concreto con decreto penale di condanna al pagamento di una multa di € 6.825,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
Dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese della presente fase cautelare del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 Luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.