Art. 4. Durata della protezione dei disegni e modelli 1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), dell'Atto di cui all'articolo 1, la protezione internazionale del disegno o modello puo' durare fino a un massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione disposta dall'articolo 37 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 .
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14 ottobre 2023
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