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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/05/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Cristina Bandiera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 5473/2021 promosso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. ZETT GIUSEPPE e con l'Avv. ROSA DENIS
- attore - contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Con l'Avv. CARLETTI GIANCARLO
- convenuta -
Avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 30.1.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice: “contestato e negato tutto quanto assunto e dedotto da controparte nella comparsa di costituzione e risposta e successivi atti difensivi;
preso atto che l'infortunio di cui è causa non è contestato e preso atto del contenuto e delle conclusioni della CTU;
preso atto della proposta di definizione della causa formulata dal Giudice con ordinanza del 8 maggio 2024; nel merito: respinta ogni contraria istanza, condannare la convenuta pagare all'attore Controparte_2 [...]
: Parte_2
1) la somma capitale di euro 16.707,00, come da conteggio evidenziato nell'ordinanza del 8 maggio 2024, oltre interessi moratori ex art. 1284 co.4 cc dalla domanda al saldo
2) il rimborso delle spese sostenute per il consulente di parte Dott. nella misura complessiva di euro 1.464,00 Per_1
(allegata) oltre interessi moratori dalla domanda al saldo;
3) il rimborso delle spese di CTU nella misura di euro 500,00;
3) le spese legali per la fase di mediazione nella misura di euro 536,00, oltre accessori di legge
4) le spese di lite nella misura di euro 7.616,00, oltre spese generali 15%, cpa 4% ed IVA 22% come da nota allegata, oltre euro 545.00 per C.U. e diritti di cancelleria
5) al risarcimento- nella misura ritenuta equa- ex art. 96 cpc per aver resistito in giudizio senza una ragione plausibile 1
ed in male fede; in via Istruttoria: come da memoria ex art. 183 co. 6 n.2 e n. 3 cpc”
Per parte convenuta: “NEL MERITO
1) Rigettare tutte le domande come svolte da parte attrice in quanto manifestamente infondate in fatto ed in diritto.
2) Spese e competenze per la difesa in giudizio integralmente rifuse, con spese generali e accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Pur ritenendo l'odierna vertenza documentale per tutte le ragioni già esposte in atti, si chiede la rinnovazione della
CTU medico-legale ovvero la convocazione a chiarimenti dell'ausiliario dott. affinché lo stesso prenda posizione Per_2
e risponda compiutamente alle osservazioni svolte dal CTP di dott. , indicando analiticamente l'entità, CP_1 Per_3 anche dal un punto di vista della percentuale di I.P., delle singole lesioni (spalla e piede-caviglia), di cui è rimasto vittima
l'odierno attore in seguito alla caduta del 6/4/2019.”
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
- Con atto di citazione notificato il 30.8.2021 agiva nei confronti di Parte_1 [...]
, in forza della polizza infortuni n. 465A3236. CP_1
Allegava:
- che il 6.4.2019 scendendo le scale dell'abitazione del padre, scivolava e cadeva battendo la caviglia sinistra, il braccio e la spalla destra e che il giorno successivo, essendosi acuito il dolore, si rivolgeva al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Treviso, dove veniva diagnosticato: “...trauma distorsivo minore spalla destra” e successivamente, persistendone il dolore: “...postumi trauma distorsivo caviglia sinistra con tendinite del T.P.”;
- che, in base alla perizia medico legale di parte, la malattia conseguente all'infortunio, aveva avuto una durata complessiva di giorni 110 (di cui 20 giorni come inabilità temporanea totale e 90 giorni come inabilità temporanea parziale al 50%) e aveva causato una invalidità permanente valutata in sede medico legale nella misura del 15% con riferimento alla tabella INAIL, indicata nel contratto;
- di aver denunciato l'infortunio alla Compagnia tramite l'Agenzia di Valdobbiadene e che CP_1 la Compagnia rubricava la pratica con il numero;
NumeroDiCart_1
- che gli veniva offerto “a titolo di mera liberalità” l'importo di euro 8.059,90;
- che in base alla perizia di parte e alle condizioni del contratto all'attore sarebbe spettata la maggior somma di € 41.609,90 (IPP 15%- franchigia 3%= 12% x 300.000,00= euro 36.000,00; TT gg.20- franchigia gg.9= gg. 11X50,00= 550,00; gg. 90 (al 50%) x 25,00= euro 2.250,00, oltre a spese mediche per euro 2.309,90;
- che all'esito di nuova richiesta alla Compagnia, questa liquidava la somma di € 14.000,00; 2
- che tale proposta veniva accettata dall'attore a patto che la Compagnia rimborsasse le spese legali, poiché le stesse avevano permesso la riapertura della pratica;
- che la Compagnia respingeva tale richiesta sostenendo che “...in ambito garanzia diretta e quindi contrattuale non sono riconosciute spese legali”;
- che in data 25.5.2021 inviava assegno di euro 14.000,00 al signor , che CP_1 Parte_2 incassava la somma solo a titolo di acconto sul maggior dovuto;
- che l'attore procedeva al prescritto tentativo di mediazione cui non partecipava, CP_1 confermando la sola debenza di quanto già versato.
Chiedeva, oltre all'indennizzo dovuto in forza della polizza (che quantificava in € 27.109,90, al netto dell'acconto di € 14.000,00 già ricevuto), il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'inadempimento contrattuale da parte della Compagnia di assicurazione che quantificava in 500,00 € per l'accertamento medico-legale ed € 3.000,00, oltre accessori di legge, per compenso professionale del legale fiduciario.
- Si costituiva il 24.11.2021 Controparte_3
allegando:
[...]
- essere la somma già versata e trattenuta dall'attore a titolo di acconto, pienamente satisfattiva a norma di polizza avendo il perito della convenuta ritenuto sussistere a carico della spalla destra
“lesione tendinee concausate dalla patologia preesistente” e quindi “ammissibile trauma alla spalla destra con relative conseguenze che si sarebbero verificate in soggetto integro e sano (ip e spese riconosciute in perizia) non la lesione tendinea” e “sia le spese che il periodo di inabilità si sono ovviamente dilatati per la cura della lesione cuffia dei rotatori le cui conseguenze non sono indennizzabili in polizza infortuni”, riconoscendo un'invalidità permanente totale del 3% tabelle INAIL (2% tabelle ANIA), con un'invalidità temporanea al
100% per 10 giorni e al 50% per altri 30 giorni;
- essere comunque errato il metodo di calcolo applicato dall'attore, alla luce delle condizioni di polizza essendo escluse a pag. 5 “le rotture sottocutanee dei tendini (salvo quanto previsto dal capitolo “Altre garanzie (sempre operanti)” ai paragrafi “Ernie traumatiche” e “e Rotture tendinee sottocutanee)”, con previsione “la Compagnia liquida il grado di invalidità pari al 4% con un massimo di 6.000 euro”;
- quanto alla caviglia sinistra (danno stimato in una percentuale del 3 %), operando la minor franchigia dell'1,5 % essendo decorsi due anni dalla stipula, “euro 4.500,00= per I.P. (1,5 x 3.000 euro) oltre ad euro 50,00= per TT (10 gg riconosciti dal dr. – 9 di franchigia = 1giorno X 50 euro) Per_3 ed euro 750,00= per TP (30 gg. riconosciuti dal dr. X 25 euro) e al rimborso delle spese sostenute per Per_3 la sola caviglia, pari ad euro 2.443,00”;
- che essendo le somme di cui sopra pari a € 13.743,00 la Compagnia aveva già adempiuto con il versamento di € 14.000,00 già effettuato;
3
- non essere dovute le spese legali di parte, per assenza di nesso eziologico con il sinistro, per impossibilità di ricomprenderle nella previsione di cui all'art. 1917 c.c. e per la natura non contenziosa del rapporto indennitario con la Compagnia.
Chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto.
- Il Giudice assegnava alle parti i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e all'esito, con ordinanza del 5.7.2023 disponeva procedersi a C.T.U. medico legale.
- La relazione peritale definitiva veniva depositata il 14.11.2023 e con successivo decreto dell'8.5.2024 il Giudice liquidava al perito il compenso.
- Con ordinanza dell'8.5.2024, inoltre, il Giudice visto l'art. 185 bis c.p.c. formulava alle parti motivata proposta conciliativa con previsione di
1. “corresponsione da parte della convenuta all'attore delle seguenti somme:
- € 25.500,00 per invalidità permanente (corrispondenti a 8,5 % punti, al netto della franchigia di 1,5 %);
- € 2.875,00 per inabilità temporanea parziale e totale (72 giorni, al netto della franchigia di 9 prevista in polizza, con il 60 % dei rimanenti come TT e il 40% come TP, come previsto in polizza, quindi 43 giorni a 50,00 € e i rimanenti 29 giorni a € 25,00);
- € 2.332,00 (€ 2.482,00 riconosciuti in perizia, sottratta la franchigia di € 150,00 prevista in polizza), a titolo di spese mediche;
per un totale di € 30.707,00 cui sottrarre gli € 14.000,00 già versati e quindi con versamento della residua cifra di €
16.707,00;
2. corresponsione da parte della convenuta all'attore di € 500,00, oltre accessori, a titolo di rimborso per il costo della perizia del Dott. Per_1
3. corresponsione da parte della convenuta all'attore della somma di € 3.500,00 oltre accessori come per legge, a titolo di rimborso delle spese giudiziali e stragiudiziali oltre a € 545,00 per anticipazioni (C.U. e marca da bollo);
4. rimborso da parte della convenuta all'attore della quota parte delle spese di C.T.U. da questo sostenuta (pari a €
500,00 oltre accessori), come liquidate con separato decreto;
5. dichiarazione delle parti di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per il titolo di cui è causa”.
- All'esito, con ordinanza del 23.10.2024 il Giudice, preso atto della mancata adesione della convenuta alla proposta formulata e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni all'esito trattenendo la causa in decisione e assegnando alle parti i termini ex art. 190
c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis).
***
In fatto
- L'attore ha documentato di aver fatto accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Treviso in data
7.4.2019, ore 11:00 (doc. 1 attore) per “incidente domestico” con annotazione di “algia spalla destra e piede 4
sinistro in seguito a caduta accidentale scendendo le scale avvenuta ieri a domicilio”, con diagnosi di uscita “Trauma minore distorsivo spalla destra”.
- Nel corso della trattativa stragiudiziale la Compagnia aveva in un primo momento, il 18.1.2021, offerto all'attore € 8.059,90, di cui € 4.500,00 per Invalidità permanente, € 2.309,90 per spese (“ok fisio €
1.490,00 (esclusi bolli) + visite ed esami strumentali € 969,90 – 150 fr”), € 1.250,00 per invalidità temporanea
(“itt 40 gg – 9 fr = 31 gg. 31 gg x 60 % = 19 gg x 50 = 950. itp 31 x 40 % = 12 gg x 25 = 300”) (doc. 4 attore).
- Il 12.2.2021 interveniva il legale cui l'attore si era nel frattempo rivolto (doc. 5 attore) che faceva sottoporre lo stesso a visita medico legale con il Dott. il 2.3.2021, all'esito della quale veniva Per_1 stimata una invalidità lavorativa temporanea totale di 20 giorni e un ulteriore periodo di invalidità temporanea parziale al 50 % di 90 giorni, oltre a un danno permanente stimabile in base alla tabella
INAIL – per limitazione funzionale della scapolo-omerale - pari al 15 %.
- Sulla base della perizia di parte, il legale formulava alla Compagnia la richiesta dell'1.4.2021 chiedendo la complessiva somma di € 45.987,26.
- A seguito di tale intervento la Compagnia proponeva e versava la somma di € 14.000,00 che veniva trattenuta dall'attore a titolo di acconto.
***
Il contenuto della polizza invocata da parte attrice
- Ciò premesso in fatto, in base alla polizza prodotta (operante dal 26.9.2015, con rinnovo tacito annuale) risulta assicurata
- per il caso di invalidità permanente da infortunio, la somma di € 300.000,00 (“tabella di indennizzo
2) Invalidità permanente franchigia 3 % senza supervalutazione”);
- per l'inabilità temporanea da infortunio, la somma di € 50,00 con franchigia di 9 giorni;
- per le spese di cura la somma di € 5.000,00 con franchigia di € 150,00.
- La polizza prevede come condizione particolare la n. “5) Bonus franchigia su invalidità permanente” (doc.
4 convenuta pag. 2; doc. 5 convenuta, pag. 17): in base a tale condizione, “a parziale deroga delle norme che regolano l'Assicurazione, qualora la Compagnia non abbia liquidato all'Assicurato Sinistri da invalidità permanente negli anni precedenti, l'Assicurato stesso ha la facoltà di far valere il Bonus Franchigia, ovvero richiedere la liquidazione del primo sinistro, per data di accadimento, indennizzabile ai sensi della garanzia invalidità permanente secondo la seguente tabella”.
In base a tale tabella – tenuto conto del trascorrere di 2 anni ma non ancora di 4 dal momento della stipula al momento del sinistro -, in caso di invalidità permanente pari al 10 % viene prevista la minore franchigia su IP dell'1,5 % anziché del 3 %.
- È inoltre prevista la “Garanzia spese extra” e l'applicazione della Tabella INAIL (doc. 4 convenuta).
5
- La sezione “Infortuni” delle condizioni (doc. 5 convenuta, pag. 13) precisa che sono incluse le lesioni determinate da sforzi “esclusi gli infarti, le ernie e le rotture sottocutanee dei tendini, salvo quanto previsto al capitolo
“Altre garanzie (sempre operanti)”: clausola invocata dalla convenuta e rispetto alla quale però va evidenziato che il C.T.U. non dà conto nella propria relazione di rottura di tendini.
Tale esclusione non risulta quindi applicabile al caso in esame.
- Infine, in base alle condizioni di polizza, l'inabilità temporanea viene liquidata riconoscendo la somma indicata in polizza (€ 50,00) per ogni giorno di invalidità permanente totale, e il 50 % della somma prevista in polizza per ogni giorno di invalidità temporanea parziale, con statuizione per cui, previa detrazione della franchigia indicata in polizza di 9 giorni - franchigia non operante solo in caso di IP superiore al 15 % o di pernottamento in ospedale per almeno due notti - “i giorni complessivi di accertata
e documentata Inabilità vengono considerati: - nella misura del 60% come Inabilità temporanea totale;
- nella misura del 40% come Inabilità temporanea parziale”.
***
Le risultanze della C.T.U. espletata
- Con riferimento alla relazione del C.T.U., va preliminarmente rilevato che le conclusioni peritali, che saranno di seguito richiamate al fine del vaglio della fondatezza delle singole domande di parte attrice, risultano raggiunte previo scrupoloso esame del caso e risultano logiche e congruamente motivate. Le stesse non sono state efficacemente contestate dalle osservazioni dei C.T.P., cui il C.T.U. ha dato adeguata risposta.
- Per questo, tali conclusioni possono essere poste a base della presente decisione: in tale cornice andrà liquidato il risarcimento spettante all'attrice in base ai documenti prodotti e alle valutazioni medico – legali espletate.
- Nella propria relazione, depositata il 14.11.2023, il C.T.U. nominato dal Giudice ha escluso, alla luce dei riscontri strumentali e clinici, l'aggettivazione “minore” per il trauma alla spalla destra, ritenendo a carico dell'attore “valido traumatismo di tipo distorsivo verificatosi su due sedi anatomiche nel corso della dinamica prima riportata e come tale ampiamente compatibile con le modalità di accadimento del fatto in cui venne coinvolto il periziando (caduta dalla scale)”.
- Sempre con riferimento al danno alla spalla, il C.T.U. ha espressamente accertato lo stesso specificando di non aver tenuto conto degli aspetti di natura degenerativa rilevati strumentalmente alla
RM, bensì “solo delle conseguenze e dei segni clinici caratteristici che depongono per una limitazione funzionale in relazione esclusiva al trauma fonte della menomazione rilevata, come previsto nel contratto di polizza infortuni;
per cui si è tenuta presente una definibile fisiologica ridotta elasticità dell'articolazione di una spalla con quelle caratteristiche, per un soggetto medio di età pari a quella del periziando, e si è valutata solo la limitazione compatibile e congrua alle conseguenze riportate nel trauma subito compatibili con il rilievo alla RM di edema dell'osso spongioso sottocorticale del trochite omerale e sincrono versamento nella borsa sub-acromion-deltoidea a pochi giorni di distanza dall'evento 6
traumatico, poi evoluti nella loro fisiologica risoluzione a distanza di tempo - a conferma della loro acuzie -, e nella comparsa successiva di una capsulite adesiva in relazione ad una evoluzione in fibrosi reattiva alla infiammazione cronica post-traumatica della capsula e del recesso ascellare, causa della limitazione persistente riscontrata alla visita odierna”.
- Sul punto non risultano quindi fondate le contestazioni della convenuta per cui “l'esistenza di importante cronica condizione artro degenerativa all'articolazione della spalla” avrebbe favorito il successivo quadro con evoluzione in capsulite adesiva.
- Quanto alle lesioni relative a caviglia e piede, il C.T.U. ha dato atto che risultano strumentalmente documentate la tendinite dell'alluce e la tendinite tibiale posteriore in relazione al trauma distrattivo con successiva comparsa di una cisti reattiva localizzata al dorso del piede causa dell'alterata deambulazione antalgica post-traumatica.
