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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/08/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Genova
Sezione I
Riunita in camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Lorenza Calcagno Presidente rel. dott. Marco Rossi Consigliere dott.ssa Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 1088/2022, promossa da
, e elettivamente domiciliate in Sarzana, in Via Parte_1 Parte_2 Parte_3
Mazzini n. 100, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Pontremoli, che li rappresenta e difende in forza di procura da intendersi apposta in calce all'atto di citazione in appello;
Appellanti; contro quale Banca incorporante a seguito di fusione per Controparte_1 Controparte_2
incorporazione come da Atto a rogito Notaio Dott. numero 49963/15043 del Persona_1 Parte appellata.
“Voglia Cod. Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e domanda avversaria: in via principale, rigettare tutte le domande avanzate dagli Appellanti in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa con conseguente conferma della
Sentenza n. 2281/2022 del Tribunale di Genova.
Con vittoria di spese e compensi professionali anche di questo grado di Giudizio”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
Gli appellanti hanno impugnato la decisione del Tribunale di Genova n. 2281/2022 avete ad oggetto, tra gli altri temi di decisione, un contratto di mutuo con ammortamento cd “alla francese”, contestando la decisione sotto diversi profili.
Si è costituita la chiedendo la conferma della decisione. CP_1
In sede di comparsa conclusionale depositata a giugno 2024, la difesa degli appellanti, dato atto della pronuncia della Suprema Corte a SSUU intervenuta il 29 maggio 2024, n. 15130, ha dichiarato di rinunciare all'appello, ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese per la novità della decisione.
La non ha accettato la rinuncia ed ha insistito come in atti. CP_1
In sede di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18 dicembre 2024 gli appellati hanno ribadito la rinuncia all'impugnazione, parte appellata ha insistito nelle conclusioni chiedendo la reiezione dell'appello e la condanna alle spese.
La rinuncia in appello, comportando rinuncia all'azione, non richiede l'accettazione dell'appellato ed ha conseguenze sulla insussistenza del potere del Giudice di intervenire sulle spese. Sul punto, nel rispetto di principi affermati da pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, vedi
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5250 del 06/03/2018 “Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione.”.
L'art. 306 comma 4 c.p.c. detta il principio del rimborso delle spese a carico del rinunciante, salvo diverso accordo e con liquidazione effettuata dal Giudice, qui dalla Corte, con ordinanza in primo grado e in appello con sentenza.
Ne segue che deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di appello e gli appellanti condannati al pagamento dele spese di lite, liquidate tenendo conto del parametro di valore della domanda come individuato in primo grado – scaglione da 5.201,00 a 26.000- e nella misura minima atteso l'andamento della causa, in p articolare considerato che la rinuncia era già stata espressa nella comparsa conclusionale. Poiché la condanna al pagamento del doppio del contributo è previsto solo in caso di rigetto dell'appello o di dichiarazione di inammissibilità, non deve qui pronunciarsi.
PQM
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 304, 359, 279 e 331 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza n. 1007/2022 del Tribunale di Genova, dichiara l'estinzione del processo di appello;
dichiara tenuti e condanna gli appellanti in solido al pagamento a favore di parte appellata delle spese del grado, liquidate in euro 2.906,00 oltre IVA se dovuta, spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Genova, in data 15 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Lorenza Calcagno
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
24 novembre 2022, elettivamente domiciliata in Genova, Via XX Settembre 26/9, presso lo studio dell'Avv. Ambrogio Novelli che la rappresenta e difende in forza di procura da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 15 luglio 2021;
Appellata.
Conclusioni
Parti appellanti.
Con note scritte depositate in data 17 dicembre 2024 il difensore dichiara di rinunciare all'appello proposto con conseguente cessazione della materia del contendere e chiede che venga disposta la compensazione delle spese di giudizio per l'assoluta novità della questione mai stata oggetto del giudizio delle sezioni Unite civili.
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Genova
Sezione I
Riunita in camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Lorenza Calcagno Presidente rel. dott. Marco Rossi Consigliere dott.ssa Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 1088/2022, promossa da
, e elettivamente domiciliate in Sarzana, in Via Parte_1 Parte_2 Parte_3
Mazzini n. 100, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Pontremoli, che li rappresenta e difende in forza di procura da intendersi apposta in calce all'atto di citazione in appello;
Appellanti; contro quale Banca incorporante a seguito di fusione per Controparte_1 Controparte_2
incorporazione come da Atto a rogito Notaio Dott. numero 49963/15043 del Persona_1 Parte appellata.
“Voglia Cod. Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e domanda avversaria: in via principale, rigettare tutte le domande avanzate dagli Appellanti in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa con conseguente conferma della
Sentenza n. 2281/2022 del Tribunale di Genova.
Con vittoria di spese e compensi professionali anche di questo grado di Giudizio”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
Gli appellanti hanno impugnato la decisione del Tribunale di Genova n. 2281/2022 avete ad oggetto, tra gli altri temi di decisione, un contratto di mutuo con ammortamento cd “alla francese”, contestando la decisione sotto diversi profili.
Si è costituita la chiedendo la conferma della decisione. CP_1
In sede di comparsa conclusionale depositata a giugno 2024, la difesa degli appellanti, dato atto della pronuncia della Suprema Corte a SSUU intervenuta il 29 maggio 2024, n. 15130, ha dichiarato di rinunciare all'appello, ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese per la novità della decisione.
La non ha accettato la rinuncia ed ha insistito come in atti. CP_1
In sede di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18 dicembre 2024 gli appellati hanno ribadito la rinuncia all'impugnazione, parte appellata ha insistito nelle conclusioni chiedendo la reiezione dell'appello e la condanna alle spese.
La rinuncia in appello, comportando rinuncia all'azione, non richiede l'accettazione dell'appellato ed ha conseguenze sulla insussistenza del potere del Giudice di intervenire sulle spese. Sul punto, nel rispetto di principi affermati da pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, vedi
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5250 del 06/03/2018 “Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione.”.
L'art. 306 comma 4 c.p.c. detta il principio del rimborso delle spese a carico del rinunciante, salvo diverso accordo e con liquidazione effettuata dal Giudice, qui dalla Corte, con ordinanza in primo grado e in appello con sentenza.
Ne segue che deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di appello e gli appellanti condannati al pagamento dele spese di lite, liquidate tenendo conto del parametro di valore della domanda come individuato in primo grado – scaglione da 5.201,00 a 26.000- e nella misura minima atteso l'andamento della causa, in p articolare considerato che la rinuncia era già stata espressa nella comparsa conclusionale. Poiché la condanna al pagamento del doppio del contributo è previsto solo in caso di rigetto dell'appello o di dichiarazione di inammissibilità, non deve qui pronunciarsi.
PQM
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 304, 359, 279 e 331 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza n. 1007/2022 del Tribunale di Genova, dichiara l'estinzione del processo di appello;
dichiara tenuti e condanna gli appellanti in solido al pagamento a favore di parte appellata delle spese del grado, liquidate in euro 2.906,00 oltre IVA se dovuta, spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Genova, in data 15 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Lorenza Calcagno
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
24 novembre 2022, elettivamente domiciliata in Genova, Via XX Settembre 26/9, presso lo studio dell'Avv. Ambrogio Novelli che la rappresenta e difende in forza di procura da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 15 luglio 2021;
Appellata.
Conclusioni
Parti appellanti.
Con note scritte depositate in data 17 dicembre 2024 il difensore dichiara di rinunciare all'appello proposto con conseguente cessazione della materia del contendere e chiede che venga disposta la compensazione delle spese di giudizio per l'assoluta novità della questione mai stata oggetto del giudizio delle sezioni Unite civili.