TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/11/2025, n. 2611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2611 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 18.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. r.g. 1005/2021,
TRA
1) , nato a [...], il [...], C.F.: Parte_1
2) , nato a [...] P.G. (Me), il 28.12.1981, C.F._1 Controparte_1
C.F.: ; 3) , nato a [...] P.G. (Me), il C.F._2 Controparte_2
02.02.1965, C.F.: ; 4) , nato a [...] P.G. C.F._3 Parte_2
(Me), il 02.09.1967, C.F.: 5) , nato a [...] C.F._4 Parte_3
Chaux De Fonds in Svizzera, il 24.08.1974, C.F.: ; 6) C.F._5 Pt_4
, nato a [...], il [...], C.F.: ;7) ,
[...] C.F._6 Parte_5
Co nato a Baden in [...], il [...], C.F.: ;8) C.F._7
[...]
, nato a [...], il [...], C.F.: ;9) Pt_6 C.F._8 Parte_7
, nato a [...] P.G. (Me), il 25.12.1972, C.F.: ;10)
[...] C.F._9
, nato a [...], il [...], C.F.: ;11) CP_4 C.F._10 CP_5
, nato a [...], il [...], C.F.: ;12)
[...] C.F._11 [...]
, nato a [...] P.G. (Me), il 14.09.1968, C.F.: ;13) Pt_8 C.F._12
nato a [...], il [...], C.F.: ;4) Parte_9 C.F._13
, nato a [...], il [...], C.F.: ;15) Controparte_6 C.F._14 [...]
nato a [...] P.G. (Me), il 01.08.1968, C.F.: ;16) Pt_10 C.F._15
, nato a [...] (me), il 31.10.1969, C.F.: ;17) Controparte_7 C.F._16
nato a [...], il [...], C.F.: Parte_11
; 18) , nato a [...], il [...], C.F.: C.F._17 Parte_12
; 19) , nato a [...] P.G. (Messina), il C.F._18 Parte_13
15.09.1977, C.F.: ; 20) nato a [...] C.F._19 Controparte_8 Terme, il 29.12.1977, C.F.: ; 21) , nata Messina, il C.F._20 Parte_14
05.02.1962, C.F.: ; 22) , nata a [...] C.F._21 Parte_15
P.G. (Me), il 06.04.1959, C.F.: ; 23) , nato a [...], C.F._22 Parte_16 il 01.05.1970, C.F.: ; 24) , nato a [...] C.F._23 Parte_17
NA (Me), il 27.02.1966, C.F.: ; 25) , nato a C.F._24 Parte_18
Messina, il 28.02.1977, C.F.: ; 26) nata a [...], C.F._25 Parte_19 il 10.05.1973, C.F.: 27) , nato a [...] P.G. C.F._26 Parte_20
(Me), il 21.07.1973, C.F.: ; 28) nato a C.F._27 Parte_21
Barcellona P.G. (Me), il 09.11.1967, C.F.: ; 29) C.F._28 Parte_22
nata a [...], il [...], C.F.: ;
[...] C.F._29
30) nato a [...] P.G. (Me), il 13.02.1963, C.F.: Parte_23
; 31) , nato a [...], il [...], C.F.: C.F._30 Parte_24
; 32) , nato a [...], il C.F._31 Parte_25
25.01.1973, C.F.: ; 33) , nato a [...], il C.F._32 Parte_16
25.12.1954, C.F.: ; rappresentati e difesi dall'Avv. Rosa C.F._33
Guglielmo, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(c.f.. ), in persona del pro Controparte_9 P.IVA_1 CP_10 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina presso i cui uffici in Messina, Via dei Mille n.65, è domiciliato ex lege
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 11/3/2021 il sigg.ri
+ 32 adivano questo Tribunale per chiedere la condanna del Pt_3 [...] al pagamento di un equo indennizzo in Controparte_11 ragione del “mancato adeguamento del trattamento economico- stipendiale, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 30 luglio 2015, anche a titolo di arricchimento senza causa dell'amministrazione” e la condanna al pagamento del risarcimento del danno patito dai ricorrenti “dal 30 luglio 2015 e sino ad oggi per il mancato rinnovo dei contratti di lavoro” dovuta alla pronuncia di incostituzionalità della nota sentenza della Corte Costituzionale
178/2015.
Senza nulla premettere in ordine ai rapporti di lavoro dedotti in giudizio, argomentavano sul blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego avvenuto a partire dal 2011 a seguito della crisi della finanza pubblica (e successivamente dichiarato incostituzionale) assumendo che la Consulta con la citata sentenza aveva aperto la porta all'azione risarcitoria nei confronti della
Pubblica Amministrazione per il sacrificio economico sopportato dai dipendenti pubblici i quali, in mancanza dei rinnovi contrattuali, avevano subito un ingente danno economico derivante dal mancato adeguamento delle loro retribuzioni al costo della vita.
Concludevano chiedendo la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento della somma di € 100 mensili per ogni ricorrente a titolo di equo indennizzo dal 2010 al 2015 ed €
200 mensili per ogni ricorrente a titolo di risarcimento del danno dal 2015 al deposito del ricorso.
Si costituiva in giudizio il contestando le avverse pretese e chiedendo Controparte_9 il rigetto del ricorso.
Eccepiva preliminarmente la prescrizione di ogni pretesa antecedente il quinquennio dalla notifica del ricorso e il difetto di legittimazione passiva del convenuto. CP_9
Nel merito rilevava che la pronuncia della Consulta, nel rilevare l'incostituzionalità delle norme censurate, ne aveva dichiarato la illegittimità solo per il periodo successivo alla pronuncia, dunque, alcun vulnus poteva essere lamentato per il periodo antecedente.
In quanto al periodo successivo alla sentenza l'amministrazione resistente evidenziava che nessun danno poteva imputarsi alla condotta della P.A. stante l'inesistenza di un obbligo giuridico alla contrattazione collettiva che, comunque, era stata avviata al fine di disciplinare il triennio 2016/2018.
Ritenuta la causa matura per la decisione le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2 ESAME DELLE DOMANDE DEL RICORRENTE
2.1 – Richiesta di equo indennizzo periodo 2010-2015
I ricorrenti hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di un indennizzo CP_9 in ragione del “mancato adeguamento del trattamento economico- stipendiale, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 30 luglio 2015, anche a titolo di arricchimento senza causa dell'amministrazione” derivante dal blocco della contrattazione collettiva.
La domanda è infondata.
Con recentissima pronuncia (sent. 16921/2025) la Suprema Corte ha chiarito che la Corte
Costituzionale non ha censurato il blocco della contrattazione collettiva in se considerato quanto il protrarsi indefinito dello stesso osservando che, in ogni caso, nessuna violazione vi era stata rispetto al principio di equa retribuzione di cui all'art. 36 della Costituzione. In particolare, sul punto così argomenta: “
9. In parte autonomo è il tema della retribuzione proporzionata e sufficiente. Anche rispetto a tale profilo, tuttavia, risultano decisive le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale.
La Consulta ha escluso che vi fosse stata violazione dell'art. 36 Cost., tenuto conto che dati ufficiali attestavano come la dinamica retributiva pubblica antecedente al blocco si attestasse su valori più sostenuti di quelli registrati nei settori privati dell'economia ed ha quindi ritenuto che mancassero elementi per affermare che la perdita di allineamento, evidentemente rispetto all'economia reale, conseguente al blocco, realizzasse quel significativo ed irragionevole scostamento che è necessario secondo la giurisprudenza costituzionale per realizzare da questo punto di vista il vulnus costituzionalmente rilevante.
Ciò fino a concludere espressamente che l'infondatezza sotto tale profilo comporta
l'infondatezza "di eventuali pretese risarcitorie o indennitarie" fondate sul periodo di blocco delle risorse e della contrattazione.”.
In ogni caso, il periodo dedotto in giudizio è coperto da prescrizione ultraquinquennale per come eccepito in via preliminare dal . Controparte_9
2.2 – Richiesta di risarcimento danni per il periodo successivo al 30/7/2015
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, nel periodo successivo alla pubblicazione della citata sentenza della Consulta, l'Amministrazione resistente ha adottato una condotta lesiva dei diritti dei lavoratori in ragione dei mancati rinnovi dei CCNL di categoria.
Per tale ragione i ricorrenti pretenderebbero il risarcimento dei danni economici patiti quantificati in € 200 mensili per ciascuno di essi dal 30/7/2015 al rinnovo del contratto collettivo.
La domanda è totalmente infondata.
Risulta, infatti, che siano stati stipulati regolari contratti di categoria per i trienni 2016-2018 e a seguire, 2019-2021 e 2022-2024.
Queto dimostra che, successivamente alla pronuncia della Consulta, vi è stata ripresa, nelle sessioni contrattuali a venire, della dinamica negoziale quale regolata dal legislatore.
Per inciso occorre rilevare che i ricorrenti hanno allegato al ricorso esclusivamente la procura alle liti, pertanto, nessuno di essi ha in alcun modo provato e documentato l'esistenza stessa del presunto rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Non una busta paga è stata versata in atti. Non è dato sapere se alla data di deposito del ricorso i ricorrenti fossero tutti ancora in servizio o alcuno di essi fosse andato in pensione. Non è stata dichiarata la qualifica e la data di assunzione così come la sede di servizio ai fini della competenza per territorio. Tutti elementi che avrebbero dovuto supportare l'istanza risarcitoria anche al fine di disporre eventuale CTU che, allo stato, sarebbe stata evidentemente esplorativa non esistendo nessun dato documentale sul quale basare l'indagine.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 e 147/22 come da dispositivo.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 1005/2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_9
quantificate in € 13.395,00 oltre spese generali, cpa, e iva come per legge.
[...]
Così deciso in Messina il 19.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando