TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/10/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. PP ME TO Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1067 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ornella Agnello C.F._1
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Augello
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 7 ottobre 2025. Il PM ha apposto il visto in data 21 luglio 2925
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. , contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi in epigrafe hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio, contratto ad Agrigento con rito civile il 7 dicembre 2015 , trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Agrigento al n. 48, parte I, anno
2015. Dalla loro unione, in data 8 ottobre 2015, erano nati i figli e Per_1
Per_2
Disposta la sostituzione dell'udienza del 7 ottobre 2025 col deposito di note ex art. 127 ger c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza i procuratori hanno in- sistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilato- rio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Pre- sidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (intervenuta il 4 maggio 2021), definita con decreto di omologa del Tribunale di Agrigento in data 7 maggio 2021, ormai divenuto esecutivo.
- 2 - Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli mi ori e e ravvisato che le clausole relative ai medesimi non sono in Per_1 Per_2
contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei predetti minori deve ritenersi non necessario, tenuto conto delle condizioni di cui all'accordo.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, si osserva come le stesse non siano contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto rego- lamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giu- dizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ec- cezione o difesa:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto ad Agrigento con rito civile il 7 dicembre 2015 trav nata ad [...] il Parte_1
07.12.1981 e , nato a [...] il [...] , trascritto nei Re- Controparte_1
gistri dello stato civile del Comune di Agrigento al n. 48, parte I, anno 2015.
Omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso introduttivo, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
Nulla sulle spese;
- 3 - dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 7 ottobre 2025
Il Presidente est.
PP ME TO
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. PP ME TO Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1067 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ornella Agnello C.F._1
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Augello
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 7 ottobre 2025. Il PM ha apposto il visto in data 21 luglio 2925
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. , contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi in epigrafe hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio, contratto ad Agrigento con rito civile il 7 dicembre 2015 , trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Agrigento al n. 48, parte I, anno
2015. Dalla loro unione, in data 8 ottobre 2015, erano nati i figli e Per_1
Per_2
Disposta la sostituzione dell'udienza del 7 ottobre 2025 col deposito di note ex art. 127 ger c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza i procuratori hanno in- sistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilato- rio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Pre- sidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (intervenuta il 4 maggio 2021), definita con decreto di omologa del Tribunale di Agrigento in data 7 maggio 2021, ormai divenuto esecutivo.
- 2 - Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli mi ori e e ravvisato che le clausole relative ai medesimi non sono in Per_1 Per_2
contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei predetti minori deve ritenersi non necessario, tenuto conto delle condizioni di cui all'accordo.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, si osserva come le stesse non siano contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto rego- lamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giu- dizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ec- cezione o difesa:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto ad Agrigento con rito civile il 7 dicembre 2015 trav nata ad [...] il Parte_1
07.12.1981 e , nato a [...] il [...] , trascritto nei Re- Controparte_1
gistri dello stato civile del Comune di Agrigento al n. 48, parte I, anno 2015.
Omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso introduttivo, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
Nulla sulle spese;
- 3 - dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 7 ottobre 2025
Il Presidente est.
PP ME TO
- 4 -