Sentenza 5 febbraio 1968
Massime • 1
La controversia relativa al diritto del curatore fallimentare al rimborso delle spese della procedura concorsuale ed alla percezione del compenso e non solo strettamente inerente alle operazioni fallimentari, ma deriva addirittura dal fallimento, nel quale trova origine e causa. Pertanto, la detta controversia- anche se sorge nel corso di un normale procedimento esecutivo- rientra tra quelle di Competenza del tribunale fallimentare, ai sensi dell'art 24 RD 16 marzo 1942, n 267, in relazione al combinato disposto degli artt.512, 17 e 9 cod. proc. civ.,secondo il quale il giudizio di cognizione originato dalle contestazioni in Sede di distribuzione del prezzo (giudizio avente carattere di autonomia) e regolato dalle norme ad esso proprie, e quindi non solo da quelle sulla Competenza per valore, contenute nell'art. 17 richiamato dall'art.512, ma anche da quelle sulla Competenza per materia (art.9 stesso codice). ( nella specie si trattava di controversia insorta dinanzi al pretore in Sede di distribuzione del prezzo tra esattore delle imposte e curatore del fallimento. La Corte ha ritenuto che tale controversia,anche se di valore rientrante nei limiti della Competenza del pretore, e devoluta ratione materiae al tribunale fallimentare).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/02/1968, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1968 |
Testo completo
La controversia relativa al diritto del curatore fallimentare al rimborso delle spese della procedura concorsuale ed alla percezione del compenso e non solo strettamente inerente alle operazioni fallimentari, ma deriva addirittura dal fallimento, nel quale trova origine e causa. Pertanto, la detta controversia- anche se sorge nel corso di un normale procedimento esecutivo- rientra tra quelle di Competenza del tribunale fallimentare, ai sensi dell'art 24 RD 16 marzo 1942, n 267, in relazione al combinato disposto degli artt.512, 17 e 9 cod. proc. civ.,secondo il quale il giudizio di cognizione originato dalle contestazioni in Sede di distribuzione del prezzo (giudizio avente carattere di autonomia) e regolato dalle norme ad esso proprie, e quindi non solo da quelle sulla Competenza per valore, contenute nell'art. 17 richiamato dall'art.512, ma anche da quelle sulla Competenza per materia (art.9 stesso codice). ( nella specie si trattava di controversia insorta dinanzi al pretore in Sede di distribuzione del prezzo tra esattore delle imposte e curatore del fallimento. La Corte ha ritenuto che tale controversia,anche se di valore rientrante nei limiti della Competenza del pretore, e devoluta ratione materiae al tribunale fallimentare).*