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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/02/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2904/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2904/2024 trattenuta in decisione all'udienza del
13.2.2025, promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bruno Parte_1 C.F._1
Appellante
contro
, in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria Zaccaria Controparte_1 P.IVA_1
( ) in persona del sindaco suo l.r.p.t., contumace Controparte_2 P.IVA_2
Appellati
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace- Spese giudiziali-
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio e onde proporre appello Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 371/2024 resa dal Giudice di Pace di in data 05.04.2024, non notificata, CP_2
con la quale è stato definito il procedimento civile n. 301/2023 avente ad oggetto opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 202170731332841873011111 relativa a consumi idrici per gli anni pagina 1 di 4 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (oltre oneri, interessi, sanzioni e diritti di notifica),emessa dalla società appellata quale concessionaria per la riscossione coattiva delle entrate dell'ente comunale, nella parte in cui l'Ufficio adito ha disposto la compensazione delle spese di lite, pur a seguito dell'annullamento dell'atto opposto in accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata con l'opposizione, assumendo l'assenza di motivazione in violazione dell'art. 132 , II co. c.p.c. e l'inosservanza dei principi dettati dagli artt. 91 e 92 c.p.c., stante l'esito vittorioso dell'azione e l'assenza delle ipotesi di deroga al principio di soccombenza previste dal codice di rito e nella sentenza della Corte
Costituzionale del 19/04/2018 n° 77.
Ha quindi chiesto “riformare l'impugnata sentenza ed in accoglimento delle proposte domande, per ciò che concerne il punto oggetto di doglianza, condannare ed il , Controparte_1 Controparte_2 in solido tra loro, al pagamento delle spese ed onorari liquidandone l'ammontare per entrambi i gradi di giudizio alla luce delle tariffe professionali vigenti nei confronti del sottoscritto difensore antistatario”.
Il benché ritualmente citato, non si è costituito, dichiarandosene quindi la Controparte_2
contumacia.
ha resistito all'appello, sostenendo l'adeguata motivazione della disposta Controparte_1
compensazione, tenuto conto dell'assoluta semplicità della controversia, per come desumibile dalla mera lettura dell'atto introduttivo del giudizio, nonché dell'assenza di qualsiasi particolare attività processuale.
Ha quindi chiesto “rigettare l'appello proposto, poiché inammissibile, improponibile ed infondato in fatto e in diritto, confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze difensive del doppio grado di giudizi”.
La causa è stata trattenuta in decisione sulla documentazione offerta in comunicazione, acquisito il fascicolo di primo grado.
***************
L'appello è fondato e va accolto.
Il G.d.P. adito, accolta l'opposizione, ha però disposto la compensazione delle spese, omettendo affatto pagina 2 di 4 di motivare la disposizione.
Dalla sentenza gravata, inoltre, non emerge la ricorrenza delle condizioni alla stregua delle quali l'art. 92 c.p.c. consente la deroga al principio della soccombenza dettato dall'art. 91 c.p.c. e consistenti nella
“soccombenza reciproca”, nella “assoluta novità della questione trattata” e nel “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Neppure risultano ricavabili dalla parte motiva dell'atto gravato e dagli atti le “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 consentono comunque la compensazione delle spese giudiziali, non ravvisabili nella eventuale semplicità delle questioni trattate, evidenziata dall'appellata costituita.
Segue dunque l'accoglimento dell'appello, con condanna delle convenute al pagamento delle spese di giudizio di primo grado, di cui in dispositivo.
L'esito del gravame giustifica altresì la richiesta condanna al pagamento delle spese di questo grado, come liquidate in dispositivo.
Segue infine la distrazione delle sole spese di secondo grado, posto che in prime cure la parte è stata patrocinata da diverso difensore non dichiaratosi distrattario e rilevato che pur potendo il difensore chiedere la distrazione anche per gli altri difensori dello stesso cliente (in nome e per conto proprio, quanto ai suoi onorari e in nome e per conto altrui per onorari e spese degli altri professionisti) deve escludersi che la distrazione delle spese di un determinato grado possa essere domandata per la prima volta nel successivo (cfr. in termini Cass.n. 16244/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'appello ed in conseguente, parziale riforma della sentenza n.371/20240, condanna ed il in solido al pagamento delle spese di primo grado, Controparte_1 Controparte_2
che liquida in euro 125,00 per esborsi ed euro 633,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa,; condanna ed il in solido al pagamento delle spese di lite di questo Controparte_1 Controparte_2 grado di giudizio, che si liquidano in € 174,00 per spese e € 852,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a, con distrazione in favore dell'avv. Pt_1
pagina 3 di 4 Cosenza, 13 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2904/2024 trattenuta in decisione all'udienza del
13.2.2025, promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bruno Parte_1 C.F._1
Appellante
contro
, in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria Zaccaria Controparte_1 P.IVA_1
( ) in persona del sindaco suo l.r.p.t., contumace Controparte_2 P.IVA_2
Appellati
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace- Spese giudiziali-
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio e onde proporre appello Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 371/2024 resa dal Giudice di Pace di in data 05.04.2024, non notificata, CP_2
con la quale è stato definito il procedimento civile n. 301/2023 avente ad oggetto opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 202170731332841873011111 relativa a consumi idrici per gli anni pagina 1 di 4 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (oltre oneri, interessi, sanzioni e diritti di notifica),emessa dalla società appellata quale concessionaria per la riscossione coattiva delle entrate dell'ente comunale, nella parte in cui l'Ufficio adito ha disposto la compensazione delle spese di lite, pur a seguito dell'annullamento dell'atto opposto in accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata con l'opposizione, assumendo l'assenza di motivazione in violazione dell'art. 132 , II co. c.p.c. e l'inosservanza dei principi dettati dagli artt. 91 e 92 c.p.c., stante l'esito vittorioso dell'azione e l'assenza delle ipotesi di deroga al principio di soccombenza previste dal codice di rito e nella sentenza della Corte
Costituzionale del 19/04/2018 n° 77.
Ha quindi chiesto “riformare l'impugnata sentenza ed in accoglimento delle proposte domande, per ciò che concerne il punto oggetto di doglianza, condannare ed il , Controparte_1 Controparte_2 in solido tra loro, al pagamento delle spese ed onorari liquidandone l'ammontare per entrambi i gradi di giudizio alla luce delle tariffe professionali vigenti nei confronti del sottoscritto difensore antistatario”.
Il benché ritualmente citato, non si è costituito, dichiarandosene quindi la Controparte_2
contumacia.
ha resistito all'appello, sostenendo l'adeguata motivazione della disposta Controparte_1
compensazione, tenuto conto dell'assoluta semplicità della controversia, per come desumibile dalla mera lettura dell'atto introduttivo del giudizio, nonché dell'assenza di qualsiasi particolare attività processuale.
Ha quindi chiesto “rigettare l'appello proposto, poiché inammissibile, improponibile ed infondato in fatto e in diritto, confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze difensive del doppio grado di giudizi”.
La causa è stata trattenuta in decisione sulla documentazione offerta in comunicazione, acquisito il fascicolo di primo grado.
***************
L'appello è fondato e va accolto.
Il G.d.P. adito, accolta l'opposizione, ha però disposto la compensazione delle spese, omettendo affatto pagina 2 di 4 di motivare la disposizione.
Dalla sentenza gravata, inoltre, non emerge la ricorrenza delle condizioni alla stregua delle quali l'art. 92 c.p.c. consente la deroga al principio della soccombenza dettato dall'art. 91 c.p.c. e consistenti nella
“soccombenza reciproca”, nella “assoluta novità della questione trattata” e nel “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Neppure risultano ricavabili dalla parte motiva dell'atto gravato e dagli atti le “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 consentono comunque la compensazione delle spese giudiziali, non ravvisabili nella eventuale semplicità delle questioni trattate, evidenziata dall'appellata costituita.
Segue dunque l'accoglimento dell'appello, con condanna delle convenute al pagamento delle spese di giudizio di primo grado, di cui in dispositivo.
L'esito del gravame giustifica altresì la richiesta condanna al pagamento delle spese di questo grado, come liquidate in dispositivo.
Segue infine la distrazione delle sole spese di secondo grado, posto che in prime cure la parte è stata patrocinata da diverso difensore non dichiaratosi distrattario e rilevato che pur potendo il difensore chiedere la distrazione anche per gli altri difensori dello stesso cliente (in nome e per conto proprio, quanto ai suoi onorari e in nome e per conto altrui per onorari e spese degli altri professionisti) deve escludersi che la distrazione delle spese di un determinato grado possa essere domandata per la prima volta nel successivo (cfr. in termini Cass.n. 16244/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'appello ed in conseguente, parziale riforma della sentenza n.371/20240, condanna ed il in solido al pagamento delle spese di primo grado, Controparte_1 Controparte_2
che liquida in euro 125,00 per esborsi ed euro 633,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa,; condanna ed il in solido al pagamento delle spese di lite di questo Controparte_1 Controparte_2 grado di giudizio, che si liquidano in € 174,00 per spese e € 852,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a, con distrazione in favore dell'avv. Pt_1
pagina 3 di 4 Cosenza, 13 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
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