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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/06/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1544/2023 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. SACCO Parte_1
ELENA
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Paonessa e CP_1 dall'avv. Giovanni Foresta;
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c, con scadenza prevista al giorno 04.06.2025.
Con ricorso depositato in data 7.7.2023 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver lavorato continuativamente, dall'anno 1969 al 2010, in qualità di operaio specializzato tubista meccanico e saldatore alle dipendenze di varie imprese ( cfr. all 2 e 3 fascicolo ricorrente); di essere stato esposto a vibrazioni, prodotte da macchinari e strumenti di sovraccarico e di aver movimentato manualmente carichi pesanti, determinanti continue sollecitazioni a carico delle articolazioni degli arti superiori e della colonna vertebrale;
di aver contratto la patologia indicata in atti (sindrome del tunnel carpale ), ritenuta derivante dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa.
Ciò premesso, esponeva che l' , a seguito di presentazione di domanda amministrativa CP_1 del 21.10.2011, pur riconoscendo l'eziologia professionale della malattia denunciata, accertava un DB nella misura del 3%; percentuale confermata anche a seguito di visita di revisione del 2.2.2022 su domanda del 6.7.2021; ciò posto, concludeva affinché l'istituto suddetto, previo accertamento della fondatezza della domanda, fosse condannato a corrispondere l'indennizzo in misura non inferiore al 7 % ovvero in quella diversa somma da accertarsi in corso di causa.
Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva CP_1 il rigetto.
Disposta la consulenza tecnica medico-legale, all'esito dell'odierna udienza di trattazione la causa è così decisa.
* * *
Quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda per “ ” sollevata dall' si CP_2 CP_1 rileva che l'assicurato con domanda n. 508664261 dell'1.07.2011 chiedeva il riconoscimento Cont della che veniva negato in sede amministrativa per postumi ritenuti non indennizzabili
(DB pari al 3%); conseguentemente, nessuna prescrizione può dirsi maturata rispetto alla domanda successivamente presentata in data 6.7.2021, anch'essa rigettata dall' per le CP_1 medesime argomentazioni, in quanto come noto, cfr. Cass. 15598/2002 “A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 1988 (dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art.
135, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui pone una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui è presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), il "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall' la rendita per inabilità permanente va ricercato con riferimento al momento in cui CP_1
l'interessato abbia avuto consapevolezza dell'esistenza della malattia indennizzabile, potendo a tal fine assumere rilievo l'esistenza di eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli art. 2727 e 2729 cod. civ., quali la domanda amministrativa, certificati medici che attestino l'esistenza della malattia al momento della certificazione od altri fatti noti dai quali sia possibile trarre presunzioni gravi, precise e concordanti (nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che, ai fini della decorrenza della prescrizione, aveva ritenuto la sussistenza della consapevolezza della malattia, da parte dell'assicurato, sulla base di una consulenza tecnica espletata in giudizio, la quale aveva desunto tale consapevolezza unicamente dalla gravità della stessa accertata in sede peritale).
Nel merito, il ricorso è fondato.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie, indubbia l'eziologia professionale della malattia denunciata, nella determinazione del danno biologico, il consulente tecnico d'ufficio incaricato, con conclusioni condivisibili in quanto esaustivamente motivate, e peraltro non contestate dalle parti e quindi integralmente recepite da questo giudice, ha valorizzato un'anamnesi lavorativa che corrisponde alla documentazione versata in atti, riconoscendo una percentuale di danno biologico a carico dell'assicurato nella misura del 6% per “Sindrome del tunnel carpale bilaterale recidivato con esiti neurologici e deficit funzionale di grado moderato-intermedio a destra e di grado moderato- intermedio a sinistra” con decorrenza dal primo esame elettromiografico effettuato in data
30/06/2020 e, pertanto, dalla proposizione della successiva domanda di aggravamento del
6.7.2021 ( cfr. consulenza tecnica depositata in data 23.10.2024 qui da intendersi integralmente richiamata).
Ne consegue il riconoscimento del diritto dell'assicurato a ricevere dall' , ai sensi CP_1 dell'art. 13 del d.lgs. 38/2000 l'indennizzo in capitale corrispondente alla percentuale del danno biologico accertato, oltre agli accessori ex art. 16, c. 6, l. 412/1991 dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa al soddisfo.
Le spese di lite – liquidate negli importi minimi a fronte della semplicità delle questioni affrontate e distratte in favore del difensore della parte ricorrente in quanto anticipatario – vanno poste integralmente a carico dell' secondo soccombenza. CP_1
Le spese della C.T.U. sono poste a carico dell' secondo soccombenza. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso 1544/2023, così provvede:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente è affetto da “Sindrome del tunnel carpale bilaterale recidivato con esiti neurologici e deficit funzionale di grado moderato-intermedio a destra e di grado moderato-intermedio a sinistra”, di natura professionale, che ne ha determinato una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 6% con decorrenza dalla domanda del 6.7.2021;
-per l'effetto, condanna l' a corrispondergli la prestazione maggiorata di accessori ex CP_1 art. 16, c. 6, l. 412/1991 da quella data al soddisfo -condanna altresì l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.600,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
-pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Crotone, lì 04.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei