Ordinanza collegiale 29 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 20 gennaio 2026
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 28/04/2026, n. 7683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7683 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07683/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07114/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7114 del 2023, proposto da
Cantiere Nautico Porto Romano s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Lorenzo Silvestrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Ciotola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento notificato in data 6.2.2023, avente a oggetto: “Ordinanza di sgombero, ex art. 823 Codice Civile, a carico della società Cantiere Nautico Porto Romano S.r.l., dal bene demaniale costituito da porzione di area golenale di circa 2.620 mq, posta in sinistra idraulica del Canale Navigabile nel tratto a Valle di ‘Capo due Rami’, censita al Catasto del Comune di Fiumicino al Foglio 1061 particella 20/p, nonché dallo specchio acqueo di circa 1.366 mq (di cui 316 mq occupati da pontili), antistante le particelle 20/p, 12/p e 19/p stesso foglio” .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa SA IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FA
1. Con ricorso notificato in data 7.4.2023, depositato in data 8.5.2023, la società in epigrafe ha impugnato il provvedimento con cui la Regione Lazio le ha ordinato “di rilasciare libero e vuoto da cose e persone il compendio demaniale” parimenti indicato in epigrafe, entro sessanta giorni dalla notifica.
1.1. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
“I - Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 2, del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità, correttezza, buona fede, trasparenza, proporzionalità e giusto procedimento. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per difetto assoluto di istruttoria, difetto dei presupposti, difetto assoluto di motivazione, illogicità, irragionevolezza manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento” - mediante il provvedimento gravato, l’Amministrazione avrebbe dato atto che il procedimento di “rinnovo” della concessione avviato su istanza della ricorrente non si sarebbe mai perfezionato e che, di conseguenza, quest’ultima non sarebbe in possesso del titolo per detenere l’area di cui si ordina lo sgombero: al riguardo, la ricorrente lamenta che, per tale via, la Regione avrebbe di fatto negato il “rinnovo” della concessione, omettendo del tutto di provvedere alla preventiva comunicazione dei motivi asseritamente ostativi all’accoglimento dell’istanza; di qui l’insuperabile profilo di illegittimità che affliggerebbe l’operato della P.A.;
“II – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità, correttezza, buona fede, trasparenza, proporzionalità e giusto procedimento. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare, per difetto assoluto di istruttoria, difetto dei presupposti, difetto assoluto di motivazione, illogicità ed irragionevolezza manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento” - nonostante la sussistenza di un preciso obbligo di provvedere, l’Amministrazione sarebbe rimasta a lungo inerte rispetto all’istanza di “rinnovo della concessione” del 14.4.2008 e non avrebbe mai concluso il procedimento avviato dalla ricorrente mediante l’adozione di un provvedimento espresso; sarebbe, dunque, evidente “l’illegittimità dell’operato (o meglio dell’inerzia) dell’Amministrazione regionale e comunque del tacito provvedimento di diniego in questa sede gravato” ;
“III - Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge regionale n. 32/2008. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge regionale n. 32/2008. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 682, della legge n. 145/2018. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità, correttezza, buona fede, trasparenza, proporzionalità e giusto procedimento. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare, per difetto assoluto di istruttoria, difetto dei presupposti, difetto assoluto di motivazione, illogicità ed irragionevolezza manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento” - l’ agere dell’Amministrazione sarebbe illegittimo in quanto non terrebbe conto delle proroghe disposte dal legislatore - statale e regionale (art. 18, co. 1, l.r. Lazio n. 32/2008; art. 2, co. 97, lett. a), l.r. Lazio n. 9/2010; l. n. 145/2018) - che riguarderebbero anche i beni oggetto dell’atto concessorio del 23.6.1997;
“IV - Violazione e falsa applicazione dell’art. 182 comma 2 del d.l. n 34/2020 come modificato dalla legge di conversione n 77/2020. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge regionale n. 32/2008. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge regionale n. 32/2008. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 682, della legge n. 145/2018. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità, correttezza, buona fede, trasparenza, proporzionalità e giusto procedimento. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare, per difetto assoluto di istruttoria, difetto dei presupposti, difetto assoluto di motivazione, illogicità ed irragionevolezza manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento” - si invoca la violazione dell’art. 182, co. 2, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv., con modif., dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, laddove stabilisce che, “. .. fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall’articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l’uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all’articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l’assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto . L’utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall’atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere...” .
2. Con una prima ordinanza collegiale (n. 18877/2025), la Regione intimata è stata invitata al deposito di “chiarimenti sui fatti di causa unitamente al provvedimento impugnato e agli altri atti e documenti di cui agli artt. 46, co. 2, e 65, co. 3, c.p.a.” , entro il 10.12.2025.
3. Con l’ord. n. 1150/2026, ritenuto che permanesse l’esigenza rappresentata con la ridetta ord. n. 18877/2025, è stato reiterato l’ordine, assegnando, quale termine per il deposito, il 28.2.2026.
4. La Regione Lazio, costituitasi il 4.2.2026, ha depositato, in data 19.2.2026, il provvedimento gravato e, successivamente, in data 2.3.2026, ulteriori documenti.
5. In data 12.3.2026, la stessa Amministrazione ha prodotto memoria.
6. All’udienza pubblica del 14.4.2026, la causa è passata in decisione.
IT
1. Il ricorso è infondato.
2. Non meritano accoglimento i primi due motivi di ricorso.
2.1. Va, preliminarmente, chiarito che, stando alla documentazione in atti, il titolo concessorio risalente al 1997 (depositato dalla ricorrente) ha ad oggetto esclusivamente le aree censite al Catasto del Comune di Fiumicino come particelle 90/p e 94/p del foglio 1061, mentre, con il provvedimento impugnato, viene ordinato lo sgombero dell’area censita come particella 20/p, nonché dello specchio acqueo di circa 1366 mq antistante le particelle 20/p, 12/p e 19/p dello stesso foglio 1061.
2.2. Nelle premesse dell’ordinanza gravata, con specifico riguardo all’area censita come particella 20/p, si fa riferimento a una domanda di concessione presentata dall’odierna ricorrente ai sensi del regolamento regionale n. 3/2004, allora vigente, e acquisita al protocollo dell’ente in data 20.4.2007, e la cui ammissibilità è stata pubblicata nel B.U.R. del 21.6.2008: l’ iter in questione non è mai stato perfezionato.
2.3. Tale circostanza non è contestata dalla parte ricorrente, che, infatti, attribuisce all’ordinanza di sgombero de qua valore di rigetto “tacito” della domanda di concessione a suo tempo presentata, per poi lamentare la mancanza del preavviso ai sensi dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990 e, comunque, l’illegittimità del lungo silenzio serbato dalla Regione (su quella che viene erroneamente indicata come istanza di “rinnovo” del 14.4.2008 e che è, con ogni probabilità, la ridetta domanda di concessione acquisita in data 20.4.2007 o altra istanza di concessione ex novo dell’area in questione, non agli atti del presente giudizio).
2.4. La prospettiva assunta nel ricorso non è condivisibile, in quanto il provvedimento qui gravato ha la sua base giuridica in altra norma di legge (art. 823 c.c.) ed è stato adottato all’esito di un procedimento distinto rispetto a quello avviato con la domanda di concessione ai sensi del ridetto regolamento regionale n. 3/2004 e a valle di una separata istruttoria, da cui è emersa l’assenza in capo all’odierna ricorrente di un titolo legittimante all’occupazione dell’area.
2.5. Di conseguenza, non è meritevole di favorevole considerazione la censura che si appunta sulla mancata comunicazione del preavviso di rigetto della domanda di concessione così come quella che ha ad oggetto la mancata adozione di un provvedimento espresso in riscontro alla medesima domanda; a quest’ultimo riguardo, è appena il caso di osservare che, per contestare la violazione dell’obbligo di provvedere sull’istanza di concessione de qua , l’odierna ricorrente avrebbe potuto (e dovuto) avvalersi degli strumenti di tutela all’uopo apprestati dall’ordinamento (cfr. artt. 31 e 117 c.p.a.).
3. È, altresì, infondato il terzo motivo di doglianza.
3.1. In proposito, basti ribadire che, per le aree oggetto dell’ordinanza qui gravata (ovverosia quelle censite come particella 20/p e specchio acqueo antistante le particelle 20/p, 12/p e 19/p del foglio 1061), non si contesta l’insussistenza in capo all’odierna ricorrente del titolo concessorio legittimante all’occupazione, che, pertanto (a prescindere da ogni considerazione in ordine al merito delle previsioni invocate), non avrebbe mai potuto essere oggetto di proroga ex lege .
4. È, infine, insuscettibile di accoglimento il quarto e ultimo motivo di ricorso, atteso che la disposizione - richiamata dalla ricorrente e contenuta nell’art. 182, co. 2, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv., con modif., dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 - è stata abrogata dall’art. 3, co. 5, l. 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, ossia dal 27 agosto 2022, mentre il provvedimento qui gravato è stato adottato successivamente a tale data, ovverosia nel febbraio 2023.
5. Per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
6. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico della società ricorrente in favore della Regione, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente a corrispondere, a titolo di spese di lite, in favore della Regione Lazio la somma complessiva di euro 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI ER di EZ, Presidente
SA IC, Referendario, Estensore
Francesca Sbarra, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| SA IC | RI ER di EZ |
IL SEGRETARIO