- Alla luce delle lesioni accertate, e facendo applicazione della Tabella INAIL richiamata dalle condizioni di polizza, il C.T.U. ha valutato quanto all'invalidità permanente un grado del “10% (diecipercento) per gli esiti disfunzionali di una capsulite adesiva post-traumatica della spalla destra in destrimane e per gli esiti della lesione traumatica del piede-caviglia di sinistra dato l'attuale riscontro di una residua rigidità articolare in tale distretto.”
- In base alle condizioni di polizza sopra richiamate, quindi, detratta la minor franchigia dell'1,5 %, risulta a carico dell'attore un danno indennizzabile pari a una Invalidità permanente dell'8,5 % e quindi
– considerata la somma assicurata per l'ipotesi di invalidità permanente da infortunio – spettano allo stesso per tale causale € 25.500,00.
*
- Quanto all'invalidità temporanea, il C.T.U. ha valutato complessivi 81 giorni, di cui 20 al 100 % e 61 al 50 %.
- Alla luce delle condizioni di polizza, vanno detratti dal totale accertato (81), 9 giorni a titolo di franchigia prevista nel contratto.
- I rimanenti 72 giorni, sempre in base alle condizioni di polizza sopra richiamate, vanno considerati al
60 % (43) come di inabilità totale (e quindi indennizzabili con l'importo di € 50,00 ciascuno) e per il rimanente 40 % (29) come di inabilità parziale (e quindi indennizzabili con l'importo di € 25,00 ciascuno).
- Spetta quindi all'attore a titolo di inabilità temporanea l'importo di € 2.875,00.
*
- Infine, il C.T.U. ha valutato la congruità delle spese documentate e sostenute, per complessivi €
2.482,20 da cui vanno detratti € 150,00 a titolo di franchigia prevista in polizza, dovendo quindi essere riconosciuti all'attore a tale titolo € 2.332,2.
- Per un totale di € 30.707,00 cui sottrarre gli € 14.000,00 già versati e quindi con versamento della residua cifra di € 16.707,00
7
***
Sugli interessi e rivalutazione
− Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
− In tema di assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento,
a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ai sensi dell' articolo 1224 del codice civile (Cassazione civile , sez. III, 08/06/2023, n. 16229; Cassazione civile, sez. III ,
28/07/2015 , n. 15868).
− Il danno non patrimoniale liquidato deve quindi intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
− Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese già sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass. civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
***
Sulle spese di lite
− Le spese di lite dell'odierno giudizio, liquidate come in dispositivo (in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mod., valori medi), seguono la soccombenza della convenuta.
− Le spese di c.t.u., liquidate con decreto dell'8.5.2024, devono essere poste definitivamente a carico della convenuta in virtù della soccombenza, con condanna a restituire a parte attrice le spese di c.t.u., di c.t.p. e di mediazione a tal fine anticipate e debitamente documentate.
− L'attrice ha poi formulato domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. nei confronti della convenuta.
− Premesso che, in ogni caso, grava sulla parte che chiede la condanna per lite temeraria l'onere di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione equitativa del danno lamentato, nel caso di specie non si ravvisano i presupposti.
8
− Sul punto va infatti ricordato che l'istituto della responsabilità processuale aggravata tutela l'interesse della parte - distinto dalla situazione giuridica sostanziale azionata in jus - a non subire pregiudizi per effetto dell'azione o della resistenza dolosa o colposa del contraddittore.
− La norma in commento sanziona con la condanna al risarcimento dei danni patiti dalla controparte - in aggiunta alla refusione delle spese di lite - il c.d. illecito processuale, caratterizzato dal punto di vista soggettivo dall'essere stato posto in essere da una parte del processo.
− L'apparente antinomia derivante dalla qualificazione di illiceità attribuita ad un comportamento della parte - agire o resistere in giudizio - estrinsecazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, viene superata ponendo a fondamento della fattispecie il concetto di abuso del diritto o abuso del processo, cioè l'impiego distorto del processo per fini esulanti dal suo scopo tipico e al di là dei limiti determinati dalla sua funzione.
− L'utilizzo dei mezzi processuali difforme dagli scopi stabiliti dalla legge come giustificazione della responsabilità de qua è condivisa dalla giurisprudenza di legittimità (C., S.U., 10488/1992; C., S.U.,
6690/1986; C., S.U., 2472/1982; C. 4136/2018).
− Infatti, il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extra testuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive. (Cass. civ. Sez. 3
- , Ord. n. 36591 del 30/12/2023).
− Nel caso di specie non si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. non risultando elementi per ritenere sussistente un abuso dello strumento processuale nel senso sopra precisato: non emergono, infatti, elementi in atti per ritenere che la resistenza in giudizio da parte della convenuta abbia avuto fini dilatori o altre motivazioni diverse dalla pervicace volontà di insistere sulla propria tesi, per quanto infondata.
− La domanda ex art. 96 cod. proc. civ. deve, pertanto, essere rigettata.
* * *
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Cristina Bandiera, disattesa o assorbita ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea, condanna la a indennizzare Controparte_1 [...]
per i danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 6.4.2019, la somma di € 28.375,00 Pt_1
9
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 2.332,20 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito - importi da cui detrarre l'acconto di € 14.000,00 già versato -, oltre rivalutazione e interessi calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
2. rigetta la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. formulata dall'attrice;
3. condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali, Controparte_1 Parte_1 che liquida in complessivi € 545,00 per anticipazioni, € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;
4. pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto dell'8.5.2024, nonché di c.t.p. sostenute da parte attrice e di mediazione (debitamente documentate), con condanna alla restituzione di quanto a tal fine anticipato dalla stessa.
Così deciso in Treviso, 23/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Cristina Bandiera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 5473/2021 promosso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. ZETT GIUSEPPE e con l'Avv. ROSA DENIS
- attore - contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Con l'Avv. CARLETTI GIANCARLO
- convenuta -
Avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 30.1.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice: “contestato e negato tutto quanto assunto e dedotto da controparte nella comparsa di costituzione e risposta e successivi atti difensivi;
preso atto che l'infortunio di cui è causa non è contestato e preso atto del contenuto e delle conclusioni della CTU;
preso atto della proposta di definizione della causa formulata dal Giudice con ordinanza del 8 maggio 2024; nel merito: respinta ogni contraria istanza, condannare la convenuta pagare all'attore Controparte_2 [...]
: Parte_2
1) la somma capitale di euro 16.707,00, come da conteggio evidenziato nell'ordinanza del 8 maggio 2024, oltre interessi moratori ex art. 1284 co.4 cc dalla domanda al saldo
2) il rimborso delle spese sostenute per il consulente di parte Dott. nella misura complessiva di euro 1.464,00 Per_1
(allegata) oltre interessi moratori dalla domanda al saldo;
3) il rimborso delle spese di CTU nella misura di euro 500,00;
3) le spese legali per la fase di mediazione nella misura di euro 536,00, oltre accessori di legge
4) le spese di lite nella misura di euro 7.616,00, oltre spese generali 15%, cpa 4% ed IVA 22% come da nota allegata, oltre euro 545.00 per C.U. e diritti di cancelleria
5) al risarcimento- nella misura ritenuta equa- ex art. 96 cpc per aver resistito in giudizio senza una ragione plausibile 1
ed in male fede; in via Istruttoria: come da memoria ex art. 183 co. 6 n.2 e n. 3 cpc”
Per parte convenuta: “NEL MERITO
1) Rigettare tutte le domande come svolte da parte attrice in quanto manifestamente infondate in fatto ed in diritto.
2) Spese e competenze per la difesa in giudizio integralmente rifuse, con spese generali e accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Pur ritenendo l'odierna vertenza documentale per tutte le ragioni già esposte in atti, si chiede la rinnovazione della
CTU medico-legale ovvero la convocazione a chiarimenti dell'ausiliario dott. affinché lo stesso prenda posizione Per_2
e risponda compiutamente alle osservazioni svolte dal CTP di dott. , indicando analiticamente l'entità, CP_1 Per_3 anche dal un punto di vista della percentuale di I.P., delle singole lesioni (spalla e piede-caviglia), di cui è rimasto vittima
l'odierno attore in seguito alla caduta del 6/4/2019.”
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
- Con atto di citazione notificato il 30.8.2021 agiva nei confronti di Parte_1 [...]
, in forza della polizza infortuni n. 465A3236. CP_1
Allegava:
- che il 6.4.2019 scendendo le scale dell'abitazione del padre, scivolava e cadeva battendo la caviglia sinistra, il braccio e la spalla destra e che il giorno successivo, essendosi acuito il dolore, si rivolgeva al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Treviso, dove veniva diagnosticato: “...trauma distorsivo minore spalla destra” e successivamente, persistendone il dolore: “...postumi trauma distorsivo caviglia sinistra con tendinite del T.P.”;
- che, in base alla perizia medico legale di parte, la malattia conseguente all'infortunio, aveva avuto una durata complessiva di giorni 110 (di cui 20 giorni come inabilità temporanea totale e 90 giorni come inabilità temporanea parziale al 50%) e aveva causato una invalidità permanente valutata in sede medico legale nella misura del 15% con riferimento alla tabella INAIL, indicata nel contratto;
- di aver denunciato l'infortunio alla Compagnia tramite l'Agenzia di Valdobbiadene e che CP_1 la Compagnia rubricava la pratica con il numero;
NumeroDiCart_1
- che gli veniva offerto “a titolo di mera liberalità” l'importo di euro 8.059,90;
- che in base alla perizia di parte e alle condizioni del contratto all'attore sarebbe spettata la maggior somma di € 41.609,90 (IPP 15%- franchigia 3%= 12% x 300.000,00= euro 36.000,00; TT gg.20- franchigia gg.9= gg. 11X50,00= 550,00; gg. 90 (al 50%) x 25,00= euro 2.250,00, oltre a spese mediche per euro 2.309,90;
- che all'esito di nuova richiesta alla Compagnia, questa liquidava la somma di € 14.000,00; 2
- che tale proposta veniva accettata dall'attore a patto che la Compagnia rimborsasse le spese legali, poiché le stesse avevano permesso la riapertura della pratica;
- che la Compagnia respingeva tale richiesta sostenendo che “...in ambito garanzia diretta e quindi contrattuale non sono riconosciute spese legali”;
- che in data 25.5.2021 inviava assegno di euro 14.000,00 al signor , che CP_1 Parte_2 incassava la somma solo a titolo di acconto sul maggior dovuto;
- che l'attore procedeva al prescritto tentativo di mediazione cui non partecipava, CP_1 confermando la sola debenza di quanto già versato.
Chiedeva, oltre all'indennizzo dovuto in forza della polizza (che quantificava in € 27.109,90, al netto dell'acconto di € 14.000,00 già ricevuto), il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'inadempimento contrattuale da parte della Compagnia di assicurazione che quantificava in 500,00 € per l'accertamento medico-legale ed € 3.000,00, oltre accessori di legge, per compenso professionale del legale fiduciario.
- Si costituiva il 24.11.2021 Controparte_3
allegando:
[...]
