Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4749/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29 aprile 2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Federica Lucchesi presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1 Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con le Avv.te Ottavia Borella e Veronica Ceper presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Borgonovo Val Tidone in data 07.07.2012
(anno 2012, atto n.6, parte 2, serie A)
In separazione dei beni.
Separati con sentenza n. 744/2024 del Tribunale di Milano emessa il 19.06.2024
Persona_1
nato a [...] il [...] cittadino italiano. Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.04.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori (nel senso che Persona_1 Parte_3 manterranno un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevendo cura, educazione ed istruzione da entrambi) e collocati in via paritetica presso i genitori, le cui abitazioni sono situate rispettivamente in Via Vittoria Colonna n.51 a Milano, quella materna, e in Piazza Buonarroti n.24, sempre a Milano, quella paterna (coincidente con la casa familiare). Ai fini anagrafici la residenza dei bambini permarrà presso quest'ultima abitazione (ciò anche al fine di agevolare le pratiche burocratiche relative alle scuole oggi frequentate).
2) La responsabilità genitoriale ordinaria sarà esercitata disgiuntamente dai genitori ossia gli stessi assumeranno in autonomia le decisioni opportune di vita quotidiana nei periodi in cui avranno i figli con sé.
Le decisioni di maggior interesse per i figli (corrispondenti alle questioni di straordinaria amministrazione e alla scelta dei canoni educativi) relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei bambini.
3) I genitori già convengono, salvo miglior accordo:
Quanto all'istruzione:
I genitori convengono che i figli proseguiranno nella frequentazione degli attuali istituti scolastici e per i cicli successivi verrà mantenuta l'abitudine di accesso alle strutture pubbliche di zona.
Entrambi i genitori gestiranno in autonomia il rapporto con gli istituti scolastici dei figli, impegnandosi a prevedere colloqui congiunti con gli insegnanti ove possibile.
Il OR manterrà a proprio carico il costo della retta e della mensa scolastica del figlio Per_1 Pt_3 fino al termine del ciclo di scuola elementare, come sancito alla condizione n. 10 del presente accordo.
Quanto alle scelte mediche:
I genitori concordano di mantenere l'attuale medico pediatra SSN dott.ssa Per_2
4) e staranno con i genitori con le seguenti modalità: Per_1 Pt_3
a. Calendario ordinario annuale
I figli staranno con ciascun genitore a settimane alternate, dal mercoledì dall'uscita di scuola sino al mercoledì successivo con accompagnamento a scuola.
b. Periodi di vacanza (da intendersi quelli identificati da calendario scolastico)
➢ Per le vacanze estive.
-Nel mese di giugno e luglio: sarà mantenuto il calendario ordinario.
-Nel mese di agosto: i figli trascorreranno con ciascun genitore, alternativamente la prima e la seconda metà del mese.
Per il 2024 i genitori hanno concordato che il padre trascorresse con i figli la prima e l'ultima settimana del mese e la madre le due settimane centrali.
Nel mese di settembre riprenderà a decorrere il calendario ordinario e l'alternanza partirà dal genitore che non ha tenuto con sé i figli l'ultima settimana di agosto, salvo migliore accordo anche in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi e dei vari impegni dei due figli.
➢ Per le vacanze natalizie. Nel rispetto delle tradizioni familiari, i bambini trascorreranno il 24 dicembre con il padre, il 25 dicembre con la madre, nonché metà dei restanti giorni di vacanza con ciascuno dei genitori, alternando tra gli stessi il primo e il secondo periodo, concordando i giorni esatti di ciascun periodo entro il 30 settembre di ciascun anno.
➢ Per i ponti e/o festività di calendario (Ognissanti, Immacolata e Sant'Ambrogio, Carnevale, Pasqua,
25 aprile, 1° maggio, 2 giugno): i bambini staranno con il genitore cui spettano i giorni dei ponti sulla base del calendario ordinario.
I periodi di vacanza di cui al presente punto, in particolare estivi, dovranno essere concordati tra i genitori entro il 30 marzo di ciascun anno.
In caso di disaccordo dei genitori nella gestione del calendario di cui al presente punto prevarrà la volontà materna negli anni dispari e paterna negli anni pari.
Gli accompagnamenti e i ritiri dei bambini prima delle partenze per le vacanze avverranno sempre a
Milano, salvo migliori accordi.
5) Quando sarà con i figli, ciascun genitore dovrà riferire all'altro il luogo in cui si trovano, se in altre località diverse dalla città di residenza.
Durante i fine settimana che trascorreranno lontano dalla città/residenza sarà sempre comunicato il luogo di soggiorno, nonché le date degli spostamenti.
In ogni caso, quando saranno con i figli, i genitori avranno sempre l'obbligo di rendersi reperibili all'altro genitore.
6) I bambini trascorreranno il proprio compleanno festeggiando con entrambi i genitori, ove ciò risulti possibile. I genitori concordano inoltre di compartecipare agli eventi/momenti importanti per i figli (come ad es. recite scolastiche, saggi) e di avvisare l'altro genitore di tali appuntamenti.
7) La casa coniugale, sita a Milano in Piazza Buonarroti n. 24, è di proprietà del OR che vi Per_1 rimarrà a vivere e dove terrà con sé i figli per i periodi di spettanza paterna.
8) Alla ORa resta assegnata un'altra abitazione, sita a Milano in Via Vittoria Colonna n. 51, di Pt_1 proprietà del OR , per un periodo di 20 anni, con decorrenza a partire dall'effettivo trasferimento Per_1 presso l'abitazione da parte della stessa, avvenuto in data 11 settembre 2024. La ORa ha provveduto a ritirare i propri effetti/beni personali presenti all'interno della casa Pt_1 familiare al momento del suo trasferimento, nonché tre quadri e l'elettrodomestico Bimby.
Con riferimento alla nuova abitazione sita in via Vittoria Colonna, il OR : Per_1
- ne sosterrà integralmente le spese condominiali (ordinarie e straordinarie) finché la ORa Pt_1 vi abiterà con i figli per i periodi di propria spettanza come sanciti nel presente accordo;
- ha provveduto ai lavori necessari di ristrutturazione al fine di garantire la presenza di due bagni e due stanze, tenendo a proprio carico le spese;
- ha tenuto a proprio carico le spese relative al trasloco dall'attuale abitazione familiare;
- ha provveduto all'acquisto degli arredi necessari che permarranno di sua esclusiva proprietà e torneranno nella sua disponibilità a seguito del rilascio dell'immobile da parte della ORa . Pt_1
9) Il OR contribuirà al mantenimento ordinario dei figli, versando alla madre, anticipatamente Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 1.100,00 (€ 550,00 per ciascuno di essi), da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, a decorrere dal mese di trasferimento della ORa presso Pt_1
l'abitazione di via Vittoria Colonna 51 e sino alla loro indipendenza economica. L'assegno unico relativo ai figli, ove tale diritto continui ad essere riconosciuto da parte dell sarà CP_2 percepito esclusivamente dalla IG.ra . Pt_1
10) Il IG. terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Per_1
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, nonché i costi relativi alla retta e alla mensa scolastica del figlio fino al termine del Pt_3 ciclo di scuola elementare.
Si riporta il dettaglio delle spese straordinarie come disciplinate dalle Linee Guida citate: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Eventuali detrazioni fiscali derivanti da nuova legislazione, buoni scuola, contributi allo studio o borse di studio spetteranno integralmente al OR . Per_1
11) La tata-colf attualmente in servizio presso la famiglia continuerà a lavorare per entrambi i genitori presso le rispettive abitazioni, in particolare, presso l'abitazione materna per due giorni a settimana, per un massimo di 10 ore, nella settimana che i bambini trascorreranno presso la madre e il OR ne terrà a proprio Per_1 carico la spesa esclusivamente per tale monte ore massimo e sino a quando la ORa vi abiterà con Pt_1
i figli per i periodi di propria spettanza come sanciti nel presente accordo.
Il contratto permarrà intestato e in gestione al OR che usufruirà dell'aiuto della tata-colf sulla Per_1 base delle proprie eIGenze.
12) Il OR garantirà l'utilizzo del proprio benefit aziendale finché percepito, per le vacanze dei Per_1 figli con la ORa , per un importo pari ad euro 4.000,00 annuali, da usufruire entro il mese di Pt_1 dicembre di ciascun anno, sino a quando la ORa terrà i figli con sé per i periodi di propria Pt_1 spettanza come sanciti nel presente accordo.
Ove il benefit aziendale complessivamente percepito dal OR dovesse ridursi, l'importo garantito Per_1 per le vacanze dei figli con la moglie sarà ridotto in via pressoché proporzionale in modo da corrispondere ad una percentuale pari al 35% dell'importo complessivo. Il OR si impegna a dare comunicazione Per_1 tempestiva della circostanza alla moglie a mezzo email.
13) A titolo di tacitazione di qualsivoglia posizione di reciproco debito/credito, i coniugi concordano che il IG. verserà alla IG.ra , oltre alla somma pari ad € 15.000,00 corrisposta al momento Per_1 Pt_1 dell'emissione della sentenza di separazione, le ulteriori somme pari ad € 15.000,00 all'emissione della sentenza di divorzio ed € 20.000,00 al momento del rilascio della casa di via Vittoria Colonna assegnata alla stessa, e comunque non prima di 24 mesi dall'emissione del decreto di omologa in caso di rilascio dell'abitazione anticipato rispetto al termine di cui al punto 8 del presente accordo.
14) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per il proprio mantenimento.
15) Con l'esecuzione di quanto previsto nel presente accordo, i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi titolo, ragione o causa.
16) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio di documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli e in ragione di ciò si adopereranno per confermare l'autorizzazione al momento della formale richiesta presso gli Uffici (firma dei moduli e ove richiesto presentazione presso l'Ufficio).
Resta inteso che i coniugi avranno l'obbligo reciproco di richiedersi l'autorizzazione all'espatrio in occasione di ciascun viaggio all'estero.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 19.06.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di termini per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Borgonovo Val Tidone il
7 luglio 2012 tra e;
Parte_1 Controparte_4
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgonovo Val Tidone perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 15.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG