CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 22/01/2026, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 892/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAPIZZI ETTORE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4972/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tivoli - Piazza Del Governo 1 00019 Tivoli RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 66 2023 TARI 2023
contro
Comune di Tivoli - Piazza Del Governo 1 00019 Tivoli RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 66 2024 TARI 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, vista l'opposizione di Ricorrente_1 agli avvisi tramite i quali, a saldo della Tari del biennio 2023/24 e relativamente a un'unità immobiliare ubicata a Tivoli in Indirizzo_1, le era stato richiesto il pagamento di euro 404,00 complessivi;
lette altresì le controdeduzioni dell'opposto
Comune di Tivoli;
all'esito della discussione odierna osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Seguendo l'ordine dei motivi articolati a sostegno del ricorso e per ciò che innanzi tutto riguarda, dunque, la pretesa arbitrarietà della suddivisione della porzione destinata all'uso abitativo esclusivo dell'opponente, oggetto della presente disamina, e quella adibita ad attività di bed and breakfast, non hanno pregio le argomentazioni volte ad attribuire alla seconda una minor superficie di soli mq 34,73, posto che, conformemente a quanto adduce il Comune, ai fini della relativa tariffa domestica vanno computate non soltanto le aree destinate a esclusivo uso degli ospiti della struttura, ma pure quelle in uso comune con l'odierna opponente, quali giustappunto l'ingresso e la sala colazione. Altrettanto prive di fondamento, di conseguenza, risultano le doglianze in punto di duplicazione del tributo, sotto il testé detto profilo apparendo fondata la maggiore pretesa impositiva.
Quanto invece alla censura relativa alla mancata instaurazione del previo contraddittorio di cui all'art. 6 bis della Legge 212/00, la stessa ricorrente dà conto dell'ampia interlocuzione precedente l'emissione dei due avvisi. Manca comunque, qualsiasi allegazione in merito a quegli ulteriori elementi che, se allegati in quella sede, avrebbero sortito un diverso esito ai presenti fini.
Parimenti infondate, poi, si rivelano le censure in merito al difetto di motivazione dell'avviso, solo a considerare come l'odierna opponente non deduca di non essere stata adeguatamente messa a parte del titolo giustificativo della maggior pretesa e del criterio adottato per la sua liquidazione.
Le considerazioni sin qui svolte, in conclusione, importano il rigetto dell'opposizione.
Liquidate come da dispositivo, infine, le spese di lite sono addebitate in ragione della soccombenza, a mente dell'art. 15 del Dlgs n. 546/92.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: respinge l'opposizione; condanna l'opponente Ricorrente_1 al rimborso delle spese di lite, comprensive di euro 300 per compensi.
Roma, 21 gennaio 2025.
Il Giudice
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAPIZZI ETTORE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4972/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tivoli - Piazza Del Governo 1 00019 Tivoli RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 66 2023 TARI 2023
contro
Comune di Tivoli - Piazza Del Governo 1 00019 Tivoli RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 66 2024 TARI 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, vista l'opposizione di Ricorrente_1 agli avvisi tramite i quali, a saldo della Tari del biennio 2023/24 e relativamente a un'unità immobiliare ubicata a Tivoli in Indirizzo_1, le era stato richiesto il pagamento di euro 404,00 complessivi;
lette altresì le controdeduzioni dell'opposto
Comune di Tivoli;
all'esito della discussione odierna osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Seguendo l'ordine dei motivi articolati a sostegno del ricorso e per ciò che innanzi tutto riguarda, dunque, la pretesa arbitrarietà della suddivisione della porzione destinata all'uso abitativo esclusivo dell'opponente, oggetto della presente disamina, e quella adibita ad attività di bed and breakfast, non hanno pregio le argomentazioni volte ad attribuire alla seconda una minor superficie di soli mq 34,73, posto che, conformemente a quanto adduce il Comune, ai fini della relativa tariffa domestica vanno computate non soltanto le aree destinate a esclusivo uso degli ospiti della struttura, ma pure quelle in uso comune con l'odierna opponente, quali giustappunto l'ingresso e la sala colazione. Altrettanto prive di fondamento, di conseguenza, risultano le doglianze in punto di duplicazione del tributo, sotto il testé detto profilo apparendo fondata la maggiore pretesa impositiva.
Quanto invece alla censura relativa alla mancata instaurazione del previo contraddittorio di cui all'art. 6 bis della Legge 212/00, la stessa ricorrente dà conto dell'ampia interlocuzione precedente l'emissione dei due avvisi. Manca comunque, qualsiasi allegazione in merito a quegli ulteriori elementi che, se allegati in quella sede, avrebbero sortito un diverso esito ai presenti fini.
Parimenti infondate, poi, si rivelano le censure in merito al difetto di motivazione dell'avviso, solo a considerare come l'odierna opponente non deduca di non essere stata adeguatamente messa a parte del titolo giustificativo della maggior pretesa e del criterio adottato per la sua liquidazione.
Le considerazioni sin qui svolte, in conclusione, importano il rigetto dell'opposizione.
Liquidate come da dispositivo, infine, le spese di lite sono addebitate in ragione della soccombenza, a mente dell'art. 15 del Dlgs n. 546/92.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: respinge l'opposizione; condanna l'opponente Ricorrente_1 al rimborso delle spese di lite, comprensive di euro 300 per compensi.
Roma, 21 gennaio 2025.
Il Giudice