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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/04/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 345/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 345/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. FIORINI Parte_1 P.IVA_1
SIMONE, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
TOGNOZZI MAILA, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. comunicata il 14.1.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Firenze adito, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 1007/2022 depositata-pubblicata il 6.12.2022, emessa dal Tribunale di Pistoia - Giudice Dr. E. Venzo: in tesi, accertare come mancante od insufficiente la prova in giudizio dell'avvenuto furto a danno dell'attore , e conseguentemente respingere CP_1
integralmente la domanda di indennizzo a termini di polizza assicurativa, come dallo stesso formulata;
in ipotesi, ridurre comunque di € 6.300,00, o della misura ritenuta di giustizia, gli importi liquidati dal Giudice di primo grado in favore dell'attore a titolo di indennizzo assicurativo per la lamentata sottrazione dei tappeti e per le spese di riparazione del portone del garage. Vittoria di spese e competenze professionali”
Per parte appellata: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di ogni e qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da (già Parte_1
), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Milano, 20161, Controparte_2
via A. Scarsellini, n°14, avverso la sentenza n.1007/2022 del 06.12.22 del Tribunale di
Pistoia, pubblicata il 06.12.22 e mai notificata.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1007/2022 del Tribunale di Pistoia pubblicata il 6.12.2022 in materia assicurazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
L. conveniva dinanzi al Tribunale di Pistoia con cui CP_1 Parte_1
aveva stipulato polizza assicurativa danni per ottenere il pagamento dell'indennizzo assicurativo per furto subito in data 18.2.2018.
L'attore in particolare allegava che la mattina del 19 febbraio 2018, recatosi intorno alle ore 8 del mattino nel garage costituente pertinenza della propria abitazione, si avvedeva che la serratura del portone era stata forzata e nella cantina , da cui si accede dal garage, erano stati asportati diversi beni , dettagliatamente elencati nella denuncia effettuata il 20 febbraio 2018 ai CC.
La compagnia convenuta costituitasi non contestava l'operatività della polizza, ma eccepiva che l'attore non avesse dato prova del sinistro e del danno conseguente.
La causa, istruita attraverso produzioni documentali, prove testimoniali, e ctu per valutare la congruità della quantificazione dei danni fornita dall'attore in relazione al presumibile valore dei beni mobili oggetto del furto all'epoca dei fatti. , era definita con la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c di accoglimento della domanda attorea e condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 11.060,00, oltre interessi e rivalutazione a titolo di indennizzo assicurativo, oltre spese di lite e di ctu.
Avverso siffatta decisione la compagnia assicurativa interponeva appello fondato su due motivi, il primo con cui censurava la valutazione operata dal primo giudice delle risultanze istruttorie ai fini della prova del furto, sostenendo invece che l'attore non avesse dimostrato l'effettiva verificazione del sinistro;
con il secondo lamentava una erronea quantificazione del danno con riferimento alle spese di verniciatura del garage, perché non necessarie, e alla stima del valore dei tappeti asportati, operata dal Tribunale.
Ritualmente costituitosi, l'appellato chiedeva il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa era trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 17 ter c.p.c del 14.1.025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 10 aprile 2025, dopo la scadenza dei concessi termini ex art. 190 c.p.c
2. Sulla prova del sinistro
Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza del Tribunale di Pistoia nella parte in cui ha ritenuto che l'attore abbia provato l'effettiva verificazione del sinistro, per la seguente e articolata argomentazione: “L'istruttoria orale espletata, con particolare riferimento all'escussione del teste (il quale ha ricordato che una mattina nel Tes_1
febbraio 2018 “il sig. venne presso l'Hotel Columbia ove io lavoravo e mi riferì di aver CP_1
subito un furto presso la sua abitazione”), nonché l'analisi della documentazione prodotta
(cfrdenunzia di furto sporta nei giorni immediatamente successivi il sinistro;
n. 3 foto concernenti lo scasso alla serratura del garage, sulla cui genuinità e rappresentatività dello stato dei luoghi di causa subito dopo il fatto non vi è motivo di dubitare, sia perché non specificamente contestata dalla Compagnia nella prima difesa utile successiva a detta produzione documentale, sia alla luce degli accertamenti compiuti dal CTU di cui si dirà infra;
– docc. 3, 19-21 fascicolo attoreo) consentono di ritenere provata la verificazione del sinistro denunziato dall'attore, consistito nel furto subito in data 18.2.2018 all'interno del garage e della cantina posti nell'immobile di proprietà sito in Pieve a Nievole via dei Pini n. 34.
