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Sentenza 1 ottobre 2024
Sentenza 1 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/10/2024, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa
Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n 1116/2016 Reg. Gen.;
PROMOSSA DA
(CF. Parte_1
) nato a [...] il [...] e ivi C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. to Antonella
Virgara , in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Reggio Calabria alla via Cairoli n. 24, giusta variazione della precedente elezione di domicilio;
- attore- contro
in persona del Presidente Controparte_1
del pro tempore, C.F. ; CP_1 P.IVA_1 [...]
, in Controparte_2
persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
, in persona del Ministro pro tempore;
[...] CP_4
[...] , in persona del Ministro pro tempore;
[...] Controparte_5
, in persona del Rettore pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex
[...]
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
(CF. , presso i cui uffici, in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. P.IVA_2
15, è per legge domiciliato;
- convenuti-
OGGETTO: risarcimento danni ritardo per tardivo recepimento di direttive comunitarie.
CONCLUSIONI: all'udienza del 2 aprile 2024 il procuratore di parte attrice ha concluso come da verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio gli odierni convenuti esponendo;
[...]
- di aver frequentato presso l'Università degli studi di la Scuola di CP_5
Specializzazione in “Parassitologia medica”:
- di essersi iscritto a tale Scuola nell'anno accademico 1986/1987 e di avere conseguito il diploma nell'anno accademico 1988/1989 e, precisamente, in data
21.10.1989;
- di aver frequentato ininterrottamente i tre anni di corso di specializzazione e di essere stato presente per tutta la durata del corso conformemente a quanto previsto dal piano di studi, di non aver svolto alcuna attività lavorativa libero- professionale durante la durata del corso di studi e di non aver percepito alcun compenso;
2 - che le Direttive CEE n.75/362 e n. 82/76 avevano previsto una adeguata remunerazione per la partecipazione alle scuole di specializzazione;
- che il legislatore italiano si era adeguato alla normativa comunitaria con il
D. lgs. n. 257/1991, di recepimento delle direttive che aveva riconosciuto il diritto alla corresponsione della borsa di studio solo in favore dei medici ammessi alle
Scuole di Specializzazione a partire dall'anno 1991/1992, rimanendo di conseguenza illegittimamente escluse le posizioni di tutti coloro i quali, come l'odierno istante, erano stati ammessi alle Scuole di Specializzazione nell'anno accademico 1986/1987;
- che successivamente lo Stato Italiano con la L. 19.10.1999 aveva ritenuto di procedere ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle predette direttive comunitarie in quanto all'art. 11 prevedeva la corresponsione di borse di studio agli specializzandi ammessi alle scuole predette negli anni 1983-
1991, limitatamente ai destinatari di sentenze passate in giudicato del TAR Lazio, determinando, quindi, una palese disparità di trattamento per i medici che avevano seguito un corso di specializzazione negli anni 1983-1991, non beneficiari di sentenze irrevocabili del Tar Lazio;
- che avendo, l'attore, frequentato il corso ed avendo conseguito la sopra detta specializzazione aveva diritto a ricevere dalle amministrazioni convenute l'adeguata remunerazione di cui alle direttive 75/363 e 82/76 CEE, non avendo all'epoca ricevuto alcuna remunerazione in contrasto con quanto previsto dalle sopra dette direttive;
- che nel mese di gennaio 2009 aveva invano diffidato la
[...]
il , Controparte_1 Controparte_2
il , il Controparte_3 Controparte_6
il Rettore dell' , al pagamento
[...] Controparte_5
delle somme a lui spettanti a titolo di remunerazione e/o risarcimento danni e/o di indennizzo;
3 - che in difetto di riscontro era costretto ad adire l'autorità giudiziaria sussistendo i presupposti del proprio diritto a percepire un'adeguata remunerazione per il corso di specializzazione seguito.
Concludeva chiedendo al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accogliere la domanda e conseguentemente condannare la
oppure, in subordine, alternativamente e/o Controparte_1
solidalmente unitamente alla i legali Controparte_1
rappresentanti dei convenuti al pagamento, in favore dell'attore, della CP_7
somma di euro 33.311,46 (pari ad euro 11.103,82 per ciascuno dei tre anni di corso) oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma indicata a far data dal giorno del dovuto all'effettivo soddisfo o a quella somma maggiore o minore che risulterà o sarà ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del dovuto all'effettivo soddisfo, o determinandola alla luce dei principi affermati dalle sentenze della Corte di Giustizia della CEE del 25.02.1999
(causa C.131/97) e del 3/10/2000 (causa C. 27/97) e comunque non inferiore ad euro 11.103,82 per ciascun anno di corso e quindi non inferiore ad euro 33.311,46 per i tre anni di corso sempre oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del dovuto all'effettivo soddisfo;
2) Condannare la parte soccombente al pagamento, in favore dell'attore, delle spese e compensi professionali.”
Con comparsa del 20.5.2016, si costitutiva, per tutti gli odierni convenuti,
l'Avvocatura distrettuale dello Stato la quale, preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione passiva di tutte le Amministrazioni dello Stato citate diverse dalla
Eccepiva, poi, l'intervenuta prescrizione - Controparte_1
sia quinquennale che decennale - del diritto vantato dall'odierno attore individuando quale dies a quo il termine dei corsi di formazione o, al più tardi, la data di entrata in vigore della prima normativa di recepimento ossia il Dlgs. n.
257/1991. Sosteneva, ancora, che l'azionato diritto sarebbe, comunque, maturato anche qualora la decorrenza di tale termine venisse individuata nella data
27.10.1999, in cui è entrato in vigore l'art. 11 della legge 19.10.1999 n. 370,
4 contestando, sul punto, di aver mai ricevuto le diffide del 2009 indicate dall'attore in citazione. Nel merito, rilevava l'infondatezza in fatto e diritto della domanda deducendo, in particolare, l'insussistenza del diritto invocato per i frequentanti il corso di specializzazione in “Parassitologia medica”. Concludeva, dunque, chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 3.4.2017 veniva rinviata al 25.9.2018 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Seguivano una serie di differimenti dovuti, anche, al cambio del Giudice titolare del ruolo, e all'udienza del 2.4.2024, prima celebrata dalla Scrivente, precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato nei riguardi del , del Controparte_2
, del Controparte_3 Controparte_6
[...]
Costituisce, ormai, ius receptum il principio in forza del quale la legittimazione passiva sostanziale nei riguardi dell'azione giudiziale, nella specie instaurata, diretta a far valere - alla stregua dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9147/2009- l'inadempimento dello Stato italiano all' obbligo ex lege di trasposizione legislativa, nel termine prescritto, di direttive comunitarie non autoesecutive (in particolare, delle direttive nn. 75/362/CEE e
82/76/CEE in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), compete esclusivamente allo Stato italiano, e per esso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quale articolazione apparato statuale che è legittimata a rappresentare lo Stato nella sua unitarietà (ex multis, Cass. civ., SS UU, n. 30649/2018).
5 L'unico soggetto titolare di legittimazione passiva nel presente giudizio è, dunque, lo Stato italiano e per esso la non Controparte_1
potendosi imputare il ritardo nell'adempimento delle direttive sopra richiamate anche ai citati in causa. CP_7
La domanda andava, dunque, svolta solo contro la Controparte_1
[...]
Tuttavia, occorre rilevare che la citazione dei non ha comportato, CP_7
essendo essi mere articolazioni dell'istituzione “Governo”, l'evocazione in giudizio di soggetti giuridici distinti dallo Stato, rispetto ai quali si possa porre un problema di legittimazione sostanziale, ma ha solo determinato l'erronea indicazione anche di tali articolazioni come abilitate a rappresentare in giudizio lo
Stato italiano (ex multis, Cass. civ. 765/2016, Cass. civ. n. 6029/2015).
L'eccezione, pertanto, non merita accoglimento.
2.1 Parimenti infondata è, altresì, la medesima eccezione sollevata nell'interesse dell' tenuto conto che tale soggetto Controparte_5
giuridico, benché destinatario delle lettere di diffida del 2009, non è mai stato evocato in giudizio dall'attore (Cfr. atto di citazione e relate di notifica).
3. Tanto chiarito e procedendo all'esame del merito della questione sottesa al presente giudizio deve, anzitutto, premettersi che il medico ha agito Parte_1
nei confronti degli odierni convenuti chiedendo la condanna dei medesimi al risarcimento del danno per il mancato tempestivo recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi.
Prima di esaminare la domanda oggetto di causa è opportuno riassumere sinteticamente le questioni più rilevanti in materia tenendo conto dell'evolversi del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Occorre, dunque, muovere le premesse dalla direttiva n. 75/362/CEE con la quale è stata introdotta la possibilità del riconoscimento reciproco tra gli Stati membri di diplomi, certificati e altri titoli di medico e sono state indicate le misure
6 destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi nonché la coeva direttiva n. 75/363/CEE, che ha invece coordinato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività di medico.
Queste direttive sono state poi sostituite dalla successiva direttiva n.
82/76/CEE, che le ha consolidate e ha stabilito che i periodi di formazione dei medici specializzandi dovevano adeguatamente remunerati da parte dell'autorità competente alla formazione, così riconoscendo in capo ai medici specializzandi la titolarità di un diritto ad una adeguata remunerazione per il periodo di formazione specialistica sin dalla emanazione della direttiva medesima, alla quale avrebbe dovuto essere data attuazione entro e non oltre il 31.12.1982.
Come noto, lo Stato italiano è stato sanzionato dalla Corte di Giustizia, con sentenza del 07.07.1987, a causa del tardivo recepimento delle direttive comunitarie non autoesecutive n.75/363/CEE del 16.06.1975 e n. 82/76/CEE del
26.01.1982.
Per effetto della citata sentenza della Corte di Giustizia è stato, quindi, emanato il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 che ha attribuito ai medici specializzandi una borsa di studio annuale di lire 21.500.000,00 (da rivalutarsi annualmente), limitandone, tuttavia, l'applicazione ai soli medici iscritti alle
Scuole di Specializzazione a partire dall'anno accademico 1991/1992.
Successivamente, il Testo Unico direttiva 93/16/CEE ha inglobato le direttive 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE, abrogate dall'art. 44 – “salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento, indicati nell'allegato III parte B” - cioè 20.12.1976 per le direttive 75/362/CEE e n.
75/363/CEE e 31.12.1982 per la direttiva n. 82/76/CEE -, con la precisazione che
“i riferimenti alle direttive abrogate devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tabella di concordanza contenuta nell'allegato IV”; sono rimasti, comunque, immutati i profili economici relativamente ai corsi di specializzazione medica.
7 In recepimento della disposizione comunitaria è stato emanato il D.Lgs
368/1999, con il quale sono state attuate anche le successive direttive n. 97/50/CE,
n. 98/21/CE, n. 98/63/CE e n. 99/46/CE - modificative della predetta - e sono stati fissati nuovi criteri remunerativi, rimandandone però la qualificazione e attribuzione ad un diverso provvedimento legislativo;
nelle more, sono state applicate le disposizioni di cui all'art. del D.Lgs. 257/1991, successivamente abrogate sino all'anno accademico 2005/2006 con D.Lgs. 517/1999.
La successiva legge 370/1999, all'art. 11, ha, poi, riconosciuto anche ai medici che avevano conseguito la specializzazione negli anni accademici antecedenti il 1991-1992 - ovvero quelli esclusi dal D. lgs. n. 257/1991 - il diritto alla corresponsione delle borse di studio a condizione, però, che fossero destinatari di alcuna specifiche sentenze favorevoli emesse dal Giudice amministrativo.
Ricostruito in tali termini il quadro normativo di riferimento, giova, poi, rammentare - per quello più di rilievo in questa sede - che secondo il più recente orientamento della Suprema Corte (Cass. civ. sez. lav. - 23/01/2024, n. 2284) - pacificamente consolidatosi con la pronuncia a Sezioni Unite del 2022 - “il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82-76-
CE, riassuntiva delle direttive n. 75-362-Cee e n. 75-363-CEE, spettante in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione postula che questi ultimi abbiano frequentato un corso di specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più di detti Stati, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva
75-362-Cee (Cass. Sez. U - Sentenza n. 20278 del 23-06-2022 e la successiva Cass.
Sez.
3 - Ordinanza n. 12677 del 10-05-2023).
Sulla scorta delle superiori considerazioni, contrariamente da quanto dedotto da parte attrice, il diritto al risarcimento va escluso in favore di coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno due Stati dell'UE in base agli elenchi di dette direttive, non potendosi ravvisare in tal caso un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati membri e non già un
8 obbligo imposto dalla normativa comunitaria (Cass. civ., sez. lav. - 23/01/2024, n.
2284; Cass. civ. sez. III – ord. n. 20303 del 26-07-2019).
Nel caso di specializzazioni non ricomprese - al tempo della loro frequenza
- negli elenchi allegati alle direttive, la domanda deve essere rigettata (Cass. n.
8764/2013; n.26439/2020).
A tal fine priva di pregio è la contestazione attorea secondo la quale gli elenchi allegati alle direttive europee in esame avrebbero carattere meramente esemplificativo e non tassativo in ossequio al principio del “reciproco riconoscimento” cui è sottesa tutta la normativa comunitaria.
Deve, invero, evidenziarsi che il Considerando II della Direttiva 75/363 stabiliva, per il reciproco riconoscimento dei diplomi di specializzazione tra gli
Stati membri, che “per mettere tutti i professionisti cittadini degli Stati membri su una certa base di parità all'interno della Comunità, è apparso necessario un certo coordinamento delle condizioni di formazione del medico specialista”, soggiungendo però che tale “coordinamento” “riguarda soltanto le specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri nonché quelle comuni a due o più
Stati membri”.
In definitiva, ai fini del riconoscimento del diritto oggi azionato è necessario alternativamente: i) che il corso di specializzazione rientri tra quelli comune a tutti gli Stati Membri;
ii) che si tratti di una specializzazione comune ad almeno due o più stati Membri, il tutto secondo gli elenchi allegati alle direttive 75-362CEE, 75-
363CEE.
Tanto chiarito, applicando i superiori e condivisi canoni ermeneutici alla vicenda in esame deve escludersi l'accoglimento della domanda attorea.
Ed invero, per come dedotto dall'attore e comprovato dagli atti di causa, il ha frequentato il corso di specializzazione in “parassitologia medica” a Parte_1
partire dall'anno accademico 1986-1987 conseguendo il relativo titolo in data
21.10.1989.
9 Tale specializzazione non rientra tra quelle tassativamente elencate all'art. 5 – 7 della direttiva 75/362 CEE ovvero dalla direttiva 75/363 CEE.
Tuttavia, l'attore ha dedotto – a sostegno del riconoscimento del suo diritto al risarcimento del danno per non avere goduto della remunerazione a cui avrebbero avuto diritto in virtù della normativa comunitaria – che l'equipollenza tra la specializzazione conseguita (parassitologia) e le specializzazioni comuni ad almeno due Paesi membri, va accertata non solo in base agli elenchi di specializzazioni contenuti nelle Direttive 362/75 e 363/75, ma anche in base al successivo D.M. del 30 gennaio 1998 (e succes. mod.) in forza del quale la specializzazione in “parassitologia medica” viene equiparata a tante altre specializzazioni che rientrerebbero comunque fra le specializzazioni che avrebbero diritto al risarcimento.
In particolare, il argomenta che secondo la tabella di cui al D.M. Parte_1
30 gennaio 1998 la “parassitologia” è equiparata nell'ambito delle “Malattie
Infettive” ad altre specializzazioni quali “allergologia, dermatologia, ecc.”; nell'ambito della “Biochiomica Clinica” alla stessa Biochimica clinica alla microbiologia, alla patologia generale, ovvero a specializzazioni per le quali è stabilita l'equipollenza in almeno due stato Membri (Ai sensi dell'art. 7 comma 2 della medesima direttiva è stabilita l'equipollenza in almeno due Stati membri tra le seguenti specializzazioni: - biologia clinica: Italia: patologia diagnostica di laboratorio;
- ematologia biologica:- microbiologia - batteriologia: Italia: microbiologia;
anatomia patologica: Italia: anatomia patologica- biochimica – immunologia;
chirurgia plastica: Italia: chirurgia plastica - chirurgia toracica:
Italia: chirurgia toracica - chirurgia pediatrica: Italia: chirurgia pediatrica - chirurgia vascolare: Italia: cardio-angio chirurgia - cardiologia: Italia: cardiologia
- gastroenterologia: Italia: malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio - reumatologia: Italia: reumatologia - ematologia generale: Italia: ematologia - endocrinologia: Italia: endocrinologia- fisioterapia: Italia: fisioterapia
- stomatologia: Italia: odontostomatologia - neurologia: Italia: neurologia -
10 psichiatria: Italia: psichiatria - neuropsichiatria: Italia: neuropsichiatria - dermatologia e venerologia- dermatologia – venereologia - radiologia: Italia: radiologia - radio diagnostica - radioterapia- medicina tropicale: Italia: medicina tropicale - psichiatria infantile: Italia: neuropsichiatria infantile- geriatria - malattie renali Italia: nefrologia - malattie infettive: Italia: malattie infettive - community medicine – farmacologia - «occupational medicine» - allergologia: Italia: allergologia ed immunologia clinica - chirurgia dell'apparato digerente: Italia: chirurgia dell'apparato digerente. Le medesime specializzazioni sono previste dagli art. 4 e 5 della Direttiva 75/363/CEE.).
La doglianza è priva di pregio giacché ai fini del riconoscimento del diritto azionato è necessario che l'inserimento del corso di specializzazione negli elenchi allegati alle direttive sussista al tempo della sua effettiva frequentazione da parte dell'istante.
In altri termini, la normativa invocata dall'attore non rileva per coloro che, come lo stesso , hanno frequentato e concluso i corsi di specializzazione Parte_1
prima dell'emanazione del D.M. 30 gennaio 1998.
Infatti, per come già sopra rilevato, l'attore ha conseguito il diploma di specializzazione in parassitologia medica nel 1989 e, dunque, ben prima del D.M.
30 gennaio 19998. Pertanto, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per lo Stato italiano di dare attuazione alle direttive comunitarie (1982) e il completamento del corso di specializzazione, non esisteva alcuna delle norme sulla
"equipollenza" delle specializzazioni di cui al D.M. 30 gennaio 1998.
Giova, invero, ricordare che in un caso analogo la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata ritenendo “giuridicamente insostenibile pretendere che il corso di specializzazione frequentato dagli odierni ricorrenti debba ritenersi equipollente a quelli previsti in almeno altri due Stati membri, in virtù di norme che non esistevano all'epoca in cui quel corso venne frequentato. E se può imputarsi allo Stato italiano di avere dato tardiva attuazione alla Direttiva
1975/363 (come modificata dalla Direttiva 1982/76), nella parte in cui imponeva
11 agli Stati membri l'obbligo di remunerare i dottori specializzandi, certamente non gli si può rimproverare a titolo di "illecito comunitario" di non avere ampliato il novero delle specializzazioni equipollenti, dal momento che tale ampliamento per gli Stati membri costituiva una facoltà, e non un obbligo loro imposto dalla normativa comunitaria” (Cfr. Cass. civ., n. 20303/2019; per una fattispecie del tutto analoga al presente giudizio e avente ad oggetto la medesima specializzazione in “parassitologia medica”, cfr. Tribunale di Roma, sentenza n. 9478/2021 pubblicata il 28.5.2021).
Ancora più di recente, la Suprema Corte, con la più volte citata pronuncia del 2024 n. 2284, ha statuito “Quanto alle deduzioni del ricorrente circa il fatto che il D.M. 31 ottobre 1991 ed il successivo D.M. 30 gennaio 1998, avrebbero contemplato specializzazioni coincidenti od equipollenti a quelle effettivamente frequentate, è sufficiente osservare che lo stesso ricorrente ha allegato di avere frequentato la scuola di specializzazione in Diabetologia e Medicina del ricambio dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1985-1986 e la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare nell'anno accademico
1986-1987 e cioè in epoca anteriore ai due Decreti ministeriali. Si deve a questo punto osservare che, già nel caso del D.M. 31 ottobre 1991, l'adozione dell'atto normativo è avvenuta in base alle previsioni del D.Lgs. n. 257 del 1991, ma solo
a decorrere dall'anno accademico 1991-1992, introducendo sostanzialmente dei nuovi corsi di specializzazione. Nel consegue che, poiché i corsi frequentati dal ricorrente sono stati svolti nell'ambito della disciplina previgente - che prevedeva un ambito delle specializzazioni più limitato - detti corsi dovevano ritenersi comunque non riconducibili alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, come desumibile dal fatto che, in caso contrario, il ricorrente avrebbe avuto diritto a ricevere l'adeguata remunerazione espressamente prevista da detto decreto legislativo (Cfr. Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 14404 del 24-05-2023).”.
Per tutte le superiori ragioni, la domanda attorea non può trovare accoglimento difettando i requisiti previsti dalla normativa comunitaria al fine di
12 ottenere la remunerazione per aver frequentato il corso di specializzazione giacché deve escludersi che il corso di “parassitologia medica” - frequentato dall'attore a partire dall'anno 1986-1987 e concluso nell'anno accademico 1988- 1989 - possa essere ricondotto ai corsi contemplati negli appositi elenchi di riconoscimento ratione temporis vigenti.
Il rigetto della domanda attorea assorbe ogni altra questione ivi compresa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa erariale.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione applicabile per le cause di valore fino ad Euro 52.000,00 (D.M. 55/2014 e successive modificazione) con riduzione del 40% in ragione della ridotta attività difensiva concretamente svolta dalla parte vittoriosa.
Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra l'attore e dell' non essendo stato il predetto Ente citato in Controparte_5
giudizio dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1116/2016 R.G., così dispone:
1. Rigetta, per le causali in motivazione, la domanda attorea;
2. dichiara assorbita ogni altra questione;
3. condanna parte attrice al pagamento in favore della
[...]
del Controparte_1 Controparte_6
del e del
[...] Controparte_3 [...]
- in solido tra loro- Controparte_2
13 delle spese di lite che liquida in Euro 4.569,60 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
4. compensa integralmente le spese tra l'attore e l Controparte_5
.
[...]
Così deciso in Reggio Calabria in data 30 settembre 2024.
Il Giudice (dott.ssa Magda Irato)
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