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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/12/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.P.U. 100-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Procedure Concorsuali
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa CA FA - Presidente
Dott.ssa IA Di RE - Giudice rel.
Dott.ssa Olimpia Abet - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza rg. N. 100-1/2025 da:
(C.F. Controparte_1
, in persona del curatore, Avv. Michele Pronestì, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Serena Carbone, con indirizzo pec Email_1
- ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i
, con sede legale in Isola di Controparte_2
Capo Rizzuto (KR), Località Sovereto S.S. 106 SNC, C.F. . e P.I. C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. avv. Raffaela Lavigna, con indirizzo pec P.IVA_2
Email_2
- resistente
Pag. 1 di 18 M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 5.11.2025, la Controparte_1 in persona del curatore Avv. Michele Pronestì, ha proposto istanza di apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 256 comma 5, CCII, della supersocietà di fatto esistente tra e l'impresa individuale di TI Controparte_1 CP_2 [...]
(si seguito, per brevità, anche ), nonché della liquidazione giudiziale CP_2 CP_2 del socio illimitatamente responsabile, TI . Controparte_2
Secondo la prospettazione della curatela, l'impresa individuale Controparte_2
avrebbe costituito con la società nei cui confronti è già
[...] Controparte_1 stata aperta la liquidazione giudiziale con sentenza n. 36/2024 del Tribunale di Catanzaro, una super società di fatto, operando quale unico centro di interessi.
A tale conclusione la curatela è giunta sulla base dei seguenti elementi e circostanze, di cui ha evidenziato la sussistenza:
- la composizione della compagine societaria della società Controparte_1
- la coincidenza della sede operativa sita in Isola Capo Rizzuto (KR), alla contrada
Sovereto tra la società e l'impresa individuale Controparte_1 CP_2
- lo svolgimento della medesima attività consistente nella fabbricazione di poltrone, divani, sedie e mobili per arredi negozi, uffici e domestici;
- la circostanza che socio fondatore di nonostante la CP_2 Controparte_1
fuoriuscita dalla compagine sociale, avvenuta in data 24.11.2016, abbia continuato a partecipare, per tutto il 2018 alle assemblee della Controparte_1 figurandovi quale socio;
- la sussistenza di ripetuti prelievi effettuati dal 2016 al 2018 da Controparte_2 sul conto corrente della società;
[...]
- i periodici addebiti sul medesimo conto corrente intestato alla società relativi ad una utenza telefonica intestata a CP_2
- le numerose operazioni registrate in entrata e in uscita sul conto corrente intestato a con la società (di cui TI è socio al 100%) e Controparte_1 CP_3
Pag. 2 di 18 con l'impresa individuale Confortè di TI DO FR;
- l'utilizzo del medesimo marchio di proprietà di CP_1 Persona_1
suocera di CP_2
- l'utilizzo della medesima utenza telefonica fissa,
- la titolarità in capo alla società di un immobile sito in Isola di Capo CP_3
Rizzuto, Via Sovereto;
- l'accertamento compiuto nel giudizio n. 1988/2021 consacrato nella sentenza n.
938/2024, dalla quale si evince un uso promiscuo di sede operativa, dei lavoratori, nonché la condivisione dei clienti;
- la stipula, da parte di , di un contratto di locazione e il pagamento Controparte_1
dei canoni per un immobile utilizzato da CP_2
Quanto allo stato di insolvenza della super società di fatto, la curatela ha dedotto esser ricavabile dalla procedura concorsuale che ha attinto la società e Controparte_1 dalla mancata prova da parte del socio illimitatamente responsabile di essere in grado di far fronte ai debiti della società di fatto.
Con comparsa depositata in data 26.11.2025 si è costituito in giudizio Controparte_2
, titolare dell'impresa individuale
[...] Controparte_2 eccependo l'insussistenza nel caso di specie di una super società di fatto.
Nello specifico il resistente ha dedotto di esser stato dapprima (dal 27/8/2014 al
23/11/2016) socio della società e successivamente (dal 10/3/2017 Controparte_1 al 31/01/2019) di esserne stato dipendente;
di avere rapporti familiari con i soci e gli amministratori che si sono succeduti nella e per tali ragioni aveva Controparte_1 la delega ad operare sui conti correnti della società; nella stessa logica si giustificherebbero anche gli addebiti dal conto corrente della società dei costi della scheda SIM intestata al resistente, avendo egli in uso un cellulare aziendale. Quanto all'uso comune del marchio ne ha evidenziato il legittimo utilizzo, in via non esclusiva, in forza di CP_1 licenza, concessa dalla titolare del marchio, . Ha ribattuto che i Persona_1 pagamenti eseguiti dalla società già sottoposta a liquidazione giudiziale in favore di
Pag. 3 di 18 erano dovuti in forza di contratto di locazione temporanea di una parte CP_4 dell'opificio sito in Loc. Sovereto snc, e che tale dato non sarebbe in alcun modo indicativo dell'esistenza di una società di fatto, essendo, peraltro la locatrice un soggetto giuridico terzo;
mentre, i bonifici eseguiti da in favore dell'impresa Controparte_1 individuale sarebbero riferibili alla fornitura di beni e materie prime e, dunque, CP_2 riconducibili a normali scambi commerciali tra imprese.
Ha inoltre contestato che l'impresa individuale e la società abbiano Controparte_1 condiviso un punto vendita sito a Catanzaro, in Via Lucrezia della Valle, trattandosi, piuttosto, di due distinti punti vendita, l'uno riferibile ad e l'altro Controparte_1 all'impresa , come esposto dal teste , Controparte_2 Tes_1 escusso nel giudizio svoltosi dinnanzi al Tribunale di Catanzaro e concluso con sentenza n. 938/2024.
Con riguardo alla sentenza ora citata il resistente ha allegato di aver proposto appello avverso la stessa e che, comunque, la pronuncia si occupa di codatorialità e non di super società di fatto.
Ha quindi eccepito l'insussistenza nel caso di specie degli elementi costitutivi di una super società di fatto, atteso che: (i) il patrimonio della risulta essere distinto e Pt_1 separato, da quello della (ii) le fatture prodotte da essa resistente Controparte_1 dimostrano che i fornitori ed i clienti non sono coincidenti tra le due società; (iii) non vi sono prove di una comune imputazione dei costi e neppure che vi siano investimenti o risultati condivisi tra le imprese;
(iv) non è stata riscontrata alcuna cassa/patrimonio comune e di cogestione;
(v) non risulta che ci siano maestranze condivise e né che una società si sia fatta carico dei debiti dell'altra; (vi) non risultano documentati trasferimenti anomali di fondi, potendosi invece affermare che i rapporti intercorsi tra le due società, si collocano in un normale ambito di interscambio commerciale;
(vii) i punti vendita delle due società sono differenti;
(viii) non c'è prova dell'esistenza, anche tacita, di un patto tra i soci che li vincoli a collaborare reciprocamente tra loro al fine di esercitare un'attività
Pag. 4 di 18 economica e ripartirne gli eventuali utili o sopportarne le perdite;
(ix) non risulta che siano state prestate garanzie o fideiussioni o che ci siano dei finanziamenti tra le imprese.
In tesi difensiva, il ruolo svolto dal resistente potrebbe essere al più indicativo di eterodirezione o scorretta e abusiva gestione nell'ambito di un gruppo societario riconducibile ad un unico soggetto.
Infine, la resistente ha eccepito l'insussistenza del presupposto dell'insolvenza. A tal fine ha dedotto che l'impresa individuale ha diversi punti vendita, commesse CP_2 incamerate e consegne programmate per dicembre 2025 per un importo complessivo di
€ 33.408; l'indebitamento erariale, per complessivi € 177.000,00 sarebbe sostenibile, «e
l'ammontare risulterebbe certamente abbattuto per l'effetto della prossima “rottamazione” a cui il resistente intende aderire»
All'udienza del 4.12.2025 la resistente rilevando l'avvenuto deposito di note scritte da parte della ricorrente ha chiesto di dichiararle inutilizzabili in quanto non autorizzate;
in subordine, ha chiesto di essere autorizzata a depositare note scritte in replica.
Il giudice delegato alla trattazione del procedimento unitario, rilevando che nell'ambito del rito speciale volto all'apertura della liquidazione giudiziale non vi sono preclusioni processuali, ha concesso alla resistente termine per note al fine di controdedurre alla memoria depositata dalla curatela, con ciò consentendo la piena esplicazione del diritto di difesa della resistente.
Alla successiva udienza dell'11.11.2025 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, va in primo luogo rilevato che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 256, co. 5, CCII (regola procedimentale che costituisce una deroga all'art. 27 CCII), in forza del quale la competenza a dichiarare la liquidazione giudiziale in estensione – anche in ipotesi di “supersocietà di fatto” – va sempre rapportata al criterio di prevenzione, dovendo la domanda essere proposta al Tribunale ove risulta già pendente la procedura concorsuale (v. Cass. 4712/2021); di conseguenza,
Pag. 5 di 18 è irrilevante che l'impresa individuale abbia sede Controparte_2 legale in Isola di Capo Rizzuto (KR), Località Sovereto s.s. 106 SNC.
Ancora, va rilevato che sussiste – ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 256 CCII – la legittimazione attiva del curatore, che ha acquisito l'autorizzazione preventiva del giudice delegato (cfr. all. 20, sul tema della necessità o meno di tale autorizzazione, v., nel vigore dell'analoga legge fallimentare, ex multis Cass. 8907/2017 e
Cass. 12947/2014).
Quanto alla configurabilità di una supersocietà di fatto si osserva quanto segue.
La nuova formulazione dell'art. 256, co. 5, CCII, in linea con l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel vigore della più restrittiva formulazione dell'art. 147, co. 5, CCII trova applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è in realtà riferibile ad una società di fatto tra l'imprenditore individuale in L.G. e uno o più soci occulti, ma anche quando – come verificatosi nel caso di specie - il socio già in L.G. sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone
(c.d. “supersocietà di fatto”) e ciò anche allorché la partecipazione sia stata assunta in mancanza delle formalità richieste dall'art. 2361, co. 2, c.c. (v. in tal senso, nel vigore della legge fallimentare, Corte Cost. 255/2017, nonché Cass. 4404/2023; Cass. 366/2021,
Cass. 11353/2020, Cass. 7903/2020, Cass. 3867/2020, Cass. 15620/2019, Cass.
9572/2018, Cass. 12962/2017, Cass. 12120/2016 e Cass. 1095/2016).
Gli artt. 2361 c.c. e 111-duodecies disp. att. c.c. hanno infatti inequivocamente previsto che una società di capitali possa assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile, tra l'altro, di una società in nome collettivo, pur se irregolare (art. 2297 c.c.) come la società di fatto.
La prova della partecipazione, anche di fatto, di una società di capitali a una società di persone (cd. supersocietà di fatto) deve essere fornita attraverso la dimostrazione dei presupposti costituiti dall'esercizio in comune dell'attività economica, dall'esistenza di un fondo comune (da apporti o attivi patrimoniali) e dall'effettiva partecipazione ai profitti
Pag. 6 di 18 e alle perdite e, dunque, da un agire nell'interesse, ancorché diversificato, dei soci (così, ad esempio, Cass. n. 11604/2025).
Nel caso di specie è incontestabile che e Controparte_1 Controparte_2
abbiano operato come un unico ente collettivo, di talché deve affermarsi
[...]
l'esistenza di una supersocietà di fatto tra l'odierno resistente, titolare dell'impresa individuale, e la società già sottoposta a liquidazione giudiziale.
Assume rilievo l'acquisizione delle seguenti circostanze di fatto alla luce della documentazione prodotta: a) la società è riconducibile allo stesso Controparte_1 nucleo familiare di tale società è stata infatti costituita in data 22.7.2014 da CP_2
e , successivamente le quote sono Controparte_2 Controparte_5 state cedute e nella società sono variamente subentrati quali soci (padre Persona_2 della moglie di;
coniuge di quest'ultimo; significativa è la CP_2 Persona_1 circostanza che abbia continuato a partecipare alle assemblee della CP_2 anche dopo la sua formale fuoriuscita dalla compagine sociale, Controparte_1 avvenuta in data 24.11.2016, come dimostrato dai verbali di assemblea del 17.7.2018 e del 31.12.2018, nei quali viene indicato come socio della società (doc. 7 e 8, allegati CP_2 al ricorso); sul punto, la giurisprudenza di legittimità riconosce che l'identità o la sostanziale sovrapposizione delle compagini sociali, unitamente alla coincidenza dei soggetti che ricoprono ruoli preponderanti nella gestione, costituiscono indici sintomatici della sussistenza di una società di fatto (Cass. 27 giugno 2022, n. 20552). Inoltre, i rapporti di parentela, quando per natura, intensità o concrete modalità lasciano presumere, secondo il criterio del 'più probabile che non', una regia familiare e una conduzione collettiva, assumono rilievo ai fini dell'accertamento dell'affectio societatis, (Cass. 2 gennaio
2024, n. 64);
b) le due imprese hanno ad oggetto la medesima attività, e cioè la fabbricazione e il commercio di poltrone, divani, sedie e altri mobili;
Pag. 7 di 18 c) le due imprese hanno utilizzato il medesimo marchio ”; significativo al CP_1 riguardo è anche il fatto che tale marchio sia di proprietà di , come Persona_1 detto suocera di e che il marchio sia stato concesso in uso gratuitamente;
CP_2
d) le due imprese hanno avuto la medesima sede operativa, sita in Isola di Capo Rizzuto
(KR), Località Sovereto SNC;
al medesimo indirizzo figura anche la sede legale dell'impresa individuale CP_2
e) le due imprese hanno pubblicizzato il medesimo recapito telefonico.
Già da tali elementi si desume in modo sufficientemente univoco, grave e concordante l'esercizio in comune dell'attività imprenditoriale della società e dell'impresa individuale e il vincolo di collaborazione assunto nell'interesse nella supersocietà di fatto dalle stesse costituita.
Ancora, univocamente convergenti verso l'esistenza di una supersocietà di fatto sono le risultanze consacrate nella sentenza n. 938/2024 pronunciata dal Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del lavoro. Giova precisare che tale giudizio è stato incardinato da un ex dipendente, , nei confronti sia della sia Parte_2 Controparte_1 della , al fine di veder riconosciuti l'esistenza di un Controparte_2 rapporto di lavoro subordinato e le spettanze economiche al medesimo dovute.
La pronuncia, che appare scevra da vizi logici, riporta significativi passaggi delle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di giudizio.
In particolare, dalla lettura della sentenza si ricava, per quanto qui di interesse, che abbia lavorato per (prima ancora per Parte_3 Controparte_1 CP_1
su cui infra) e successivamente per la così come analogo passaggio si è
[...] CP_2 avuto per un altro lavoratore, pure sentito come teste in quella causa. Il fatto che Tes_2 vi sia stato il passaggio di alcuni lavoratori, confermato dalla stessa resistente nella memoria autorizzata depositata in data 9.12.2025, è un ulteriore elemento, collegato a quanto sopra rilevato, da cui può evincersi l'esistenza dell'affectio societatis e, conseguentemente, dell'esercizio unitario tra le due entità imprenditoriali, in forma sociale, dell'attività aziendale;
tale elemento è inoltre indicativo della comune
Pag. 8 di 18 partecipazione agli utili e alle perdite. La circostanza che tale passaggio sia avvenuto a seguito o in prossimità dell'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
è sintomatico del fatto che la medesima impresa, esercitata dalla supersocietà di fatto,
[...] abbia sempre continuato ad operare.
È significativo, inoltre, che il medesimo schema operativo risulti esser stato attuato in passato anche con un'altra società, la (si noti la denominazione del tutto Controparte_1 simile a quella di ), anch'essa riconducibile al medesimo nucleo Controparte_1 familiare, anch'essa utilizzatrice del marchio , avente ad oggetto l'esercizio CP_1 della stessa attività di impresa (i.e. la produzione e commercializzazione di divani, poltrone, sedie e altri mobili), con sede legale in Isola di Capo di Rizzuto, Loc. Sovereto
SNC, dichiarata fallita dal Tribunale di Crotone con sentenza del 29.2.2016.
Costituiscono indici rivelatori dell'esistenza di un fondo comune e della compartecipazione agli utili e alle perdite i seguenti, plurimi, concordanti, univoci elementi.
L'utilizzo dell'immobile sito in Isola di Capo Rizzuto, località Sovereto SNC, nel quale risulta che la abbia costituito la propria sede secondaria sin dal Controparte_1
27.8.2014 senza che sia stato rinvenuto alcun pagamento per l'utilizzo di tale immobile prima del 31.8.2017 (v. doc. 9, estratto conto, allegato al ricorso) e senza che sia mai stato stipulato un contratto di locazione. Irrilevante appare il fatto che tale immobile sia formalmente di proprietà della società atteso che tale società è partecipata al CP_4
100% dal medesimo e che tale immobile, prima, apparteneva alla società CP_2
”, della quale, stando alla denominazione Controparte_6 sociale, era socio illimitatamente responsabile (come detto, socio di Persona_2
. Duque anche l'immobile sito in Isola di Capo Rizzuto in cui pure Controparte_1
è stata esercitata l'impresa è riconducibile al medesimo nucleo familiare e, in definitiva, appare esser stato utilizzato dalla medesima unica realtà imprenditoriale.
Ancora, la curatela della liquidazione giudiziale ha posto in evidenza Controparte_1
l'esistenza di plurime operazioni sul conto corrente intestato alla società effettuate da
Pag. 9 di 18 A tale rilievo la resistente ha ribattuto evidenziando che è stato CP_2 CP_2 dapprima socio della società e successivamente assunto con contratto di lavoro subordinato;
oltre a ciò ha dedotto al medesimo era stata conferita delega ad operare sul conto corrente.
La tesi esposta dalla resistente non appare convincente.
Invero, dall'esame delle operazioni riportate nell'estratto conto citato risultano sia movimenti in entrata che in uscita. In particolare, risulta che abbia CP_2 effettuato, da un conto corrente al medesimo intestato, bonifici in favore della
[...] in data 23.8.2017 e in data 5.9.2017; ciò che evidentemente appare difficilmente CP_1 spiegabile nell'ambito in un rapporto di lavoro subordinato, asseritamente in essere in quel periodo temporale. Ancora, per il periodo in cui sarebbe stato assunto alle CP_2 dipendenze della (ossia dal 10.3.2017 al 31.1.2019, secondo le Controparte_1 allegazioni della resistente, non essendo stato depositato in atti alcun contratto di lavoro), risultano pagamenti asseritamente a titolo di stipendio solo in data 28.6.2018, 25.7.2018,
8.8.2018 e 9.10.2018, mentre dall'esame dell'integrale estratto conto risultano effettuati molteplici pagamenti, per tutto il periodo di operatività del conto, in favore di altri dipendenti;
tale circostanza è invero compatibile con il fatto che abbia prestato la CP_2 propria attività lavorativa in parte a titolo gratuito, quale apporto a titolo di conferimento nella supersocietà di fatto, mentre i parziali pagamenti effettuati nell'indicato ristretto lasso temporale sono astrattamente configurabili come pagamenti preferenziali. Inoltre, non si spiega perché la delega ad operare sul conto corrente non sia mai stata revocata, neanche a seguito della formale cessazione del rapporto di lavoro subordinato (cfr. documento depositato in data 11.12.25 dalla resistente). Risultano inoltre prelievi effettuati da anche in data 25.11.2016, 12.1.2017 e in data 13.1.2017, e cioè in un CP_2 momento in cui il medesimo non era né socio né dipendente della società. Deve anche evidenziarsi che tutti gli altri prelievi effettuati dal TI sono, comunque, privi di giustificazione e come tali indicativi di confusione patrimoniale.
Pag. 10 di 18 Tali elementi rendono evidenza del fatto che il conto corrente sia stato in realtà utilizzato promiscuamente, per l'esercizio dell'attività di impresa della supersocietà.
Quanto ai movimenti finanziari registrati sul conto corrente e intercorsi tra
[...]
e , si osserva quanto segue. Premesso, in CP_1 Controparte_2 via generale, che l'esistenza di rapporti finanziari, anche per reciproca fornitura di beni e servizi, rappresenta un indice rivelatore dell'esistenza di una supersocietà di fatto (v. Cass.
n. 37334/2021), nel caso di specie, dall'esame dell'estratto conto deve osservarsi che i movimenti, sia in entrata che in uscita, sono concentrati in un ristretto lasso temporale, essendo registrati tra la fine di ottobre 2024 e il mese di gennaio 2019, e in particolare si riscontra che i movimenti in entrata sono concentrati tra il mese di ottobre 2018 e dicembre 2018, mentre in movimenti in uscita iniziano a dicembre 2018 e si interrompono a gennaio 2019 (ossia nell'ultimo periodo di operatività del conto corrente). Rammentato che anche l'esistenza di veri e propri rapporti commerciali tra imprese è sintomatico dell'esistenza di una super società di fatto, nel caso di specie la stretta correlazione temporale sembra essere a maggior ragione significativa della compartecipazione delle due ai profitti e alle perdite dell'unica realtà imprenditoriale.
Ancora, devono essere valorizzate le circostanze ritraibili dai contratti di locazione stipulati dalla e dalla Controparte_1 CP_2
In primo luogo, risulta dall'esame della documentazione in atti, che Controparte_1 abbia corrisposto canoni di locazione di favore di e Parte_4 Parte_5 per un immobile sito in Reggio Calabria fino a dicembre 2018, e che lo stesso
[...] immobile sia stato successivamente condotto in locazione dalla Controparte_2
. Similmente, risulta che abbia stipulato un contratto di
[...] CP_2 locazione con e in data 30 dicembre 2024 Controparte_7 Controparte_8
(ossia poche settimane dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della avente ad oggetto un immobile sito in Messina, per il quale la Controparte_1 risulta aver in precedenza corrisposto canoni di locazione. Controparte_1
Pag. 11 di 18 Differentemente da quanto argomentato dalla resistente, secondo la quale sarebbe in sostanza irrilevante il fatto che le due imprese abbiano esercitato la medesima attività negli stessi locali in successione di tempo, tale dato è piuttosto indicativo della continuazione della medesima impresa esercitata da un unico soggetto giuridico, la super società di fatto.
Ancora, ulteriore indice rivelatore dell'esistenza della supersocietà, segnatamente sotto il profilo dell'esistenza di un fondo comune, è il fatto che abbia Controparte_1 stipulato due contratti di locazione (dal 1.2.2018 al 30.9.2018 e dal 1.10.2018 al 30.5.2019)
e pagato canoni di locazione in favore della società Parte_6 aventi ad oggetto un immobile sito in Davoli, Viale Cassiodoro snc,
[...] nel quale però non risulta aver mai posto alcuna unità operativa o punto vendita, mentre risulta dalla visura storica dell'impresa individuale che questa abbia avuto una Pt_1 unità locale (data apertura 20/09/2018, riportata in visura) proprio in Davoli, Viale
Cassiodoro snc. Sul punto non appaiono in alcun modo convincenti le difese della resistente, secondo la quale “Il sig. avrebbe dovuto esercitare l'attività di vendita di cucine per CP_2 conto terzi in Davoli sulla via Cassiodoro ma le trattative per la locazione, pur in fase avanzata, non si sono perfezionate pur essendo state eseguite le formalità in camera di commercio”, stante la genericità dell'allegazione, sprovvista di sostegno probatorio, ed essendo poco credibile che ancor prima della stipula di un contratto di locazione l'imprenditore si sia premurato di curare le formalità presso la camera di commercio.
Ulteriore indice rivelatore dell'esistenza della supersocietà di fatto è ritraibile, ancora una volta, dalle testimonianze rese nell'ambito del giudizio conclusosi con la sentenza n.
938/2024, le cui dichiarazioni sono state riportate nella pronuncia. Segnatamente, il teste ha affermato che “quando acquistai dal negozio il sig. mi chiese se intendevo pagare Tes_3 Pt_2 subito oppure tramite finanziamento. In questa circostanza mi fu prospettato sempre dal che se Pt_2 avessi pagato subito avrei dovuto sottoscrivere una determinata modulistica intestata a , mentre, CP_1 se avessi optato per il finanziamento avrei dovuto pagare a rate sottoscrivendo un altro modulo contrattuale con un'altra società, la ; similmente, la teste ha dichiarato che “quando CP_2 Tes_4
Pag. 12 di 18 acquistai i divani, il pagamento poteva essere effettuato in contanti o a rate e mi sembra che mi dissero che se pagavo in contanti avrei avuto la fattura con una società , mentre se avessi pagato CP_1 mediante finanziaria sarebbe stato tutto fatturato a nome di altra società di cui non ricordo il nome”.
Entrambi i testi hanno riferito in modo sufficientemente preciso il dettaglio delle modalità di pagamento, e tale circostanza è indiziante del fatto che tra le imprese vi fosse confusione di patrimoni, essendo i ricavi indirizzati indifferentemente all'una o all'altra impresa;
le dichiarazioni rese sono inoltre indizianti anche del fatto che i beni posti in vendita fossero gli stessi.
Conferma di tale circostanza e cioè della veridicità di quanto affermato dai testi si trae pure dal fatto che la anche dopo l'apertura della liquidazione giudiziale della CP_2
abbia continuato ad utilizzare per gli ordinativi moduli prestampati Controparte_1 recanti l'intestazione di quest'ultima società.
Infine, quanto ai punti vendita siti in Via Lucrezia della Valle si osserva quanto segue.
Parte resistente ha dedotto la non coincidenza tra le due imprese, e Controparte_1
del punto vendita sito in Catanzaro, via Lucrezia della Valle. In particolare, ha CP_2 dedotto che esercita la propria attività nell'immobile sito in Via Lucrezia della CP_2
Valle n. 46, mentre ha esercitato la propria attività in Via Lucrezia Controparte_1 della Valle, ai civici 19,3,4,5,6,7. La circostanza rappresentata non è, tuttavia, ancora idonea ad escludere che le due imprese abbiano condiviso la medesima sede operativa.
Piuttosto, dai documenti in atti è possibile desumere che l'attività sia stata dapprima svolta in via Lucrezia della Valle nn. 19,3,4,5,6,7 con contratto di locazione intestato ad fino al 2019; tale circostanza può essere desunta dalla testimonianza Controparte_1 di , il quale ha affermato che “Da fine anno 2020 fino al giugno/luglio 2022 sono stato Tes_1 dipendente di come Responsabile del punto vendita di Lucrezia della Valle di Controparte_1
Catanzaro, al civico 46. Preciso che i punti vendita sono due. Fino al 2019 ho lavorato presso il punto vendita ubicato al civico 19 (che oggi non esiste più)”; il medesimo dipendente ha presentato domanda di insinuazione al passivo della liquidazione giudiziale della Controparte_1 per omesso pagamento del TFR maturato in forza del contratto di lavoro stipulato
[...]
Pag. 13 di 18 in data 3.11.2020; dunque si trae la conclusione che dalla fine del 2020 tale dipendente abbia lavorato sempre in Via Lucrezia della Valle, alle dipendenze di Controparte_1
sebbene in una sede posta ad un altro numero civico. Risulta inoltre dalla
[...] documentazione versata in atti che la abbia stipulato un contratto di locazione CP_9 per l'immobile sito in Via Lucrezia della Valle (quello di cui al civico 46) con decorrenza dall'1.9.2019; anche tale circostanza conferma dunque che i due diversi punti vendita siti in Via Lucrezia della Valle non siano stati operativi contemporaneamente, ma che siano stati operativi l'uno in successione dell'altro.
In conclusione, la circostanza affermata da controparte di certo non può valere a scalfire il quadro probatorio emerso e del quale si è ampiamente dato conto nella superiore motivazione.
Così come giova precisare che, in presenza di altri plurimi, gravi precisi e concordanti elementi, il fatto che nel caso di specie dalla documentazione in possesso della curatela non sia emersa la prestazione di fideiussioni o, più in generale, di altre garanzie di un'impresa in favore dell'altra certamente non può valere ad escludere la sussistenza di una supersocietà di fatto tra la società già in liquidazione giudiziale, Controparte_1
e l'impresa individuale Controparte_2
Allo stesso modo, tutti gli elementi emersi di cui sopra si è dato ampiamente conto non permettono di ravvisare una condizione di abuso della società da parte di una o più persone (nel caso di specie, in tesi difensiva, TI) che ne hanno il controllo (anche solo di fatto) nell'interesse proprio, essendo, invece, evidente, nel caso di specie proprio la sussistenza di un rapporto societario non formalizzato (e, quindi, di fatto) tra la società già in L.G. e l'impresa individuale CP_2
Infine, con riguardo allo stato di insolvenza si osserva quanto segue.
L'estensione della liquidazione giudiziale ex art. 256 co. 5 CCII richiede, quale ulteriore presupposto, l'autonomo accertamento dello stato di insolvenza in capo alla società di fatto. Si tratta di una valutazione ulteriore rispetto a quella già condotta in relazione al socio già dichiarato insolvente, i cui debiti, tuttavia, vanno considerati nell'accertamento
Pag. 14 di 18 dell'insolvenza della società di fatto (Cass. civ. 36378/2023). Detto in altri termini, lo stato di insolvenza va verificato con riferimento alla situazione patrimoniale e finanziaria della società di fatto, che tuttavia va necessariamente ricostruita aggregando le situazioni delle singole imprese, tenuto conto che la supersocietà, essendo irregolare, non ha proprie scritture contabili e propri bilanci.
Nel caso di specie deve dunque rilevarsi che il passivo già accertato nella liquidazione giudiziale di ammonta ad oltre 1.500.000,00 €, e dovranno essere Controparte_1 esaminate ulteriori istanze di insinuazione per oltre 170.000,00 €.
Sul punto la difesa non ha dedotto alcunché essendosi limitata ad esporre i ricavi lordi dell'impresa individuale, l'attivo, le commesse incamerate e, in tesi difensiva, il limitato indebitamento erariale.
Va precisato in primo luogo che l'indebitamento erariale dell'impresa individuale appare tutt'altro che irrilevante, essendo, secondo le risultanze dell'istruttoria CP_2 espletata d'ufficio, pari ad € 176.019,42. Risultano inoltre dall'informativa trasmessa dall'INPS debiti in fase amministrativa, relativi alla gestione lavoratori dipendenti, per €
13.787,05, nonché debiti relativi alla gestione lavoratori autonomi per € 4.567,03.
Oltre a tale dato deve evidenziarsi che i ricavi esposti nella dichiarazione dei redditi PF
2025 sono insufficienti a coprire i costi: invero, vengono esposti ricavi per € 157.438 (e un totale componenti attivi per € 172.904, voci, comunque, di incerta consistenza) e costi per complessivi € 184.449,00.
Infine, il resistente non ha neanche allegato di essere in grado di far fronte con il proprio patrimonio ai debiti della supersocietà di fatto.
Di conseguenza, deve ritenersi raggiunta la prova dello stato di insolvenza della supersocietà di fatto costituita tra e Controparte_1 Controparte_2
.
[...]
L'accertamento dello stato di insolvenza della società di fatto esistente tra
[...]
e comporta, dunque, l'estensione della CP_1 Controparte_2
Pag. 15 di 18 liquidazione giudiziale all'impresa individuale , Controparte_2 quale socio illimitatamente responsabile di tale società.
Per tutti i motivi sopra illustrati, la liquidazione giudiziale della società Controparte_1
dichiarata con sentenza n. 36/2024 del Tribunale di Catanzaro, depositata in data
[...]
5.12.2025, deve essere estesa ai sensi dell'art. 256, comma 5, CCII alla società di fatto composta e da e, per l'effetto, Controparte_1 Controparte_2 ulteriormente estesa ai sensi della medesima norma a Controparte_2
in quanto socio illimitatamente responsabile.
[...]
Stante il disposto dell'art. 257 CCII (in base al quale la liquidazione giudiziale della società con soci illimitatamente responsabili dà luogo a un “processo cumulativo”, con identità di giudice delegato e curatore, ferma la distinzione tra le singole masse attive e passive), applicabile anche nell'ipotesi di estensione ex art. 256, co. 5, CCII, con la presente sentenza devono necessariamente essere nominati lo stesso giudice delegato e lo stesso
[ curatore della Parte_7 Controparte_1
[...]
Part
. M .
Il Tribunale di Catanzaro, visti ed applicati gli artt. 1, 2, 40, 41, 121, 256 e 257 CCII,
d i c h i a r a
l'apertura della società di fatto costituita tra Controparte_10 Controparte_1 già in liquidazione giudiziale e
[...] Controparte_2
, nonché di quest'ultima quale socia illimitatamente responsabile della
[...] predetta società di fatto, in estensione ex art. 256, co. 5, CCII della liquidazione giudiziale di già dichiarata da questo Tribunale con sentenza pubblicata in Controparte_1 data 5.12.2024;
n o m i n a
Giudice Delegato, la dott.ssa Elais Mellace;
Pag. 16 di 18 n o m i n a
Curatore, l'Avv. Michele Pronestì, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina, utilizzando il modello di dichiarazione di accettazione dell'incarico allegato alle
Linee Guida del Curatore emanate da questo Tribunale e pubblicate sul sito istituzionale del Tribunale, da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCII;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCII;
s t a b i l i s c e la data del 15 aprile 2026, ad ore 9:30, per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al
Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCII;
Pag. 17 di 18 a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione civile, Settore Procedure concorsuali, del Tribunale di Catanzaro, tenutasi in data 19/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
IA Di RE CA FA
Pag. 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Procedure Concorsuali
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa CA FA - Presidente
Dott.ssa IA Di RE - Giudice rel.
Dott.ssa Olimpia Abet - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza rg. N. 100-1/2025 da:
(C.F. Controparte_1
, in persona del curatore, Avv. Michele Pronestì, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Serena Carbone, con indirizzo pec Email_1
- ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i
, con sede legale in Isola di Controparte_2
Capo Rizzuto (KR), Località Sovereto S.S. 106 SNC, C.F. . e P.I. C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. avv. Raffaela Lavigna, con indirizzo pec P.IVA_2
Email_2
- resistente
Pag. 1 di 18 M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 5.11.2025, la Controparte_1 in persona del curatore Avv. Michele Pronestì, ha proposto istanza di apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 256 comma 5, CCII, della supersocietà di fatto esistente tra e l'impresa individuale di TI Controparte_1 CP_2 [...]
(si seguito, per brevità, anche ), nonché della liquidazione giudiziale CP_2 CP_2 del socio illimitatamente responsabile, TI . Controparte_2
Secondo la prospettazione della curatela, l'impresa individuale Controparte_2
avrebbe costituito con la società nei cui confronti è già
[...] Controparte_1 stata aperta la liquidazione giudiziale con sentenza n. 36/2024 del Tribunale di Catanzaro, una super società di fatto, operando quale unico centro di interessi.
A tale conclusione la curatela è giunta sulla base dei seguenti elementi e circostanze, di cui ha evidenziato la sussistenza:
- la composizione della compagine societaria della società Controparte_1
- la coincidenza della sede operativa sita in Isola Capo Rizzuto (KR), alla contrada
Sovereto tra la società e l'impresa individuale Controparte_1 CP_2
- lo svolgimento della medesima attività consistente nella fabbricazione di poltrone, divani, sedie e mobili per arredi negozi, uffici e domestici;
- la circostanza che socio fondatore di nonostante la CP_2 Controparte_1
fuoriuscita dalla compagine sociale, avvenuta in data 24.11.2016, abbia continuato a partecipare, per tutto il 2018 alle assemblee della Controparte_1 figurandovi quale socio;
- la sussistenza di ripetuti prelievi effettuati dal 2016 al 2018 da Controparte_2 sul conto corrente della società;
[...]
- i periodici addebiti sul medesimo conto corrente intestato alla società relativi ad una utenza telefonica intestata a CP_2
- le numerose operazioni registrate in entrata e in uscita sul conto corrente intestato a con la società (di cui TI è socio al 100%) e Controparte_1 CP_3
Pag. 2 di 18 con l'impresa individuale Confortè di TI DO FR;
- l'utilizzo del medesimo marchio di proprietà di CP_1 Persona_1
suocera di CP_2
- l'utilizzo della medesima utenza telefonica fissa,
- la titolarità in capo alla società di un immobile sito in Isola di Capo CP_3
Rizzuto, Via Sovereto;
- l'accertamento compiuto nel giudizio n. 1988/2021 consacrato nella sentenza n.
938/2024, dalla quale si evince un uso promiscuo di sede operativa, dei lavoratori, nonché la condivisione dei clienti;
- la stipula, da parte di , di un contratto di locazione e il pagamento Controparte_1
dei canoni per un immobile utilizzato da CP_2
Quanto allo stato di insolvenza della super società di fatto, la curatela ha dedotto esser ricavabile dalla procedura concorsuale che ha attinto la società e Controparte_1 dalla mancata prova da parte del socio illimitatamente responsabile di essere in grado di far fronte ai debiti della società di fatto.
Con comparsa depositata in data 26.11.2025 si è costituito in giudizio Controparte_2
, titolare dell'impresa individuale
[...] Controparte_2 eccependo l'insussistenza nel caso di specie di una super società di fatto.
Nello specifico il resistente ha dedotto di esser stato dapprima (dal 27/8/2014 al
23/11/2016) socio della società e successivamente (dal 10/3/2017 Controparte_1 al 31/01/2019) di esserne stato dipendente;
di avere rapporti familiari con i soci e gli amministratori che si sono succeduti nella e per tali ragioni aveva Controparte_1 la delega ad operare sui conti correnti della società; nella stessa logica si giustificherebbero anche gli addebiti dal conto corrente della società dei costi della scheda SIM intestata al resistente, avendo egli in uso un cellulare aziendale. Quanto all'uso comune del marchio ne ha evidenziato il legittimo utilizzo, in via non esclusiva, in forza di CP_1 licenza, concessa dalla titolare del marchio, . Ha ribattuto che i Persona_1 pagamenti eseguiti dalla società già sottoposta a liquidazione giudiziale in favore di
Pag. 3 di 18 erano dovuti in forza di contratto di locazione temporanea di una parte CP_4 dell'opificio sito in Loc. Sovereto snc, e che tale dato non sarebbe in alcun modo indicativo dell'esistenza di una società di fatto, essendo, peraltro la locatrice un soggetto giuridico terzo;
mentre, i bonifici eseguiti da in favore dell'impresa Controparte_1 individuale sarebbero riferibili alla fornitura di beni e materie prime e, dunque, CP_2 riconducibili a normali scambi commerciali tra imprese.
Ha inoltre contestato che l'impresa individuale e la società abbiano Controparte_1 condiviso un punto vendita sito a Catanzaro, in Via Lucrezia della Valle, trattandosi, piuttosto, di due distinti punti vendita, l'uno riferibile ad e l'altro Controparte_1 all'impresa , come esposto dal teste , Controparte_2 Tes_1 escusso nel giudizio svoltosi dinnanzi al Tribunale di Catanzaro e concluso con sentenza n. 938/2024.
Con riguardo alla sentenza ora citata il resistente ha allegato di aver proposto appello avverso la stessa e che, comunque, la pronuncia si occupa di codatorialità e non di super società di fatto.
Ha quindi eccepito l'insussistenza nel caso di specie degli elementi costitutivi di una super società di fatto, atteso che: (i) il patrimonio della risulta essere distinto e Pt_1 separato, da quello della (ii) le fatture prodotte da essa resistente Controparte_1 dimostrano che i fornitori ed i clienti non sono coincidenti tra le due società; (iii) non vi sono prove di una comune imputazione dei costi e neppure che vi siano investimenti o risultati condivisi tra le imprese;
(iv) non è stata riscontrata alcuna cassa/patrimonio comune e di cogestione;
(v) non risulta che ci siano maestranze condivise e né che una società si sia fatta carico dei debiti dell'altra; (vi) non risultano documentati trasferimenti anomali di fondi, potendosi invece affermare che i rapporti intercorsi tra le due società, si collocano in un normale ambito di interscambio commerciale;
(vii) i punti vendita delle due società sono differenti;
(viii) non c'è prova dell'esistenza, anche tacita, di un patto tra i soci che li vincoli a collaborare reciprocamente tra loro al fine di esercitare un'attività
Pag. 4 di 18 economica e ripartirne gli eventuali utili o sopportarne le perdite;
(ix) non risulta che siano state prestate garanzie o fideiussioni o che ci siano dei finanziamenti tra le imprese.
In tesi difensiva, il ruolo svolto dal resistente potrebbe essere al più indicativo di eterodirezione o scorretta e abusiva gestione nell'ambito di un gruppo societario riconducibile ad un unico soggetto.
Infine, la resistente ha eccepito l'insussistenza del presupposto dell'insolvenza. A tal fine ha dedotto che l'impresa individuale ha diversi punti vendita, commesse CP_2 incamerate e consegne programmate per dicembre 2025 per un importo complessivo di
€ 33.408; l'indebitamento erariale, per complessivi € 177.000,00 sarebbe sostenibile, «e
l'ammontare risulterebbe certamente abbattuto per l'effetto della prossima “rottamazione” a cui il resistente intende aderire»
All'udienza del 4.12.2025 la resistente rilevando l'avvenuto deposito di note scritte da parte della ricorrente ha chiesto di dichiararle inutilizzabili in quanto non autorizzate;
in subordine, ha chiesto di essere autorizzata a depositare note scritte in replica.
Il giudice delegato alla trattazione del procedimento unitario, rilevando che nell'ambito del rito speciale volto all'apertura della liquidazione giudiziale non vi sono preclusioni processuali, ha concesso alla resistente termine per note al fine di controdedurre alla memoria depositata dalla curatela, con ciò consentendo la piena esplicazione del diritto di difesa della resistente.
Alla successiva udienza dell'11.11.2025 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, va in primo luogo rilevato che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 256, co. 5, CCII (regola procedimentale che costituisce una deroga all'art. 27 CCII), in forza del quale la competenza a dichiarare la liquidazione giudiziale in estensione – anche in ipotesi di “supersocietà di fatto” – va sempre rapportata al criterio di prevenzione, dovendo la domanda essere proposta al Tribunale ove risulta già pendente la procedura concorsuale (v. Cass. 4712/2021); di conseguenza,
Pag. 5 di 18 è irrilevante che l'impresa individuale abbia sede Controparte_2 legale in Isola di Capo Rizzuto (KR), Località Sovereto s.s. 106 SNC.
Ancora, va rilevato che sussiste – ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 256 CCII – la legittimazione attiva del curatore, che ha acquisito l'autorizzazione preventiva del giudice delegato (cfr. all. 20, sul tema della necessità o meno di tale autorizzazione, v., nel vigore dell'analoga legge fallimentare, ex multis Cass. 8907/2017 e
Cass. 12947/2014).
Quanto alla configurabilità di una supersocietà di fatto si osserva quanto segue.
La nuova formulazione dell'art. 256, co. 5, CCII, in linea con l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel vigore della più restrittiva formulazione dell'art. 147, co. 5, CCII trova applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è in realtà riferibile ad una società di fatto tra l'imprenditore individuale in L.G. e uno o più soci occulti, ma anche quando – come verificatosi nel caso di specie - il socio già in L.G. sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone
(c.d. “supersocietà di fatto”) e ciò anche allorché la partecipazione sia stata assunta in mancanza delle formalità richieste dall'art. 2361, co. 2, c.c. (v. in tal senso, nel vigore della legge fallimentare, Corte Cost. 255/2017, nonché Cass. 4404/2023; Cass. 366/2021,
Cass. 11353/2020, Cass. 7903/2020, Cass. 3867/2020, Cass. 15620/2019, Cass.
9572/2018, Cass. 12962/2017, Cass. 12120/2016 e Cass. 1095/2016).
Gli artt. 2361 c.c. e 111-duodecies disp. att. c.c. hanno infatti inequivocamente previsto che una società di capitali possa assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile, tra l'altro, di una società in nome collettivo, pur se irregolare (art. 2297 c.c.) come la società di fatto.
La prova della partecipazione, anche di fatto, di una società di capitali a una società di persone (cd. supersocietà di fatto) deve essere fornita attraverso la dimostrazione dei presupposti costituiti dall'esercizio in comune dell'attività economica, dall'esistenza di un fondo comune (da apporti o attivi patrimoniali) e dall'effettiva partecipazione ai profitti
Pag. 6 di 18 e alle perdite e, dunque, da un agire nell'interesse, ancorché diversificato, dei soci (così, ad esempio, Cass. n. 11604/2025).
Nel caso di specie è incontestabile che e Controparte_1 Controparte_2
abbiano operato come un unico ente collettivo, di talché deve affermarsi
[...]
l'esistenza di una supersocietà di fatto tra l'odierno resistente, titolare dell'impresa individuale, e la società già sottoposta a liquidazione giudiziale.
Assume rilievo l'acquisizione delle seguenti circostanze di fatto alla luce della documentazione prodotta: a) la società è riconducibile allo stesso Controparte_1 nucleo familiare di tale società è stata infatti costituita in data 22.7.2014 da CP_2
e , successivamente le quote sono Controparte_2 Controparte_5 state cedute e nella società sono variamente subentrati quali soci (padre Persona_2 della moglie di;
coniuge di quest'ultimo; significativa è la CP_2 Persona_1 circostanza che abbia continuato a partecipare alle assemblee della CP_2 anche dopo la sua formale fuoriuscita dalla compagine sociale, Controparte_1 avvenuta in data 24.11.2016, come dimostrato dai verbali di assemblea del 17.7.2018 e del 31.12.2018, nei quali viene indicato come socio della società (doc. 7 e 8, allegati CP_2 al ricorso); sul punto, la giurisprudenza di legittimità riconosce che l'identità o la sostanziale sovrapposizione delle compagini sociali, unitamente alla coincidenza dei soggetti che ricoprono ruoli preponderanti nella gestione, costituiscono indici sintomatici della sussistenza di una società di fatto (Cass. 27 giugno 2022, n. 20552). Inoltre, i rapporti di parentela, quando per natura, intensità o concrete modalità lasciano presumere, secondo il criterio del 'più probabile che non', una regia familiare e una conduzione collettiva, assumono rilievo ai fini dell'accertamento dell'affectio societatis, (Cass. 2 gennaio
2024, n. 64);
b) le due imprese hanno ad oggetto la medesima attività, e cioè la fabbricazione e il commercio di poltrone, divani, sedie e altri mobili;
Pag. 7 di 18 c) le due imprese hanno utilizzato il medesimo marchio ”; significativo al CP_1 riguardo è anche il fatto che tale marchio sia di proprietà di , come Persona_1 detto suocera di e che il marchio sia stato concesso in uso gratuitamente;
CP_2
d) le due imprese hanno avuto la medesima sede operativa, sita in Isola di Capo Rizzuto
(KR), Località Sovereto SNC;
al medesimo indirizzo figura anche la sede legale dell'impresa individuale CP_2
e) le due imprese hanno pubblicizzato il medesimo recapito telefonico.
Già da tali elementi si desume in modo sufficientemente univoco, grave e concordante l'esercizio in comune dell'attività imprenditoriale della società e dell'impresa individuale e il vincolo di collaborazione assunto nell'interesse nella supersocietà di fatto dalle stesse costituita.
Ancora, univocamente convergenti verso l'esistenza di una supersocietà di fatto sono le risultanze consacrate nella sentenza n. 938/2024 pronunciata dal Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del lavoro. Giova precisare che tale giudizio è stato incardinato da un ex dipendente, , nei confronti sia della sia Parte_2 Controparte_1 della , al fine di veder riconosciuti l'esistenza di un Controparte_2 rapporto di lavoro subordinato e le spettanze economiche al medesimo dovute.
La pronuncia, che appare scevra da vizi logici, riporta significativi passaggi delle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di giudizio.
In particolare, dalla lettura della sentenza si ricava, per quanto qui di interesse, che abbia lavorato per (prima ancora per Parte_3 Controparte_1 CP_1
su cui infra) e successivamente per la così come analogo passaggio si è
[...] CP_2 avuto per un altro lavoratore, pure sentito come teste in quella causa. Il fatto che Tes_2 vi sia stato il passaggio di alcuni lavoratori, confermato dalla stessa resistente nella memoria autorizzata depositata in data 9.12.2025, è un ulteriore elemento, collegato a quanto sopra rilevato, da cui può evincersi l'esistenza dell'affectio societatis e, conseguentemente, dell'esercizio unitario tra le due entità imprenditoriali, in forma sociale, dell'attività aziendale;
tale elemento è inoltre indicativo della comune
Pag. 8 di 18 partecipazione agli utili e alle perdite. La circostanza che tale passaggio sia avvenuto a seguito o in prossimità dell'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
è sintomatico del fatto che la medesima impresa, esercitata dalla supersocietà di fatto,
[...] abbia sempre continuato ad operare.
È significativo, inoltre, che il medesimo schema operativo risulti esser stato attuato in passato anche con un'altra società, la (si noti la denominazione del tutto Controparte_1 simile a quella di ), anch'essa riconducibile al medesimo nucleo Controparte_1 familiare, anch'essa utilizzatrice del marchio , avente ad oggetto l'esercizio CP_1 della stessa attività di impresa (i.e. la produzione e commercializzazione di divani, poltrone, sedie e altri mobili), con sede legale in Isola di Capo di Rizzuto, Loc. Sovereto
SNC, dichiarata fallita dal Tribunale di Crotone con sentenza del 29.2.2016.
Costituiscono indici rivelatori dell'esistenza di un fondo comune e della compartecipazione agli utili e alle perdite i seguenti, plurimi, concordanti, univoci elementi.
L'utilizzo dell'immobile sito in Isola di Capo Rizzuto, località Sovereto SNC, nel quale risulta che la abbia costituito la propria sede secondaria sin dal Controparte_1
27.8.2014 senza che sia stato rinvenuto alcun pagamento per l'utilizzo di tale immobile prima del 31.8.2017 (v. doc. 9, estratto conto, allegato al ricorso) e senza che sia mai stato stipulato un contratto di locazione. Irrilevante appare il fatto che tale immobile sia formalmente di proprietà della società atteso che tale società è partecipata al CP_4
100% dal medesimo e che tale immobile, prima, apparteneva alla società CP_2
”, della quale, stando alla denominazione Controparte_6 sociale, era socio illimitatamente responsabile (come detto, socio di Persona_2
. Duque anche l'immobile sito in Isola di Capo Rizzuto in cui pure Controparte_1
è stata esercitata l'impresa è riconducibile al medesimo nucleo familiare e, in definitiva, appare esser stato utilizzato dalla medesima unica realtà imprenditoriale.
