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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/11/2024, n. 3245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3245 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 3331/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Vinicia Licia Serena Calendino - Presidente
Dott. Anna Mantovani - Consigliera rel
Dott. Francesco Distefano - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 3331/2023
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
PIAZZA DELLA VITTORIA, 2 27100 PAVIA presso lo studio dell'avv. CREVANI RICCARDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Plana 27058 NT P.IVA_2
Voghera presso lo studio dell'avv. DEL POGGIO ANTONIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DEL POGGIO LAURA ( VIA PLANA, C.F._1
19 27058 VOGHERA;
APPELLATA
e contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
1 R.G. N. 3331/2023
Oggetto: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Per Parte_1
In riforma della sentenza impugnata, in accoglimento del presente appello:
In principalità, in accoglimento dei primi tre motivi di appello (o, quantomeno, di uno di essi), rigettare la domanda di garanzia e manleva proposta da nei confronti di NT [...] perché infondata. Rigettare la domanda di garanzia e manleva svolta da Parte_1 [...] nei confronti di perché infondata e non dovuta e CP_1 Parte_1 comunque per tutte le ragioni e difese e/o eccezioni sopra illustrate.
In mero subordine e fatta salva l'impugnazione, applicare lo scoperto del 20% stabilito dalla condizione particolare di cui all'art. 7 delle condizioni di assicurazioni anche alle c.d. spese di soccombenza.
Condannare a restituire, a rimborsare e comunque a pagare in favore di NT [...] la somma di € 23.108,89 dalla stessa pagata in data 11.12.2023 in favore di Parte_1 [...] in ragione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, e comunque tutte CP_1 le somme che quest'ultima dovesse eventualmente pagare nelle more in ragione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'esborso al rimborso.
In ogni caso emettere ogni più utile pronuncia per il rigetto delle domande svolte da NT nei confronti di assolvendo quest'ultima da ogni avversaria domanda e pretesa. Parte_1
Assolvere quindi l'esponente da ogni avversaria domanda e pretesa ed emettere in ogni caso ogni più utile pronuncia per l'esclusione di ogni obbligazione a carico dell'esponente.
Emettersi, in ogni caso, ogni più utile pronuncia per l'accoglimento del presente appello e, comunque, ai fini di assolvere la terza chiamata da ogni avversaria Parte_1 domanda e pretesa.
Non si accetta il contraddittorio su fatti tardivamente allegati e su domande, eccezioni, istanze, produzioni e conclusioni nuove o illegittimamente modificate.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, cpa e iva di legge, del doppio grado di giudizio, nonché del procedimento ex art. 696 e/o 696 bis c.p.c. (quanto alle spese del ctp, cfr. docc. 7 e 8 di primo grado).
Per NT
Chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello voglia accogliere le seguenti conclusioni:
2 R.G. N. 3331/2023
1. Rigettare l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi in premessa;
2. Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata, con ogni relativa conseguenza;
3. Spese di primo e secondo grado rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
si opponeva al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Pavia le aveva Controparte_2 ingiunto il pagamento della somma di € 13.563,00 (oltre interessi) in favore di a NT titolo di importo residuo per il saldo di lavori di manutenzione da questa eseguiti sull'immobile dell'opposta.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva la sussistenza di vizi e difformità dell'opera
(così come accertati nel procedimento di ATP esperito anteriormente l'instaurazione del giudizio) e, in ragione della sussistenza degli stessi, proponeva domanda riconvenzionale nei confronti dell'opposta volta a ottenere la riduzione del compenso dovuto, nonché il risarcimento CP_1 dei danni.
costituendosi, contestava le affermazioni e le domande dell'opponente e, in ogni caso, CP_1 chiamava in causa la propria compagnia assicurativa per la responsabilità civile,
[...]
(d'ora in avanti solamente , onde essere da questa manlevata da ogni Parte_1 Parte_1 eventuale condanna al risarcimento del danno derivante da azioni o omissioni in corso d'opera ad essa imputabili.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata chiedendo il rigetto della domanda di Parte_1 manleva proposta da nei propri confronti stante l'inoperatività della polizza con essa CP_1 stipulata1.
Il Tribunale di Pavia con sentenza n. 1209/2023 del 9.10.2023, così statuiva:
“- accoglie l'opposizione di parte attrice e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1690/2021, emesso in data 10 agosto 2021 e condanna la al pagamento in favore di CP_1 CP_2
della somma di euro 7.733 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo
[...] nonché delle spese legali che liquida in euro 213,95 per anticipazione ed in euro 3.553,9 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè
c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge;
- condanna la al pagamento in favore della della Parte_1 NT somma di euro 17.036,80 e della somma dalla stessa dovuta a a titolo di spese Controparte_2 di lite liquidate nel presente provvedimento;
R.G. N. 3331/2023
- condanna altresì la a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 NT che si liquidano in € 5.077 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu”.
Il Tribunale, in particolare, con riferimento ai rapporti tra e Controparte_2 CP_1
- ha riconosciuto l'esistenza dei vizi delle opere realizzate dall'appaltatrice (sulla base delle risultanze emerse in sede di ATP), quantificando in € 21.296,00 (iva compresa) la somma necessaria ai fini della relativa eliminazione;
- ha riconosciuto altresì all'opposta la somma di € 13.563,00 oggetto di decreto ingiuntivo, quale residuo dovuto per i lavori di manutenzione eseguiti.
Ha condannato quindi al pagamento, in favore di , della somma di € CP_1 Controparte_2
7.733,00 (i.v.a. inclusa): risultante dalla compensazione operata tra il credito della (costi per CP_2
l'eliminazione dei vizi, corrispondenti all'entità di riduzione del prezzo) e quello di CP_1
(somma di cui al decreto ingiuntivo, a titolo di saldo per le opere realizzate).
Ha rigettato infine la domanda, avanzata dall'opponente , di risarcimento dei danni subiti a CP_2 causa della condotta contraria ai canoni di buona fede e correttezza da parte di CP_1
Con riferimento ai rapporti tra e la propria compagnia assicurativa il CP_1 Parte_1
Tribunale ha accolto la domanda di manleva svolta da ritenendo infondate le eccezioni CP_1 di inoperatività della polizza sollevate dall'assicurazione.
Ha infatti ritenuto non operante, nel caso di specie, la clausola di cui all'art.
5.1 lettera i), che esclude dalla copertura assicurativa i “danni alle opere in costruzione e alle cose su cui si eseguono
i lavori”, rilevando come i vizi denunciati risultavano invero inerenti ad opere già completate, e non
“in costruzione” (cfr. p. 18 polizza).
Ha altresì valorizzato la “tutela postuma” di cui all'art. 7, secondo la quale, in deroga all'esclusione di cui all'art 5.1, sono ricompresi nel rischio assicurato i danni verificatisi “dopo il completamento dei lavori (…) in conseguenza della difettosa esecuzione degli stessi”.
Ritenendo operante la polizza in esame, e tenendo conto del massimale ivi previsto, ha quindi condannato a corrispondere a un indennizzo pari ad € 17.036,80 (con uno Parte_1 CP_1 scoperto quindi di € 4.259,20 a fronte della complessiva somma di € 21.296,00 riconosciuta in favore della ), nonché alla manleva in ordine alle spese di lite che è stata CP_2 CP_1 condannata a rifondere alla . Infine, ha condannato alla rifusione delle spese di CP_2 Parte_1 lite in favore di CP_3
4 R.G. N. 3331/2023
Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentando, sostanzialmente, Parte_1
l'accoglimento della domanda di manleva proposta da nei suoi confronti e sollevando a CP_1 tal fine 4 motivi di gravame.
1) Con il primo motivo di appello, impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha Parte_1 ritenuto inconferente la clausola di esclusione dalla copertura assicurativa di cui all'art.
5.1 lett. i)
(secondo cui non sono compresi i danni “alle opere in costruzione e alle cose su cui si eseguono i lavori”), erroneamente valorizzando il fatto che i vizi denunciati risultavano “inerenti ad opere completate” e non ancora in fase di costruzione.
Sostiene che la clausola in esame non faccia invero alcun riferimento all'avvenuto completamento
(o meno) delle opere, ma solamente alle “opere in costruzione” e che, nel caso di specie, i vizi oggetto di causa ben rientrino in tale definizione, in quanto relativi alle cose sulle quali sono stati eseguiti i lavori.
2) Con il secondo motivo di appello, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto applicabile la tutela postuma di cui all'art. 7 della polizza, ritenendo così operante la garanzia invocata.
Sostiene l'irrilevanza e l'inapplicabilità della clausola al caso di specie, in quanto la stessa:
- da un lato, la deroga ivi prevista si riferisce solo alle esclusioni di cui all'art. 5.1 lett. m), e non anche alla clausola di cui all'art. 5.1 lett. i) – operante nel caso di specie-;
- dall'altro lato, ribadisce, a sua volta, che “Sono esclusi i danni alle opere eseguite dall'Assicurato nonché le spese di riparazione, sostituzione e/o rifacimento delle stesse”, che, nel caso concreto, rappresentano l'oggetto della domanda avanzata.
3) Con il terzo motivo di appello, lamenta che il Tribunale ha ritenuto operante la polizza nonostante la domanda risarcitoria di parte opponente sia stata rigettata (essendo stata accolta solamente la domanda di riduzione del prezzo).
Sostiene che, come confermato dall'art.
3.1 delle condizioni di assicurazione -rubricato “Oggetto dell'assicurazione R.C.T.”-, sarebbero indennizzabili solamente le somme che l'assicurato deve pagare a terzi a titolo di risarcimento danni e che, nel caso in esame, nessuna condanna al risarcimento dei danni sia stata pronunciata.
4) Con il quarto motivo di appello, impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha applicato lo scoperto del 20% al solo capitale e non anche alle spese legali che è stata condannata CP_1
a pagare in favore di . Sostiene dunque di essere stata erroneamente condannata a Controparte_2 tenere integralmente indenne la propria assicurata dalle spese legali dell'opponente, senza applicazione dello scoperto del 20% sulle stesse.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'appello avversario e insistendo CP_1 per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
5 R.G. N. 3331/2023
non si costituiva e, all'udienza del 28.03.2024, ne veniva dichiarata la Controparte_2 contumacia.
Depositati gli scritti difensivi, all'udienza del 7.11.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, che è stata assunta nella camera di consiglio del 13.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è fondato e, per le ragioni che seguono, la sentenza impugnata Parte_1 deve essere riformata.
I. I primi due motivi di gravame, relativi alla corretta interpretazione delle singole clausole del contratto assicurativo, possono essere analizzati congiuntamente.
L'appellante sostiene che l'inoperatività della polizza con riferimento ai danni oggetto di causa emerge chiaramente dallo stesso tenore letterale del contratto sottoscritto e, in particolare, dall'art.
5.1. lett. i) e dall'art. 7, che tuttavia il primo giudice ha interpretato erroneamente.
Tali argomentazioni si ritengono condivisibili.
I.I. La clausola 5.1. lett. i), ricompresa nella sezione “Delimitazioni”, e denominata “Esclusioni”, specifica che “l'assicurazione R.C.T. non comprende i danni (…) alle opere in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori”.
Secondo il Tribunale, l'esclusione in esame farebbe riferimento alle sole opere ancora in costruzione, e non anche a quelle già terminate (come quelle oggetto di causa).
Il riferimento allo stato di avanzamento dei lavori (ancora in corso o già conclusi), tuttavia, non trova alcun riscontro nel tenore letterale della clausola, né emerge altrimenti da un'interpretazione complessiva della polizza stipulata.
La clausola deve invece essere interpretata in relazione al disposto di cui all'art. 3 della polizza, che, nel definirne l'oggetto, stabilisce che l'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell'attività esercitata, salvo le esclusioni di cui all'art. 5.1., tra le quali rientra, alla lettera i), i danni alle opere “in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori”. Il fatto che si tratti di lavori in esecuzione, ovvero già completati, non può cambiare l'oggetto della limitazione prevista.
Alla luce di ciò, deve quindi desumersi che:
- sono coperti dalla polizza i danni che l'appaltatore assicurato ha involontariamente cagionato, durante la materiale esecuzione dei lavori, a beni di terzi (o alla loro persona);
- non sono invece coperti i danni arrecati alle stesse opere che l'assicurato sta realizzando o sulle quali sta lavorando.
6 R.G. N. 3331/2023
La linea di confine tra i danni coperti e quelli esclusi ai sensi dell'art.
5.1. lett. i) non è quindi rappresentata dallo stato di avanzamento delle opere danneggiate (opere in corso o completate), quanto piuttosto dal tipo di opera danneggiata: se è o meno oggetto dell'attività svolta dall'assicurato.
E' dunque in tal senso che deve essere interpretata la norma in esame.
Nel caso di specie, i danni riscontrati in sede di CTU sono stati così individuati: mal posizionamento dei termosifoni in cantina;
danneggiamento di piastrelle durante la loro installazione;
imperfezioni nella esecuzione delle opere di tinteggiatura;
presenza di macchie d'acqua all'intradosso del balcone e tracce di umidità derivanti da infiltrazioni, anch'esse presumibilmente riconducibili a un cattivo operato dell'appaltatore.
Trattasi, pacificamente, di danni inerenti ad opere “in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori” e, come tali, non coperti dalla polizza in quanto rientranti nella clausola di esclusione di cui all'art.
5.1. lett. i).
I.II. Ferma restando l'esclusione di cui all'art.
5.1. lett. i), e diversamente da quanto accertato dal primo giudice, la clausola di cui all'art. 7 non sembra in alcun modo derogare all'esclusione di cui sopra (e dunque non sembra ri-estendere la copertura assicurativa ai danni oggetto di causa).
Tale articolo stabilisce che “A parziale deroga di quanto previsto dall'art.
5.1. lett. m) “Esclusioni” delle Delimitazioni l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dall'Assicurati per danni -anche derivanti da incendio- avvenuti dopo il compimento dei lavori di CTU alla descrizione del rischio, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi. Sono esclusi i danni alle opere eseguite dall'Assicurato nonché le spese di riparazione, sostituzione e/o rifacimento delle stesse.”
Va anzitutto osservato che la stessa fa espresso riferimento, rappresentandone una “parziale deroga”, solamente all'art.
5.1. lett. m (“danni a fabbricati e cose in genere causati da assestamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati”), che riguarda, tuttavia, un caso diverso dall'esclusione oggetto di causa (ossia l'art.
5.1. lett. i),
Tale disposizione risulta pertanto del tutto inconferente ai fini del decidere, riguardando un caso diverso da quello qui esaminato.
In ogni caso, rilevata la poca chiarezza della clausola stessa, che:
- da un lato, opera un richiamo a una sola delle cause di esclusione (lett. m), peraltro nemmeno conferente con il resto della norma (che si occupa di danni avvenuti in conseguenza della difettosa esecuzione dei lavori);
- dall'altro richiama le “Esclusioni” delle Delimitazioni l'assicurazione”,
7 R.G. N. 3331/2023
non può a priori escludersi che la deroga in esame valga genericamente per tutte le causa di esclusione di cui all'art. 5.1., e non solo per quelle di cui alla lett. m.
Tuttavia, anche a voler conferire tale interpretazione estensiva alla norma (che, si ripete, risulta comunque sconfessata dall'espresso richiamo alla lett. m), questa non potrebbe comunque rilevare al fine di estendere la copertura assicurativa ai danni oggetto di causa.
Il secondo periodo dell'art. 7 della polizza, infatti, prevedendo una sorta di “deroga alla deroga”, esclude espressamente dalla copertura assicurativa per “i danni alle opere eseguite dall' Parte_2 nonché le spese di riparazione, sostituzione e/o rifacimento delle stesse”, ossia i danni oggetto di causa.
Il secondo periodo della clausola esclude dunque tout court l'operatività della polizza nel caso di specie.
Conseguentemente, la manleva riconosciuta dal giudice di prime cure sulla base della operatività della polizza deve essere esclusa, con conseguente accoglimento dell'appello sul punto.
II. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, essendo stata esclusa l'operatività della polizza in esame, gli ulteriori motivi di gravame n. 3 e n. 4 risultano assorbiti.
III. In ordine alle spese di lite, ritiene la Corte che la sopra richiamata cripticità del testo del contratto assicurativo stipulato, che non ha consentito un'agevole ed accessibile comprensione delle limitazioni all'operatività della garanzia, rendendo in qualche modo non imputabile al chiamante l'evocazione in giudizio della compagnia con cui aveva stipulato la polizza, comporti la necessità di compensare integralmente le stesse tra le parti, per entrambi i gradi di giudizio.
Nulla per le spese quanto a rimasta contumace nel presente grado. Controparte_2
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1209/2023 del Tribunale di Pavia, così provvede:
1) in parziale riforma, rigetta la domanda di manleva svolta da nei confronti di Controparte_4
e per l'effetto revoca i capi 2 e 3 della sentenza appellata;
Parte_1
2) Conferma nel resto;
3) Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra e Controparte_4 [...]
Parte_1
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 14/11/2024
La Consigliera est. La Presidente
Anna Mantovani Vinicia Licia Serena Calendino
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 denominata “Responsabilità civile verso terzi e verso dipendenti della Impresa Edile e Stradale”
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Vinicia Licia Serena Calendino - Presidente
Dott. Anna Mantovani - Consigliera rel
Dott. Francesco Distefano - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 3331/2023
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
PIAZZA DELLA VITTORIA, 2 27100 PAVIA presso lo studio dell'avv. CREVANI RICCARDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Plana 27058 NT P.IVA_2
Voghera presso lo studio dell'avv. DEL POGGIO ANTONIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DEL POGGIO LAURA ( VIA PLANA, C.F._1
19 27058 VOGHERA;
APPELLATA
e contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
1 R.G. N. 3331/2023
Oggetto: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Per Parte_1
In riforma della sentenza impugnata, in accoglimento del presente appello:
In principalità, in accoglimento dei primi tre motivi di appello (o, quantomeno, di uno di essi), rigettare la domanda di garanzia e manleva proposta da nei confronti di NT [...] perché infondata. Rigettare la domanda di garanzia e manleva svolta da Parte_1 [...] nei confronti di perché infondata e non dovuta e CP_1 Parte_1 comunque per tutte le ragioni e difese e/o eccezioni sopra illustrate.
In mero subordine e fatta salva l'impugnazione, applicare lo scoperto del 20% stabilito dalla condizione particolare di cui all'art. 7 delle condizioni di assicurazioni anche alle c.d. spese di soccombenza.
Condannare a restituire, a rimborsare e comunque a pagare in favore di NT [...] la somma di € 23.108,89 dalla stessa pagata in data 11.12.2023 in favore di Parte_1 [...] in ragione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, e comunque tutte CP_1 le somme che quest'ultima dovesse eventualmente pagare nelle more in ragione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'esborso al rimborso.
In ogni caso emettere ogni più utile pronuncia per il rigetto delle domande svolte da NT nei confronti di assolvendo quest'ultima da ogni avversaria domanda e pretesa. Parte_1
Assolvere quindi l'esponente da ogni avversaria domanda e pretesa ed emettere in ogni caso ogni più utile pronuncia per l'esclusione di ogni obbligazione a carico dell'esponente.
Emettersi, in ogni caso, ogni più utile pronuncia per l'accoglimento del presente appello e, comunque, ai fini di assolvere la terza chiamata da ogni avversaria Parte_1 domanda e pretesa.
Non si accetta il contraddittorio su fatti tardivamente allegati e su domande, eccezioni, istanze, produzioni e conclusioni nuove o illegittimamente modificate.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, cpa e iva di legge, del doppio grado di giudizio, nonché del procedimento ex art. 696 e/o 696 bis c.p.c. (quanto alle spese del ctp, cfr. docc. 7 e 8 di primo grado).
Per NT
Chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello voglia accogliere le seguenti conclusioni:
2 R.G. N. 3331/2023
1. Rigettare l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi in premessa;
2. Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata, con ogni relativa conseguenza;
3. Spese di primo e secondo grado rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
si opponeva al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Pavia le aveva Controparte_2 ingiunto il pagamento della somma di € 13.563,00 (oltre interessi) in favore di a NT titolo di importo residuo per il saldo di lavori di manutenzione da questa eseguiti sull'immobile dell'opposta.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva la sussistenza di vizi e difformità dell'opera
(così come accertati nel procedimento di ATP esperito anteriormente l'instaurazione del giudizio) e, in ragione della sussistenza degli stessi, proponeva domanda riconvenzionale nei confronti dell'opposta volta a ottenere la riduzione del compenso dovuto, nonché il risarcimento CP_1 dei danni.
costituendosi, contestava le affermazioni e le domande dell'opponente e, in ogni caso, CP_1 chiamava in causa la propria compagnia assicurativa per la responsabilità civile,
[...]
(d'ora in avanti solamente , onde essere da questa manlevata da ogni Parte_1 Parte_1 eventuale condanna al risarcimento del danno derivante da azioni o omissioni in corso d'opera ad essa imputabili.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata chiedendo il rigetto della domanda di Parte_1 manleva proposta da nei propri confronti stante l'inoperatività della polizza con essa CP_1 stipulata1.
