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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 429 / 2022 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'Avv. SCARMOZZINO FABIO ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in
PIAZZA VITTORIO VENETO N, 11 10124 TORINO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. SALIS Controparte_1 P.IVA_1
PATRIZIA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA ALFIERI, 10 10121
TORINO;
- parte appellata
Oggetto: buoni fruttiferi postali.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “In ossequio a quanto disposta da codesta Ill.ma Corte, le Signore
e e il Signor , nel richiamare integralmente Parte_1 Parte_2 Parte_3
quanto affermato nella propria citazione in appello e nei precedenti atti, con le presenti note autorizzate scritte, ribadita l'infondatezza delle domande avversarie per le ragioni esposte sia in primo grado che nell'atto introduttivo del presente giudizio e la legittimità delle proprie richieste, riconosciute anche da controparte nel corso del giudizio di appello, insistono per la riforma della sentenza n. 379/2021 emessa dal Tribunale di Biella e per l'accoglimento delle conclusioni formulate nella propria citazione in appello e nella comparsa conclusionale del 28.4.2023 con condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con riferimento al quantum dovuto, come già precisato 4 – 7 della memoria di replica e all'udienza del 14.11.2023, si ribadisce che le somme richieste dagli appellanti si ottengono applicando i rendimenti riportati nel retro dei buoni della serie “P”) al netto della ritenuta fiscale. Le somme che ha riconosciuto come dovute nel corso del giudizio di appello, CP_1
a contrario, sono il risultato dell'applicazione dei rendimenti della serie “P” (come richiesto fin dal primo grado) ma applicando la ritenuta fiscale secondo un criterio riguardante i buoni della serie “Q”. Inoltre controparte applica la ritenuta fiscale secondo un criterio che è in contrasto con quanto stabilito dalle norme di carattere primario così come chiaramente affermato dalla Corte d'Appello di Lecce, a conferma della giurisprudenza consolidata:
<<per il principio di gerarchia delle fonti del diritto conflitto tra norme grado diverso>
impone la disapplicazione del D.M. 23 giugno 1997 in quanto confliggente con la normativa primaria che disciplina la tassazione (D.P.R. n. 600 del 1973, D.L. n. 556 del 1986 e relativa legge di conversione D.Lgs. n. 239 del 1996), con la conseguenza che, in merito all'applicazione della ritenuta d'acconto sul rendimento dei Buoni Postali Fruttiferi serie Q/P, il momento impositivo va individuato all'atto della liquidazione e non anticipatamente anno per anno. Ne consegue che la capitalizzazione degli interessi deve avvenire al lordo della ritenuta e non al netto>> Corte d'Appello di Lecce, n. 608, del 6 luglio 2023 in www.studiocataldi.it.”
Per parte appellata: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, stante l'intervenuta liquidazione delle ulteriori somme in applicazione dei rendimenti della serie “P”, dichiarare la cessata materia del contendere.
2 Con vittoria delle spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il giudizio di primo grado.
1.1 – , e sono possessori e cointestatari Parte_1 Parte_3 Parte_2
dei seguenti buoni fruttiferi postali:
- n. 000.011, serie “P/Q”, del 3.06.1992 da lire 5.000.000;
- n. 000.012, serie “P/Q”, del 3.06.1992 da lire 5.000.000;
- n. 000.013, serie “P/Q”, del 3.06.1992 da lire 5.000.000;
- n. 000.014, serie “P/Q”, del 3.06.1992 da lire 5.000.000;
- n. 000.015, serie “P/Q”, del 3.06.1992 da lire 5.000.000;
- n. 000.016, serie “P/Q”, del 3.06.1992 da lire 5.000.000;
- n. 000.017, serie “P/Q”, del 2.07.1992 da lire 5.000.000;
- n. 000.018, serie “P/Q”, del 2.07.1992 da lire 5.000.000;
- n. 000.019, serie “P/Q”, del 2.07.1992 da lire 5.000.000.
Sul fronte dei buoni compare la dicitura con la serie “P” sbarrata e in alto la diversa serie
“Q”; sul retro, compaiono l'indicazione della data di emissione (il 3.06.1992 e il 2.07.1992) con la dicitura “L'intestatario del presente buono potrà riscuotere a vista presso l'Ufficio di emissione e, con preavviso di sei giorni, in altri Uffici, la somma qui appresso indicata: Entro il primo anno lire 5.000.000 (…)” e, secondo quanto risultante dalla tabella prestampata, £
51.630.068 lire al ventesimo anno e, dopo il 20° anno, più £ 1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”.
Sulla tabella sul retro dei buoni oggetto del ricorso (riportante i seguenti rendimenti: “9% dal primo al terzo anno, 11% dal quarto all'ottavo anno, 13% dal nono al quindicesimo anno,
15% dal sedicesimo al ventesimo anno e 1.290.751 lire per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”) è stato apposto un timbro recante la seguente dicitura “i tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge. L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data dell'emissione”.
1.2 – I predetti titolari lamentano che applica a tali buoni i rendimenti CP_1 propri della serie “Q” (pari all'8% dal 1° al 5° anno, 9% dal 6° al 10° anno, 10,5% dall'11° anno al 15°, 12% dal 16° anno al 20°) in forza dell'art. 5 D.M. 13.06.1986, mentre dal retro
3 di detti documenti vengono riportati i rendimenti della serie “P” (9% per i primi tre anni, 11% dal 4° all'8° anno, 13% dal 9° al 15° anno, 15% dal 16° anno al 20°, £ 1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno), al netto della ritenuta fiscale annua del 12,5%, ciò che determina importi per interessi ben più alti (alla scadenza dei trent'anni risulterebbero dovuti € 56.954,72 per ogni buono del 3.06.1992 ed € 56.391,51 per ogni buono del 2.07.1992).
