Art. 4. Durata della protezione dei disegni e modelli 1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), dell'Atto di cui all'articolo 1, la protezione internazionale del disegno o modello puo' durare fino a un massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione disposta dall'articolo 37 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 .
Articolo 4 della Legge 22 settembre 2023, n. 141
Articolo 3Articolo 5
- Legge 22 settembre 2023, n. 141
Articolo 4 della Legge 22 settembre 2023, n. 141
Versione
14 ottobre 2023
14 ottobre 2023
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/03/2025, n. 357
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Grosseto, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 4
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 342
- Articolo 2 della Legge 29 giugno 1977, n. 349
- Articolo 1 della Legge 3 dicembre 2010, n. 202
- Articolo 15 della Legge 15 novembre 1965, n. 1288