Il Tribunale di Pavia con sentenza n. 1209/2023 del 9.10.2023, così statuiva:
“- accoglie l'opposizione di parte attrice e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1690/2021, emesso in data 10 agosto 2021 e condanna la al pagamento in favore di CP_1 CP_2
della somma di euro 7.733 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo
[...] nonché delle spese legali che liquida in euro 213,95 per anticipazione ed in euro 3.553,9 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè
c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge;
- condanna la al pagamento in favore della della Parte_1 NT somma di euro 17.036,80 e della somma dalla stessa dovuta a a titolo di spese Controparte_2 di lite liquidate nel presente provvedimento;
R.G. N. 3331/2023
- condanna altresì la a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 NT che si liquidano in € 5.077 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu”.
Il Tribunale, in particolare, con riferimento ai rapporti tra e Controparte_2 CP_1
- ha riconosciuto l'esistenza dei vizi delle opere realizzate dall'appaltatrice (sulla base delle risultanze emerse in sede di ATP), quantificando in € 21.296,00 (iva compresa) la somma necessaria ai fini della relativa eliminazione;
- ha riconosciuto altresì all'opposta la somma di € 13.563,00 oggetto di decreto ingiuntivo, quale residuo dovuto per i lavori di manutenzione eseguiti.
Ha condannato quindi al pagamento, in favore di , della somma di € CP_1 Controparte_2
7.733,00 (i.v.a. inclusa): risultante dalla compensazione operata tra il credito della (costi per CP_2
l'eliminazione dei vizi, corrispondenti all'entità di riduzione del prezzo) e quello di CP_1
(somma di cui al decreto ingiuntivo, a titolo di saldo per le opere realizzate).
Ha rigettato infine la domanda, avanzata dall'opponente , di risarcimento dei danni subiti a CP_2 causa della condotta contraria ai canoni di buona fede e correttezza da parte di CP_1
Con riferimento ai rapporti tra e la propria compagnia assicurativa il CP_1 Parte_1
Tribunale ha accolto la domanda di manleva svolta da ritenendo infondate le eccezioni CP_1 di inoperatività della polizza sollevate dall'assicurazione.
Ha infatti ritenuto non operante, nel caso di specie, la clausola di cui all'art.
5.1 lettera i), che esclude dalla copertura assicurativa i “danni alle opere in costruzione e alle cose su cui si eseguono
i lavori”, rilevando come i vizi denunciati risultavano invero inerenti ad opere già completate, e non
“in costruzione” (cfr. p. 18 polizza).
Ha altresì valorizzato la “tutela postuma” di cui all'art. 7, secondo la quale, in deroga all'esclusione di cui all'art 5.1, sono ricompresi nel rischio assicurato i danni verificatisi “dopo il completamento dei lavori (…) in conseguenza della difettosa esecuzione degli stessi”.
Ritenendo operante la polizza in esame, e tenendo conto del massimale ivi previsto, ha quindi condannato a corrispondere a un indennizzo pari ad € 17.036,80 (con uno Parte_1 CP_1 scoperto quindi di € 4.259,20 a fronte della complessiva somma di € 21.296,00 riconosciuta in favore della ), nonché alla manleva in ordine alle spese di lite che è stata CP_2 CP_1 condannata a rifondere alla . Infine, ha condannato alla rifusione delle spese di CP_2 Parte_1 lite in favore di CP_3
4 R.G. N. 3331/2023
Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentando, sostanzialmente, Parte_1
l'accoglimento della domanda di manleva proposta da nei suoi confronti e sollevando a CP_1 tal fine 4 motivi di gravame.
1) Con il primo motivo di appello, impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha Parte_1 ritenuto inconferente la clausola di esclusione dalla copertura assicurativa di cui all'art.
5.1 lett. i)
(secondo cui non sono compresi i danni “alle opere in costruzione e alle cose su cui si eseguono i lavori”), erroneamente valorizzando il fatto che i vizi denunciati risultavano “inerenti ad opere completate” e non ancora in fase di costruzione.
Sostiene che la clausola in esame non faccia invero alcun riferimento all'avvenuto completamento
(o meno) delle opere, ma solamente alle “opere in costruzione” e che, nel caso di specie, i vizi oggetto di causa ben rientrino in tale definizione, in quanto relativi alle cose sulle quali sono stati eseguiti i lavori.
2) Con il secondo motivo di appello, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto applicabile la tutela postuma di cui all'art. 7 della polizza, ritenendo così operante la garanzia invocata.
Sostiene l'irrilevanza e l'inapplicabilità della clausola al caso di specie, in quanto la stessa:
- da un lato, la deroga ivi prevista si riferisce solo alle esclusioni di cui all'art. 5.1 lett. m), e non anche alla clausola di cui all'art. 5.1 lett. i) – operante nel caso di specie-;
- dall'altro lato, ribadisce, a sua volta, che “Sono esclusi i danni alle opere eseguite dall'Assicurato nonché le spese di riparazione, sostituzione e/o rifacimento delle stesse”, che, nel caso concreto, rappresentano l'oggetto della domanda avanzata.
3) Con il terzo motivo di appello, lamenta che il Tribunale ha ritenuto operante la polizza nonostante la domanda risarcitoria di parte opponente sia stata rigettata (essendo stata accolta solamente la domanda di riduzione del prezzo).
Sostiene che, come confermato dall'art.
3.1 delle condizioni di assicurazione -rubricato “Oggetto dell'assicurazione R.C.T.”-, sarebbero indennizzabili solamente le somme che l'assicurato deve pagare a terzi a titolo di risarcimento danni e che, nel caso in esame, nessuna condanna al risarcimento dei danni sia stata pronunciata.
4) Con il quarto motivo di appello, impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha applicato lo scoperto del 20% al solo capitale e non anche alle spese legali che è stata condannata CP_1
a pagare in favore di . Sostiene dunque di essere stata erroneamente condannata a Controparte_2 tenere integralmente indenne la propria assicurata dalle spese legali dell'opponente, senza applicazione dello scoperto del 20% sulle stesse.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'appello avversario e insistendo CP_1 per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
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non si costituiva e, all'udienza del 28.03.2024, ne veniva dichiarata la Controparte_2 contumacia.
Depositati gli scritti difensivi, all'udienza del 7.11.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, che è stata assunta nella camera di consiglio del 13.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è fondato e, per le ragioni che seguono, la sentenza impugnata Parte_1 deve essere riformata.
I. I primi due motivi di gravame, relativi alla corretta interpretazione delle singole clausole del contratto assicurativo, possono essere analizzati congiuntamente.
L'appellante sostiene che l'inoperatività della polizza con riferimento ai danni oggetto di causa emerge chiaramente dallo stesso tenore letterale del contratto sottoscritto e, in particolare, dall'art.
5.1. lett. i) e dall'art. 7, che tuttavia il primo giudice ha interpretato erroneamente.
Tali argomentazioni si ritengono condivisibili.
I.I. La clausola 5.1. lett. i), ricompresa nella sezione “Delimitazioni”, e denominata “Esclusioni”, specifica che “l'assicurazione R.C.T. non comprende i danni (…) alle opere in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori”.
Secondo il Tribunale, l'esclusione in esame farebbe riferimento alle sole opere ancora in costruzione, e non anche a quelle già terminate (come quelle oggetto di causa).
Il riferimento allo stato di avanzamento dei lavori (ancora in corso o già conclusi), tuttavia, non trova alcun riscontro nel tenore letterale della clausola, né emerge altrimenti da un'interpretazione complessiva della polizza stipulata.
La clausola deve invece essere interpretata in relazione al disposto di cui all'art. 3 della polizza, che, nel definirne l'oggetto, stabilisce che l'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell'attività esercitata, salvo le esclusioni di cui all'art. 5.1., tra le quali rientra, alla lettera i), i danni alle opere “in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori”. Il fatto che si tratti di lavori in esecuzione, ovvero già completati, non può cambiare l'oggetto della limitazione prevista.
Alla luce di ciò, deve quindi desumersi che:
- sono coperti dalla polizza i danni che l'appaltatore assicurato ha involontariamente cagionato, durante la materiale esecuzione dei lavori, a beni di terzi (o alla loro persona);
- non sono invece coperti i danni arrecati alle stesse opere che l'assicurato sta realizzando o sulle quali sta lavorando.
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La linea di confine tra i danni coperti e quelli esclusi ai sensi dell'art.
5.1. lett. i) non è quindi rappresentata dallo stato di avanzamento delle opere danneggiate (opere in corso o completate), quanto piuttosto dal tipo di opera danneggiata: se è o meno oggetto dell'attività svolta dall'assicurato.
E' dunque in tal senso che deve essere interpretata la norma in esame.
Nel caso di specie, i danni riscontrati in sede di CTU sono stati così individuati: mal posizionamento dei termosifoni in cantina;
danneggiamento di piastrelle durante la loro installazione;
imperfezioni nella esecuzione delle opere di tinteggiatura;
presenza di macchie d'acqua all'intradosso del balcone e tracce di umidità derivanti da infiltrazioni, anch'esse presumibilmente riconducibili a un cattivo operato dell'appaltatore.
Trattasi, pacificamente, di danni inerenti ad opere “in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori” e, come tali, non coperti dalla polizza in quanto rientranti nella clausola di esclusione di cui all'art.
5.1. lett. i).
I.II. Ferma restando l'esclusione di cui all'art.
5.1. lett. i), e diversamente da quanto accertato dal primo giudice, la clausola di cui all'art. 7 non sembra in alcun modo derogare all'esclusione di cui sopra (e dunque non sembra ri-estendere la copertura assicurativa ai danni oggetto di causa).
Tale articolo stabilisce che “A parziale deroga di quanto previsto dall'art.
5.1. lett. m) “Esclusioni” delle Delimitazioni l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dall'Assicurati per danni -anche derivanti da incendio- avvenuti dopo il compimento dei lavori di CTU alla descrizione del rischio, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi. Sono esclusi i danni alle opere eseguite dall'Assicurato nonché le spese di riparazione, sostituzione e/o rifacimento delle stesse.”
Va anzitutto osservato che la stessa fa espresso riferimento, rappresentandone una “parziale deroga”, solamente all'art.
5.1. lett. m (“danni a fabbricati e cose in genere causati da assestamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati”), che riguarda, tuttavia, un caso diverso dall'esclusione oggetto di causa (ossia l'art.
5.1. lett. i),
Tale disposizione risulta pertanto del tutto inconferente ai fini del decidere, riguardando un caso diverso da quello qui esaminato.
In ogni caso, rilevata la poca chiarezza della clausola stessa, che:
- da un lato, opera un richiamo a una sola delle cause di esclusione (lett. m), peraltro nemmeno conferente con il resto della norma (che si occupa di danni avvenuti in conseguenza della difettosa esecuzione dei lavori);
- dall'altro richiama le “Esclusioni” delle Delimitazioni l'assicurazione”,
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non può a priori escludersi che la deroga in esame valga genericamente per tutte le causa di esclusione di cui all'art. 5.1., e non solo per quelle di cui alla lett. m.
Tuttavia, anche a voler conferire tale interpretazione estensiva alla norma (che, si ripete, risulta comunque sconfessata dall'espresso richiamo alla lett. m), questa non potrebbe comunque rilevare al fine di estendere la copertura assicurativa ai danni oggetto di causa.
Il secondo periodo dell'art. 7 della polizza, infatti, prevedendo una sorta di “deroga alla deroga”, esclude espressamente dalla copertura assicurativa per “i danni alle opere eseguite dall' Parte_2 nonché le spese di riparazione, sostituzione e/o rifacimento delle stesse”, ossia i danni oggetto di causa.
Il secondo periodo della clausola esclude dunque tout court l'operatività della polizza nel caso di specie.
Conseguentemente, la manleva riconosciuta dal giudice di prime cure sulla base della operatività della polizza deve essere esclusa, con conseguente accoglimento dell'appello sul punto.
II. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, essendo stata esclusa l'operatività della polizza in esame, gli ulteriori motivi di gravame n. 3 e n. 4 risultano assorbiti.
III. In ordine alle spese di lite, ritiene la Corte che la sopra richiamata cripticità del testo del contratto assicurativo stipulato, che non ha consentito un'agevole ed accessibile comprensione delle limitazioni all'operatività della garanzia, rendendo in qualche modo non imputabile al chiamante l'evocazione in giudizio della compagnia con cui aveva stipulato la polizza, comporti la necessità di compensare integralmente le stesse tra le parti, per entrambi i gradi di giudizio.
Nulla per le spese quanto a rimasta contumace nel presente grado. Controparte_2
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1209/2023 del Tribunale di Pavia, così provvede:
1) in parziale riforma, rigetta la domanda di manleva svolta da nei confronti di Controparte_4
e per l'effetto revoca i capi 2 e 3 della sentenza appellata;
Parte_1
2) Conferma nel resto;
3) Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra e Controparte_4 [...]
Parte_1
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 14/11/2024
La Consigliera est. La Presidente
Anna Mantovani Vinicia Licia Serena Calendino
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 denominata “Responsabilità civile verso terzi e verso dipendenti della Impresa Edile e Stradale”
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