Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 18/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2838/2024 VG
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel.
Dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 16.11.2024 da
1) la sig.ra Parte_1
nata a [...] il [...],
residente in [...], codice fiscale C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa Palmiero
e
2) il sig. , Parte_2
nato a [...] il [...],
residente in [...], codice fiscale C.F._2
rappresentato e difeso dell'Avv. Giuseppe Fadda
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di GO (anno 2015, atto n. 1 parte I);
con i seguenti figli MINORI:
- , nata il [...] a [...]_1
FATTO
I coniugi, con ricorso depositato in data 16.11.2024, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
A) i coniugi vivranno separati, il sig. sposterà la residenza dalla casa coniugale entro 30 giorni Pt_2
dall'emissione della sentenza di separazione, con obbligo di mutuo rispetto;
B) le figlie minori resteranno affidate congiuntamente ai genitori e collocate presso la madre;
C) l'affidamento ed il mantenimento delle minori sarà così disciplinato:
- per il mantenimento delle figlie il sig. verserà € 400,00 (rivalutabili istat) mensili oltre il 50% delle Pt_2
spese straordinarie come da protocollo del Trib. di Como, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese;
- la signora percepirà per intero l'assegno unico, anche nel caso questo venisse ( per ragioni al Pt_1
momento non prevedibili) suddiviso dall'INPS in due quote tra i genitori;
- il papà starà con le figlie a week and alterni, i pernottamenti di presso il padre saranno Persona_2
immediatamente interrotti se la piccola manifestasse disagio;
- gli orari dei week-end del padre saranno gestiti come segue: dalle 8.00 del sabato alle 20.00 della domenica,
se la signora lavora il sabato, con accompagno delle figlie a casa dei nonni da parte della stessa;
Pt_1
- se invece la signora fosse di riposo o iniziasse tardi il lavoro il sabato ed il sig. pure Pt_1 Pt_2
lavorasse quel sabato, le bambine verranno prelevate dal padre presso la madre all'uscita dal lavoro e resteranno con lui sino alla domenica alle 20.00;
– la signora acconsente alla permanenza delle figlie presso i nonni paterni a condizione che Pt_1
il padre si assuma la piena e diretta responsabilità sulla loro vigilanza;
– il signor acconsente alla permanenza delle figlie presso i nonni materni a condizione che la Pt_2
madre si assuma la piena e diretta responsabilità sulla loro vigilanza;
- due pomeriggi sino alle 20.00 le minori staranno presso il padre, il sig. le preleverà all'uscita dalla Pt_2
scuola accompagnandole poi a casa dopo cena;
in particolare, nel week-end spettante al padre le piccole staranno in settimana con lui il martedì e il giovedì; nel week-end spettante alla madre le piccole staranno con il padre il lunedì e il giovedì – a settembre i genitori sceglieranno di comune accordo quale sport far fare alle bambine e si alterneranno nel loro accompagnamento;
– entrambi i genitori si occuperanno di accompagnare le minori nei loro impegni extrascolastici nei giorni in cui le stesse sono presso di loro;
entrambi i genitori sono facoltizzati a chiedere disponibilità ai nonni per i prelevamenti e gli accompagnamenti delle minori, e quando le bambine stanno presso di loro;
sia nonni paterni che i nonni materni avviseranno il genitore che le deve prelevare di eventuali uscite o ritardi imprevisti,
rendendosi comunque sempre reperibili al telefono
- i giorni di festività scolastica saranno equamente divisi tra i genitori, con alternanza di anno in anno, con le seguenti precisazioni:
• per le vacanze natalizie il periodo sarà così suddiviso: dal 24 al 26 di dicembre (fatte salve le giornate in cui il sig. lavora) le minori staranno con il padre mentre i restanti giorni verranno suddivisi Pt_2
tra i genitori secondo quanto previsto normalmente previsto (incluso il Capodanno);
• le minori trascorreranno il giorno di Pasqua e Lunedì in Albis con il padre pernottando presso di lui,
che le riaccompagnerà a casa il lunedì in albis alle ore 20.00, fatte salve le giornate in cui il sig.
lavora Pt_2
• le minori trascorreranno con la madre la fine del ramadan (per due giorni consecutivi ) e la festa della pecora (per tre giorni consecutivi);
• per le ferie estive si prevede che le minori trascorrano un periodo consecutivo di 15 giorni con ciascun genitore;
i genitori si comunicheranno i rispettivi periodi di ferie entro il 31 maggio di ogni anno;
per il solo 2024: i coniugi prevedono per le minori di trascorrere solo quattro giorni continuativi con ciascuno di essi;
• nei periodi di vacanza estiva ciascun genitore potrà chiamare liberamente l'altro per sentire telefonicamente o videochiamare le figlie almeno una volta al giorno.
• L'autovettura marca Renault - tipo Modus – targata CV475HD , intestata al signor , Parte_2
rimarrà nel pieno possesso dello stesso, che si assume ogni connessa e conseguente responsabilità
ed onere al riguardo;
• L'autovettura marca Kia - tipo Picanto - targata DK297JN, intestata alla signora Parte_1
rimarrà nel pieno possesso della stessa, che si assume ogni connessa e conseguente responsabilità
ed onere al riguardo;
Cessione della quota della casa coniugale.
I ricorrenti danno atto di aver raggiunto un accordo che prevede la cessione al prezzo convenuto di € 85.000,00
da parte del sig. alla signora ella quota a lui appartenente del 50% di piena proprietà della Pt_2 Pt_1
casa coniugale;
il compendio immobiliare è così catastalmente identificato:
1) appartamento sito in AN SE alla via Cardinale Gaudenzio Ferrari n.4, Piano 1-S2, identificato al catasto fabbricati del Comune di AN SE al foglio 11, numero 13032, sub18, cat. A/2 , classe 3,
6,0 vani, superficie catastale 95 m² (Totale escluse aree scoperte: 88 m²), rendita Euro 712,71;
2) box auto sito in AN SE alla via Cardinale Gaudenzio Ferrari n.4, Piano S1, identificato al catasto fabbricati del Comune di AN SE al foglio 11, numero 13032, sub 90, cat. C/6, classe 2,
consistenza 22m², superficie catastale 25 m², rendita Euro 136,34;
i coniugi tuttavia hanno effettuato compensazione delle reciproche poste di avere ed hanno compensato anche il residuo del prestito effettuato dal fratello della sig.ra per l'acquisto della casa coniugale, con il Pt_1
risultato che resta inteso tra i coniugi che per l'acquisto del 50% della casa coniugale – da realizzarsi presso un notaio di fiducia della sig.ra entro 30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione - in Pt_1
quella sede la signora verserà interamente la somma di € 40.000,00 convenuta per l'acquisto, oltre Pt_1
all'importo sino ad allora corrisposto esclusivamente dal signor al signor quale Pt_2 Parte_3
restituzione del prestito erogato ai coniugi;
– i coniugi si impegnano al rinnovo dei reciproci passaporti autorizzando l'espatrio per il coniuge e per i minori.
Con compensazione delle spese di lite.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
, Parte_4
che hanno contratto matrimonio in data 7.5.2015 civile nel Comune di GO (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GO, anno 2015, atto n. 1, parte I),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al
Comune di AN SE dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in COMO, il 12.3.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa M. R. Manenti Dott.ssa B. Cao