CA
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/11/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 193/2020 RGAC vertente
TRA
La ( , corrente in Rende (Cs), C.da Cutura, Via Parte_1 P.IVA_1
Spagna, in persona del sig. , nato a [...], il [...], Parte_2
( che agisce altresì in proprio, in qualità di fideiussore ed i sigg. CodiceFiscale_1
, nata il [...] a [...] , Parte_3 CodiceFiscale_2 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_4 CodiceFiscale_3 [...]
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), anch'essi Parte_5 CodiceFiscale_4
nella qualità di fideiussori, ai fini del presente giudizio di appello, rappresentati e difesi dall'avv. Aurora Arone ( ), presso il cui studio in Cosenza, Via CodiceFiscale_5
AL RR n. 22/a eleggono domicilio, in virtù di mandato alle liti conferito nel primo grado di giudizio con procura, apposta a margine dell'atto di citazione, rilasciata a norma dell'art. 83 C.p.c.
APPELLANTI
E
1 società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai sensi Controparte_1
dell'art. 3 della Legge n.130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Roma, via Piemonte n.38,
codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
, rappresentata, giusta procura speciale del 12 marzo 2018 a rogito del Notaio P.IVA_2
di Roma (Rep.56232, Racc.28372), registrata a Roma 5 in data 12 marzo 2018 Persona_1
n. 3987 Serie 1/T, dal suo procuratore , con sede in Roma, via Controparte_2
Piemonte n. 38, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma
, REA n. RM-30897, Rappresentante del “Gruppo IVA Credito Fondiario” - P.IVA_3
Partita IVA , Capogruppo del “Gruppo Bancario Credito Fondiario”, in persona P.IVA_4
del procuratore speciale Dr. giusta procura rilasciata dal Dr. Controparte_3 CP_4
, nella qualità di Direttore Generale del , con firma autenticata
[...] Controparte_2
in data 11 settembre 2019 dal Notaio di Roma (Rep. 12122, Racc. 5848), Per_2 CP_5
registrata a Roma 4 il 16 settembre 2019 al n. 28349 serie 1T, rappresentato e difeso, in forza della procura ad litem redatta su foglio separato posto in calce all'atto di costituzione in appello, dall'Avv. Flavio GODINO (C.F. ) del Foro di Lamezia C.F._6
Terme,
APPELLATA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.12.2015, la , otteneva dal Parte_6
Tribunale di Cosenza ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutivo nei confronti degli odierni opponenti, relativamente ad una esposizione debitoria derivante dal saldo del conto corrente n. 12028H (poi divenuto 120228.24 a seguito di fusione pe incorporazione di originaria controparte), sul quale era stata accordata un'apertura Controparte_6
di credito.
Con atto di citazione notificato tempestivamente, (cessionaria, per Parte_7
trasferimento di ramo di azienda, dell'originario rapporto intestato a Controparte_7
), nella qualità di debitore principale nonché ,
[...] Parte_2 [...]
, e , n.q. di fideiussori, Parte_4 Parte_5 Parte_3
2 proponevano opposizione al suddetto decreto ingiuntivo chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto e, nel merito, la revoca dello stesso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
In particolare, l'opponente eccepiva la nullità della fideiussione per la violazione degli artt.
1956 e 1957 c.c.; la mancanza del contratto di apertura di credito;
nullità parziale del contratto di conto corrente per la applicazione illegittima delle CMS nonché per la variazione unilaterale dell'interesse passivo, per la omessa indicazione del tasso moratorio ed, infine, per la capitalizzazione illecita degli interessi.
Si costituiva in giudizio la (da adesso “ ), contestando Controparte_8 Pt_6
le avverse deduzioni e richieste, chiedendo, l'integrale rigetto dell'opposizione. Nello
specifico, lamentava la assoluta genericità delle contestazioni degli opponenti in relazione al contratto di conto corrente nonché l'infondatezza di quelle sollevate in ordine alle fideiussioni.
Non accolta l'istanza di sospensione di provvisoria esecutorietà del decreto opposto,
venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c..
Ammessa la ctu contabile, all'udienza del 7.12.2018 le parti concludevano come da verbale e il G.I. assumeva la causa in decisione, assegnando i termini i cui all'art. 190 cpc.
Con la comparsa conclusionale gli opponenti eccepivano la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e l'usurarietà della CMS.
Part La società , unitamente ai Sigg. , Parte_1 Parte_2
Part Part
, e , con atto di citazione Parte_4 Parte_5 Parte_3
regolarmente notificata, interponeva appello avverso la sentenza sentenza parziale n.
1364/2019 (doc. n. 1), resa il 25 giugno 2019 dal Tribunale di Cosenza, Seconda Sezione
Civile, pubblicata il 25 giugno 2019, il cui dispositivo così recita: “Il Tribunale, non
definitivamente pronunciando, sulla causa iscritta al n. 1246 del 2016 RG, così provvede:
1) Rigetta la domanda di nullità delle fideiussioni;
2) Disattese le eccezioni sul rapporto di conto corrente di cui in parte motiva, rimette la causa sul
ruolo istruttoria come da separata ordinanza;
3) Spese al definitivo”.
3 Concludeva chiedendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, cosi provvedere:
- nel merito, in riforma della sentenza parziale n. 1364/2019 resa il 25 giugno 2019 dal Tribunale di
Cosenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Dott. Antonio
Giovanni Provazza, nella causa n. 1246/2016, accogliere la domanda originariamente proposta
nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dalla e dai Parte_1
sigg. , quest'ultimo in proprio ed in qualità di l.r.p.t., Parte_2 Parte_4
e nei termini precisati nelle conclusioni
[...] Parte_5 Parte_3
difensive articolate nel giudizio di primo grado avanti il Tribunale di Cosenza, limitatamente alla
nullità delle fideiussioni e con preciso riferimento all'oggetto della sentenza parziale impugnata;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle fideiussioni prestate dai sigg.
[...]
, , e , Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_3
sottoscritte con contratto del 27.03.2009 per decadenza ex art. 1957 c.c., oltre che per violazione dei
doveri di buona fede e correttezza nei rapporti con i fideiussori e comunque, la nullità della
fideiussione omnibus perché conforme allo schema ABI vietato e sottoscritto in violazione degli
articoli 2 e 14 della legge n. 287/1990 e del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, Banca d'Italia ed
in ogni caso, per tutti i motivi di fatto e diritto che saranno ravvisati dall'Ecc.ma Corte d'Appello;
- revocare e/o dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 46/2016 emesso dal Tribunale di
Cosenza il 12.01.2016, per le motivazioni esposte in narrativa nei confronti dei fideiussori per nullità
e decadenza delle fideiussioni;
- con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per
entrambi i gradi di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto avvocato ex art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva cessionaria del credito della Controparte_1 Controparte_9
contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
[...]
Dopo una serie di rinvii, parte appellante depositava, in data 08.10.2025 atto della rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. stante il raggiunto accordo per la definizione del contenzioso e di tutte le questioni pendenti.
In data 10.10.2025 parte appellata depositava atto di accettazione della predetta rinuncia.
4 Quindi, con ordinanza del 20.10.2025 la causa veniva anticipata all'udienza del
11.11.2025 per la decisione.
La Corte adita, dunque, deve limitarsi a prendere atto della suddetta rinuncia, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello.
Compensa le spese.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. AL Nicola Filardo
5
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 193/2020 RGAC vertente
TRA
La ( , corrente in Rende (Cs), C.da Cutura, Via Parte_1 P.IVA_1
Spagna, in persona del sig. , nato a [...], il [...], Parte_2
( che agisce altresì in proprio, in qualità di fideiussore ed i sigg. CodiceFiscale_1
, nata il [...] a [...] , Parte_3 CodiceFiscale_2 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_4 CodiceFiscale_3 [...]
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), anch'essi Parte_5 CodiceFiscale_4
nella qualità di fideiussori, ai fini del presente giudizio di appello, rappresentati e difesi dall'avv. Aurora Arone ( ), presso il cui studio in Cosenza, Via CodiceFiscale_5
AL RR n. 22/a eleggono domicilio, in virtù di mandato alle liti conferito nel primo grado di giudizio con procura, apposta a margine dell'atto di citazione, rilasciata a norma dell'art. 83 C.p.c.
APPELLANTI
E
1 società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai sensi Controparte_1
dell'art. 3 della Legge n.130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Roma, via Piemonte n.38,
codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
, rappresentata, giusta procura speciale del 12 marzo 2018 a rogito del Notaio P.IVA_2
di Roma (Rep.56232, Racc.28372), registrata a Roma 5 in data 12 marzo 2018 Persona_1
n. 3987 Serie 1/T, dal suo procuratore , con sede in Roma, via Controparte_2
Piemonte n. 38, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma
, REA n. RM-30897, Rappresentante del “Gruppo IVA Credito Fondiario” - P.IVA_3
Partita IVA , Capogruppo del “Gruppo Bancario Credito Fondiario”, in persona P.IVA_4
del procuratore speciale Dr. giusta procura rilasciata dal Dr. Controparte_3 CP_4
, nella qualità di Direttore Generale del , con firma autenticata
[...] Controparte_2
in data 11 settembre 2019 dal Notaio di Roma (Rep. 12122, Racc. 5848), Per_2 CP_5
registrata a Roma 4 il 16 settembre 2019 al n. 28349 serie 1T, rappresentato e difeso, in forza della procura ad litem redatta su foglio separato posto in calce all'atto di costituzione in appello, dall'Avv. Flavio GODINO (C.F. ) del Foro di Lamezia C.F._6
Terme,
APPELLATA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.12.2015, la , otteneva dal Parte_6
Tribunale di Cosenza ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutivo nei confronti degli odierni opponenti, relativamente ad una esposizione debitoria derivante dal saldo del conto corrente n. 12028H (poi divenuto 120228.24 a seguito di fusione pe incorporazione di originaria controparte), sul quale era stata accordata un'apertura Controparte_6
di credito.
Con atto di citazione notificato tempestivamente, (cessionaria, per Parte_7
trasferimento di ramo di azienda, dell'originario rapporto intestato a Controparte_7
), nella qualità di debitore principale nonché ,
[...] Parte_2 [...]
, e , n.q. di fideiussori, Parte_4 Parte_5 Parte_3
2 proponevano opposizione al suddetto decreto ingiuntivo chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto e, nel merito, la revoca dello stesso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
In particolare, l'opponente eccepiva la nullità della fideiussione per la violazione degli artt.
1956 e 1957 c.c.; la mancanza del contratto di apertura di credito;
nullità parziale del contratto di conto corrente per la applicazione illegittima delle CMS nonché per la variazione unilaterale dell'interesse passivo, per la omessa indicazione del tasso moratorio ed, infine, per la capitalizzazione illecita degli interessi.
Si costituiva in giudizio la (da adesso “ ), contestando Controparte_8 Pt_6
le avverse deduzioni e richieste, chiedendo, l'integrale rigetto dell'opposizione. Nello
specifico, lamentava la assoluta genericità delle contestazioni degli opponenti in relazione al contratto di conto corrente nonché l'infondatezza di quelle sollevate in ordine alle fideiussioni.
Non accolta l'istanza di sospensione di provvisoria esecutorietà del decreto opposto,
venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c..
Ammessa la ctu contabile, all'udienza del 7.12.2018 le parti concludevano come da verbale e il G.I. assumeva la causa in decisione, assegnando i termini i cui all'art. 190 cpc.
Con la comparsa conclusionale gli opponenti eccepivano la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e l'usurarietà della CMS.
Part La società , unitamente ai Sigg. , Parte_1 Parte_2
Part Part
, e , con atto di citazione Parte_4 Parte_5 Parte_3
regolarmente notificata, interponeva appello avverso la sentenza sentenza parziale n.
1364/2019 (doc. n. 1), resa il 25 giugno 2019 dal Tribunale di Cosenza, Seconda Sezione
Civile, pubblicata il 25 giugno 2019, il cui dispositivo così recita: “Il Tribunale, non
definitivamente pronunciando, sulla causa iscritta al n. 1246 del 2016 RG, così provvede:
1) Rigetta la domanda di nullità delle fideiussioni;
2) Disattese le eccezioni sul rapporto di conto corrente di cui in parte motiva, rimette la causa sul
ruolo istruttoria come da separata ordinanza;
3) Spese al definitivo”.
3 Concludeva chiedendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, cosi provvedere:
- nel merito, in riforma della sentenza parziale n. 1364/2019 resa il 25 giugno 2019 dal Tribunale di
Cosenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Dott. Antonio
Giovanni Provazza, nella causa n. 1246/2016, accogliere la domanda originariamente proposta
nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dalla e dai Parte_1
sigg. , quest'ultimo in proprio ed in qualità di l.r.p.t., Parte_2 Parte_4
e nei termini precisati nelle conclusioni
[...] Parte_5 Parte_3
difensive articolate nel giudizio di primo grado avanti il Tribunale di Cosenza, limitatamente alla
nullità delle fideiussioni e con preciso riferimento all'oggetto della sentenza parziale impugnata;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle fideiussioni prestate dai sigg.
[...]
, , e , Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_3
sottoscritte con contratto del 27.03.2009 per decadenza ex art. 1957 c.c., oltre che per violazione dei
doveri di buona fede e correttezza nei rapporti con i fideiussori e comunque, la nullità della
fideiussione omnibus perché conforme allo schema ABI vietato e sottoscritto in violazione degli
articoli 2 e 14 della legge n. 287/1990 e del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, Banca d'Italia ed
in ogni caso, per tutti i motivi di fatto e diritto che saranno ravvisati dall'Ecc.ma Corte d'Appello;
- revocare e/o dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 46/2016 emesso dal Tribunale di
Cosenza il 12.01.2016, per le motivazioni esposte in narrativa nei confronti dei fideiussori per nullità
e decadenza delle fideiussioni;
- con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per
entrambi i gradi di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto avvocato ex art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva cessionaria del credito della Controparte_1 Controparte_9
contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
[...]
Dopo una serie di rinvii, parte appellante depositava, in data 08.10.2025 atto della rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. stante il raggiunto accordo per la definizione del contenzioso e di tutte le questioni pendenti.
In data 10.10.2025 parte appellata depositava atto di accettazione della predetta rinuncia.
4 Quindi, con ordinanza del 20.10.2025 la causa veniva anticipata all'udienza del
11.11.2025 per la decisione.
La Corte adita, dunque, deve limitarsi a prendere atto della suddetta rinuncia, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello.
Compensa le spese.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. AL Nicola Filardo
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