Art. 4.
Sono inscritti alle gestioni per l'educazione ed istruzione degli orfani e per le colonie estive tutti i ricevitori e gerenti postali-telegrafici e gli agenti rurali effettivi.
I contributi mensili da versarsi all'Istituto sono fissati nella misura di lire cinquanta per i ricevitori o gerenti di prima classe; lire quarantacinque per i ricevitori e gerenti di seconda classe; lire trenta per i ricevitori e gerenti di terza classe; lire venticinque per gli agenti rurali effettivi.
(2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I contributi mensili per l'educazione ed istruzionie degli orfani di cui all' art. 4 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408 , sono stabiliti come appresso: ricevitori e gerenti di 1° classe L. 20; di 2ª classe L. 18; di 3ª classe L. 12; agenti rurali L. 10".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 1945. --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica si applica con decorrenza dal 1° gennaio 1947. --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 523 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Alle gestioni per l'educazione ed istruzione degli orfani e per le colonie estive, di cui all' art. 4 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408 , modificato con l' art. 3 del decreto legislativo 21 settembre 1947, n. 1088 , sono iscritti anche i supplenti postali telegrafici".
Sono inscritti alle gestioni per l'educazione ed istruzione degli orfani e per le colonie estive tutti i ricevitori e gerenti postali-telegrafici e gli agenti rurali effettivi.
I contributi mensili da versarsi all'Istituto sono fissati nella misura di lire cinquanta per i ricevitori o gerenti di prima classe; lire quarantacinque per i ricevitori e gerenti di seconda classe; lire trenta per i ricevitori e gerenti di terza classe; lire venticinque per gli agenti rurali effettivi.
(2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I contributi mensili per l'educazione ed istruzionie degli orfani di cui all' art. 4 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408 , sono stabiliti come appresso: ricevitori e gerenti di 1° classe L. 20; di 2ª classe L. 18; di 3ª classe L. 12; agenti rurali L. 10".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 1945. --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica si applica con decorrenza dal 1° gennaio 1947. --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 523 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Alle gestioni per l'educazione ed istruzione degli orfani e per le colonie estive, di cui all' art. 4 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408 , modificato con l' art. 3 del decreto legislativo 21 settembre 1947, n. 1088 , sono iscritti anche i supplenti postali telegrafici".