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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/11/2024, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 3891/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3891/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Rocchi Cristiana (C.F. ), C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rimini, in Via Montefeltro n. 20, PEC:
giusta procura in atti;
Email_1
-ricorrente contro
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa CP_2 C.F._3 dall'Avv. Colella Antonio (C.F. ) e dall'Avv. Vaselli Cinzia (C.F. C.F._4
), elettivamente domiciliato presso il loro studio in Rimini, Via Flaminia n. 163/E, C.F._5
PEC: ; giusta da procura in Email_2 Email_3 atti;
-resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione d'udienza depositata il 28.10.2024
AVENTE AD OGGETTO: attuazione dei provvedimenti sull'affidamento
OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Sig. ha riferito di aver intrattenuto una convivenza more uxorio con la Controparte_1
Per_ Sig.ra e che dalla loro unione sono nati due figli, e entrambi minorenni e CP_2 Per_2 riconosciuti da entrambi i genitori.
Con ricorso depositato il 29.12.2023 il Sig. ha promosso il presente giudizio affinché CP_1 il Tribunale di Rimini voglia disporre l'attuazione della regolamentazione dell'affidamento e del Per_ mantenimento dei figli e come stabilito con decreto del Tribunale di Rimini n. 2121/2023 Per_2 del 2.05.2023 nel procedimento avente R.G.-V.G. n. 2298/2022, chiedendo l'adozione di tutti provvedimenti necessari e conseguenti affinché la madre cessi immediatamente la condotta ostacolante il libero esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre.
Si è costituita nel presente procedimento la resistente Sig.ra con comparsa di costituzione e CP_2 risposta depositata in data 18.03.2024, contestando quanto eccepito da parte ricorrente e formulando condizioni difformi.
Dal punto di vista processuale alla prima udienza di comparizione del 27.03.2024 il Giudice onorario ha sentito le parti e rimesso la causa al Giudice Relatore fissando l'udienza dell'11.07.2024.
A tale udienza vista la richiesta di parte ricorrente di depositare una proposta di accordo e stante la disponibilità ad una deroga relativa agli orari stabiliti nel provvedimento dell'autorità giudiziaria da parte della resistente, il Giudice ha autorizzato il deposito della proposta e rinviato all'udienza del 15.10.2024 per verificare il rispetto del calendario di visita come stabilito nel provvedimento giudiziario.
All'udienza del 15.10.2024 le parti hanno manifestano l'intervenuto accordo in ordine alle statuizioni relative ai figli salva la necessità di dover precisare alcuni orari relativi ai giorni lavorativi e festivi chiedendo pertanto un rinvio per la formalizzazione dell'accordo e conseguentemente la trattazione della successiva udienza di precisazione delle conclusioni secondo le modalità ex art 127 ter c.p.c.; il Giudice Relatore ha pertanto rinviato all'udienza del 29.10.2024 disponendo che la stessa sia tenuta secondo le modalità ex art. 127 ter c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio per il deposito delle note di trattazione scritta.
Con ordinanza del 29.10.2024, visto il regolare e tempestivo deposito delle note di trattazione scritta delle parti, il Giudice Relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 4.01.2024, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva pagina 2 di 4 partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n.
10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Il Collegio, tutto ciò premesso, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge e all'Ordine Pubblico, rilevato che le condizioni concordate dai genitori e dai predetti così come modificate e confermate nelle conclusioni depositate appaiono rispondenti agli Per_ interessi morali e materiali dei minori ed e rispettose della loro esigenza di mantenere un Per_2 rapporto continuativo con ciascun genitore ed esaustive di tutti i possibili profili, in conformità alle condizioni come di seguito ritrascritte così provvede: Per_
“nel ribadire l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori nonché tutte le statuizioni di cui al Per_2 provvedimento emesso in data 02.04.2023 dal Tribunale di Rimini nel procedimento portante n. 2298/2022 RG Vol.
G., a miglior precisazione del contenuto del predetto, così dispone:
1) il padre trascorrerà con i figli due pomeriggi a settimana, martedì e giovedì, da dopo scuola fino alle 20.30 e il week end alternato, con pernottamento, dal sabato mattina (dalle 9,30) o dall'uscita dal lavoro alle ore 20.30 della domenica (ore
21.00 in estate).
2) Le festività (ossia le seguenti giornate: Capodanno;
Epifania; 25 aprile;
Pasqua e Lunedì di Pasqua;
1 maggio;
2 giugno;
15 agosto;
1 e 2 novembre;
8 dicembre;
24 e 25 dicembre) seguiranno la regola dell'alternanza, così come già attuato negli scorsi anni. A titolo esemplificativo, un genitore trascorrerà con i figli la giornata del 01/05 e l'altro la giornata festiva subito a seguire, ossia il 02/06. Tale regola verrà derogata solo per le festività natalizie nei termini che verranno qui di seguito specificati.
3) Resta ferma la suddivisone in periodi di eguale durata dei rimanenti giorni di vacanze (natalizie e pasquali) così come indicato nel provvedimento emesso in data 20.4.2023 dal Tribunale di Rimini, sez. Vol. Giur. con la seguente specificazione valevole sin dal prossimo Natale 2024:
-i figli trascorreranno con un genitore (quest'anno la madre) il primo periodo di vacanze natalizie che va dal pomeriggio
(ore 15.30) dell'ultimo giorno di scuola fino alle ore 9,30 del 31 dicembre, salvo il giorno e la notte del 24 dicembre che trascorreranno con l'altro genitore (quest'anno il padre) che starà con loro dalle ore 9.30 del 24/12 alle ore 9.30 del
25/12, quando li lascerà presso l'abitazione dell'altro genitore;
pagina 3 di 4 -i figli trascorreranno con un genitore (quest'anno il padre) il secondo periodo di vacanze natalizie che va dalle 09.30 del
31 dicembre alle ore 9.30 del 06/01 quando li lascerà presso l'abitazione dell'altro genitore.
Dal 2025 i suindicati periodi verranno ad alternarsi tra i genitori e così a seguire negli anni successivi.
-Per le vacanze di Pasqua i figli trascorreranno un uguale periodo di durata, anche non consecutivo, alternando sempre e comunque le festività di Pasqua e di Lunedì dell'Angelo;
4) i genitori si impegnano a comunicare con almeno 30 giorni di preavviso i periodi di vacanza estivi come regolati nel decreto del 20.04.2023;
5) in occasione dei compleanni dei bambini ciascun genitore consumerà almeno uno dei due pasti principali con i minori, indipendentemente dal giorno in cui cade la predetta ricorrenza;
6) ciascun genitore trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i figli, indipendentemente dal giorno in cui cade la predetta ricorrenza;
7) ciascun genitore accompagnerà i figli minori ai compleanni dei loro compagni di “scuola” e di “sport” e agli ulteriori eventi sportivi e scolastici durante i giorni di permanenza dei minori presso di sé, fatta eccezione per i giorni in cui i nonni paterni saranno in visita al loro figlio;
8) spese compensate”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Per_
➢ Dispone l'affidamento e il mantenimento dei figli minori ed alle condizioni formulate Per_2 dalle parti da qui intendersi integralmente trascritte ed omologate;
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento
Così deciso in Rimini, nella Camera di Consiglio del 31.10.2024
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3891/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Rocchi Cristiana (C.F. ), C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rimini, in Via Montefeltro n. 20, PEC:
giusta procura in atti;
Email_1
-ricorrente contro
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa CP_2 C.F._3 dall'Avv. Colella Antonio (C.F. ) e dall'Avv. Vaselli Cinzia (C.F. C.F._4
), elettivamente domiciliato presso il loro studio in Rimini, Via Flaminia n. 163/E, C.F._5
PEC: ; giusta da procura in Email_2 Email_3 atti;
-resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione d'udienza depositata il 28.10.2024
AVENTE AD OGGETTO: attuazione dei provvedimenti sull'affidamento
OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Sig. ha riferito di aver intrattenuto una convivenza more uxorio con la Controparte_1
Per_ Sig.ra e che dalla loro unione sono nati due figli, e entrambi minorenni e CP_2 Per_2 riconosciuti da entrambi i genitori.
Con ricorso depositato il 29.12.2023 il Sig. ha promosso il presente giudizio affinché CP_1 il Tribunale di Rimini voglia disporre l'attuazione della regolamentazione dell'affidamento e del Per_ mantenimento dei figli e come stabilito con decreto del Tribunale di Rimini n. 2121/2023 Per_2 del 2.05.2023 nel procedimento avente R.G.-V.G. n. 2298/2022, chiedendo l'adozione di tutti provvedimenti necessari e conseguenti affinché la madre cessi immediatamente la condotta ostacolante il libero esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre.
Si è costituita nel presente procedimento la resistente Sig.ra con comparsa di costituzione e CP_2 risposta depositata in data 18.03.2024, contestando quanto eccepito da parte ricorrente e formulando condizioni difformi.
Dal punto di vista processuale alla prima udienza di comparizione del 27.03.2024 il Giudice onorario ha sentito le parti e rimesso la causa al Giudice Relatore fissando l'udienza dell'11.07.2024.
A tale udienza vista la richiesta di parte ricorrente di depositare una proposta di accordo e stante la disponibilità ad una deroga relativa agli orari stabiliti nel provvedimento dell'autorità giudiziaria da parte della resistente, il Giudice ha autorizzato il deposito della proposta e rinviato all'udienza del 15.10.2024 per verificare il rispetto del calendario di visita come stabilito nel provvedimento giudiziario.
All'udienza del 15.10.2024 le parti hanno manifestano l'intervenuto accordo in ordine alle statuizioni relative ai figli salva la necessità di dover precisare alcuni orari relativi ai giorni lavorativi e festivi chiedendo pertanto un rinvio per la formalizzazione dell'accordo e conseguentemente la trattazione della successiva udienza di precisazione delle conclusioni secondo le modalità ex art 127 ter c.p.c.; il Giudice Relatore ha pertanto rinviato all'udienza del 29.10.2024 disponendo che la stessa sia tenuta secondo le modalità ex art. 127 ter c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio per il deposito delle note di trattazione scritta.
Con ordinanza del 29.10.2024, visto il regolare e tempestivo deposito delle note di trattazione scritta delle parti, il Giudice Relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 4.01.2024, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva pagina 2 di 4 partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n.
10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Il Collegio, tutto ciò premesso, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge e all'Ordine Pubblico, rilevato che le condizioni concordate dai genitori e dai predetti così come modificate e confermate nelle conclusioni depositate appaiono rispondenti agli Per_ interessi morali e materiali dei minori ed e rispettose della loro esigenza di mantenere un Per_2 rapporto continuativo con ciascun genitore ed esaustive di tutti i possibili profili, in conformità alle condizioni come di seguito ritrascritte così provvede: Per_
“nel ribadire l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori nonché tutte le statuizioni di cui al Per_2 provvedimento emesso in data 02.04.2023 dal Tribunale di Rimini nel procedimento portante n. 2298/2022 RG Vol.
G., a miglior precisazione del contenuto del predetto, così dispone:
1) il padre trascorrerà con i figli due pomeriggi a settimana, martedì e giovedì, da dopo scuola fino alle 20.30 e il week end alternato, con pernottamento, dal sabato mattina (dalle 9,30) o dall'uscita dal lavoro alle ore 20.30 della domenica (ore
21.00 in estate).
2) Le festività (ossia le seguenti giornate: Capodanno;
Epifania; 25 aprile;
Pasqua e Lunedì di Pasqua;
1 maggio;
2 giugno;
15 agosto;
1 e 2 novembre;
8 dicembre;
24 e 25 dicembre) seguiranno la regola dell'alternanza, così come già attuato negli scorsi anni. A titolo esemplificativo, un genitore trascorrerà con i figli la giornata del 01/05 e l'altro la giornata festiva subito a seguire, ossia il 02/06. Tale regola verrà derogata solo per le festività natalizie nei termini che verranno qui di seguito specificati.
3) Resta ferma la suddivisone in periodi di eguale durata dei rimanenti giorni di vacanze (natalizie e pasquali) così come indicato nel provvedimento emesso in data 20.4.2023 dal Tribunale di Rimini, sez. Vol. Giur. con la seguente specificazione valevole sin dal prossimo Natale 2024:
-i figli trascorreranno con un genitore (quest'anno la madre) il primo periodo di vacanze natalizie che va dal pomeriggio
(ore 15.30) dell'ultimo giorno di scuola fino alle ore 9,30 del 31 dicembre, salvo il giorno e la notte del 24 dicembre che trascorreranno con l'altro genitore (quest'anno il padre) che starà con loro dalle ore 9.30 del 24/12 alle ore 9.30 del
25/12, quando li lascerà presso l'abitazione dell'altro genitore;
pagina 3 di 4 -i figli trascorreranno con un genitore (quest'anno il padre) il secondo periodo di vacanze natalizie che va dalle 09.30 del
31 dicembre alle ore 9.30 del 06/01 quando li lascerà presso l'abitazione dell'altro genitore.
Dal 2025 i suindicati periodi verranno ad alternarsi tra i genitori e così a seguire negli anni successivi.
-Per le vacanze di Pasqua i figli trascorreranno un uguale periodo di durata, anche non consecutivo, alternando sempre e comunque le festività di Pasqua e di Lunedì dell'Angelo;
4) i genitori si impegnano a comunicare con almeno 30 giorni di preavviso i periodi di vacanza estivi come regolati nel decreto del 20.04.2023;
5) in occasione dei compleanni dei bambini ciascun genitore consumerà almeno uno dei due pasti principali con i minori, indipendentemente dal giorno in cui cade la predetta ricorrenza;
6) ciascun genitore trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i figli, indipendentemente dal giorno in cui cade la predetta ricorrenza;
7) ciascun genitore accompagnerà i figli minori ai compleanni dei loro compagni di “scuola” e di “sport” e agli ulteriori eventi sportivi e scolastici durante i giorni di permanenza dei minori presso di sé, fatta eccezione per i giorni in cui i nonni paterni saranno in visita al loro figlio;
8) spese compensate”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Per_
➢ Dispone l'affidamento e il mantenimento dei figli minori ed alle condizioni formulate Per_2 dalle parti da qui intendersi integralmente trascritte ed omologate;
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento
Così deciso in Rimini, nella Camera di Consiglio del 31.10.2024
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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