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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 03/11/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice del Lavoro viste le note scritte depositate dalle parti, pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 624/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dagli Avv. Tommaso Giannini e Elena Parte_1
Preite
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente Contumace
Con ricorso ritualmente notificato ha esposto: Parte_1
-d'aver lavorato alle dipendenze del convenuto con una serie di CP_1
contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività di docente dal 15.10.2007 pari ad anni 7 corrispondenti a 2520 giorni effettivi di servizio, venendo immesso in ruolo in data 01.09.2021; (All. 1);
-d'aver ha svolto le mansioni di docente in conformità a quanto previsto dal
CCNL anche per i docenti scolastici assunti a tempo indeterminato -gli anni di servizio svolti per effetto dei contratti a termine stipulati con la
P.A. da parte ricorrente non vengono riconosciuti integralmente nel computo dell'anzianità, tanto vero che sono calcolati solo in parte nel computo dell'anzianità e per quanto riguarda lo stipendio è sempre pari a quello della prima fascia stipendiale durante l'intero periodo;
-quando il lavoratore precario viene immesso in ruolo la ricostruzione della carriera viene effettuata con applicazione del criterio previsto dall'art. 485 del D.lgs 297/94 che prevede per gli anni di servizio preruolo il riconoscimento integrale dell'anzianità per i primi 4 anni e dei 2/3 per gli anni successivi e di un terzo ai soli fini economici, anziché il riconoscimento integrale dell'anzianità per tutti gli anni di servizio preruolo;
-nel decreto di ricostruzione carriera n. 1072/2023 è stata riconosciuta al ricorrente, in applicazione dell'art. 485 e seguenti del D.lvo 297/94, un'anzianità preruolo fino al 31.08.2021 di anni 4, anziché di anni 7; (All.
2):
-tutto ciò ha comportato da parte dell'Amministrazione un ritardo nel passaggio del ricorrente alla fascia stipendiale successiva con conseguente perdita di retribuzione;
-la Corte di Giustizia europea nonché la giurisprudenza di legittimità e di merito nazionale hanno sancito il diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio preruolo sino all'immissione in ruolo sussistendo una discriminazione rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato di pari livello e anzianità per violazione della clausola 4 dell'DO DR europeo. -in assenza di giustificazioni obiettive, nell'accezione precisata, il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva per legittimare una disparità di trattamento tra dipendenti di ruolo e dipendenti temporanei (sent. CGUE,
8.9.2011, C-177/10, , in quanto, così argomentando, il Persona_1
principio di non discriminazione sarebbe privato di qualsiasi contenuto, essendo, quindi, necessario “prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale”
( punti 50 e 51), con la precisazione che (quanto alla proceduta di stabilizzazione) il superamento del concorso pubblico può giustificare una diversità di trattamento, solo qualora ciò “derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura” (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11).
-l'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, tra il personale assunto a tempo determinato e quello a tempo indeterminato potrebbe, quindi, ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva
1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia — secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia
— non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né nel fatto che il datore di lavoro è una pubblica Amministrazione, né, infine, nel fatto che il trattamento deteriore dei lavoratori a termine sia previsto da una norma interna generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo. -la giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. ad es. Cass. sent. n.
22558/2016), si è attestata negli ultimi anni in senso favorevole ai docenti istanti, disapplicando l'art. 485 citato, in quanto non conforme alla Direttiva comunitaria n. 1999/70, né suscettibile di un'interpretazione compatibile, con la conseguente condanna del al riconoscimento integrale del pre- CP_2
ruolo per le identiche mansioni e funzioni svolte dal personale di ruolo del medesimo profilo professionale e per aver operato in ragione di contratti a termine di durata pressoché annuale, susseguitisi senza soluzione di continuità. In questo caso, infatti, la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative (nonché la maturazione dell'esperienza professionale) non differiscono, in fatto, da quelle del personale assunto ab initio a tempo indeterminato, con conseguente sostanziale identità di situazioni, livello di professionalità, e bagaglio di esperienza acquisito (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, lmpact;
13.9.2007, causa C307/05, Per_2
; 8.9.2011, causa C-177/10
[...] Parte_2
di Cassazione, in particolare, ha affermato che la normativa europea,
[...]
sopra richiamata, pone l'obbligo, in capo agli Stati membri, di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni d'impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato “comparabile” (a prescindere dalla questione della legittimità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro e a prescindere dall'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine).
-la giurisprudenza di legittimità ha affermato il seguente principio di diritto:
La clausola 4 dell'DO quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. (Cass.,
n. 22558 del 7.11.2016).
-la Suprema Corte di Cassazione, a seguito della sentenza TE emessa dalla CGUE con due sentenze gemelle n. 31149 e 31150 del 28.11.2019, si
è pronunciata sulla questione del riconoscimento integrale o meno dell'anzianità di servizio preruolo affermando i seguenti di diritto: “a) l'art. 485 del D.lgs n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettivdisciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a termine poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'DO quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e deve essere disapplicato nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della Legge 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del D.lgs 297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.” (All. 8);
-Dalle affermazioni della Suprema Corte si evince, pertanto, che l'anzianità preruolo anche per i docenti a termine va riconosciuta per intero quando, come nel caso di specie, quella calcolata sulla base dei criteri previsti dall'art. 485 e 489 risulti essere inferiore a quel docente sin dall'origine assunto a tempo indeterminato.
-nel decreto di ricostruzione carriera n. 1072/2023 è stata riconosciuta al docente in applicazione dell'art. 485 del D.lgs n. 297/1994, unitamente Parte_1
all'art. 489 dello stesso decreto, un'anzianità complessiva preruolo di anni 4. (All. 2)
-dal conteggio dei giorni effettivi di servizio di cui allo stato matricolare (doc. 1) si contano
2520 giorni di servizio preruolo pari ad anni 7 risultando, pertanto, documentale la discriminazione in quanto l'anzianità riconosciuta dalla scuola con il decreto n.1072 del
04.05.2023 è inferiore a quella effettiva maturata, come indicato dalla sentenza TE
e dalla Suprema Corte di Cassazione con le sentenze n. 31149 e 31150 del
28.11.2019;
-In virtù di quanto sopra ne consegue altresì che il ricorrente non ha ricevuto un corretto inquadramento nelle fasce stipendiali con il maturare dell'anzianità di servizio a seguito dell'immissione in ruolo, con la conseguenza che allo stesso spettano differenze retributive a titolo di risarcimento danno pari ad € 4584,18 (di cui rateo 13.ma pari ad € 352,63), come da prospetto allegato doc. 10, da considerarsi parte integrante del ricorso.
Il ricorrente così concludeva: “1. Previa disapplicazione del decreto di ricostruzione carriera n. 1072/2023, Accertare e dichiarare la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'DO DR o per quelle motivazioni che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare ed il diritto di parte ricorrente di vedersi riconosciuta in maniera integrale l'anzianità di servizio maturata con i numerosi contratti a termine stipulati e precisamente un'anzianità preruolo dal 15.10.2007 pari ad anni 7 corrispondente a 2520 giorni effettivi di servizio;
2. Per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta al riconoscimento integrale, ai fini giuridici, economici e di carriera, dell'anzianità di servizio preruolo suindicata con emissione di nuovo decreto di ricostruzione carriera giuridica ed economica e collocazione del ricorrente nella corretta posizione stipendiale ad egli spettante per legge dall'immissione in ruolo del 01.09.2021 e conseguentemente condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di tutte le differenze retributive maturate e maturande fino al 31.12.2024 per l'importo di € 4.584,19 (di cui rateo 13.ma pari ad € 352,63) pari alla differenza stipendiale tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stato correttamente collocato nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del comparto scuola in base all'anzianità di servizio maturata, il tutto oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dei difensori che si dichiarano antistatari”
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La presente controversia s'inserisce nel noto contenzioso giudiziario relativo al riconoscimento integrale della pregressa anzianità maturata dal personale scolastico docente assunto a tempo determinato prima che esso fosse collocato stabilmente in ruolo. L'originario disposto dell'art. 485 D.L. 297 del 16/04/1994 (rubricato
“Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”) stabiliva al comma 1 che “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai solo fini economici per il rimanente terzo”.
L'art. 4 comma 3 della L. 399/1988 disponeva che “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
L'art. 489 (rubricato “Periodi di servizio utili al riconoscimento”) prevede al primo comma che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione” e l'art. 11 comma 14 della L. 124/1999 che “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
In applicazione dell'art. 489, come interpretato dall'art. 11 comma 14, il raggruppa i servizi a termine in base all'anno scolastico di riferimento, prendendo in considerazione ai fini della ricostruzione della carriera soltanto quelli che, sommati tra loro, raggiungono almeno 180 giorni nell'ambito dell'anno scolastico corrispondente.
Gli anni scolastici in cui ci sono da 180 a 365 giorni di servizio entrano, dunque, nel computo dell'anzianità come anno intero, mentre quelli in cui ci sono meno di 180 giorni non contano nulla.
Una volta calcolata così l'anzianità anteriore all'immissione in ruolo, il MIM fa applicazione dell'art. 485 e, pertanto, ricostruisce l'anzianità utile a fini retributivi prendendo in considerazione i primi 4 anni per intero e quelli successivi soltanto per due terzi.
Nell'importante sentenza n. 31149/2019 (il cui contenuto si richiama integralmente nella trascrizione dei soli stralci più significativi) la Suprema
Corte ha affermato l'applicabilità anche al caso di specie dell'art. 4 dell'DO quadro sul contratto a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretato dalla CGUE in numerosi suoi precedenti, precisando, tra l'altro, come tale conclusione non possa dirsi smentita dalla sentenza della CGUE 20.9.2018 - nonostante Per_3
quest'ultima abbia affermato che “gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale” possono configurare una ragione oggettiva.
La Suprema Corte ha poi diffusamente argomentato nei termini che testualmente si trascrivono relativamente ai passaggi più significativi:
-….l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'DO quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10
DO AN punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-
302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36);
-….va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-
619/17, 5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos), la clausola Persona_4 4 dell'DO DR è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice
Eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e
23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonchè agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n.
7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
-nei precedenti citati si è evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'DO esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione
e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del 8.9.2011, causa C-177/10 Persona_5
DO AN);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi
153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto
42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-
177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini
Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11,
Bertazzi);
e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia
18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini
Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
-i richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa
C466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, Per_3
la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'DO DR, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi".
-quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perchè, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve Per_3
essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
-nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale (pag. 11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perchè tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle " funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche"
(art. 49 CCNL 1995).
-una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perchè, come già ricordato nel punto
8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di
Giustizia 8.11.2011, punti da 49 a 56). Persona_1
Conforme è Corte di Cassazione, Ordinanza n.14108 del 07/07/2020, la quale ha statuito che “….al fine “di evitare il prodursi di discriminazioni "alla ovescia" in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che, ad avviso del ricorrente, si produrrebbero qualora in sede CP_1
di ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perchè in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 489, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore”, “la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio e pertanto, ove la norma che legittima la diversità di trattamento si leghi, nell'intento del legislatore, a presupposti giustificativi non necessariamente sussistenti in relazione ai singoli rapporti, non si può escludere che la medesima norma possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell'altro, dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto bensì con riferimento al singolo rapporto.
9.1. L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perchè il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del … deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 489, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 485, perchè solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato … Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento”.
In termini analoghi Cassazione civile sez. lav., 17/06/2024, n.16710 nella quale si legge in particolare che:
a) l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva;
b) nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 297/1994, che è la risultante di elementi di sfavore
(art. 485) e di favore (art. 489), deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente;
c) ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile;
d) in altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 D.Lgs. n.
297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 D.Lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato;
e) nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012,
Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio;
f) si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia;
g) qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché
l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione;”
Ebbene, il , risulta aver lavorato alle dipendenze del Pt_1 [...]
in qualità di docente supplente con plurimi contratti a tempo Controparte_1
determinato in un arco cronologico compreso tra il 15/10/2007 e il
22/10/2020, ovvero poco meno di 13 anni (all. 1), dei quali però soltanto anni 5 mesi e 11 giorni sono stati riconosciuti come utili ai fini giuridici economici dal il decreto di ricostruzione della carriera in atti (all. 2).
L'art. 485 D.L. 297 del 16/04/1994 nella sua originaria formulazione va pertanto disapplicato e ricompreso nell'anzianità di servizio della ricorrente l'integrale periodo di servizio effettivo prestato con i contratti a tempo determinato.
Al riguardo il ricorrente ha chiesto che gli sia riconosciuta l'anzianità di servizio preruolo nella misura di anni 7.
Essendo il Giudice vincolato al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la domanda va accolta nella misura in cui è stata proposta
Il va PI condannato al riconoscimento dell'intero periodo in cui il ha svolto concretamente l'attività di docente a tempo determinato, Pt_1
a collocare l'attore nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità maturata, nonché a versargli le differenze retributive maturate, corrispondenti agli incrementi stipendiali in ragione di tutta l'anzianità maturata oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo.
Il ricorrente, infatti, ha diritto alle differenze retributive che le sarebbero spettate se l'amministrazione avesse interamente computato, nella ricostruzione della carriera da lei richiesta, tutti gli anni di servizio svolti in regime di precariato senza l'abbattimento previsto dalla norma, con conseguente condanna del ad effettuare la ricostruzione della carriera e a corrispondere le differenze retributive derivanti dalla maggiorata anzianità di servizio.
Tali differenze sono state quantificate in € 4.584,19 dall'1/9/2021, epoca d'immissione in ruolo, sino al 31.12.2024 (all. 10).
Qualcosa però non quadra poiché al possono essere riconosciute Pt_1
soltanto le somme differenziali relative al periodo antecedente ovvero quando fu assunto a tempo determinato.
A fronte di ciò può soltanto emettersi una pronuncia di condanna generica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e della modesta complessità della vertenza, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
, così provvede: Controparte_4
Previa disapplicazione del disposto del previgente l'art. 485 D.Lgs. n.
297/1994, accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera, tenendosi conto a tal fine degli integrali periodi di servizio effettivo prestati tra il 15/10/2007 e il 22/10/2020 alle dipendenze del convenuto, senza decurtazione alcuna.
Condanna il ad attribuire al Controparte_4
ricorrente la conseguenziale posizione stipendiale nonché al pagamento delle relative differenze retributive, oltre a quanto dovuto per rivalutazione monetaria e interessi legali dal termine di ciascun anno scolastico sino al saldo.
Condanna il al pagamento delle spese Controparte_1
di lite, che si liquidano in € 650,00 per la fase di studio, € 320,00 per la fase introduttiva, € 700,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e
Cpa come da legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Imperia 1-11-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice del Lavoro viste le note scritte depositate dalle parti, pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 624/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dagli Avv. Tommaso Giannini e Elena Parte_1
Preite
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente Contumace
Con ricorso ritualmente notificato ha esposto: Parte_1
-d'aver lavorato alle dipendenze del convenuto con una serie di CP_1
contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività di docente dal 15.10.2007 pari ad anni 7 corrispondenti a 2520 giorni effettivi di servizio, venendo immesso in ruolo in data 01.09.2021; (All. 1);
-d'aver ha svolto le mansioni di docente in conformità a quanto previsto dal
CCNL anche per i docenti scolastici assunti a tempo indeterminato -gli anni di servizio svolti per effetto dei contratti a termine stipulati con la
P.A. da parte ricorrente non vengono riconosciuti integralmente nel computo dell'anzianità, tanto vero che sono calcolati solo in parte nel computo dell'anzianità e per quanto riguarda lo stipendio è sempre pari a quello della prima fascia stipendiale durante l'intero periodo;
-quando il lavoratore precario viene immesso in ruolo la ricostruzione della carriera viene effettuata con applicazione del criterio previsto dall'art. 485 del D.lgs 297/94 che prevede per gli anni di servizio preruolo il riconoscimento integrale dell'anzianità per i primi 4 anni e dei 2/3 per gli anni successivi e di un terzo ai soli fini economici, anziché il riconoscimento integrale dell'anzianità per tutti gli anni di servizio preruolo;
-nel decreto di ricostruzione carriera n. 1072/2023 è stata riconosciuta al ricorrente, in applicazione dell'art. 485 e seguenti del D.lvo 297/94, un'anzianità preruolo fino al 31.08.2021 di anni 4, anziché di anni 7; (All.
2):
-tutto ciò ha comportato da parte dell'Amministrazione un ritardo nel passaggio del ricorrente alla fascia stipendiale successiva con conseguente perdita di retribuzione;
-la Corte di Giustizia europea nonché la giurisprudenza di legittimità e di merito nazionale hanno sancito il diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio preruolo sino all'immissione in ruolo sussistendo una discriminazione rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato di pari livello e anzianità per violazione della clausola 4 dell'DO DR europeo. -in assenza di giustificazioni obiettive, nell'accezione precisata, il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva per legittimare una disparità di trattamento tra dipendenti di ruolo e dipendenti temporanei (sent. CGUE,
8.9.2011, C-177/10, , in quanto, così argomentando, il Persona_1
principio di non discriminazione sarebbe privato di qualsiasi contenuto, essendo, quindi, necessario “prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale”
( punti 50 e 51), con la precisazione che (quanto alla proceduta di stabilizzazione) il superamento del concorso pubblico può giustificare una diversità di trattamento, solo qualora ciò “derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura” (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11).
-l'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, tra il personale assunto a tempo determinato e quello a tempo indeterminato potrebbe, quindi, ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva
1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia — secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia
— non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né nel fatto che il datore di lavoro è una pubblica Amministrazione, né, infine, nel fatto che il trattamento deteriore dei lavoratori a termine sia previsto da una norma interna generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo. -la giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. ad es. Cass. sent. n.
22558/2016), si è attestata negli ultimi anni in senso favorevole ai docenti istanti, disapplicando l'art. 485 citato, in quanto non conforme alla Direttiva comunitaria n. 1999/70, né suscettibile di un'interpretazione compatibile, con la conseguente condanna del al riconoscimento integrale del pre- CP_2
ruolo per le identiche mansioni e funzioni svolte dal personale di ruolo del medesimo profilo professionale e per aver operato in ragione di contratti a termine di durata pressoché annuale, susseguitisi senza soluzione di continuità. In questo caso, infatti, la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative (nonché la maturazione dell'esperienza professionale) non differiscono, in fatto, da quelle del personale assunto ab initio a tempo indeterminato, con conseguente sostanziale identità di situazioni, livello di professionalità, e bagaglio di esperienza acquisito (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, lmpact;
13.9.2007, causa C307/05, Per_2
; 8.9.2011, causa C-177/10
[...] Parte_2
di Cassazione, in particolare, ha affermato che la normativa europea,
[...]
sopra richiamata, pone l'obbligo, in capo agli Stati membri, di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni d'impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato “comparabile” (a prescindere dalla questione della legittimità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro e a prescindere dall'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine).
-la giurisprudenza di legittimità ha affermato il seguente principio di diritto:
La clausola 4 dell'DO quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. (Cass.,
n. 22558 del 7.11.2016).
-la Suprema Corte di Cassazione, a seguito della sentenza TE emessa dalla CGUE con due sentenze gemelle n. 31149 e 31150 del 28.11.2019, si
è pronunciata sulla questione del riconoscimento integrale o meno dell'anzianità di servizio preruolo affermando i seguenti di diritto: “a) l'art. 485 del D.lgs n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettivdisciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a termine poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'DO quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e deve essere disapplicato nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della Legge 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del D.lgs 297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.” (All. 8);
-Dalle affermazioni della Suprema Corte si evince, pertanto, che l'anzianità preruolo anche per i docenti a termine va riconosciuta per intero quando, come nel caso di specie, quella calcolata sulla base dei criteri previsti dall'art. 485 e 489 risulti essere inferiore a quel docente sin dall'origine assunto a tempo indeterminato.
-nel decreto di ricostruzione carriera n. 1072/2023 è stata riconosciuta al docente in applicazione dell'art. 485 del D.lgs n. 297/1994, unitamente Parte_1
all'art. 489 dello stesso decreto, un'anzianità complessiva preruolo di anni 4. (All. 2)
-dal conteggio dei giorni effettivi di servizio di cui allo stato matricolare (doc. 1) si contano
2520 giorni di servizio preruolo pari ad anni 7 risultando, pertanto, documentale la discriminazione in quanto l'anzianità riconosciuta dalla scuola con il decreto n.1072 del
04.05.2023 è inferiore a quella effettiva maturata, come indicato dalla sentenza TE
e dalla Suprema Corte di Cassazione con le sentenze n. 31149 e 31150 del
28.11.2019;
-In virtù di quanto sopra ne consegue altresì che il ricorrente non ha ricevuto un corretto inquadramento nelle fasce stipendiali con il maturare dell'anzianità di servizio a seguito dell'immissione in ruolo, con la conseguenza che allo stesso spettano differenze retributive a titolo di risarcimento danno pari ad € 4584,18 (di cui rateo 13.ma pari ad € 352,63), come da prospetto allegato doc. 10, da considerarsi parte integrante del ricorso.
Il ricorrente così concludeva: “1. Previa disapplicazione del decreto di ricostruzione carriera n. 1072/2023, Accertare e dichiarare la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'DO DR o per quelle motivazioni che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare ed il diritto di parte ricorrente di vedersi riconosciuta in maniera integrale l'anzianità di servizio maturata con i numerosi contratti a termine stipulati e precisamente un'anzianità preruolo dal 15.10.2007 pari ad anni 7 corrispondente a 2520 giorni effettivi di servizio;
2. Per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta al riconoscimento integrale, ai fini giuridici, economici e di carriera, dell'anzianità di servizio preruolo suindicata con emissione di nuovo decreto di ricostruzione carriera giuridica ed economica e collocazione del ricorrente nella corretta posizione stipendiale ad egli spettante per legge dall'immissione in ruolo del 01.09.2021 e conseguentemente condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di tutte le differenze retributive maturate e maturande fino al 31.12.2024 per l'importo di € 4.584,19 (di cui rateo 13.ma pari ad € 352,63) pari alla differenza stipendiale tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stato correttamente collocato nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del comparto scuola in base all'anzianità di servizio maturata, il tutto oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dei difensori che si dichiarano antistatari”
-----------------------------------------------------------------------------------------
La presente controversia s'inserisce nel noto contenzioso giudiziario relativo al riconoscimento integrale della pregressa anzianità maturata dal personale scolastico docente assunto a tempo determinato prima che esso fosse collocato stabilmente in ruolo. L'originario disposto dell'art. 485 D.L. 297 del 16/04/1994 (rubricato
“Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”) stabiliva al comma 1 che “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai solo fini economici per il rimanente terzo”.
L'art. 4 comma 3 della L. 399/1988 disponeva che “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
L'art. 489 (rubricato “Periodi di servizio utili al riconoscimento”) prevede al primo comma che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione” e l'art. 11 comma 14 della L. 124/1999 che “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
In applicazione dell'art. 489, come interpretato dall'art. 11 comma 14, il raggruppa i servizi a termine in base all'anno scolastico di riferimento, prendendo in considerazione ai fini della ricostruzione della carriera soltanto quelli che, sommati tra loro, raggiungono almeno 180 giorni nell'ambito dell'anno scolastico corrispondente.
Gli anni scolastici in cui ci sono da 180 a 365 giorni di servizio entrano, dunque, nel computo dell'anzianità come anno intero, mentre quelli in cui ci sono meno di 180 giorni non contano nulla.
Una volta calcolata così l'anzianità anteriore all'immissione in ruolo, il MIM fa applicazione dell'art. 485 e, pertanto, ricostruisce l'anzianità utile a fini retributivi prendendo in considerazione i primi 4 anni per intero e quelli successivi soltanto per due terzi.
Nell'importante sentenza n. 31149/2019 (il cui contenuto si richiama integralmente nella trascrizione dei soli stralci più significativi) la Suprema
Corte ha affermato l'applicabilità anche al caso di specie dell'art. 4 dell'DO quadro sul contratto a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretato dalla CGUE in numerosi suoi precedenti, precisando, tra l'altro, come tale conclusione non possa dirsi smentita dalla sentenza della CGUE 20.9.2018 - nonostante Per_3
quest'ultima abbia affermato che “gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale” possono configurare una ragione oggettiva.
La Suprema Corte ha poi diffusamente argomentato nei termini che testualmente si trascrivono relativamente ai passaggi più significativi:
-….l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'DO quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10
DO AN punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-
302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36);
-….va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-
619/17, 5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos), la clausola Persona_4 4 dell'DO DR è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice
Eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e
23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonchè agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n.
7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
-nei precedenti citati si è evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'DO esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione
e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del 8.9.2011, causa C-177/10 Persona_5
DO AN);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi
153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto
42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-
177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini
Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11,
Bertazzi);
e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia
18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini
Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
-i richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa
C466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, Per_3
la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'DO DR, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi".
-quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perchè, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve Per_3
essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
-nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale (pag. 11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perchè tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle " funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche"
(art. 49 CCNL 1995).
-una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perchè, come già ricordato nel punto
8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di
Giustizia 8.11.2011, punti da 49 a 56). Persona_1
Conforme è Corte di Cassazione, Ordinanza n.14108 del 07/07/2020, la quale ha statuito che “….al fine “di evitare il prodursi di discriminazioni "alla ovescia" in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che, ad avviso del ricorrente, si produrrebbero qualora in sede CP_1
di ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perchè in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 489, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore”, “la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio e pertanto, ove la norma che legittima la diversità di trattamento si leghi, nell'intento del legislatore, a presupposti giustificativi non necessariamente sussistenti in relazione ai singoli rapporti, non si può escludere che la medesima norma possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell'altro, dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto bensì con riferimento al singolo rapporto.
9.1. L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perchè il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del … deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 489, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 485, perchè solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato … Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento”.
In termini analoghi Cassazione civile sez. lav., 17/06/2024, n.16710 nella quale si legge in particolare che:
a) l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva;
b) nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 297/1994, che è la risultante di elementi di sfavore
(art. 485) e di favore (art. 489), deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente;
c) ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile;
d) in altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 D.Lgs. n.
297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 D.Lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato;
e) nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012,
Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio;
f) si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia;
g) qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché
l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione;”
Ebbene, il , risulta aver lavorato alle dipendenze del Pt_1 [...]
in qualità di docente supplente con plurimi contratti a tempo Controparte_1
determinato in un arco cronologico compreso tra il 15/10/2007 e il
22/10/2020, ovvero poco meno di 13 anni (all. 1), dei quali però soltanto anni 5 mesi e 11 giorni sono stati riconosciuti come utili ai fini giuridici economici dal il decreto di ricostruzione della carriera in atti (all. 2).
L'art. 485 D.L. 297 del 16/04/1994 nella sua originaria formulazione va pertanto disapplicato e ricompreso nell'anzianità di servizio della ricorrente l'integrale periodo di servizio effettivo prestato con i contratti a tempo determinato.
Al riguardo il ricorrente ha chiesto che gli sia riconosciuta l'anzianità di servizio preruolo nella misura di anni 7.
Essendo il Giudice vincolato al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la domanda va accolta nella misura in cui è stata proposta
Il va PI condannato al riconoscimento dell'intero periodo in cui il ha svolto concretamente l'attività di docente a tempo determinato, Pt_1
a collocare l'attore nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità maturata, nonché a versargli le differenze retributive maturate, corrispondenti agli incrementi stipendiali in ragione di tutta l'anzianità maturata oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo.
Il ricorrente, infatti, ha diritto alle differenze retributive che le sarebbero spettate se l'amministrazione avesse interamente computato, nella ricostruzione della carriera da lei richiesta, tutti gli anni di servizio svolti in regime di precariato senza l'abbattimento previsto dalla norma, con conseguente condanna del ad effettuare la ricostruzione della carriera e a corrispondere le differenze retributive derivanti dalla maggiorata anzianità di servizio.
Tali differenze sono state quantificate in € 4.584,19 dall'1/9/2021, epoca d'immissione in ruolo, sino al 31.12.2024 (all. 10).
Qualcosa però non quadra poiché al possono essere riconosciute Pt_1
soltanto le somme differenziali relative al periodo antecedente ovvero quando fu assunto a tempo determinato.
A fronte di ciò può soltanto emettersi una pronuncia di condanna generica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e della modesta complessità della vertenza, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
, così provvede: Controparte_4
Previa disapplicazione del disposto del previgente l'art. 485 D.Lgs. n.
297/1994, accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera, tenendosi conto a tal fine degli integrali periodi di servizio effettivo prestati tra il 15/10/2007 e il 22/10/2020 alle dipendenze del convenuto, senza decurtazione alcuna.
Condanna il ad attribuire al Controparte_4
ricorrente la conseguenziale posizione stipendiale nonché al pagamento delle relative differenze retributive, oltre a quanto dovuto per rivalutazione monetaria e interessi legali dal termine di ciascun anno scolastico sino al saldo.
Condanna il al pagamento delle spese Controparte_1
di lite, che si liquidano in € 650,00 per la fase di studio, € 320,00 per la fase introduttiva, € 700,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e
Cpa come da legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Imperia 1-11-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli