Articolo 5 della Legge 30 dicembre 1991, n. 411
Articolo 4Articolo 6
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31 dicembre 1991
Art. 5. 1. Il limite di spesa di cui all' articolo 5, secondo comma, lettera e), della legge 15 settembre 1964, n. 765 , e' elevato a lire 1.000 milioni.
2. Il limite di spesa di cui all' articolo 5, secondo comma, della legge 18 ottobre 1961, n. 1048 , come sostituito dall' articolo 6 della legge 15 settembre 1964, n. 765 , e' elevato a lire 100 milioni.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1991