- essere la somma già versata e trattenuta dall'attore a titolo di acconto, pienamente satisfattiva a norma di polizza avendo il perito della convenuta ritenuto sussistere a carico della spalla destra
“lesione tendinee concausate dalla patologia preesistente” e quindi “ammissibile trauma alla spalla destra con relative conseguenze che si sarebbero verificate in soggetto integro e sano (ip e spese riconosciute in perizia) non la lesione tendinea” e “sia le spese che il periodo di inabilità si sono ovviamente dilatati per la cura della lesione cuffia dei rotatori le cui conseguenze non sono indennizzabili in polizza infortuni”, riconoscendo un'invalidità permanente totale del 3% tabelle INAIL (2% tabelle ANIA), con un'invalidità temporanea al
100% per 10 giorni e al 50% per altri 30 giorni;
- essere comunque errato il metodo di calcolo applicato dall'attore, alla luce delle condizioni di polizza essendo escluse a pag. 5 “le rotture sottocutanee dei tendini (salvo quanto previsto dal capitolo “Altre garanzie (sempre operanti)” ai paragrafi “Ernie traumatiche” e “e Rotture tendinee sottocutanee)”, con previsione “la Compagnia liquida il grado di invalidità pari al 4% con un massimo di 6.000 euro”;
- quanto alla caviglia sinistra (danno stimato in una percentuale del 3 %), operando la minor franchigia dell'1,5 % essendo decorsi due anni dalla stipula, “euro 4.500,00= per I.P. (1,5 x 3.000 euro) oltre ad euro 50,00= per TT (10 gg riconosciti dal dr. – 9 di franchigia = 1giorno X 50 euro) Per_3 ed euro 750,00= per TP (30 gg. riconosciuti dal dr. X 25 euro) e al rimborso delle spese sostenute per Per_3 la sola caviglia, pari ad euro 2.443,00”;
- che essendo le somme di cui sopra pari a € 13.743,00 la Compagnia aveva già adempiuto con il versamento di € 14.000,00 già effettuato;
3
- non essere dovute le spese legali di parte, per assenza di nesso eziologico con il sinistro, per impossibilità di ricomprenderle nella previsione di cui all'art. 1917 c.c. e per la natura non contenziosa del rapporto indennitario con la Compagnia.
Chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto.
- Il Giudice assegnava alle parti i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e all'esito, con ordinanza del 5.7.2023 disponeva procedersi a C.T.U. medico legale.
- La relazione peritale definitiva veniva depositata il 14.11.2023 e con successivo decreto dell'8.5.2024 il Giudice liquidava al perito il compenso.
- Con ordinanza dell'8.5.2024, inoltre, il Giudice visto l'art. 185 bis c.p.c. formulava alle parti motivata proposta conciliativa con previsione di
1. “corresponsione da parte della convenuta all'attore delle seguenti somme:
- € 25.500,00 per invalidità permanente (corrispondenti a 8,5 % punti, al netto della franchigia di 1,5 %);
- € 2.875,00 per inabilità temporanea parziale e totale (72 giorni, al netto della franchigia di 9 prevista in polizza, con il 60 % dei rimanenti come TT e il 40% come TP, come previsto in polizza, quindi 43 giorni a 50,00 € e i rimanenti 29 giorni a € 25,00);
- € 2.332,00 (€ 2.482,00 riconosciuti in perizia, sottratta la franchigia di € 150,00 prevista in polizza), a titolo di spese mediche;
per un totale di € 30.707,00 cui sottrarre gli € 14.000,00 già versati e quindi con versamento della residua cifra di €
16.707,00;
2. corresponsione da parte della convenuta all'attore di € 500,00, oltre accessori, a titolo di rimborso per il costo della perizia del Dott. Per_1
3. corresponsione da parte della convenuta all'attore della somma di € 3.500,00 oltre accessori come per legge, a titolo di rimborso delle spese giudiziali e stragiudiziali oltre a € 545,00 per anticipazioni (C.U. e marca da bollo);
4. rimborso da parte della convenuta all'attore della quota parte delle spese di C.T.U. da questo sostenuta (pari a €
500,00 oltre accessori), come liquidate con separato decreto;
5. dichiarazione delle parti di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per il titolo di cui è causa”.
- All'esito, con ordinanza del 23.10.2024 il Giudice, preso atto della mancata adesione della convenuta alla proposta formulata e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni all'esito trattenendo la causa in decisione e assegnando alle parti i termini ex art. 190
c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis).
***
In fatto
- L'attore ha documentato di aver fatto accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Treviso in data
7.4.2019, ore 11:00 (doc. 1 attore) per “incidente domestico” con annotazione di “algia spalla destra e piede 4
sinistro in seguito a caduta accidentale scendendo le scale avvenuta ieri a domicilio”, con diagnosi di uscita “Trauma minore distorsivo spalla destra”.
- Nel corso della trattativa stragiudiziale la Compagnia aveva in un primo momento, il 18.1.2021, offerto all'attore € 8.059,90, di cui € 4.500,00 per Invalidità permanente, € 2.309,90 per spese (“ok fisio €
1.490,00 (esclusi bolli) + visite ed esami strumentali € 969,90 – 150 fr”), € 1.250,00 per invalidità temporanea
(“itt 40 gg – 9 fr = 31 gg. 31 gg x 60 % = 19 gg x 50 = 950. itp 31 x 40 % = 12 gg x 25 = 300”) (doc. 4 attore).
- Il 12.2.2021 interveniva il legale cui l'attore si era nel frattempo rivolto (doc. 5 attore) che faceva sottoporre lo stesso a visita medico legale con il Dott. il 2.3.2021, all'esito della quale veniva Per_1 stimata una invalidità lavorativa temporanea totale di 20 giorni e un ulteriore periodo di invalidità temporanea parziale al 50 % di 90 giorni, oltre a un danno permanente stimabile in base alla tabella
INAIL – per limitazione funzionale della scapolo-omerale - pari al 15 %.
- Sulla base della perizia di parte, il legale formulava alla Compagnia la richiesta dell'1.4.2021 chiedendo la complessiva somma di € 45.987,26.
- A seguito di tale intervento la Compagnia proponeva e versava la somma di € 14.000,00 che veniva trattenuta dall'attore a titolo di acconto.
***
Il contenuto della polizza invocata da parte attrice
- Ciò premesso in fatto, in base alla polizza prodotta (operante dal 26.9.2015, con rinnovo tacito annuale) risulta assicurata
- per il caso di invalidità permanente da infortunio, la somma di € 300.000,00 (“tabella di indennizzo
2) Invalidità permanente franchigia 3 % senza supervalutazione”);
- per l'inabilità temporanea da infortunio, la somma di € 50,00 con franchigia di 9 giorni;
- per le spese di cura la somma di € 5.000,00 con franchigia di € 150,00.
- La polizza prevede come condizione particolare la n. “5) Bonus franchigia su invalidità permanente” (doc.
4 convenuta pag. 2; doc. 5 convenuta, pag. 17): in base a tale condizione, “a parziale deroga delle norme che regolano l'Assicurazione, qualora la Compagnia non abbia liquidato all'Assicurato Sinistri da invalidità permanente negli anni precedenti, l'Assicurato stesso ha la facoltà di far valere il Bonus Franchigia, ovvero richiedere la liquidazione del primo sinistro, per data di accadimento, indennizzabile ai sensi della garanzia invalidità permanente secondo la seguente tabella”.
In base a tale tabella – tenuto conto del trascorrere di 2 anni ma non ancora di 4 dal momento della stipula al momento del sinistro -, in caso di invalidità permanente pari al 10 % viene prevista la minore franchigia su IP dell'1,5 % anziché del 3 %.
- È inoltre prevista la “Garanzia spese extra” e l'applicazione della Tabella INAIL (doc. 4 convenuta).
5
- La sezione “Infortuni” delle condizioni (doc. 5 convenuta, pag. 13) precisa che sono incluse le lesioni determinate da sforzi “esclusi gli infarti, le ernie e le rotture sottocutanee dei tendini, salvo quanto previsto al capitolo
“Altre garanzie (sempre operanti)”: clausola invocata dalla convenuta e rispetto alla quale però va evidenziato che il C.T.U. non dà conto nella propria relazione di rottura di tendini.
Tale esclusione non risulta quindi applicabile al caso in esame.
- Infine, in base alle condizioni di polizza, l'inabilità temporanea viene liquidata riconoscendo la somma indicata in polizza (€ 50,00) per ogni giorno di invalidità permanente totale, e il 50 % della somma prevista in polizza per ogni giorno di invalidità temporanea parziale, con statuizione per cui, previa detrazione della franchigia indicata in polizza di 9 giorni - franchigia non operante solo in caso di IP superiore al 15 % o di pernottamento in ospedale per almeno due notti - “i giorni complessivi di accertata
e documentata Inabilità vengono considerati: - nella misura del 60% come Inabilità temporanea totale;
- nella misura del 40% come Inabilità temporanea parziale”.
***
Le risultanze della C.T.U. espletata
- Con riferimento alla relazione del C.T.U., va preliminarmente rilevato che le conclusioni peritali, che saranno di seguito richiamate al fine del vaglio della fondatezza delle singole domande di parte attrice, risultano raggiunte previo scrupoloso esame del caso e risultano logiche e congruamente motivate. Le stesse non sono state efficacemente contestate dalle osservazioni dei C.T.P., cui il C.T.U. ha dato adeguata risposta.
- Per questo, tali conclusioni possono essere poste a base della presente decisione: in tale cornice andrà liquidato il risarcimento spettante all'attrice in base ai documenti prodotti e alle valutazioni medico – legali espletate.
- Nella propria relazione, depositata il 14.11.2023, il C.T.U. nominato dal Giudice ha escluso, alla luce dei riscontri strumentali e clinici, l'aggettivazione “minore” per il trauma alla spalla destra, ritenendo a carico dell'attore “valido traumatismo di tipo distorsivo verificatosi su due sedi anatomiche nel corso della dinamica prima riportata e come tale ampiamente compatibile con le modalità di accadimento del fatto in cui venne coinvolto il periziando (caduta dalla scale)”.
- Sempre con riferimento al danno alla spalla, il C.T.U. ha espressamente accertato lo stesso specificando di non aver tenuto conto degli aspetti di natura degenerativa rilevati strumentalmente alla
RM, bensì “solo delle conseguenze e dei segni clinici caratteristici che depongono per una limitazione funzionale in relazione esclusiva al trauma fonte della menomazione rilevata, come previsto nel contratto di polizza infortuni;
per cui si è tenuta presente una definibile fisiologica ridotta elasticità dell'articolazione di una spalla con quelle caratteristiche, per un soggetto medio di età pari a quella del periziando, e si è valutata solo la limitazione compatibile e congrua alle conseguenze riportate nel trauma subito compatibili con il rilievo alla RM di edema dell'osso spongioso sottocorticale del trochite omerale e sincrono versamento nella borsa sub-acromion-deltoidea a pochi giorni di distanza dall'evento 6
traumatico, poi evoluti nella loro fisiologica risoluzione a distanza di tempo - a conferma della loro acuzie -, e nella comparsa successiva di una capsulite adesiva in relazione ad una evoluzione in fibrosi reattiva alla infiammazione cronica post-traumatica della capsula e del recesso ascellare, causa della limitazione persistente riscontrata alla visita odierna”.
- Sul punto non risultano quindi fondate le contestazioni della convenuta per cui “l'esistenza di importante cronica condizione artro degenerativa all'articolazione della spalla” avrebbe favorito il successivo quadro con evoluzione in capsulite adesiva.
- Quanto alle lesioni relative a caviglia e piede, il C.T.U. ha dato atto che risultano strumentalmente documentate la tendinite dell'alluce e la tendinite tibiale posteriore in relazione al trauma distrattivo con successiva comparsa di una cisti reattiva localizzata al dorso del piede causa dell'alterata deambulazione antalgica post-traumatica.
- Alla luce delle lesioni accertate, e facendo applicazione della Tabella INAIL richiamata dalle condizioni di polizza, il C.T.U. ha valutato quanto all'invalidità permanente un grado del “10% (diecipercento) per gli esiti disfunzionali di una capsulite adesiva post-traumatica della spalla destra in destrimane e per gli esiti della lesione traumatica del piede-caviglia di sinistra dato l'attuale riscontro di una residua rigidità articolare in tale distretto.”
- In base alle condizioni di polizza sopra richiamate, quindi, detratta la minor franchigia dell'1,5 %, risulta a carico dell'attore un danno indennizzabile pari a una Invalidità permanente dell'8,5 % e quindi
– considerata la somma assicurata per l'ipotesi di invalidità permanente da infortunio – spettano allo stesso per tale causale € 25.500,00.
*
- Quanto all'invalidità temporanea, il C.T.U. ha valutato complessivi 81 giorni, di cui 20 al 100 % e 61 al 50 %.
- Alla luce delle condizioni di polizza, vanno detratti dal totale accertato (81), 9 giorni a titolo di franchigia prevista nel contratto.
- I rimanenti 72 giorni, sempre in base alle condizioni di polizza sopra richiamate, vanno considerati al
60 % (43) come di inabilità totale (e quindi indennizzabili con l'importo di € 50,00 ciascuno) e per il rimanente 40 % (29) come di inabilità parziale (e quindi indennizzabili con l'importo di € 25,00 ciascuno).
- Spetta quindi all'attore a titolo di inabilità temporanea l'importo di € 2.875,00.
*
- Infine, il C.T.U. ha valutato la congruità delle spese documentate e sostenute, per complessivi €
2.482,20 da cui vanno detratti € 150,00 a titolo di franchigia prevista in polizza, dovendo quindi essere riconosciuti all'attore a tale titolo € 2.332,2.
- Per un totale di € 30.707,00 cui sottrarre gli € 14.000,00 già versati e quindi con versamento della residua cifra di € 16.707,00
7
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Sugli interessi e rivalutazione
− Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
− In tema di assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento,
a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ai sensi dell' articolo 1224 del codice civile (Cassazione civile , sez. III, 08/06/2023, n. 16229; Cassazione civile, sez. III ,
28/07/2015 , n. 15868).
− Il danno non patrimoniale liquidato deve quindi intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
− Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese già sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass. civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
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Sulle spese di lite
− Le spese di lite dell'odierno giudizio, liquidate come in dispositivo (in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mod., valori medi), seguono la soccombenza della convenuta.
− Le spese di c.t.u., liquidate con decreto dell'8.5.2024, devono essere poste definitivamente a carico della convenuta in virtù della soccombenza, con condanna a restituire a parte attrice le spese di c.t.u., di c.t.p. e di mediazione a tal fine anticipate e debitamente documentate.
− L'attrice ha poi formulato domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. nei confronti della convenuta.
− Premesso che, in ogni caso, grava sulla parte che chiede la condanna per lite temeraria l'onere di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione equitativa del danno lamentato, nel caso di specie non si ravvisano i presupposti.
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− Sul punto va infatti ricordato che l'istituto della responsabilità processuale aggravata tutela l'interesse della parte - distinto dalla situazione giuridica sostanziale azionata in jus - a non subire pregiudizi per effetto dell'azione o della resistenza dolosa o colposa del contraddittore.
− La norma in commento sanziona con la condanna al risarcimento dei danni patiti dalla controparte - in aggiunta alla refusione delle spese di lite - il c.d. illecito processuale, caratterizzato dal punto di vista soggettivo dall'essere stato posto in essere da una parte del processo.
− L'apparente antinomia derivante dalla qualificazione di illiceità attribuita ad un comportamento della parte - agire o resistere in giudizio - estrinsecazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, viene superata ponendo a fondamento della fattispecie il concetto di abuso del diritto o abuso del processo, cioè l'impiego distorto del processo per fini esulanti dal suo scopo tipico e al di là dei limiti determinati dalla sua funzione.
− L'utilizzo dei mezzi processuali difforme dagli scopi stabiliti dalla legge come giustificazione della responsabilità de qua è condivisa dalla giurisprudenza di legittimità (C., S.U., 10488/1992; C., S.U.,
6690/1986; C., S.U., 2472/1982; C. 4136/2018).
− Infatti, il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extra testuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive. (Cass. civ. Sez. 3
- , Ord. n. 36591 del 30/12/2023).
− Nel caso di specie non si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. non risultando elementi per ritenere sussistente un abuso dello strumento processuale nel senso sopra precisato: non emergono, infatti, elementi in atti per ritenere che la resistenza in giudizio da parte della convenuta abbia avuto fini dilatori o altre motivazioni diverse dalla pervicace volontà di insistere sulla propria tesi, per quanto infondata.
− La domanda ex art. 96 cod. proc. civ. deve, pertanto, essere rigettata.
* * *
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Cristina Bandiera, disattesa o assorbita ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea, condanna la a indennizzare Controparte_1 [...]
per i danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 6.4.2019, la somma di € 28.375,00 Pt_1
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a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 2.332,20 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito - importi da cui detrarre l'acconto di € 14.000,00 già versato -, oltre rivalutazione e interessi calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
2. rigetta la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. formulata dall'attrice;
3. condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali, Controparte_1 Parte_1 che liquida in complessivi € 545,00 per anticipazioni, € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;
4. pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto dell'8.5.2024, nonché di c.t.p. sostenute da parte attrice e di mediazione (debitamente documentate), con condanna alla restituzione di quanto a tal fine anticipato dalla stessa.
Così deciso in Treviso, 23/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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