Per vedersi riconosciuto il loro diritto all'applicazione delle condizioni riportate nel retro dei buoni, anziché di quelli minori propri della serie “Q”, , e Parte_1 Parte_3
hanno agito contro dinanzi al Tribunale di Biella, con Parte_2 CP_1
citazione notificata in data 1.07.2019, per ottenerne la condanna, previa declaratoria della prevalenza delle indicazioni contenute sui buoni fruttiferi postali oggetto di causa rispetto alle prescrizioni del D.M. 13.06.1986, al pagamento delle somme conseguentemente dovute.
ha ribadito l'applicazione dei redimenti della serie “Q” ai buoni fruttiferi CP_1 postali della serie P, emessi successivamente al 1.07.1986, e ciò in base all'art. 5 D.M.
13.06.1986, che aveva regolato l'emissione dei buoni serie “Q” utilizzando i preesistenti moduli cartacei della serie “P”, ma di emissione successiva alla data del 1.07.1986; ha per il resto dato atto della propria immediata disponibilità a pagare le somme portate dai buoni nei termini previsti dal citato D.M. 13.06.1986, previa consegna degli originali dei titoli e rilascio di firma per quietanza di tutti gli aventi diritto, da eseguirsi presso un qualsiasi Ufficio
Postale.
1.3 - Con sent. n. 379/2021, pubblicata in data 5.10.2021, il Tribunale di Biella ha rigettato la domanda, con compensazione delle spese di lite, sulla scorta dei seguenti rilievi:
(a) la disciplina dei buoni postali in esame doveva ritenersi interamente contenuta nel D.M.
13.6.1986;
(b) i buoni postali non sono titoli di credito, ma semplici documenti di legittimazione (art. 2002 c.c.), sicchè per essi non vale il principio della letteralità, in relazione, in questo caso, alle indicazioni riportate sul retro degli stessi sul saggio d'interessi;
(c) i buoni postali in questione restano assoggettati alla normativa speciale dell'art. 173
D.P.R. 156/73 (c.d. codice postale), in forza della disposizione transitoria dall'art. 7, co. 3,
d.lgs. 284/99 e del D.M. Tesoro 19.12.2000, che ha confermato la vigenza del citato art. 173 del codice postale per i buoni delle serie già emesse alla data di entrata in vigore del decreto,
4 nonché per le operazioni relative agli stessi buoni, ed appunto l'art. 173 D.P.R. n. 156/1973 consente una modifica successiva in senso peggiorativo dei rendimenti;
(d) dunque, doveva essere riconosciuta la prevalenza delle previsioni del D.M. 13.06.1986 in ordine alla determinazione del tasso d'interesse applicabile, anche in relazione alle disposizioni non espressamente richiamate sui timbri postali, operando sul punto una sostituzione legale di clausole.
2. – L'appello e i motivi di impugnazione.
Avverso la predetta sentenza , e hanno Parte_1 Parte_3 Parte_2
proposto appello.
2.1 – Col primo motivo, si denuncia l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la disciplina dei buoni postali della serie “Q/P” sia interamente contenuta nel
D.M. 13.06.1986 a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ritengono, infatti, gli appellanti che l'art. 173 del codice postale, che prevede e regola le variazioni dei tassi, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime degli interessi cui essi erano soggetti. Pertanto, la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
D.M. cit. quando, come nella specie, accompagnata da una informativa completa di quanto previsto dallo stesso decreto nel caso di utilizzo di moduli di buoni di una serie precedente, non consente di ritenere prevalenti i nuovi e diversi rendimenti indicati nel decreto e mai comunicati al titolare del buono.
L'art. 173 D.P.R. 156/73, come modificata dalla l. 588/74, consente bensì di variare il saggio di interesse dei buoni fruttiferi postali, ma per una o più serie già emesse, e dunque solo nel caso di variazione dei tassi successiva all'emissione del titolo sarebbe possibile superare le determinazioni riportate a tergo del buono;
nel caso in esame, la sola pubblicazione del D.M.
13.06.1986, non accompagnata da un'informativa completa di quanto previsto dallo stesso decreto nel caso di utilizzo di moduli di buoni di precedente emissione, non consentirebbe di applicare i nuovi e diversi rendimenti.
Aggiungono gli appellanti che pur avendo la Cassazione ammesso che le condizioni del contratto alla base del buono possano essere modificate anche in peius per il risparmiatore mediante DD.MM. successivi alla sottoscrizione del titolo, la stessa S.C. avrebbe costantemente escluso che le condizioni alle quali l'Amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle rese note al cliente all'atto della
5 sottoscrizione, dal momento che l'informazione “mirata” sul contratto che si crea con la sottoscrizione del buono risulta essere l'unica via di tutela del risparmiatore.
2.2 – Con il secondo motivo, si denuncia l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto i buoni oggetto di causa come appartenenti alla serie “Q” e che i timbri apposti da sugli stessi titoli siano conformi al D.M. 13.06.1986. CP_1
Esaminando i timbri apposti sui buoni, tutti sottoscritti dopo la pubblicazione del citato D.M., sul fronte viene riportata l'indicazione della serie “Q”, mentre il timbro posto sul retro, invece di riportare la misura dei nuovi tassi come richiesto dalla normativa, si limita a dire che “i tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge. L'ammontare degli interessi
è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data di emissione”.
Quindi, proseguono gli appellanti, contrariamente alla normativa, il timbro apposto sul retro dei buoni:
- non riporta i nuovi rendimenti propri della serie “Q”;
- informa il risparmiatore che, in una ipotetica data successiva alla sottoscrizione dei titoli,
i rendimenti riportati sul retro potranno essere modificati;
- i rendimenti riportati nei buoni sono soggetti a trattenuta fiscale.
La previsione normativa richiederebbe invece chiaramente, affinchè i buoni utilizzati per la modulistica della precedente serie “P” possano essere considerati come buoni della nuova serie “Q”, l'imprescindibile compresenza di due timbri, l'uno sul fronte riportante la lettera Q
e l'altro sul retro riportante i nuovi rendimenti della medesima serie, ma una delle due condizioni mancherebbe nel caso di specie.
La sentenza di primo grado avrebbe errato omettendo di verificare la presenza dei timbri e senza indagare adeguatamente il contenuto dei buoni, concludendo che le previsioni del
D.M. 13.06.1986 sarebbero state rispettate e comunque comunicate al risparmiatore per effetto solo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
2.3 – Con il terzo motivo, si contesta l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto non valevoli per i buoni oggetto di causa i principi affermati dalla Cass., Sez.
Unite, n. 13.979/2007: in quella pronuncia, la S.C. ha posto dei principi di carattere generale e non limitati ad una specifica serie di buoni postali, evidenziando la necessaria tutela dell'affidamento del sottoscrittore pur se si tratta di documenti di legittimazione e non di titoli di credito. Nella specie, ha utilizzato i moduli serie “P” per buoni emessi CP_1 dopo il D.M. 13.06.1986 della serie “Q”, ma l'annotazione a tergo di essi della mera
6 eventualità di successiva modifica dei rendimenti avrebbe legittimamente indotto essi appellanti a ritenere la validità dei rendimenti originari riportati nel retro dei documenti, tenuto conto che non ha mai provveduto a fornire un'informazione esauriente CP_1
da applicare per tutti i trenta anni di durata, perpetrando una condotta omissiva che ha speculato sull'affidamento dei risparmiatori.
2.4 – Con il quarto motivo, si contesta l'erroneità dell'interpretazione, fornita dal primo
Giudice, dei principi affermati dalla Cass., n. 3963/2019: nel pronunciarsi sul ricorso di un risparmiatore che aveva acquistato dei buoni postali negli anni 1982 e 1983, dunque in data antecedente al D.M. 13.06.1986, la S.C. ha confermato la legittimità del mutamento in peius dei tassi di interessi disposta col citato D.M. 13.06.1986, ma tali affermazioni – a parere degli appellanti – si riferirebbero ai soli buoni emessi prima dell'emanazione del menzionato decreto ministeriale;
volendo continuare a dare tutela all'affidamento del risparmiatore, la
Corte avrebbero così ribadito che la modifica in senso peggiorativo dei tassi di interesse non è applicabile ai buoni sottoscritti in data successiva.
2.5 – Da ultimo, gli appellanti precisano che contrariamente a quanto affermato da
[...]
in primo grado, essi non avrebbero mai contestato l'applicazione ai rendimenti CP_1
riportati sui buoni della ritenuta fiscale annua del 12,5 % prevista normativamente, ma hanno solo richiesto le somme determinate applicando i rendimenti riportati a tergo dei buoni, già al netto della ritenuta fiscale.
3. – L'accoglimento, nelle more, del reclamo amministrativo da parte di CP_1
e il permanere del contrasto sul quantum degli interessi.
3.1 - Nelle more di questo giudizio di appello, precisamente con lettera 9.08.2022,
[...]
Parte
ha accolto il reclamo amministrativo riconoscendo che “i nove …. emessi il CP_1
03/06 ed il 02/07/1992, appartengono … alla serie Q”, ma “recano a tergo le condizioni garantite dall'antecedente serie P”, sicchè le strutture centrali della società comunicano che
“sarà successivamente corrisposta …. la somma integrativa di € 167.402,45 (€ 18.805,70 X
5 + € 18.600,27 X 3 + € 17.573,14) pari alla differenza tra il minore rendimento offerto dalla corretta serie di appartenenza di € 245.312,98 (€ 27.493,72 × 5 + € 27.257,00 x 3 + €
26.073,38) ed il più remunerativo rendimento offerto dall'antecedente serie di € 412.715,43
(€ 46.299,42 × 5 + € 45.857,27 x 3 + € 43.646,52)”; nella missiva si precisa, nondimeno, che con l'incasso della somma “si riterrà espressa, in relazione all'oggetto del presente
7 riscontro, la rinuncia ad ogni ulteriore pretesa nei confronti di , che sarà CP_1 contestualmente liberata da ogni conseguente obbligazione diretta o indiretta”.
La differenza indicata in € 167.402,45 è stata liquidata in favore dei tre possessori dei buoni postali.
3.2 - La missiva in questione, diretta alla p.e.c. del legale degli appellanti, è datata
9.08.2022, e dunque prima della celebrazione della prima udienza ex art. 350 c.p.c. al
20.09.2022 e della successiva udienza di precisazione delle conclusioni del 21.03.2023, ma viene prodotta in copia dagli appellanti solo in allegato alla comparsa conclusionale, con il proprio doc. X.
Anche dopo la rimessione in istruttoria della causa, per verificare se vi fosse accordo sulla somma riconosciuta da , è rimasto il contrasto tra le parti. CP_1
Gli appellanti interpretano, infatti, la comunicazione in parola alla stregua di un riconoscimento espresso di della fondatezza delle loro pretese, ma CP_1 rivendicano, rispetto a quanto indicato nella missiva di accoglimento del reclamo, l'ulteriore somma di € 76.222,23, pari alla differenza tra gli importi dovuti applicando i rendimenti della serie “P”, in € 488.937,66, e gli importi dovuti applicando i rendimenti della serie “Q”, in
412.715,43; tale maggiore importo risulterebbe dal diverso criterio di applicazione della ritenuta fiscale, che secondo si applicherebbe anno per anno secondo CP_1 un principio di competenza, mentre secondo gli appellanti andrebbe applicata solo all'atto del rimborso dei buoni fruttiferi – tale essendo il significato corretto dell'art. 1, co. 2, d.l.
556/86; sarebbe per il resto stata pienamente riconosciuta da la debenza CP_1 nell'an debeatur della differenza tra i due importi.
La difesa di , prendendo atto della volontà della società espressa nella CP_1
citata missiva, ribadisce la correttezza del conteggio, effettuato in conformità a quanto previsto dal d.m. 23.6.1997, che per le serie di buoni contraddistinti dalle lettere “Q”, “R” ed
“S” emessi fino al 31.12.1996, prevede la capitalizzazione degli interessi al netto della ritenuta fiscale, fissata nella misura fissa del 12,50 % e calcolata secondo l'art. 5 d.l. 236/96 secondo un principio di cassa;
ma soprattutto, evidenzia come l'accettazione dell'offerta abbia implicato la rinuncia ad ogni ulteriore o diversa pretesa da parte dei tre sottoscrittori, rimarcando come dirimente la condizione, precisata a chiare lettere nella missiva del
9.08.2022, per cui “con l'incasso del predetto assegno, si riterrà espressa, in relazione all'oggetto del presente ricorso, la rinuncia ad ogni ulteriore pretesa nei confronti di
[...]
”. CP_1
8 3.3 – Ritiene la Corte che i motivi di impugnazione sviluppati dalla difesa appellante siano superati dal perfezionarsi dell'accordo relativo alla liquidazione del differenziale tra i rendimenti della serie “Q” e quelli della serie “P” e dal pagamento, richiesto dagli stessi possessori dei buoni, delle relative somme.
, con la lettera del 9.08.2022, ha accolto il reclamo amministrativo ed ha CP_1 provveduto a liquidare “la differenza tra il minore rendimento offerto dalla corretta serie di appartenenza … ed il più remunerativo rendimento offerto dall'antecedente serie” (la serie
“P”), determinandone l'importo in € 167.402,45. Nella predetta lettera si precisa: “Resta inteso che, con l'incasso del predetto assegno, si riterrà espressa, in relazione all'oggetto del presente ricorso, la rinuncia ad ogni ulteriore pretesa nei confronti di , che CP_1 sarà contestualmente liberata da ogni conseguente obbligazione diretta o indiretta…”.
Pertanto, gli odierni appellanti, riscuotendo le somme, hanno di fatto aderito alla rinuncia ad ogni ulteriore e diversa pretesa e non possono più insistere in questa sede sui motivi di gravame, anche solo per le pretese differenze tra quanto liquidato dalle POSTE e quanto da essi preteso sulla base di un diverso calcolo fiscale.
Non si può infatti dire che essi abbiano accettato l'importo come acconto e con riserva di richiedere una pretesa differenza attiva, proseguendo per questa il giudizio: il tenore della clausola inserita nella comunicazione di accoglimento del reclamo, che condizionava la erogazione della somma alla rinuncia ad ogni eventuale ulteriore pretesa in ordine al diritto al rimborso dei buoni postali ed alla misura dei relativi interessi, è assolutamente chiaro, e la riscossione delle somme da corrispondersi in base alla citata missiva non può che assumere il significato di accettazione anche di questa condizione, mentre la riserva di chiedere nuove e maggiori somme corrisponde ad una protestatio contra factum, inidonea a privare di valore la manifestazione tacita di volontà nell'accettazione della proposta contrattuale avanzata da e contenuta nella predetta comunicazione. CP_1
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.
4. – Le spese.
Sulla questione di diritto sottesa all'impugnazione vi era contrasto nella giurisprudenza di merito al tempo dell'introduzione del giudizio nel 2019 (la stessa Corte d'Appello di Torino si era pronunciata nel senso dell'orientamento fatto proprio dagli odierni appellanti: vds., tra le altre, la sent. n. 183/2021), e su tale questione la S.C. si è pronunciata per la prima volta con le quattro “ordinanze gemelle” (nn. 4384/2022, 4763/2022, 4751/2022 e 4748/2022, la
9 prima pubblicata il 10.02 e le altre il 14.02.2022) a febbraio 2022 nel senso di escludere che il calcolo degli interessi sui buoni della serie “Q/P” per il periodo intercorrente tra il 21° e il
30° anno di validità vada compiuto sulla base di quella parte dell'impressione a stampa relativa ai vecchi titoli della serie “P”, anziché secondo le disposizioni dettate dal D.M.
13.06.1986, relativo ai buoni della serie “Q”.
Tali incertezze giurisprudenziali, unitamente alla reiezione della maggior pretesa avanzata dagli appellanti rispetto agli importi liquidati da in autotutela sulla scorta CP_1 di un diverso conteggio delle ritenute fiscali, costituiscono motivo, ai sensi dell'art. 92, 2° co., c.p.c., per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e contro Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
avverso la sent. n. 379/2021 emessa dal Tribunale di Biella in data Controparte_1
5.10.2021, con atto di citazione notificato in data 1.07.2019:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 14/02/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 429 / 2022 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'Avv. SCARMOZZINO FABIO ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in
PIAZZA VITTORIO VENETO N, 11 10124 TORINO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. SALIS Controparte_1 P.IVA_1
PATRIZIA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA ALFIERI, 10 10121
TORINO;
- parte appellata
Oggetto: buoni fruttiferi postali.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “In ossequio a quanto disposta da codesta Ill.ma Corte, le Signore
e e il Signor , nel richiamare integralmente Parte_1 Parte_2 Parte_3
quanto affermato nella propria citazione in appello e nei precedenti atti, con le presenti note autorizzate scritte, ribadita l'infondatezza delle domande avversarie per le ragioni esposte sia in primo grado che nell'atto introduttivo del presente giudizio e la legittimità delle proprie richieste, riconosciute anche da controparte nel corso del giudizio di appello, insistono per la riforma della sentenza n. 379/2021 emessa dal Tribunale di Biella e per l'accoglimento delle conclusioni formulate nella propria citazione in appello e nella comparsa conclusionale del 28.4.2023 con condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con riferimento al quantum dovuto, come già precisato 4 – 7 della memoria di replica e all'udienza del 14.11.2023, si ribadisce che le somme richieste dagli appellanti si ottengono applicando i rendimenti riportati nel retro dei buoni della serie “P”) al netto della ritenuta fiscale. Le somme che ha riconosciuto come dovute nel corso del giudizio di appello, CP_1
a contrario, sono il risultato dell'applicazione dei rendimenti della serie “P” (come richiesto fin dal primo grado) ma applicando la ritenuta fiscale secondo un criterio riguardante i buoni della serie “Q”. Inoltre controparte applica la ritenuta fiscale secondo un criterio che è in contrasto con quanto stabilito dalle norme di carattere primario così come chiaramente affermato dalla Corte d'Appello di Lecce, a conferma della giurisprudenza consolidata:
<<per il principio di gerarchia delle fonti del diritto conflitto tra norme grado diverso>
impone la disapplicazione del D.M. 23 giugno 1997 in quanto confliggente con la normativa primaria che disciplina la tassazione (D.P.R. n. 600 del 1973, D.L. n. 556 del 1986 e relativa legge di conversione D.Lgs. n. 239 del 1996), con la conseguenza che, in merito all'applicazione della ritenuta d'acconto sul rendimento dei Buoni Postali Fruttiferi serie Q/P, il momento impositivo va individuato all'atto della liquidazione e non anticipatamente anno per anno. Ne consegue che la capitalizzazione degli interessi deve avvenire al lordo della ritenuta e non al netto>> Corte d'Appello di Lecce, n. 608, del 6 luglio 2023 in www.studiocataldi.it.”
Per parte appellata: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, stante l'intervenuta liquidazione delle ulteriori somme in applicazione dei rendimenti della serie “P”, dichiarare la cessata materia del contendere.
2 Con vittoria delle spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il giudizio di primo grado.
1.1 – , e sono possessori e cointestatari Parte_1 Parte_3 Parte_2
dei seguenti buoni fruttiferi postali:
- n. 000.011, serie “P/Q”, del 3.06.1992 da lire 5.000.000;
- n. 000.012, serie “P/Q”, del 3.06.1992 da lire 5.000.000;
- n. 000.013, serie “P/Q”, del 3.06.1992 da lire 5.000.000;
- n. 000.014, serie “P/Q”, del 3.06.1992 da lire 5.000.000;
- n. 000.015, serie “P/Q”, del 3.06.1992 da lire 5.000.000;
- n. 000.016, serie “P/Q”, del 3.06.1992 da lire 5.000.000;
- n. 000.017, serie “P/Q”, del 2.07.1992 da lire 5.000.000;
- n. 000.018, serie “P/Q”, del 2.07.1992 da lire 5.000.000;
- n. 000.019, serie “P/Q”, del 2.07.1992 da lire 5.000.000.
Sul fronte dei buoni compare la dicitura con la serie “P” sbarrata e in alto la diversa serie
“Q”; sul retro, compaiono l'indicazione della data di emissione (il 3.06.1992 e il 2.07.1992) con la dicitura “L'intestatario del presente buono potrà riscuotere a vista presso l'Ufficio di emissione e, con preavviso di sei giorni, in altri Uffici, la somma qui appresso indicata: Entro il primo anno lire 5.000.000 (…)” e, secondo quanto risultante dalla tabella prestampata, £
51.630.068 lire al ventesimo anno e, dopo il 20° anno, più £ 1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”.
Sulla tabella sul retro dei buoni oggetto del ricorso (riportante i seguenti rendimenti: “9% dal primo al terzo anno, 11% dal quarto all'ottavo anno, 13% dal nono al quindicesimo anno,
15% dal sedicesimo al ventesimo anno e 1.290.751 lire per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”) è stato apposto un timbro recante la seguente dicitura “i tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge. L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data dell'emissione”.
1.2 – I predetti titolari lamentano che applica a tali buoni i rendimenti CP_1 propri della serie “Q” (pari all'8% dal 1° al 5° anno, 9% dal 6° al 10° anno, 10,5% dall'11° anno al 15°, 12% dal 16° anno al 20°) in forza dell'art. 5 D.M. 13.06.1986, mentre dal retro
3 di detti documenti vengono riportati i rendimenti della serie “P” (9% per i primi tre anni, 11% dal 4° all'8° anno, 13% dal 9° al 15° anno, 15% dal 16° anno al 20°, £ 1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno), al netto della ritenuta fiscale annua del 12,5%, ciò che determina importi per interessi ben più alti (alla scadenza dei trent'anni risulterebbero dovuti € 56.954,72 per ogni buono del 3.06.1992 ed € 56.391,51 per ogni buono del 2.07.1992).