Quanto alla dedotta inattendibilità del teste per aver questi temporalmente Testimone_2
collocato il fatto riferito in un orario non compatibile con le allegazioni attoree, è sufficiente osservare come, contrariamente a quanto argomentato dalla Compagnia in sede di note conclusionali autorizzate, il teste non ha mai dichiarato che l'attore, allorquando - “una mattina del febbraio 2018” – lo notiziava del furto subito, abbia fatto riferimento ad un episodio avvenuto la sera immediatamente precedente.
Il teste è dunque da reputare nel complesso attendibile e genuino in relazione ai fatti da esso riferiti, in quanto autore di una deposizione coerente in sé e non smentita dalle altre emergenze di causa.
Appurata l'attendibilità del sig. è poi da escludere che la deposizione dallo stessa resa, in Tes_1
quanto de relato actoris, sia priva di rilevanza probatoria (cfr. Cass. 21568/2020), dovendosi ritenere del tutto inverosimile che l'attore, già nel mese di febbraio 2018, abbia avuto la necessità di raccontare ad un amico un fatto in verità mai accaduto al solo fine di precostituirsi una prova nei confronti della propria compagnia di assicurazione in un momento in cui non era affatto ipotizzabile l'insorgere di una controversia con la stessa.
Ad ulteriore conferma dell'avvenuto furto con scasso, così come descritto in atto di citazione, si rileva che il CTU incaricato in corso di causa, sulla base dei documenti di causa e di quanto riscontrato durante il sopralluogo, ha accertato che il portone in legno del garage dell'attore “(..) presentava delle scalfitture e graffiature in prossimità dell'alloggio della serratura, che risultava essere sostituita subito dopo il furto” (cfr. relazione CTU p. 4).
Sulla base di semplice esame visivo alcun dubbio vi può essere sul fatto che la serratura scassata del garage di cui al corredo fotografico prodotto dall'attore (cfr. docc. 19-21 fascicolo attoreo) sia esattamente la stessa, riparata, ritratta nelle fotografie allegate alla relazione peritale.
Occorre poi aggiungere come vi sia evidenza documentale che gli interventi di messa in sicurezza e ripristino siano stati effettivamente compiuti in epoca di poco successiva al sinistro denunziato (cfr. fattura n. 193 emessa dalla Fass Serramenti srl in data 22.10.2018 relativamente ad intervento del 19 marzo per messa in sicurezza e ripristino parziale danno).”
La compagnia assicurativa sostiene invece che la deposizione del teste Tes_1
oltre ad essere de relato actoris , quindi priva di valenza probatoria, in realtà smentisca le allegazioni dell'attore, perché sarebbe impossibile che questi abbia scoperto il furto intorno alle ore 8 del 19.2.febbraio 2018 e più o meno al medesimo orario sia giunto presso l'albergo di sua proprietà sito in località diversa rispetto a quella della sua abitazione, per riferire al portiere dell'hotel, del furto subito. Tes_1
La doglianza in verità è suggestiva perché fondata su una valutazione della deposizione del teste non corretta, in quanto questi non ha dichiarato che lo stesso giorno del furto il gli abbia raccontato dell'accaduto, ma si è limitato a CP_1
riferire che una mattina di febbraio, mentre era prossimo a terminare il proprio turno di lavoro intorno alle 8, il recatosi come era solito a quell'ora presso CP_1
l'albergo, si era lamentato di aver subito un furto nella cantina della propria abitazione.
Per quanto concerne poi il valore probatorio di siffatta testimonianza, si osserva come correttamente il primo giudice l'abbia considerata quale elemento indiziario ai fini della prova dell'evento lesivo, ritenendo credibile il teste con riferimento al fatto riferito direttamente appreso, ovvero che nel febbraio 2018 il gli CP_1
abbia raccontato di essere stato vittima di un furto.
Alcuna rilevanza significativa ha poi la circostanza che la denuncia ai CC sia stata fatta dall'assicurato la mattina del 20 febbraio e non il giorno stesso della scoperta del sinistro (19 febbraio ), avendo il dovuto avere il tempo di avvedersi di CP_1
quali e quanti beni mobili gli fossero stati sottratti, per poi formalizzare la denuncia dettagliata presentata ai CC il giorno dopo, la quale contiene un preciso elenco degli stessi ( cfr documento in atti). Del tutto superfluo sarebbe stato poi che il richiedesse l'intervento delle Forze dell'Ordine, a distanza ormai di diverse CP_1
ore dalla consumazione del reato, con solo danni alla serratura del garage e sottrazione di bicilette, tappeti e bottiglie di vino.
Per quanto attiene alle foto del portone del garage prodotte dall'assicurato in allegato all'atto di citazione e raffiguranti la serratura forzata e danneggiata, il consulente tecnico nominato dal Tribunale, all'esito dell'ispezione compiuta, ha constatato la presenza di segni di effrazione e scalfitura , visibili anche dopo la riparazione, che l'attore ha provato aver eseguito nel marzo del 2018 (cfr. fattura n.
193 emessa dalla Fass Serramenti srl in data 22.10.2018 relativamente ad intervento del 19 marzo per messa in sicurezza e ripristino parziale danno), quindi a poca distanza dal furto. Infine le altre dichiarazioni testimoniali assunte nel pregresso giudizio e non attinte da alcuna censura da parte dell'appellante, circa la loro portata probatoria, hanno confermato che il fosse effettivamente proprietario dei CP_1
beni mobili sottratti dai ladri e non più rinvenuti, ulteriore elemento di prova dell'effettiva verificazione del sinistro oltre che del danno subito a causa del medesimo.
Il motivo va dunque respinto.
3. Sul danno
Con il secondo motivo l'appellante contesta la quantificazione del danno operata dal primo giudice, sulla scorta delle risultanze della ctu espletata, limitatamente ai costi di verniciatura e riparazione del portone del garage pari a complessivi €
560,00, assumendo che non vi fosse alcuna necessità di siffatto intervento in conseguenza del furto, poiché i ladri avevano danneggiato soltanto la serratura, nonché al valore economico di euro 5600,00 attribuito ai tre tappetti persiani sottratti , perché non ancorata a criteri di stima specifici, fra cui la vetustà dei beni, le cui effettive condizioni prima del sinistro, non sarebbero adeguatamente provate dalla documentazione fotografica prodotta dall'assicurato.
La doglianza non è meritevole di accoglimento.
Il perito assicurativo nominato ctu dal Tribunale, ha precisato che per il ripristino del danno al portone basculante del garage fossero necessari i seguenti interventi :
- Kit serratura a cilindro rotondo e asta chiavistello interno € 210,00
- Manodopera sostituzione serratura portone n. 1 ora a € 35/h € 35,00
- Manodopera riallineamento portone al telaio n. 3 ore a € 35/h € 105,00
- Materiale per stuccatura e verniciatura portone basculante € 140,00
- Manodopera per verniciatura al banco del portone e del telaio n. 2 operai per n. 8 ore cad. a € 35/h cad. € 560,00
La verniciatura dunque si pone quale completamento della riparazione, in considerazione degli interventi di sostituzione e riallineamento.
Per quanto attiene ai 3 tappeti persiani, è vero che le fotografie prodotte dall'assicurato ( doc. 26-27-28), non sono idonee a dimostrare qualità, dimensioni e tipologia dei tappetti, come osservato anche dal perito d'ufficio, tuttavia la teste amministratrice unica della Elmo srl con sede in Montecatini, ove Testimone_3
risiede il ha dichiarato di avergli venduto circa 10 anni prima del furto, CP_1
3 tappeti persiani di 10 mq al prezzo di complessivi euro 7.000. Il CTU nell'effettuare la sua valutazione ha tenuto conto delle dichiarazioni della teste circa dimensioni e prezzo di vendita , operando anche una riduzione delle misure dei manufatti per come rappresentati nelle foto esaminate( circa 6/7metri l'uno e non
10), ha altresì valutato il loro valore al momento del furto- considerando dunque il decorso di alcuni anni dall'acquisto- nell'importo di € 5600 , somma che appare congrua, in quanto la stima si fonda sulla considerazione della tipologia dei beni, del loro originario costo di acquisto e della loro vetustà, la quale tuttavia è relativa, trattandosi di tappeti persani, destinati notoriamente a lunga durata nel tempo.
In definitiva, l'appello deve essere respinto.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 considerato il valore della controversia ( scaglione fra € 5201 ed € 26.000), un impegno difensivo medio, esclusa la fase di trattazione/istruttoria in quanto non espletata.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell' appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza 1007/2022 del Tribunale Parte_1
di Pistoia, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell' appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 345/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. FIORINI Parte_1 P.IVA_1
SIMONE, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
TOGNOZZI MAILA, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. comunicata il 14.1.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Firenze adito, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 1007/2022 depositata-pubblicata il 6.12.2022, emessa dal Tribunale di Pistoia - Giudice Dr. E. Venzo: in tesi, accertare come mancante od insufficiente la prova in giudizio dell'avvenuto furto a danno dell'attore , e conseguentemente respingere CP_1
integralmente la domanda di indennizzo a termini di polizza assicurativa, come dallo stesso formulata;
in ipotesi, ridurre comunque di € 6.300,00, o della misura ritenuta di giustizia, gli importi liquidati dal Giudice di primo grado in favore dell'attore a titolo di indennizzo assicurativo per la lamentata sottrazione dei tappeti e per le spese di riparazione del portone del garage. Vittoria di spese e competenze professionali”
Per parte appellata: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di ogni e qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da (già Parte_1
), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Milano, 20161, Controparte_2
via A. Scarsellini, n°14, avverso la sentenza n.1007/2022 del 06.12.22 del Tribunale di
Pistoia, pubblicata il 06.12.22 e mai notificata.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1007/2022 del Tribunale di Pistoia pubblicata il 6.12.2022 in materia assicurazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
L. conveniva dinanzi al Tribunale di Pistoia con cui CP_1 Parte_1
aveva stipulato polizza assicurativa danni per ottenere il pagamento dell'indennizzo assicurativo per furto subito in data 18.2.2018.
L'attore in particolare allegava che la mattina del 19 febbraio 2018, recatosi intorno alle ore 8 del mattino nel garage costituente pertinenza della propria abitazione, si avvedeva che la serratura del portone era stata forzata e nella cantina , da cui si accede dal garage, erano stati asportati diversi beni , dettagliatamente elencati nella denuncia effettuata il 20 febbraio 2018 ai CC.
La compagnia convenuta costituitasi non contestava l'operatività della polizza, ma eccepiva che l'attore non avesse dato prova del sinistro e del danno conseguente.
La causa, istruita attraverso produzioni documentali, prove testimoniali, e ctu per valutare la congruità della quantificazione dei danni fornita dall'attore in relazione al presumibile valore dei beni mobili oggetto del furto all'epoca dei fatti. , era definita con la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c di accoglimento della domanda attorea e condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 11.060,00, oltre interessi e rivalutazione a titolo di indennizzo assicurativo, oltre spese di lite e di ctu.
Avverso siffatta decisione la compagnia assicurativa interponeva appello fondato su due motivi, il primo con cui censurava la valutazione operata dal primo giudice delle risultanze istruttorie ai fini della prova del furto, sostenendo invece che l'attore non avesse dimostrato l'effettiva verificazione del sinistro;
con il secondo lamentava una erronea quantificazione del danno con riferimento alle spese di verniciatura del garage, perché non necessarie, e alla stima del valore dei tappeti asportati, operata dal Tribunale.
Ritualmente costituitosi, l'appellato chiedeva il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa era trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 17 ter c.p.c del 14.1.025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 10 aprile 2025, dopo la scadenza dei concessi termini ex art. 190 c.p.c
2. Sulla prova del sinistro
Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza del Tribunale di Pistoia nella parte in cui ha ritenuto che l'attore abbia provato l'effettiva verificazione del sinistro, per la seguente e articolata argomentazione: “L'istruttoria orale espletata, con particolare riferimento all'escussione del teste (il quale ha ricordato che una mattina nel Tes_1
febbraio 2018 “il sig. venne presso l'Hotel Columbia ove io lavoravo e mi riferì di aver CP_1
subito un furto presso la sua abitazione”), nonché l'analisi della documentazione prodotta
(cfrdenunzia di furto sporta nei giorni immediatamente successivi il sinistro;
n. 3 foto concernenti lo scasso alla serratura del garage, sulla cui genuinità e rappresentatività dello stato dei luoghi di causa subito dopo il fatto non vi è motivo di dubitare, sia perché non specificamente contestata dalla Compagnia nella prima difesa utile successiva a detta produzione documentale, sia alla luce degli accertamenti compiuti dal CTU di cui si dirà infra;
– docc. 3, 19-21 fascicolo attoreo) consentono di ritenere provata la verificazione del sinistro denunziato dall'attore, consistito nel furto subito in data 18.2.2018 all'interno del garage e della cantina posti nell'immobile di proprietà sito in Pieve a Nievole via dei Pini n. 34.
Quanto alla dedotta inattendibilità del teste per aver questi temporalmente Testimone_2
collocato il fatto riferito in un orario non compatibile con le allegazioni attoree, è sufficiente osservare come, contrariamente a quanto argomentato dalla Compagnia in sede di note conclusionali autorizzate, il teste non ha mai dichiarato che l'attore, allorquando - “una mattina del febbraio 2018” – lo notiziava del furto subito, abbia fatto riferimento ad un episodio avvenuto la sera immediatamente precedente.
Il teste è dunque da reputare nel complesso attendibile e genuino in relazione ai fatti da esso riferiti, in quanto autore di una deposizione coerente in sé e non smentita dalle altre emergenze di causa.
Appurata l'attendibilità del sig. è poi da escludere che la deposizione dallo stessa resa, in Tes_1
quanto de relato actoris, sia priva di rilevanza probatoria (cfr. Cass. 21568/2020), dovendosi ritenere del tutto inverosimile che l'attore, già nel mese di febbraio 2018, abbia avuto la necessità di raccontare ad un amico un fatto in verità mai accaduto al solo fine di precostituirsi una prova nei confronti della propria compagnia di assicurazione in un momento in cui non era affatto ipotizzabile l'insorgere di una controversia con la stessa.
Ad ulteriore conferma dell'avvenuto furto con scasso, così come descritto in atto di citazione, si rileva che il CTU incaricato in corso di causa, sulla base dei documenti di causa e di quanto riscontrato durante il sopralluogo, ha accertato che il portone in legno del garage dell'attore “(..) presentava delle scalfitture e graffiature in prossimità dell'alloggio della serratura, che risultava essere sostituita subito dopo il furto” (cfr. relazione CTU p. 4).
Sulla base di semplice esame visivo alcun dubbio vi può essere sul fatto che la serratura scassata del garage di cui al corredo fotografico prodotto dall'attore (cfr. docc. 19-21 fascicolo attoreo) sia esattamente la stessa, riparata, ritratta nelle fotografie allegate alla relazione peritale.
Occorre poi aggiungere come vi sia evidenza documentale che gli interventi di messa in sicurezza e ripristino siano stati effettivamente compiuti in epoca di poco successiva al sinistro denunziato (cfr. fattura n. 193 emessa dalla Fass Serramenti srl in data 22.10.2018 relativamente ad intervento del 19 marzo per messa in sicurezza e ripristino parziale danno).”
La compagnia assicurativa sostiene invece che la deposizione del teste Tes_1
oltre ad essere de relato actoris , quindi priva di valenza probatoria, in realtà smentisca le allegazioni dell'attore, perché sarebbe impossibile che questi abbia scoperto il furto intorno alle ore 8 del 19.2.febbraio 2018 e più o meno al medesimo orario sia giunto presso l'albergo di sua proprietà sito in località diversa rispetto a quella della sua abitazione, per riferire al portiere dell'hotel, del furto subito. Tes_1
La doglianza in verità è suggestiva perché fondata su una valutazione della deposizione del teste non corretta, in quanto questi non ha dichiarato che lo stesso giorno del furto il gli abbia raccontato dell'accaduto, ma si è limitato a CP_1
riferire che una mattina di febbraio, mentre era prossimo a terminare il proprio turno di lavoro intorno alle 8, il recatosi come era solito a quell'ora presso CP_1
l'albergo, si era lamentato di aver subito un furto nella cantina della propria abitazione.
Per quanto concerne poi il valore probatorio di siffatta testimonianza, si osserva come correttamente il primo giudice l'abbia considerata quale elemento indiziario ai fini della prova dell'evento lesivo, ritenendo credibile il teste con riferimento al fatto riferito direttamente appreso, ovvero che nel febbraio 2018 il gli CP_1
abbia raccontato di essere stato vittima di un furto.
Alcuna rilevanza significativa ha poi la circostanza che la denuncia ai CC sia stata fatta dall'assicurato la mattina del 20 febbraio e non il giorno stesso della scoperta del sinistro (19 febbraio ), avendo il dovuto avere il tempo di avvedersi di CP_1
quali e quanti beni mobili gli fossero stati sottratti, per poi formalizzare la denuncia dettagliata presentata ai CC il giorno dopo, la quale contiene un preciso elenco degli stessi ( cfr documento in atti). Del tutto superfluo sarebbe stato poi che il richiedesse l'intervento delle Forze dell'Ordine, a distanza ormai di diverse CP_1
ore dalla consumazione del reato, con solo danni alla serratura del garage e sottrazione di bicilette, tappeti e bottiglie di vino.
Per quanto attiene alle foto del portone del garage prodotte dall'assicurato in allegato all'atto di citazione e raffiguranti la serratura forzata e danneggiata, il consulente tecnico nominato dal Tribunale, all'esito dell'ispezione compiuta, ha constatato la presenza di segni di effrazione e scalfitura , visibili anche dopo la riparazione, che l'attore ha provato aver eseguito nel marzo del 2018 (cfr. fattura n.
193 emessa dalla Fass Serramenti srl in data 22.10.2018 relativamente ad intervento del 19 marzo per messa in sicurezza e ripristino parziale danno), quindi a poca distanza dal furto. Infine le altre dichiarazioni testimoniali assunte nel pregresso giudizio e non attinte da alcuna censura da parte dell'appellante, circa la loro portata probatoria, hanno confermato che il fosse effettivamente proprietario dei CP_1
beni mobili sottratti dai ladri e non più rinvenuti, ulteriore elemento di prova dell'effettiva verificazione del sinistro oltre che del danno subito a causa del medesimo.
Il motivo va dunque respinto.
3. Sul danno
Con il secondo motivo l'appellante contesta la quantificazione del danno operata dal primo giudice, sulla scorta delle risultanze della ctu espletata, limitatamente ai costi di verniciatura e riparazione del portone del garage pari a complessivi €
560,00, assumendo che non vi fosse alcuna necessità di siffatto intervento in conseguenza del furto, poiché i ladri avevano danneggiato soltanto la serratura, nonché al valore economico di euro 5600,00 attribuito ai tre tappetti persiani sottratti , perché non ancorata a criteri di stima specifici, fra cui la vetustà dei beni, le cui effettive condizioni prima del sinistro, non sarebbero adeguatamente provate dalla documentazione fotografica prodotta dall'assicurato.
La doglianza non è meritevole di accoglimento.
Il perito assicurativo nominato ctu dal Tribunale, ha precisato che per il ripristino del danno al portone basculante del garage fossero necessari i seguenti interventi :
- Kit serratura a cilindro rotondo e asta chiavistello interno € 210,00
- Manodopera sostituzione serratura portone n. 1 ora a € 35/h € 35,00
- Manodopera riallineamento portone al telaio n. 3 ore a € 35/h € 105,00
- Materiale per stuccatura e verniciatura portone basculante € 140,00
- Manodopera per verniciatura al banco del portone e del telaio n. 2 operai per n. 8 ore cad. a € 35/h cad. € 560,00
La verniciatura dunque si pone quale completamento della riparazione, in considerazione degli interventi di sostituzione e riallineamento.
Per quanto attiene ai 3 tappeti persiani, è vero che le fotografie prodotte dall'assicurato ( doc. 26-27-28), non sono idonee a dimostrare qualità, dimensioni e tipologia dei tappetti, come osservato anche dal perito d'ufficio, tuttavia la teste amministratrice unica della Elmo srl con sede in Montecatini, ove Testimone_3
risiede il ha dichiarato di avergli venduto circa 10 anni prima del furto, CP_1
3 tappeti persiani di 10 mq al prezzo di complessivi euro 7.000. Il CTU nell'effettuare la sua valutazione ha tenuto conto delle dichiarazioni della teste circa dimensioni e prezzo di vendita , operando anche una riduzione delle misure dei manufatti per come rappresentati nelle foto esaminate( circa 6/7metri l'uno e non
10), ha altresì valutato il loro valore al momento del furto- considerando dunque il decorso di alcuni anni dall'acquisto- nell'importo di € 5600 , somma che appare congrua, in quanto la stima si fonda sulla considerazione della tipologia dei beni, del loro originario costo di acquisto e della loro vetustà, la quale tuttavia è relativa, trattandosi di tappeti persani, destinati notoriamente a lunga durata nel tempo.
In definitiva, l'appello deve essere respinto.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 considerato il valore della controversia ( scaglione fra € 5201 ed € 26.000), un impegno difensivo medio, esclusa la fase di trattazione/istruttoria in quanto non espletata.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell' appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza 1007/2022 del Tribunale Parte_1
di Pistoia, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell' appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.