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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 5944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5944 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1201/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1201/2024
Oggi 20 Novembre 2025, tramite note scritte ex art. 127 ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi: per 'avv. SENO PAOLO;
Parte_1 per l'avv. MARCHI MONICA. Parte_2 I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note depositate. Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1201/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SENO PAOLO
ATTRICE contro
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MARCHI MONICA CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza. Per l'attrice:
“- accertare e dichiarare la detenzione sine titulo dell'immobile sito in Venezia, località Marghera, via Bernardino Canal 3/A posta in essere dall'odierno convenuto sig. ; Parte_2
- per l'effetto, condannare il medesimo sig. al rilascio dell'immobile sito in Venezia, Parte_2 località Marghera, via Bernardino Canal 3/A, in favore dell'attrice sig.ra Parte_1 Con vittoria di spese, competenze e onorari”; per il convenuto:
“Nel merito in via preliminare: per quanto in narrativa accertare e dichiarare che l'attrice è decaduta dal proporre azione possessoria Nel merito in via principale:
1. Per quanto esposto in narrativa, accertare e dichiarare che tra le parti è intervenuto un negozio giuridico avente ad oggetto l'immobile sito in Marghera Venezia via B. Canal 3/a per l'uso dell'immobile quale abitazione principale da parte del signor;
Pt_2
2. Premesso il punto 1, accertare e dichiarare legittimo il possesso dell'immobile sito in Marghera Venezia B. Canal n. 3/a da parte del signor e ciò a far data dalla stipula del Parte_2 preliminare fino ad oggi e conseguentemente rigettare la domanda attorea afferente alla detenzione sine titulo e quella relativa al rilascio, ovvero dichiarare non fondata la domanda petitoria. Nel merito in via subordinata:
3. nel caso in cui il Tribunale ritenesse sussistente il diritto dell'attrice a riavere il possesso dell'immobile, per quanto in narrativa accertare e dichiarare che la richiesta di riavere l'immobile è pagina 2 di 4 stata formalizzata solo con l'atto di citazione, che il signor l'ha detenuto in totale Parte_2 buona fede, che ha detenuto legittimamente fino ad oggi l'immobile e in considerazione dello stato precario e di salute del convenuto, voglia concedere al signor un congruo termine per Parte_2 il rilascio dell'immobile. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. comprensivi di rimborso forfettario spese generali, Iva e C.p.a. come per legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione, la sig.ra allegava di essere proprietaria dell'immobile sito in Pt_1 Venezia Località Marghera, via Bernardino Canal 3/A, il quale sarebbe stato occupato dall'odierno convenuto sig. , e, per l'effetto, chiedeva la condanna del medesimo al rilascio Parte_2 dell'immobile.
In particolare, l'attrice dichiarava di aver sottoscritto, in data 11 agosto 2011, con il sig. , un Pt_2 contratto preliminare di vendita dell'immobile in questione, al prezzo di euro 100.000,00, da pagarsi dalla parte promittente acquirente (sig.ra alla parte promittente venditrice nei seguenti termini: Pt_1 euro diecimila a titolo di caparra confirmatoria (la signora alla sottoscrizione del preliminare Pt_1 consegnava euro duemila, il giorno dopo, il 23 agosto 2011 consegnava euro quattromila ed infine, in data 16 agosto 2011 consegnava i restanti euro quattromila).
In data 05 settembre 2017, il sig. e la sig.ra avrebbero stipulato il contratto definitivo di Pt_2 Pt_1 compravendita, avanti al Notaio, In data 26 gennaio 2018, le parti avrebbero Persona_1 sottoscritto un'appendice al contratto, ad integrazione dell'art. 6: l'accordo prevedeva che la materiale disponibilità del bene passasse dal sig. alla sig.ra in data 31 gennaio 2018, con Pt_2 Pt_1 l'appendice si prevedeva che la data fosse posticipata al 30 settembre 2018 e comunque non oltre al 31 dicembre 2018.
L'attuale occupazione da parte del sig. , quindi, avverrebbe in contrasto con la volontà Pt_2 dell'attrice.
Con la comparsa di risposta, il sig. riconosceva quanto sopra, ma asseriva che le parti Pt_2 avessero aggiunto al contratto un'ulteriore postilla, in data 08 gennaio 2019, scrivevano: “proroghiamo di cui sopra in data odierna”, senza fissare un termine, ma basandosi sul rapporto di fiducia e buona fede che connaturava il loro rapporto di amicizia.
Il sig. , inoltre, avrebbe corrisposto un affitto alla sig.ra di euro 470,00 mensili, senza Pt_2 Pt_1 che gli fosse stato concesso un regolare contratto;
dichiarava, quindi, di necessitare di un preavviso, per il rilascio dell'immobile, contestando la mancanza di una formale richiesta di chiusura o risoluzione del contratto. Sosteneva, quindi, di aver sempre posseduto legittimamente l'immobile. In data 11 Gennaio 2024, dunque, avrebbe ricevuto la notifica dell'atto di citazione, che considerava la prima richiesta di rilascio. Allegava di soffrire di angina instabile in sindrome metabolica misconosciuta e non trattata, lieve-moderata disfunzione ventricolare sinistra, cheratocono OO, OS pregressa KP perforante nel '98: pertanto in caso di accoglimento della domanda attorea, a causa del suo precario stato di salute, avrebbe avuto bisogno di un preavviso chiaro su quando rilasciare l'immobile. Concludeva, dunque, come riportato nelle premesse.
In seguito alla prima udienza, le parti venivano rimesse in mediazione obbligatoria, al cui esito veniva fissata l'odierna udienza di discussione, sostituita ex art. 127 ter cpc con note scritte, in cui le parti concludevano come già riportato nelle premesse.
All'esito del procedimento, si ritiene pacifico che tra le parti non sussista alcun valido contratto di locazione, in merito al quale il convenuto, invero, non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale. pagina 3 di 4 D'altro canto, è pacifico anche che il convenuto abbia ricevuto la detenzione dell'immobile per accordo con la proprietaria, odierna attrice, senza previsione di un termine, e che quest'ultima, quantomeno dalla notifica dell'atto di citazione, nel abbia chiesto la restituzione.
Ricorrono, dunque, gli elementi costitutivi di un comodato precario, con applicabilità dell'art. 1810 cc ed obbligo del convenuto di restituire immediatamente l'immobile.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari minimi dello scaglione di valore di riferimento (indeterminabile a complessità bassa – sino ad euro 52.000,00), vista la semplicità delle questioni trattate, senza computo di fase istruttoria, poiché non svoltasi autonomamente dalle altre.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna ex art. 1810 cc il convenuto sig. al rilascio immediato dell'immobile Parte_2 sito in Venezia, località Marghera, via Bernardino Canal 3/A, in favore dell'attrice sig.ra Pt_1
[...]
2) condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 2.906,00 per compensi, oltre c.u., diritti di Cancelleria, i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articoli 127 ter 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, ed allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1201/2024
Oggi 20 Novembre 2025, tramite note scritte ex art. 127 ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi: per 'avv. SENO PAOLO;
Parte_1 per l'avv. MARCHI MONICA. Parte_2 I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note depositate. Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1201/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SENO PAOLO
ATTRICE contro
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MARCHI MONICA CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza. Per l'attrice:
“- accertare e dichiarare la detenzione sine titulo dell'immobile sito in Venezia, località Marghera, via Bernardino Canal 3/A posta in essere dall'odierno convenuto sig. ; Parte_2
- per l'effetto, condannare il medesimo sig. al rilascio dell'immobile sito in Venezia, Parte_2 località Marghera, via Bernardino Canal 3/A, in favore dell'attrice sig.ra Parte_1 Con vittoria di spese, competenze e onorari”; per il convenuto:
“Nel merito in via preliminare: per quanto in narrativa accertare e dichiarare che l'attrice è decaduta dal proporre azione possessoria Nel merito in via principale:
1. Per quanto esposto in narrativa, accertare e dichiarare che tra le parti è intervenuto un negozio giuridico avente ad oggetto l'immobile sito in Marghera Venezia via B. Canal 3/a per l'uso dell'immobile quale abitazione principale da parte del signor;
Pt_2
2. Premesso il punto 1, accertare e dichiarare legittimo il possesso dell'immobile sito in Marghera Venezia B. Canal n. 3/a da parte del signor e ciò a far data dalla stipula del Parte_2 preliminare fino ad oggi e conseguentemente rigettare la domanda attorea afferente alla detenzione sine titulo e quella relativa al rilascio, ovvero dichiarare non fondata la domanda petitoria. Nel merito in via subordinata:
3. nel caso in cui il Tribunale ritenesse sussistente il diritto dell'attrice a riavere il possesso dell'immobile, per quanto in narrativa accertare e dichiarare che la richiesta di riavere l'immobile è pagina 2 di 4 stata formalizzata solo con l'atto di citazione, che il signor l'ha detenuto in totale Parte_2 buona fede, che ha detenuto legittimamente fino ad oggi l'immobile e in considerazione dello stato precario e di salute del convenuto, voglia concedere al signor un congruo termine per Parte_2 il rilascio dell'immobile. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. comprensivi di rimborso forfettario spese generali, Iva e C.p.a. come per legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione, la sig.ra allegava di essere proprietaria dell'immobile sito in Pt_1 Venezia Località Marghera, via Bernardino Canal 3/A, il quale sarebbe stato occupato dall'odierno convenuto sig. , e, per l'effetto, chiedeva la condanna del medesimo al rilascio Parte_2 dell'immobile.
In particolare, l'attrice dichiarava di aver sottoscritto, in data 11 agosto 2011, con il sig. , un Pt_2 contratto preliminare di vendita dell'immobile in questione, al prezzo di euro 100.000,00, da pagarsi dalla parte promittente acquirente (sig.ra alla parte promittente venditrice nei seguenti termini: Pt_1 euro diecimila a titolo di caparra confirmatoria (la signora alla sottoscrizione del preliminare Pt_1 consegnava euro duemila, il giorno dopo, il 23 agosto 2011 consegnava euro quattromila ed infine, in data 16 agosto 2011 consegnava i restanti euro quattromila).
In data 05 settembre 2017, il sig. e la sig.ra avrebbero stipulato il contratto definitivo di Pt_2 Pt_1 compravendita, avanti al Notaio, In data 26 gennaio 2018, le parti avrebbero Persona_1 sottoscritto un'appendice al contratto, ad integrazione dell'art. 6: l'accordo prevedeva che la materiale disponibilità del bene passasse dal sig. alla sig.ra in data 31 gennaio 2018, con Pt_2 Pt_1 l'appendice si prevedeva che la data fosse posticipata al 30 settembre 2018 e comunque non oltre al 31 dicembre 2018.
L'attuale occupazione da parte del sig. , quindi, avverrebbe in contrasto con la volontà Pt_2 dell'attrice.
Con la comparsa di risposta, il sig. riconosceva quanto sopra, ma asseriva che le parti Pt_2 avessero aggiunto al contratto un'ulteriore postilla, in data 08 gennaio 2019, scrivevano: “proroghiamo di cui sopra in data odierna”, senza fissare un termine, ma basandosi sul rapporto di fiducia e buona fede che connaturava il loro rapporto di amicizia.
Il sig. , inoltre, avrebbe corrisposto un affitto alla sig.ra di euro 470,00 mensili, senza Pt_2 Pt_1 che gli fosse stato concesso un regolare contratto;
dichiarava, quindi, di necessitare di un preavviso, per il rilascio dell'immobile, contestando la mancanza di una formale richiesta di chiusura o risoluzione del contratto. Sosteneva, quindi, di aver sempre posseduto legittimamente l'immobile. In data 11 Gennaio 2024, dunque, avrebbe ricevuto la notifica dell'atto di citazione, che considerava la prima richiesta di rilascio. Allegava di soffrire di angina instabile in sindrome metabolica misconosciuta e non trattata, lieve-moderata disfunzione ventricolare sinistra, cheratocono OO, OS pregressa KP perforante nel '98: pertanto in caso di accoglimento della domanda attorea, a causa del suo precario stato di salute, avrebbe avuto bisogno di un preavviso chiaro su quando rilasciare l'immobile. Concludeva, dunque, come riportato nelle premesse.
In seguito alla prima udienza, le parti venivano rimesse in mediazione obbligatoria, al cui esito veniva fissata l'odierna udienza di discussione, sostituita ex art. 127 ter cpc con note scritte, in cui le parti concludevano come già riportato nelle premesse.
All'esito del procedimento, si ritiene pacifico che tra le parti non sussista alcun valido contratto di locazione, in merito al quale il convenuto, invero, non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale. pagina 3 di 4 D'altro canto, è pacifico anche che il convenuto abbia ricevuto la detenzione dell'immobile per accordo con la proprietaria, odierna attrice, senza previsione di un termine, e che quest'ultima, quantomeno dalla notifica dell'atto di citazione, nel abbia chiesto la restituzione.
Ricorrono, dunque, gli elementi costitutivi di un comodato precario, con applicabilità dell'art. 1810 cc ed obbligo del convenuto di restituire immediatamente l'immobile.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari minimi dello scaglione di valore di riferimento (indeterminabile a complessità bassa – sino ad euro 52.000,00), vista la semplicità delle questioni trattate, senza computo di fase istruttoria, poiché non svoltasi autonomamente dalle altre.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna ex art. 1810 cc il convenuto sig. al rilascio immediato dell'immobile Parte_2 sito in Venezia, località Marghera, via Bernardino Canal 3/A, in favore dell'attrice sig.ra Pt_1
[...]
2) condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 2.906,00 per compensi, oltre c.u., diritti di Cancelleria, i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articoli 127 ter 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, ed allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
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