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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, ordinanza cautelare 08/01/2013, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00001/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00265/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sezione autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 265 del 2012, proposto da:
RE PI,
IA ON,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to Loretta Deluca, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Pozza Di Fassa, Piazza del Malgher, 5;
contro
Comune di Bolzano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Bianca Maria Giudiceandrea, Laura Polonioli, Alessandra Merini e Gudrun Agostini, domiciliata in Bolzano, vicolo Gumer, 7;
Provincia Autonoma di Bolzano;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'ordinanza n. 14/2012 di data 24.09.2012 a firma dell'Assessore all'Urbanistica del Comune di Bolzano arch. Maria Chiara Pasquali e del direttore dell'Ufficio gestione del territorio arch. Franco Barducci che ingiungeva al signor RE PI quale amministratore del Condominio di via Rosmini 61 ed alla Provincia di Bolzano di rimuovere una recinzione metallica montata su dei paletti e posta sulle p.f. 310/10 e p.ed 820 C.C. Bolzano di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2013 il Cons. Terenzio Del Gaudio e uditi per le parti i difensori:
avv.to L. Deluca per il ricorrente;
avv.to B. Giudiceandrea per il Comune di Bolzano;
Considerato che, ad un primo sommario esame, non può del tutto escludersi la sussistenza di profili di fumus boni iuris e che il pregiudizio è in re ipsa , trattandosi di provvedimento di rimozione di opere e di ripristino dello stato dei luoghi;
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano ACCOGLIE la suindicata istanza di emanazione di misure cautelari e, per l'effetto:
a) sospende l’efficacia dell’impugnato provvedimento;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 29 Maggio 2013, ore 9,30.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente
Terenzio Del Gaudio, Consigliere, Estensore
Margit Falk Ebner, Consigliere
Peter Michaeler, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/01/2013
IL SEGRETARIO