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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA pronunciata all'udienza del 15/1/2025
a seguito di trattazione ai sensi del 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3984/2022 r.g. tra
in qualità di legali rappresentanti del minore Parte_1 Parte_2
con il patrocinio dell'Avv. DONATELLA VICARI, Persona_1 ricorrente
e
, con il patrocinio della Dott.ssa TANDURELLA ANGELA CP_1 resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 8.8.2022, le parti ricorrenti hanno chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi all'indennità di frequenza del minore a decorrere Persona_1 dalla data della visita di revisione del 19.12.2019 e fino al compimento della maggiore età, oltre interessi legali, dovuti in virtù del decreto di omologa r.g. 409/2020 emesso il 31.8.2020 dal Tribunale di Tivoli.
Si è costituito in giudizio l' resistente, allegando e documentando di aver provveduto al CP_2 pagamento, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere
Con note autorizzate depositate per l'udienza del 27.7.2023, i ricorrenti hanno allegato e documentato di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto dalle parti ricorrenti, avendone interesse. la spettanza della pretesa è stata riconosciuta dallo stesso Ente con il richiamato provvedimento di liquidazione, intervenuto tuttavia oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445bis co 5 c.p.c.
Dagli atti depositati in giudizio si evince che le parti ricorrenti hanno ottenuto decreto di omologa, attestante la sussistenza del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta, all'esito del procedimento per ATP in data 19.12.2019, che ha trasmesso la dichiarazione AP70 in data 7.10.2021 ed ha notificato il decreto di omologa in data 16.9.2021, correttamente alla sede provinciale.
Il ricorso è stato depositato in data 8.8.2022.
Soltanto in data 14.11.2023 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto.
La domanda, al momento della proposizione, era quindi virtualmente fondata nel merito:
Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, con esclusione della fase istruttoria in ragione del mancato svolgimento di attività defensionale delle parti in tale fase e con applicazione dell'art. 4, co. 4, in considerazione dell'assenza di fase istruttoria e considerata l'assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3984/2022 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere e quanto alle spese, accertata la fondatezza della pretesa e la soccombenza virtuale dell' condanna l'Ente resistente al pagamento CP_1 delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 15.1.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA pronunciata all'udienza del 15/1/2025
a seguito di trattazione ai sensi del 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3984/2022 r.g. tra
in qualità di legali rappresentanti del minore Parte_1 Parte_2
con il patrocinio dell'Avv. DONATELLA VICARI, Persona_1 ricorrente
e
, con il patrocinio della Dott.ssa TANDURELLA ANGELA CP_1 resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 8.8.2022, le parti ricorrenti hanno chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi all'indennità di frequenza del minore a decorrere Persona_1 dalla data della visita di revisione del 19.12.2019 e fino al compimento della maggiore età, oltre interessi legali, dovuti in virtù del decreto di omologa r.g. 409/2020 emesso il 31.8.2020 dal Tribunale di Tivoli.
Si è costituito in giudizio l' resistente, allegando e documentando di aver provveduto al CP_2 pagamento, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere
Con note autorizzate depositate per l'udienza del 27.7.2023, i ricorrenti hanno allegato e documentato di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto dalle parti ricorrenti, avendone interesse. la spettanza della pretesa è stata riconosciuta dallo stesso Ente con il richiamato provvedimento di liquidazione, intervenuto tuttavia oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445bis co 5 c.p.c.
Dagli atti depositati in giudizio si evince che le parti ricorrenti hanno ottenuto decreto di omologa, attestante la sussistenza del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta, all'esito del procedimento per ATP in data 19.12.2019, che ha trasmesso la dichiarazione AP70 in data 7.10.2021 ed ha notificato il decreto di omologa in data 16.9.2021, correttamente alla sede provinciale.
Il ricorso è stato depositato in data 8.8.2022.
Soltanto in data 14.11.2023 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto.
La domanda, al momento della proposizione, era quindi virtualmente fondata nel merito:
Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, con esclusione della fase istruttoria in ragione del mancato svolgimento di attività defensionale delle parti in tale fase e con applicazione dell'art. 4, co. 4, in considerazione dell'assenza di fase istruttoria e considerata l'assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3984/2022 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere e quanto alle spese, accertata la fondatezza della pretesa e la soccombenza virtuale dell' condanna l'Ente resistente al pagamento CP_1 delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 15.1.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni