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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/08/2025, n. 11812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11812 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 950/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 950/2023 promossa da:
E elettivamente domiciliati in VIA DELLA BELLA Parte_1 Parte_2 VILLA N. 66/D, ROMA, presso lo studio dell'avv. TARLI TATIANA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI contro in proprio e quale erede di ed Controparte_1 Persona_1 Persona_2 quale erede di elettivamente domiciliate in VIA COLA DI RIENZO
[...] Persona_1 N. 212, ROMA, presso lo studio dell'avv. PIERLUIGI CONTI, che le rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. e adivano Parte_2 Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti di ed Persona_1 Controparte_1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
pagina 1 di 4 1.- accertare e dichiarare che le sigg.re ed occupano sine titulo Persona_1 Controparte_1 l'immobile sito in Roma, alla Via Monte Rinaldo n. 23, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 290, particelle 431/439/451, sub 7, z.c. 6, cat. A/4, Classe 6, consistenza 5,5 vani, superficie catastale 101 mq., totale escluse aree scoperte 87 mq, Rendita Catastale € 624,91 a far data dall'11.7.2019, data del provvedimento di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra e per l'effetto: Per_1 2.- condannare le convenute occupanti senza titolo sigg.re ed Persona_1 Controparte_1 solidalmente tra loro, al risarcimento del danno sofferto dai ricorrenti, per il complessivo ammontare che risulterà provato agli atti di causa, sia a titolo di danno emergente avuto a parametro il canone locativo di mercato del cespite dal luglio 2019 al rilascio, per importo mensile pari ad € 800,00, maggiorato dell'importo dei tributi per IMU e Tari, o nella diversa misura, maggiore o minore, provata in atti o ritenuta di giustizia anche in via equitativa e sia a titolo di lucro cessante, in relazione al valore dell'impianto di coefficientamento energetico con preclusa fruizione del bonus statale del 110%; nonché in relazione ad ogni ulteriore voce di danno da ricondursi direttamente all'abusiva occupazione del cespite ed alla privazione del diritto di godimento dei proprietari;
ogni somma a detti titoli risarcitori, dovendo essere riconosciuta, oltre interessi di legge a far data dalla relativa maturazione e sino al saldo;
3.- con vittoria di spese e compensi di causa.”
Nel giudizio si costituiva la convenuta rassegnando le conclusioni di seguito riportate: Persona_1
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, previa fissazione di nuova udienza per la domanda riconvenzionale ai sensi degli artt. 416 e 418 c.p.c., e dunque a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art. 415 c.p.c., pronunciare nuovo decreto per la fissazione dell'udienza e nel merito rigettare il ricorso formulato dal Signor e dalla Parte_1 Signora , poiché infondato in fatto e in diritto e nel merito accertare e dichiarare che il Parte_2 rilascio dell'immobile poteva essere legittimamente chiesto solo a far data dal decesso della comproprietaria Signora per le ragioni in narrativa esposte, e dunque dal 24 maggio CP_2 2022 e tenendo altresì conto delle trattative volte a un accordo che si sono protratte da maggio a settembre 2022; accertare e dichiarare l'inadempimento del Signor agli obblighi a Parte_1 cui era tenuto e dunque accertare e dichiarare il medesimo tenuto a versare alla Signora la Per_1 somma di € 37.881,04 o somma maggiore e/o diversa che dovesse risultare nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze e sino al soddisfo, e per l'effetto condannare il Signor a versare detta somma alla Signora con parziale compensazione delle Parte_1 Per_1 somme a cui la Signora dovesse essere tenuta nei confronti del medesimo per le causali di Per_1 cui alla narrativa del presente atto condannare il Signor al pagamento di ogni Parte_1 somma che il Tribunale dovesse riconoscere, a qualunque titolo o ragione, dovuta dalla Signora
[...] a favore della Signora a quest'ultima anche in compensazione delle somme Per_1 Parte_2 dal dovute alla resistente;
in via subordinata e nella denegata ipotesi di condanna della Parte_1 Signora al pagamento di Persona_1 somme a qualunque titolo e ragione nei confronti dei ricorrenti, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del per i motivi sopra esposti e dunque che il mancato rilascio dell'immobile Parte_1 de quo da parte della Signora è avvenuto esclusivo fatto e colpa a lui imputabile e, Persona_1 per l'effetto condannare il medesimo al pagamento, in sua vece, di ogni voce di danno e spesa che dovesse essere riconosciuta a favore della Signora nei confronti della medesima, sempre Parte_2 e comunque accertare e dichiarare che le somme richieste a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione dell'immobile oggetto di causa, sono infondate ed eccessive nel loro ammontare. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa o in subordine con loro compensazione.”
pagina 2 di 4 Nel giudizio si costituiva anche la resistente la quale rassegnava le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“in via preliminare, - accertata la violazione dei termini a difesa in considerazione della tardiva notifica del ricorso si chiede disporsi il rinvio dell'udienza al fine di consentire alla scrivente difesa di poter ulteriormente dedurre, anche alla luce della domanda riconvenzionale avanzata dalla sig.ra Per_1 ancora in via preliminare - disporre il mutamento del rito con termine per integrare i rispettivi atti difensivi;
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra per tutte le Parte_1 causali di cui in narrativa. Nel merito, - rigettare la domanda formulata da e Parte_2 [...] poiché infondata in fatto e in diritto. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento Parte_1 anche parziale della domanda formulata, rideterminare il canone mensile nella misura di Euro 591,00 per le causali di cui in narrativa accertando che l'obbligo della odierna resistente decorre, in ipotesi, dal mese di maggio 2022 al mese di giugno 2022, previa compensazione di quanto risulterà di giustizia con le somme dovute dal sig. alla sig.ra pari ad Euro 37.881,04. Il tutto con Parte_1 Persona_1 vittoria di spese ed onorari di lite.”
Disposto il mutamento del rito, sopravveniva il decesso della parte sicché il giudizio Persona_1 veniva riassunto e si costituivano in proprio e quale erede di e Controparte_1 Persona_1
, quale erede di rassegnando le seguenti conclusioni: Persona_2 Persona_1
“In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della citazione in rinnovazione per mancato rispetto dei termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c. e, per l'effetto, differire la prima udienza nel rispetto dei termini di legge. Nel merito, Accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in narrativa, il difetto di legittimazione passiva della sig.ra e della sig.ra e Controparte_1 Persona_2 per l'effetto rigettare la domanda nei loro confronti e disporre la loro estromissione dal presente giudizio. Con vittoria di spese competenze e onorari di causa oltre accessori di legge.”
Con provvedimento in data 5 maggio 2024 il g.i. dichiarava l'estinzione del giudizio nei confronti di in proprio, in considerazione del fatto che la notifica dell'atto di citazione in Controparte_1 riassunzione effettuata nei confronti di in proprio, già costituita in giudizio, era Controparte_1 stata eseguita alla stessa personalmente invece che presso il proprio difensore a norma degli artt. 170 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., con la conseguenza che il giudizio nei confronti della stessa non poteva ritenersi validamente riassunto entro i termini di rito.
Le parti ricorrenti formulavano riserva di gravame avverso il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del giudizio.
Successivamente le parti, come dalle stesse dichiarato, hanno definito transattivamente le reciproche posizioni, depositando all'udienza del 17 luglio 2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le rispettive rinunce ed accettazioni sottoscritte dalle parti e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Considerato, quindi, che le rinunce e le accettazioni delle parti alle rispettive domande formulate nel presente giudizio sono regolari, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: pagina 3 di 4 1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 14 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Letizia Tricoli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 950/2023 promossa da:
E elettivamente domiciliati in VIA DELLA BELLA Parte_1 Parte_2 VILLA N. 66/D, ROMA, presso lo studio dell'avv. TARLI TATIANA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI contro in proprio e quale erede di ed Controparte_1 Persona_1 Persona_2 quale erede di elettivamente domiciliate in VIA COLA DI RIENZO
[...] Persona_1 N. 212, ROMA, presso lo studio dell'avv. PIERLUIGI CONTI, che le rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. e adivano Parte_2 Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti di ed Persona_1 Controparte_1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
pagina 1 di 4 1.- accertare e dichiarare che le sigg.re ed occupano sine titulo Persona_1 Controparte_1 l'immobile sito in Roma, alla Via Monte Rinaldo n. 23, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 290, particelle 431/439/451, sub 7, z.c. 6, cat. A/4, Classe 6, consistenza 5,5 vani, superficie catastale 101 mq., totale escluse aree scoperte 87 mq, Rendita Catastale € 624,91 a far data dall'11.7.2019, data del provvedimento di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra e per l'effetto: Per_1 2.- condannare le convenute occupanti senza titolo sigg.re ed Persona_1 Controparte_1 solidalmente tra loro, al risarcimento del danno sofferto dai ricorrenti, per il complessivo ammontare che risulterà provato agli atti di causa, sia a titolo di danno emergente avuto a parametro il canone locativo di mercato del cespite dal luglio 2019 al rilascio, per importo mensile pari ad € 800,00, maggiorato dell'importo dei tributi per IMU e Tari, o nella diversa misura, maggiore o minore, provata in atti o ritenuta di giustizia anche in via equitativa e sia a titolo di lucro cessante, in relazione al valore dell'impianto di coefficientamento energetico con preclusa fruizione del bonus statale del 110%; nonché in relazione ad ogni ulteriore voce di danno da ricondursi direttamente all'abusiva occupazione del cespite ed alla privazione del diritto di godimento dei proprietari;
ogni somma a detti titoli risarcitori, dovendo essere riconosciuta, oltre interessi di legge a far data dalla relativa maturazione e sino al saldo;
3.- con vittoria di spese e compensi di causa.”
Nel giudizio si costituiva la convenuta rassegnando le conclusioni di seguito riportate: Persona_1
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, previa fissazione di nuova udienza per la domanda riconvenzionale ai sensi degli artt. 416 e 418 c.p.c., e dunque a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art. 415 c.p.c., pronunciare nuovo decreto per la fissazione dell'udienza e nel merito rigettare il ricorso formulato dal Signor e dalla Parte_1 Signora , poiché infondato in fatto e in diritto e nel merito accertare e dichiarare che il Parte_2 rilascio dell'immobile poteva essere legittimamente chiesto solo a far data dal decesso della comproprietaria Signora per le ragioni in narrativa esposte, e dunque dal 24 maggio CP_2 2022 e tenendo altresì conto delle trattative volte a un accordo che si sono protratte da maggio a settembre 2022; accertare e dichiarare l'inadempimento del Signor agli obblighi a Parte_1 cui era tenuto e dunque accertare e dichiarare il medesimo tenuto a versare alla Signora la Per_1 somma di € 37.881,04 o somma maggiore e/o diversa che dovesse risultare nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze e sino al soddisfo, e per l'effetto condannare il Signor a versare detta somma alla Signora con parziale compensazione delle Parte_1 Per_1 somme a cui la Signora dovesse essere tenuta nei confronti del medesimo per le causali di Per_1 cui alla narrativa del presente atto condannare il Signor al pagamento di ogni Parte_1 somma che il Tribunale dovesse riconoscere, a qualunque titolo o ragione, dovuta dalla Signora
[...] a favore della Signora a quest'ultima anche in compensazione delle somme Per_1 Parte_2 dal dovute alla resistente;
in via subordinata e nella denegata ipotesi di condanna della Parte_1 Signora al pagamento di Persona_1 somme a qualunque titolo e ragione nei confronti dei ricorrenti, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del per i motivi sopra esposti e dunque che il mancato rilascio dell'immobile Parte_1 de quo da parte della Signora è avvenuto esclusivo fatto e colpa a lui imputabile e, Persona_1 per l'effetto condannare il medesimo al pagamento, in sua vece, di ogni voce di danno e spesa che dovesse essere riconosciuta a favore della Signora nei confronti della medesima, sempre Parte_2 e comunque accertare e dichiarare che le somme richieste a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione dell'immobile oggetto di causa, sono infondate ed eccessive nel loro ammontare. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa o in subordine con loro compensazione.”
pagina 2 di 4 Nel giudizio si costituiva anche la resistente la quale rassegnava le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“in via preliminare, - accertata la violazione dei termini a difesa in considerazione della tardiva notifica del ricorso si chiede disporsi il rinvio dell'udienza al fine di consentire alla scrivente difesa di poter ulteriormente dedurre, anche alla luce della domanda riconvenzionale avanzata dalla sig.ra Per_1 ancora in via preliminare - disporre il mutamento del rito con termine per integrare i rispettivi atti difensivi;
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra per tutte le Parte_1 causali di cui in narrativa. Nel merito, - rigettare la domanda formulata da e Parte_2 [...] poiché infondata in fatto e in diritto. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento Parte_1 anche parziale della domanda formulata, rideterminare il canone mensile nella misura di Euro 591,00 per le causali di cui in narrativa accertando che l'obbligo della odierna resistente decorre, in ipotesi, dal mese di maggio 2022 al mese di giugno 2022, previa compensazione di quanto risulterà di giustizia con le somme dovute dal sig. alla sig.ra pari ad Euro 37.881,04. Il tutto con Parte_1 Persona_1 vittoria di spese ed onorari di lite.”
Disposto il mutamento del rito, sopravveniva il decesso della parte sicché il giudizio Persona_1 veniva riassunto e si costituivano in proprio e quale erede di e Controparte_1 Persona_1
, quale erede di rassegnando le seguenti conclusioni: Persona_2 Persona_1
“In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della citazione in rinnovazione per mancato rispetto dei termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c. e, per l'effetto, differire la prima udienza nel rispetto dei termini di legge. Nel merito, Accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in narrativa, il difetto di legittimazione passiva della sig.ra e della sig.ra e Controparte_1 Persona_2 per l'effetto rigettare la domanda nei loro confronti e disporre la loro estromissione dal presente giudizio. Con vittoria di spese competenze e onorari di causa oltre accessori di legge.”
Con provvedimento in data 5 maggio 2024 il g.i. dichiarava l'estinzione del giudizio nei confronti di in proprio, in considerazione del fatto che la notifica dell'atto di citazione in Controparte_1 riassunzione effettuata nei confronti di in proprio, già costituita in giudizio, era Controparte_1 stata eseguita alla stessa personalmente invece che presso il proprio difensore a norma degli artt. 170 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., con la conseguenza che il giudizio nei confronti della stessa non poteva ritenersi validamente riassunto entro i termini di rito.
Le parti ricorrenti formulavano riserva di gravame avverso il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del giudizio.
Successivamente le parti, come dalle stesse dichiarato, hanno definito transattivamente le reciproche posizioni, depositando all'udienza del 17 luglio 2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le rispettive rinunce ed accettazioni sottoscritte dalle parti e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Considerato, quindi, che le rinunce e le accettazioni delle parti alle rispettive domande formulate nel presente giudizio sono regolari, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: pagina 3 di 4 1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 14 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Letizia Tricoli
pagina 4 di 4