Per vedersi riconosciuto il loro diritto all'applicazione delle condizioni riportate nel retro dei buoni, anziché di quelli minori propri della serie “Q”, , e Parte_1 Parte_3
hanno agito contro dinanzi al Tribunale di Biella, con Parte_2 CP_1
citazione notificata in data 1.07.2019, per ottenerne la condanna, previa declaratoria della prevalenza delle indicazioni contenute sui buoni fruttiferi postali oggetto di causa rispetto alle prescrizioni del D.M. 13.06.1986, al pagamento delle somme conseguentemente dovute.
ha ribadito l'applicazione dei redimenti della serie “Q” ai buoni fruttiferi CP_1 postali della serie P, emessi successivamente al 1.07.1986, e ciò in base all'art. 5 D.M.
13.06.1986, che aveva regolato l'emissione dei buoni serie “Q” utilizzando i preesistenti moduli cartacei della serie “P”, ma di emissione successiva alla data del 1.07.1986; ha per il resto dato atto della propria immediata disponibilità a pagare le somme portate dai buoni nei termini previsti dal citato D.M. 13.06.1986, previa consegna degli originali dei titoli e rilascio di firma per quietanza di tutti gli aventi diritto, da eseguirsi presso un qualsiasi Ufficio
Postale.
1.3 - Con sent. n. 379/2021, pubblicata in data 5.10.2021, il Tribunale di Biella ha rigettato la domanda, con compensazione delle spese di lite, sulla scorta dei seguenti rilievi:
(a) la disciplina dei buoni postali in esame doveva ritenersi interamente contenuta nel D.M.
13.6.1986;
(b) i buoni postali non sono titoli di credito, ma semplici documenti di legittimazione (art. 2002 c.c.), sicchè per essi non vale il principio della letteralità, in relazione, in questo caso, alle indicazioni riportate sul retro degli stessi sul saggio d'interessi;
(c) i buoni postali in questione restano assoggettati alla normativa speciale dell'art. 173
D.P.R. 156/73 (c.d. codice postale), in forza della disposizione transitoria dall'art. 7, co. 3,
d.lgs. 284/99 e del D.M. Tesoro 19.12.2000, che ha confermato la vigenza del citato art. 173 del codice postale per i buoni delle serie già emesse alla data di entrata in vigore del decreto,
4 nonché per le operazioni relative agli stessi buoni, ed appunto l'art. 173 D.P.R. n. 156/1973 consente una modifica successiva in senso peggiorativo dei rendimenti;
(d) dunque, doveva essere riconosciuta la prevalenza delle previsioni del D.M. 13.06.1986 in ordine alla determinazione del tasso d'interesse applicabile, anche in relazione alle disposizioni non espressamente richiamate sui timbri postali, operando sul punto una sostituzione legale di clausole.
2. – L'appello e i motivi di impugnazione.
Avverso la predetta sentenza , e hanno Parte_1 Parte_3 Parte_2
proposto appello.
2.1 – Col primo motivo, si denuncia l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la disciplina dei buoni postali della serie “Q/P” sia interamente contenuta nel
D.M. 13.06.1986 a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ritengono, infatti, gli appellanti che l'art. 173 del codice postale, che prevede e regola le variazioni dei tassi, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime degli interessi cui essi erano soggetti. Pertanto, la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
D.M. cit. quando, come nella specie, accompagnata da una informativa completa di quanto previsto dallo stesso decreto nel caso di utilizzo di moduli di buoni di una serie precedente, non consente di ritenere prevalenti i nuovi e diversi rendimenti indicati nel decreto e mai comunicati al titolare del buono.
L'art. 173 D.P.R. 156/73, come modificata dalla l. 588/74, consente bensì di variare il saggio di interesse dei buoni fruttiferi postali, ma per una o più serie già emesse, e dunque solo nel caso di variazione dei tassi successiva all'emissione del titolo sarebbe possibile superare le determinazioni riportate a tergo del buono;
nel caso in esame, la sola pubblicazione del D.M.
13.06.1986, non accompagnata da un'informativa completa di quanto previsto dallo stesso decreto nel caso di utilizzo di moduli di buoni di precedente emissione, non consentirebbe di applicare i nuovi e diversi rendimenti.
Aggiungono gli appellanti che pur avendo la Cassazione ammesso che le condizioni del contratto alla base del buono possano essere modificate anche in peius per il risparmiatore mediante DD.MM. successivi alla sottoscrizione del titolo, la stessa S.C. avrebbe costantemente escluso che le condizioni alle quali l'Amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle rese note al cliente all'atto della
5 sottoscrizione, dal momento che l'informazione “mirata” sul contratto che si crea con la sottoscrizione del buono risulta essere l'unica via di tutela del risparmiatore.
2.2 – Con il secondo motivo, si denuncia l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto i buoni oggetto di causa come appartenenti alla serie “Q” e che i timbri apposti da sugli stessi titoli siano conformi al D.M. 13.06.1986. CP_1
Esaminando i timbri apposti sui buoni, tutti sottoscritti dopo la pubblicazione del citato D.M., sul fronte viene riportata l'indicazione della serie “Q”, mentre il timbro posto sul retro, invece di riportare la misura dei nuovi tassi come richiesto dalla normativa, si limita a dire che “i tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge. L'ammontare degli interessi
è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data di emissione”.
Quindi, proseguono gli appellanti, contrariamente alla normativa, il timbro apposto sul retro dei buoni:
- non riporta i nuovi rendimenti propri della serie “Q”;
- informa il risparmiatore che, in una ipotetica data successiva alla sottoscrizione dei titoli,
i rendimenti riportati sul retro potranno essere modificati;
- i rendimenti riportati nei buoni sono soggetti a trattenuta fiscale.
La previsione normativa richiederebbe invece chiaramente, affinchè i buoni utilizzati per la modulistica della precedente serie “P” possano essere considerati come buoni della nuova serie “Q”, l'imprescindibile compresenza di due timbri, l'uno sul fronte riportante la lettera Q
e l'altro sul retro riportante i nuovi rendimenti della medesima serie, ma una delle due condizioni mancherebbe nel caso di specie.
La sentenza di primo grado avrebbe errato omettendo di verificare la presenza dei timbri e senza indagare adeguatamente il contenuto dei buoni, concludendo che le previsioni del
D.M. 13.06.1986 sarebbero state rispettate e comunque comunicate al risparmiatore per effetto solo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
2.3 – Con il terzo motivo, si contesta l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto non valevoli per i buoni oggetto di causa i principi affermati dalla Cass., Sez.
Unite, n. 13.979/2007: in quella pronuncia, la S.C. ha posto dei principi di carattere generale e non limitati ad una specifica serie di buoni postali, evidenziando la necessaria tutela dell'affidamento del sottoscrittore pur se si tratta di documenti di legittimazione e non di titoli di credito. Nella specie, ha utilizzato i moduli serie “P” per buoni emessi CP_1 dopo il D.M. 13.06.1986 della serie “Q”, ma l'annotazione a tergo di essi della mera
6 eventualità di successiva modifica dei rendimenti avrebbe legittimamente indotto essi appellanti a ritenere la validità dei rendimenti originari riportati nel retro dei documenti, tenuto conto che non ha mai provveduto a fornire un'informazione esauriente CP_1
da applicare per tutti i trenta anni di durata, perpetrando una condotta omissiva che ha speculato sull'affidamento dei risparmiatori.
2.4 – Con il quarto motivo, si contesta l'erroneità dell'interpretazione, fornita dal primo
Giudice, dei principi affermati dalla Cass., n. 3963/2019: nel pronunciarsi sul ricorso di un risparmiatore che aveva acquistato dei buoni postali negli anni 1982 e 1983, dunque in data antecedente al D.M. 13.06.1986, la S.C. ha confermato la legittimità del mutamento in peius dei tassi di interessi disposta col citato D.M. 13.06.1986, ma tali affermazioni – a parere degli appellanti – si riferirebbero ai soli buoni emessi prima dell'emanazione del menzionato decreto ministeriale;
volendo continuare a dare tutela all'affidamento del risparmiatore, la
Corte avrebbero così ribadito che la modifica in senso peggiorativo dei tassi di interesse non è applicabile ai buoni sottoscritti in data successiva.
2.5 – Da ultimo, gli appellanti precisano che contrariamente a quanto affermato da
[...]
in primo grado, essi non avrebbero mai contestato l'applicazione ai rendimenti CP_1
riportati sui buoni della ritenuta fiscale annua del 12,5 % prevista normativamente, ma hanno solo richiesto le somme determinate applicando i rendimenti riportati a tergo dei buoni, già al netto della ritenuta fiscale.
3. – L'accoglimento, nelle more, del reclamo amministrativo da parte di CP_1
e il permanere del contrasto sul quantum degli interessi.
3.1 - Nelle more di questo giudizio di appello, precisamente con lettera 9.08.2022,
[...]
Parte
ha accolto il reclamo amministrativo riconoscendo che “i nove …. emessi il CP_1
03/06 ed il 02/07/1992, appartengono … alla serie Q”, ma “recano a tergo le condizioni garantite dall'antecedente serie P”, sicchè le strutture centrali della società comunicano che
“sarà successivamente corrisposta …. la somma integrativa di € 167.402,45 (€ 18.805,70 X
5 + € 18.600,27 X 3 + € 17.573,14) pari alla differenza tra il minore rendimento offerto dalla corretta serie di appartenenza di € 245.312,98 (€ 27.493,72 × 5 + € 27.257,00 x 3 + €
26.073,38) ed il più remunerativo rendimento offerto dall'antecedente serie di € 412.715,43
(€ 46.299,42 × 5 + € 45.857,27 x 3 + € 43.646,52)”; nella missiva si precisa, nondimeno, che con l'incasso della somma “si riterrà espressa, in relazione all'oggetto del presente
7 riscontro, la rinuncia ad ogni ulteriore pretesa nei confronti di , che sarà CP_1 contestualmente liberata da ogni conseguente obbligazione diretta o indiretta”.
La differenza indicata in € 167.402,45 è stata liquidata in favore dei tre possessori dei buoni postali.
3.2 - La missiva in questione, diretta alla p.e.c. del legale degli appellanti, è datata
9.08.2022, e dunque prima della celebrazione della prima udienza ex art. 350 c.p.c. al
20.09.2022 e della successiva udienza di precisazione delle conclusioni del 21.03.2023, ma viene prodotta in copia dagli appellanti solo in allegato alla comparsa conclusionale, con il proprio doc. X.
Anche dopo la rimessione in istruttoria della causa, per verificare se vi fosse accordo sulla somma riconosciuta da , è rimasto il contrasto tra le parti. CP_1
Gli appellanti interpretano, infatti, la comunicazione in parola alla stregua di un riconoscimento espresso di della fondatezza delle loro pretese, ma CP_1 rivendicano, rispetto a quanto indicato nella missiva di accoglimento del reclamo, l'ulteriore somma di € 76.222,23, pari alla differenza tra gli importi dovuti applicando i rendimenti della serie “P”, in € 488.937,66, e gli importi dovuti applicando i rendimenti della serie “Q”, in
412.715,43; tale maggiore importo risulterebbe dal diverso criterio di applicazione della ritenuta fiscale, che secondo si applicherebbe anno per anno secondo CP_1 un principio di competenza, mentre secondo gli appellanti andrebbe applicata solo all'atto del rimborso dei buoni fruttiferi – tale essendo il significato corretto dell'art. 1, co. 2, d.l.
556/86; sarebbe per il resto stata pienamente riconosciuta da la debenza CP_1 nell'an debeatur della differenza tra i due importi.
La difesa di , prendendo atto della volontà della società espressa nella CP_1
citata missiva, ribadisce la correttezza del conteggio, effettuato in conformità a quanto previsto dal d.m. 23.6.1997, che per le serie di buoni contraddistinti dalle lettere “Q”, “R” ed
“S” emessi fino al 31.12.1996, prevede la capitalizzazione degli interessi al netto della ritenuta fiscale, fissata nella misura fissa del 12,50 % e calcolata secondo l'art. 5 d.l. 236/96 secondo un principio di cassa;
ma soprattutto, evidenzia come l'accettazione dell'offerta abbia implicato la rinuncia ad ogni ulteriore o diversa pretesa da parte dei tre sottoscrittori, rimarcando come dirimente la condizione, precisata a chiare lettere nella missiva del
9.08.2022, per cui “con l'incasso del predetto assegno, si riterrà espressa, in relazione all'oggetto del presente ricorso, la rinuncia ad ogni ulteriore pretesa nei confronti di
[...]
”. CP_1
8 3.3 – Ritiene la Corte che i motivi di impugnazione sviluppati dalla difesa appellante siano superati dal perfezionarsi dell'accordo relativo alla liquidazione del differenziale tra i rendimenti della serie “Q” e quelli della serie “P” e dal pagamento, richiesto dagli stessi possessori dei buoni, delle relative somme.
, con la lettera del 9.08.2022, ha accolto il reclamo amministrativo ed ha CP_1 provveduto a liquidare “la differenza tra il minore rendimento offerto dalla corretta serie di appartenenza … ed il più remunerativo rendimento offerto dall'antecedente serie” (la serie
“P”), determinandone l'importo in € 167.402,45. Nella predetta lettera si precisa: “Resta inteso che, con l'incasso del predetto assegno, si riterrà espressa, in relazione all'oggetto del presente ricorso, la rinuncia ad ogni ulteriore pretesa nei confronti di , che CP_1 sarà contestualmente liberata da ogni conseguente obbligazione diretta o indiretta…”.
Pertanto, gli odierni appellanti, riscuotendo le somme, hanno di fatto aderito alla rinuncia ad ogni ulteriore e diversa pretesa e non possono più insistere in questa sede sui motivi di gravame, anche solo per le pretese differenze tra quanto liquidato dalle POSTE e quanto da essi preteso sulla base di un diverso calcolo fiscale.
Non si può infatti dire che essi abbiano accettato l'importo come acconto e con riserva di richiedere una pretesa differenza attiva, proseguendo per questa il giudizio: il tenore della clausola inserita nella comunicazione di accoglimento del reclamo, che condizionava la erogazione della somma alla rinuncia ad ogni eventuale ulteriore pretesa in ordine al diritto al rimborso dei buoni postali ed alla misura dei relativi interessi, è assolutamente chiaro, e la riscossione delle somme da corrispondersi in base alla citata missiva non può che assumere il significato di accettazione anche di questa condizione, mentre la riserva di chiedere nuove e maggiori somme corrisponde ad una protestatio contra factum, inidonea a privare di valore la manifestazione tacita di volontà nell'accettazione della proposta contrattuale avanzata da e contenuta nella predetta comunicazione. CP_1
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.
4. – Le spese.
Sulla questione di diritto sottesa all'impugnazione vi era contrasto nella giurisprudenza di merito al tempo dell'introduzione del giudizio nel 2019 (la stessa Corte d'Appello di Torino si era pronunciata nel senso dell'orientamento fatto proprio dagli odierni appellanti: vds., tra le altre, la sent. n. 183/2021), e su tale questione la S.C. si è pronunciata per la prima volta con le quattro “ordinanze gemelle” (nn. 4384/2022, 4763/2022, 4751/2022 e 4748/2022, la
9 prima pubblicata il 10.02 e le altre il 14.02.2022) a febbraio 2022 nel senso di escludere che il calcolo degli interessi sui buoni della serie “Q/P” per il periodo intercorrente tra il 21° e il
30° anno di validità vada compiuto sulla base di quella parte dell'impressione a stampa relativa ai vecchi titoli della serie “P”, anziché secondo le disposizioni dettate dal D.M.
13.06.1986, relativo ai buoni della serie “Q”.
Tali incertezze giurisprudenziali, unitamente alla reiezione della maggior pretesa avanzata dagli appellanti rispetto agli importi liquidati da in autotutela sulla scorta CP_1 di un diverso conteggio delle ritenute fiscali, costituiscono motivo, ai sensi dell'art. 92, 2° co., c.p.c., per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e contro Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
avverso la sent. n. 379/2021 emessa dal Tribunale di Biella in data Controparte_1
5.10.2021, con atto di citazione notificato in data 1.07.2019:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 14/02/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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