Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 41722 anno 2022
REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.Massimo Corrias, sulle conclusioni precisate all'udienza del 10/01/2025, preso atto della rinuncia delle parti ai termini ex art.190 c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 41722/2022 tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.PAOLO RINALDI, elettivamente domiciliata in Roma, in Via Giuseppe Ferrari 11, attrice e
(CF: ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.ONOFRIO SPINOSO, elettivamente domiciliata in
Roma, in Via Flaminia 160, convenuta e
(CF: ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.GIANCARLO GENTILE, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
, Email_1 chiamata in causa avente ad oggetto : azione di risarcimento danni.
Fatto e diritto.
Con atto di citazione del 31.5.2022, ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto davanti a questo Tribunale la per sentirla Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati in
€.20.998,76, da lei asseritamente subiti a seguito delle lesioni personali
1
A fondamento di detta sua domanda di risarcimento la ha sostenuto di Pt_1 essere caduta a causa della carente illuminazione del garage (avendo la locatrice proprietaria provveduto alla sostituzione delle molte lampadine non più funzionanti solo successivamente al suo incidente) e al malfunzionamento del meccanismo automatico di accensione e spegnimento delle luci.
La ha quindi formulato le seguenti richieste: Pt_1
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, nel merito accertare e dichiarare:
-l'inadempimento contrattuale della che non ha garantito Controparte_1 idoneità del bene oggetto della locazione, e il diritto della Sig.ra ad Pt_1 ottenere il risarcimento per tutti i danni subiti a seguito di una caduta avvenuta nel garage dell'immobile;
e per l'effetto:
-condannare la con sede in via Controparte_3
Flaminia n.160 (00196- Roma) C.F. , a risarcire il danno subito a P.IVA_1 seguito dell'infortunio pari ad euro 20.998,76, di cui euro 18.029,00 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 2.969,76 a titolo di danno patrimoniale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
In via istruttoria chiede di essere ammesso alla prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che da tempo nell'anno 2016 le luci del locale garage dello stabile di
Roma in Via Ignazio Guidi n. 46 non erano perfettamente funzionanti;
2) Vero che il malfunzionamento di cui sopra consisteva sia nella presenza di molte lampadine fulminate che non venivano sostituite, sia da un funzionamento non corretto dei timer di accensione;
3) Vero che il giorno del sinistro, 08.10.2016, tra le ore 18:00 e le 19:00 circa le condizioni meteorologiche prevedevano scarsa illuminazione anche per la presenza di pioviggine;
2 4) vero che a causa della giornata piovosa il pavimento del locale garage presentava comunque ampi punti di bagnato. Indica a testi: 1. 2. CP_4
LA CA 3. Sig.ra 4. Sig. . Parte_2 Parte_3
Chiede inoltre, ammettersi consulenza tecnica d'ufficio per accertare il danno non patrimoniale subito dalla sig.ra a seguito dell'incidente, Parte_1 nonché CTU Tecnica di accertamento dello stato dei luoghi ed idoneità degli stessi al normale utilizzo”.
Si è costituita in giudizio la contestando la Controparte_1 fondatezza della domanda avversaria, avendo eccepito: che non v'erano prove che la caduta della fosse avvenuta nel del garage all'epoca di sua proprietà, al Pt_1 cui interno era ubicato il posto-auto di pertinenza dell'abitazione alla stessa locata;
che l'impianto di illuminazione di detto garage era dotato delle prescritte certificazioni, come era stato accertato dalla stessa compagnia assicuratrice dello stabile, la che in ogni caso, al tempo Controparte_2 dell'incidente occorso alla nonostante il mancato funzionamento di alcune Pt_1 lampade, quelle funzionanti assicuravano comunque un'adeguata illuminazione;
che la conduttrice peraltro, conosceva perfettamente il meccanismo di Pt_1 spegnimento automatico delle lampade presenti nel garage.
L'ente proprietario ha quindi escluso ogni sua responsabilità oggettiva ex art.2051 c.c. per carenza di prova del necessario nesso causale tra l'evento dannoso occorso alla e la mancata manutenzione dell'impianto Pt_1
d'illuminazione dei locali di sua proprietà; ha in ogni caso sostenuto la ricorrenza dell'esimente del caso fortuito costituito dalla condotta imprudente della danneggiata e ha altresì contestato le fatture prodotte a fondamento del danno patrimoniale oltre che la quantificazione operata del danno non patrimoniale;
ha chiamato in causa la per essere Controparte_2 manlevata.
La ha pertanto prospettato le seguenti richieste: Controparte_1
“Chiede che l'Ill.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, voglia:
- in via pregiudiziale, nel rito: fissare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Mogliano Veneto
(TV), via Marocchesa n. 14, cap 31021;
3 - in via subordinata, nel merito: - respingere le domande formulate dalla Sig.ra con l'atto di citazione notificato in data 10 giugno 2022 nei Parte_1 confronti della in quanto infondate in fatto e in Controparte_1 diritto;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 tenuto a manlevare e tenuto a tenere indenne la Controparte_1 contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda attorea e, per l'effetto, condannare detta Società al pagamento di tutte le somme che dovessero risultare dovute a qualunque titolo dalla . CP_1
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge.
In via istruttoria si chiede prova testimoniale sui seguenti capitoli:
“Vero che nelle giornate immediatamente precedenti l'8 ottobre 2016, quattro delle dieci plafoniere presenti nell'autorimessa non erano funzionanti e che le rimanenti sei erano in funzione ed assicuravano idonea illuminazione all'autorimessa medesima”; “Vero che le plafoniere collocate frontalmente e lateralmente al posto auto locato alla sig.ra erano tutte pienamente Pt_1 funzionanti ed assicuravano adeguata illuminazione alla zona del posto auto”;
“Vero che alla data dell'8 ottobre 2016 l'autorimessa veniva illuminata automaticamente all'apertura della basculante di ingresso alla stessa”.
“Vero che alla data dell'8 ottobre 2016 lo spegnimento dell'illuminazione nell'autorimessa del fabbricato sito in Roma, Via Ignazio Guidi n. 46, era automatico tramite un temporizzatore programmato per un tempo non inferiore a dieci minuti”.
Si indicano quali testimoni: ; e . Testimone_1 Parte_2 Parte_3
Con espressa riserva di dedurre ulteriori capitoli di prova testimoniale e di indicare testi nel termine che sarà assegnato dal Giudice ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'assegnazione.
Si chiede il rigetto di ogni istanza istruttoria formulata da controparte in quanto vertente su circostanze generiche e ininfluenti ai fini della decisione.
Nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale dedotta da parte attrice nell'atto di citazione, la convenuta chiede sin d'ora di essere ammessa a prova contraria sui capitoli ex adverso formulati con i testi sopra indicati”.
La costituitasi in giudizio a seguito dalla chiamata in Controparte_2 casa da parte della ha eccepito: il contrasto Controparte_1 esistente tra l'esposizione dei fatti contenuta nella citazione della e Pt_1
4 quella contenuta nel verbale redatto lo stesso giorno al pronto soccorso;
l'assenza del necessario nesso di causalità; la condotta colposa della danneggiata;
l'infondatezza del quantum da questa richiesto a titolo di risarcimento del danno.
Detta Compagnia assicuratrice ha quindi così concluso:
““Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, in via principale e nel merito: rigettare ogni domanda formulata da parte attrice nei confronti della perché del tutto inammissibile Controparte_1
e infondata in fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum, con conseguente assorbimento della richiesta di quest'ultima nei confronti di . Controparte_2
Con vittoria di spese e compensi di legge.
In via istruttoria, ci si oppone alla ammissione delle prove articolate da parte attrice e delle CTU, per i motivi esposti in narrativa”.
Ritenute irrilevanti ai fini del decidere le prospettate istanze istruttorie, la causa è stata posta in decisione all'odierna udienza del 10.1.2025, avendo le parti rinunciato ai termini ex art.190 c.p.c.
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Tanto premesso, ritiene questo giudice che, a fronte delle contestazioni sollevate dalla circa il luogo in cui ebbe a verificarsi la Controparte_1 caduta, gravasse a carico della l'onere di fornire prove idonee alla Pt_1 collocazione del patito infortunio all'interno dell'autorimessa in questione.
Tale prova la non ha neppure prospettato;
questa, infatti, nell'articolare Pt_1 le proprie istanze istruttore, si è limitata a chiedere l'ammissione di mezzi di prova finalizzati a dimostrare l'asserita inidoneità dell'illuminazione e le condizioni metereologiche nel giorno del suo infortunio, senza alcun cenno al fatto che questo sarebbe avvenuto nelle vicinanze del posto auto a lei locato all'interno della suddetta autorimessa.
Di contro, a riscontro delle tesi difensive sostenute dalla Controparte_1
e della sta il verbale in atti redatto dai medici del
[...] Controparte_2 pronto soccorso della ASL RM C –Dipartimento Traumatologia e Ortopedia- il giorno del sinistro, da cui si evince che la ebbe a dichiarare loro di essere Pt_1 caduta accidentalmente in strada e non già nel suddetto garage;
verbale che, come
5 è noto, ha natura di atto pubblico facente fede fino a querela di falso per la sua provenienza e per le dichiarazioni in esso contenute (v. CASS.ord.n°27288/2022:
”Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse”).
Nessuna delle domande qui azionate dalla potrà quindi trovare Pt_1 accoglimento;
la stessa, inoltre, attesa la soccombenza, sarà tenuta a rifondere alle controparti le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
-respinge ogni domanda qui azionata da a carico della Parte_1 [...]
; Controparte_1
-condanna a rifondere le spese di lite nei confronti della Parte_1
e della che si liquidano, per Controparte_1 Controparte_2 ciascuna di dette parti, in €.3.500,00 per compensi di avvocato ai sensi del
DM.Giustizia 147/2022 relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, più spese generali, CPA ed Iva.
Roma, 10/01/2025.
Il Giudice unico dott.MASSIMO CORRIAS
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