Ancora, la curatela della liquidazione giudiziale ha posto in evidenza Controparte_1
l'esistenza di plurime operazioni sul conto corrente intestato alla società effettuate da
Pag. 9 di 18 A tale rilievo la resistente ha ribattuto evidenziando che è stato CP_2 CP_2 dapprima socio della società e successivamente assunto con contratto di lavoro subordinato;
oltre a ciò ha dedotto al medesimo era stata conferita delega ad operare sul conto corrente.
La tesi esposta dalla resistente non appare convincente.
Invero, dall'esame delle operazioni riportate nell'estratto conto citato risultano sia movimenti in entrata che in uscita. In particolare, risulta che abbia CP_2 effettuato, da un conto corrente al medesimo intestato, bonifici in favore della
[...] in data 23.8.2017 e in data 5.9.2017; ciò che evidentemente appare difficilmente CP_1 spiegabile nell'ambito in un rapporto di lavoro subordinato, asseritamente in essere in quel periodo temporale. Ancora, per il periodo in cui sarebbe stato assunto alle CP_2 dipendenze della (ossia dal 10.3.2017 al 31.1.2019, secondo le Controparte_1 allegazioni della resistente, non essendo stato depositato in atti alcun contratto di lavoro), risultano pagamenti asseritamente a titolo di stipendio solo in data 28.6.2018, 25.7.2018,
8.8.2018 e 9.10.2018, mentre dall'esame dell'integrale estratto conto risultano effettuati molteplici pagamenti, per tutto il periodo di operatività del conto, in favore di altri dipendenti;
tale circostanza è invero compatibile con il fatto che abbia prestato la CP_2 propria attività lavorativa in parte a titolo gratuito, quale apporto a titolo di conferimento nella supersocietà di fatto, mentre i parziali pagamenti effettuati nell'indicato ristretto lasso temporale sono astrattamente configurabili come pagamenti preferenziali. Inoltre, non si spiega perché la delega ad operare sul conto corrente non sia mai stata revocata, neanche a seguito della formale cessazione del rapporto di lavoro subordinato (cfr. documento depositato in data 11.12.25 dalla resistente). Risultano inoltre prelievi effettuati da anche in data 25.11.2016, 12.1.2017 e in data 13.1.2017, e cioè in un CP_2 momento in cui il medesimo non era né socio né dipendente della società. Deve anche evidenziarsi che tutti gli altri prelievi effettuati dal TI sono, comunque, privi di giustificazione e come tali indicativi di confusione patrimoniale.
Pag. 10 di 18 Tali elementi rendono evidenza del fatto che il conto corrente sia stato in realtà utilizzato promiscuamente, per l'esercizio dell'attività di impresa della supersocietà.
Quanto ai movimenti finanziari registrati sul conto corrente e intercorsi tra
[...]
e , si osserva quanto segue. Premesso, in CP_1 Controparte_2 via generale, che l'esistenza di rapporti finanziari, anche per reciproca fornitura di beni e servizi, rappresenta un indice rivelatore dell'esistenza di una supersocietà di fatto (v. Cass.
n. 37334/2021), nel caso di specie, dall'esame dell'estratto conto deve osservarsi che i movimenti, sia in entrata che in uscita, sono concentrati in un ristretto lasso temporale, essendo registrati tra la fine di ottobre 2024 e il mese di gennaio 2019, e in particolare si riscontra che i movimenti in entrata sono concentrati tra il mese di ottobre 2018 e dicembre 2018, mentre in movimenti in uscita iniziano a dicembre 2018 e si interrompono a gennaio 2019 (ossia nell'ultimo periodo di operatività del conto corrente). Rammentato che anche l'esistenza di veri e propri rapporti commerciali tra imprese è sintomatico dell'esistenza di una super società di fatto, nel caso di specie la stretta correlazione temporale sembra essere a maggior ragione significativa della compartecipazione delle due ai profitti e alle perdite dell'unica realtà imprenditoriale.
Ancora, devono essere valorizzate le circostanze ritraibili dai contratti di locazione stipulati dalla e dalla Controparte_1 CP_2
In primo luogo, risulta dall'esame della documentazione in atti, che Controparte_1 abbia corrisposto canoni di locazione di favore di e Parte_4 Parte_5 per un immobile sito in Reggio Calabria fino a dicembre 2018, e che lo stesso
[...] immobile sia stato successivamente condotto in locazione dalla Controparte_2
. Similmente, risulta che abbia stipulato un contratto di
[...] CP_2 locazione con e in data 30 dicembre 2024 Controparte_7 Controparte_8
(ossia poche settimane dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della avente ad oggetto un immobile sito in Messina, per il quale la Controparte_1 risulta aver in precedenza corrisposto canoni di locazione. Controparte_1
Pag. 11 di 18 Differentemente da quanto argomentato dalla resistente, secondo la quale sarebbe in sostanza irrilevante il fatto che le due imprese abbiano esercitato la medesima attività negli stessi locali in successione di tempo, tale dato è piuttosto indicativo della continuazione della medesima impresa esercitata da un unico soggetto giuridico, la super società di fatto.
Ancora, ulteriore indice rivelatore dell'esistenza della supersocietà, segnatamente sotto il profilo dell'esistenza di un fondo comune, è il fatto che abbia Controparte_1 stipulato due contratti di locazione (dal 1.2.2018 al 30.9.2018 e dal 1.10.2018 al 30.5.2019)
e pagato canoni di locazione in favore della società Parte_6 aventi ad oggetto un immobile sito in Davoli, Viale Cassiodoro snc,
[...] nel quale però non risulta aver mai posto alcuna unità operativa o punto vendita, mentre risulta dalla visura storica dell'impresa individuale che questa abbia avuto una Pt_1 unità locale (data apertura 20/09/2018, riportata in visura) proprio in Davoli, Viale
Cassiodoro snc. Sul punto non appaiono in alcun modo convincenti le difese della resistente, secondo la quale “Il sig. avrebbe dovuto esercitare l'attività di vendita di cucine per CP_2 conto terzi in Davoli sulla via Cassiodoro ma le trattative per la locazione, pur in fase avanzata, non si sono perfezionate pur essendo state eseguite le formalità in camera di commercio”, stante la genericità dell'allegazione, sprovvista di sostegno probatorio, ed essendo poco credibile che ancor prima della stipula di un contratto di locazione l'imprenditore si sia premurato di curare le formalità presso la camera di commercio.
Ulteriore indice rivelatore dell'esistenza della supersocietà di fatto è ritraibile, ancora una volta, dalle testimonianze rese nell'ambito del giudizio conclusosi con la sentenza n.
938/2024, le cui dichiarazioni sono state riportate nella pronuncia. Segnatamente, il teste ha affermato che “quando acquistai dal negozio il sig. mi chiese se intendevo pagare Tes_3 Pt_2 subito oppure tramite finanziamento. In questa circostanza mi fu prospettato sempre dal che se Pt_2 avessi pagato subito avrei dovuto sottoscrivere una determinata modulistica intestata a , mentre, CP_1 se avessi optato per il finanziamento avrei dovuto pagare a rate sottoscrivendo un altro modulo contrattuale con un'altra società, la ; similmente, la teste ha dichiarato che “quando CP_2 Tes_4
Pag. 12 di 18 acquistai i divani, il pagamento poteva essere effettuato in contanti o a rate e mi sembra che mi dissero che se pagavo in contanti avrei avuto la fattura con una società , mentre se avessi pagato CP_1 mediante finanziaria sarebbe stato tutto fatturato a nome di altra società di cui non ricordo il nome”.
Entrambi i testi hanno riferito in modo sufficientemente preciso il dettaglio delle modalità di pagamento, e tale circostanza è indiziante del fatto che tra le imprese vi fosse confusione di patrimoni, essendo i ricavi indirizzati indifferentemente all'una o all'altra impresa;
le dichiarazioni rese sono inoltre indizianti anche del fatto che i beni posti in vendita fossero gli stessi.
Conferma di tale circostanza e cioè della veridicità di quanto affermato dai testi si trae pure dal fatto che la anche dopo l'apertura della liquidazione giudiziale della CP_2
abbia continuato ad utilizzare per gli ordinativi moduli prestampati Controparte_1 recanti l'intestazione di quest'ultima società.
Infine, quanto ai punti vendita siti in Via Lucrezia della Valle si osserva quanto segue.
Parte resistente ha dedotto la non coincidenza tra le due imprese, e Controparte_1
del punto vendita sito in Catanzaro, via Lucrezia della Valle. In particolare, ha CP_2 dedotto che esercita la propria attività nell'immobile sito in Via Lucrezia della CP_2
Valle n. 46, mentre ha esercitato la propria attività in Via Lucrezia Controparte_1 della Valle, ai civici 19,3,4,5,6,7. La circostanza rappresentata non è, tuttavia, ancora idonea ad escludere che le due imprese abbiano condiviso la medesima sede operativa.
Piuttosto, dai documenti in atti è possibile desumere che l'attività sia stata dapprima svolta in via Lucrezia della Valle nn. 19,3,4,5,6,7 con contratto di locazione intestato ad fino al 2019; tale circostanza può essere desunta dalla testimonianza Controparte_1 di , il quale ha affermato che “Da fine anno 2020 fino al giugno/luglio 2022 sono stato Tes_1 dipendente di come Responsabile del punto vendita di Lucrezia della Valle di Controparte_1
Catanzaro, al civico 46. Preciso che i punti vendita sono due. Fino al 2019 ho lavorato presso il punto vendita ubicato al civico 19 (che oggi non esiste più)”; il medesimo dipendente ha presentato domanda di insinuazione al passivo della liquidazione giudiziale della Controparte_1 per omesso pagamento del TFR maturato in forza del contratto di lavoro stipulato
[...]
Pag. 13 di 18 in data 3.11.2020; dunque si trae la conclusione che dalla fine del 2020 tale dipendente abbia lavorato sempre in Via Lucrezia della Valle, alle dipendenze di Controparte_1
sebbene in una sede posta ad un altro numero civico. Risulta inoltre dalla
[...] documentazione versata in atti che la abbia stipulato un contratto di locazione CP_9 per l'immobile sito in Via Lucrezia della Valle (quello di cui al civico 46) con decorrenza dall'1.9.2019; anche tale circostanza conferma dunque che i due diversi punti vendita siti in Via Lucrezia della Valle non siano stati operativi contemporaneamente, ma che siano stati operativi l'uno in successione dell'altro.
In conclusione, la circostanza affermata da controparte di certo non può valere a scalfire il quadro probatorio emerso e del quale si è ampiamente dato conto nella superiore motivazione.
Così come giova precisare che, in presenza di altri plurimi, gravi precisi e concordanti elementi, il fatto che nel caso di specie dalla documentazione in possesso della curatela non sia emersa la prestazione di fideiussioni o, più in generale, di altre garanzie di un'impresa in favore dell'altra certamente non può valere ad escludere la sussistenza di una supersocietà di fatto tra la società già in liquidazione giudiziale, Controparte_1
e l'impresa individuale Controparte_2
Allo stesso modo, tutti gli elementi emersi di cui sopra si è dato ampiamente conto non permettono di ravvisare una condizione di abuso della società da parte di una o più persone (nel caso di specie, in tesi difensiva, TI) che ne hanno il controllo (anche solo di fatto) nell'interesse proprio, essendo, invece, evidente, nel caso di specie proprio la sussistenza di un rapporto societario non formalizzato (e, quindi, di fatto) tra la società già in L.G. e l'impresa individuale CP_2
Infine, con riguardo allo stato di insolvenza si osserva quanto segue.
L'estensione della liquidazione giudiziale ex art. 256 co. 5 CCII richiede, quale ulteriore presupposto, l'autonomo accertamento dello stato di insolvenza in capo alla società di fatto. Si tratta di una valutazione ulteriore rispetto a quella già condotta in relazione al socio già dichiarato insolvente, i cui debiti, tuttavia, vanno considerati nell'accertamento
Pag. 14 di 18 dell'insolvenza della società di fatto (Cass. civ. 36378/2023). Detto in altri termini, lo stato di insolvenza va verificato con riferimento alla situazione patrimoniale e finanziaria della società di fatto, che tuttavia va necessariamente ricostruita aggregando le situazioni delle singole imprese, tenuto conto che la supersocietà, essendo irregolare, non ha proprie scritture contabili e propri bilanci.
Nel caso di specie deve dunque rilevarsi che il passivo già accertato nella liquidazione giudiziale di ammonta ad oltre 1.500.000,00 €, e dovranno essere Controparte_1 esaminate ulteriori istanze di insinuazione per oltre 170.000,00 €.
Sul punto la difesa non ha dedotto alcunché essendosi limitata ad esporre i ricavi lordi dell'impresa individuale, l'attivo, le commesse incamerate e, in tesi difensiva, il limitato indebitamento erariale.
Va precisato in primo luogo che l'indebitamento erariale dell'impresa individuale appare tutt'altro che irrilevante, essendo, secondo le risultanze dell'istruttoria CP_2 espletata d'ufficio, pari ad € 176.019,42. Risultano inoltre dall'informativa trasmessa dall'INPS debiti in fase amministrativa, relativi alla gestione lavoratori dipendenti, per €
13.787,05, nonché debiti relativi alla gestione lavoratori autonomi per € 4.567,03.
Oltre a tale dato deve evidenziarsi che i ricavi esposti nella dichiarazione dei redditi PF
2025 sono insufficienti a coprire i costi: invero, vengono esposti ricavi per € 157.438 (e un totale componenti attivi per € 172.904, voci, comunque, di incerta consistenza) e costi per complessivi € 184.449,00.
Infine, il resistente non ha neanche allegato di essere in grado di far fronte con il proprio patrimonio ai debiti della supersocietà di fatto.
Di conseguenza, deve ritenersi raggiunta la prova dello stato di insolvenza della supersocietà di fatto costituita tra e Controparte_1 Controparte_2
.
[...]
L'accertamento dello stato di insolvenza della società di fatto esistente tra
[...]
e comporta, dunque, l'estensione della CP_1 Controparte_2
Pag. 15 di 18 liquidazione giudiziale all'impresa individuale , Controparte_2 quale socio illimitatamente responsabile di tale società.
Per tutti i motivi sopra illustrati, la liquidazione giudiziale della società Controparte_1
dichiarata con sentenza n. 36/2024 del Tribunale di Catanzaro, depositata in data
[...]
5.12.2025, deve essere estesa ai sensi dell'art. 256, comma 5, CCII alla società di fatto composta e da e, per l'effetto, Controparte_1 Controparte_2 ulteriormente estesa ai sensi della medesima norma a Controparte_2
in quanto socio illimitatamente responsabile.
[...]
Stante il disposto dell'art. 257 CCII (in base al quale la liquidazione giudiziale della società con soci illimitatamente responsabili dà luogo a un “processo cumulativo”, con identità di giudice delegato e curatore, ferma la distinzione tra le singole masse attive e passive), applicabile anche nell'ipotesi di estensione ex art. 256, co. 5, CCII, con la presente sentenza devono necessariamente essere nominati lo stesso giudice delegato e lo stesso
[ curatore della Parte_7 Controparte_1
[...]
Part
. M .
Il Tribunale di Catanzaro, visti ed applicati gli artt. 1, 2, 40, 41, 121, 256 e 257 CCII,
d i c h i a r a
l'apertura della società di fatto costituita tra Controparte_10 Controparte_1 già in liquidazione giudiziale e
[...] Controparte_2
, nonché di quest'ultima quale socia illimitatamente responsabile della
[...] predetta società di fatto, in estensione ex art. 256, co. 5, CCII della liquidazione giudiziale di già dichiarata da questo Tribunale con sentenza pubblicata in Controparte_1 data 5.12.2024;
n o m i n a
Giudice Delegato, la dott.ssa Elais Mellace;
Pag. 16 di 18 n o m i n a
Curatore, l'Avv. Michele Pronestì, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina, utilizzando il modello di dichiarazione di accettazione dell'incarico allegato alle
Linee Guida del Curatore emanate da questo Tribunale e pubblicate sul sito istituzionale del Tribunale, da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCII;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCII;
s t a b i l i s c e la data del 15 aprile 2026, ad ore 9:30, per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al
Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCII;
Pag. 17 di 18 a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione civile, Settore Procedure concorsuali, del Tribunale di Catanzaro, tenutasi in data 19/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
IA Di RE CA FA
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