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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/04/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Jone Galasso, ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile, al n. 3278 del 2024 avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa da rappresenta e difesa dall'Avv. Gianpiero Parte_1
Longobardi
- opponente -
e
CP_1
- opposta non costituita -
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione ex art. 22 L. n.
689/81.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, chiedeva Parte_1
dichiararsi l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 01-
001456947 notificata in data 06.07.2024. A tal fine esponeva che l'ordinanza ingiunzione era stata emessa senza essere stata preceduta dalla notifica del verbale di accertamento della sanzione e che era stato violato il termine previsto nell'art. 14 L. 689/1981.
L' non si costituiva in giudizio nonostante la rituale CP_1
notifica. Pertanto, va dichiarata la contumacia.
L'opposizione va accolta.
L'art. 14 L. 689/81 prevede che “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Nel caso di specie, tale termine non è rispettato poiché – dalla documentazione prodotta dalla ricorrente (v. ordinanza ingiunzione) – risulta che l'atto di accertamento è del 29.10.2018 mentre l'ordinanza ingiunzione è stata notifica alla ricorrente solo in data 06.07.2024.
Va poi precisato che la ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto la notifica di tale verbale di accertamento e che, stante la mancata costituzione dell' deve ritenersi non provato il CP_1
rispetto del termini di novanta giorni previsto dall'art. 14 L. 689/81.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M.
55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022) per le cause di valore compreso tra €. 5.200,00 ed €. 26.000,00, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria (in quanto non svolta).
P.Q.M.
Sul ricorso presentato così definitivamente decide: 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla avverso l'ordinanza ingiunzione n. 01-001456947 notificata in data
06.07.2024;
2) condanna l a versare a parte ricorrente la somma di €. CP_1
43,00 a titolo di esborsi nonché la somma di €. 2.200,00 a titolo di compensi professionali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite.
Così deciso in data 10.04.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Jone Galasso