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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 33259 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2024 e vertente tra
ATTORI Parte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Luca Ripoli
E
CONVENUTO Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Moretti e Michele Pierdonati
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli attori hanno impugnato la delibera del 14.6.2021 con cui l'assemblea del convenuto stabiliva “di affidare l'incarico all'Architetto CP_1 CP_2 con studio in via del Corso 440, di verificare gli interventi da
[...] CP_1
eseguire per assicurare la sicurezza del fabbricato contro le azioni sismiche
relazionando in ordine alla possibilità di fruire per i predetti interventi delle
detrazioni fiscali per il cosiddetto sismabonus.”
Hanno innanzitutto dedotto – a sostegno dell'impugnazione – che il verbale assembleare non consente di individuare nominativamente quali siano i condomini che hanno espresso il voto favorevole – con la relativa rappresentanza millesimale –
impedendo così un controllo sull'effettiva sussistenza della maggioranza deliberativa richiesta dall'art. 1136 cod. civ..
Hanno inoltre dedotto – in subordine – che la delibera è comunque illegittima in quanto non è stato allegato alcun preventivo del professionista incaricato e non è stata dunque determinata la relativa spesa da sostenere.
Hanno chiesto la conseguente declaratoria di nullità – ovvero l'annullamento – della delibera impugnata.
Il – nel costituirsi – ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha CP_1
chiesto il conseguente rigetto.
Sono stati concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e all'udienza del
22.10.2024 – senza l'espletamento di attività istruttorie – la causa è stata trattenuta in decisione.
Il giudicante – sulla base di tali brevi premesse – rileva quanto segue. La domanda deve essere accolta.
Il primo ed assorbente motivo d'impugnazione – di natura formale – appare fondato e comporta il conseguente annullamento della delibera.
Deve infatti rilevarsi la totale genericità del richiamato verbale assembleare nel quale
– senza alcuna possibile identificazione dei singoli votanti (assenzienti e dissenzienti)
– viene semplicemente riferito che “l'assemblea delibera di affidare l'incarico…”.
L'individuazione nominativa di ciascun votante – con la rispettiva quota millesimale
– appare invece indispensabile al fine di verificare l'esistenza della maggioranza prescritta per ciascuna delibera (anche con riferimento all'elemento reale) e di valutare inoltre eventuali conflitti di interessi.
Deve dunque ritenersi la non conformità alla disciplina legale di un verbale
assembleare in cui sia omessa la specificazione nominativa dei singoli condòmini
favorevoli e contrari – con le loro quote di partecipazione – e si attesti
semplicemente il risultato della votazione (per tutte, cfr. Cass. – sez. un. – 7.3.2005,
n. 4806).
Deve solo aggiungersi che il “foglio presenze” (pur allegato al verbale) non vale nella fattispecie ad escludere tale vizio formale in quanto – non risultando un'espressa adozione “all'unanimità” della delibera – non consente comunque di ritenere per relationem che la stessa sia stata effettivamente supportata dal voto favorevole di tutti i condòmini intervenuti in assemblea (con le relative rappresentanze millesimali). Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto (liquidate ex d.m.
55/2014 ai minimi per valore indeterminabile e con esclusione della fase istruttoria).
P.Q.M.
annulla la delibera impugnata;
condanna il convenuto a rimborsare agli attori le spese processuali, CP_1
liquidate in complessivi € 2.906,00 per compensi ed € 545,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cassa come per legge.
15.1.2025. IL UD
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 33259 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2024 e vertente tra
ATTORI Parte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Luca Ripoli
E
CONVENUTO Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Moretti e Michele Pierdonati
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli attori hanno impugnato la delibera del 14.6.2021 con cui l'assemblea del convenuto stabiliva “di affidare l'incarico all'Architetto CP_1 CP_2 con studio in via del Corso 440, di verificare gli interventi da
[...] CP_1
eseguire per assicurare la sicurezza del fabbricato contro le azioni sismiche
relazionando in ordine alla possibilità di fruire per i predetti interventi delle
detrazioni fiscali per il cosiddetto sismabonus.”
Hanno innanzitutto dedotto – a sostegno dell'impugnazione – che il verbale assembleare non consente di individuare nominativamente quali siano i condomini che hanno espresso il voto favorevole – con la relativa rappresentanza millesimale –
impedendo così un controllo sull'effettiva sussistenza della maggioranza deliberativa richiesta dall'art. 1136 cod. civ..
Hanno inoltre dedotto – in subordine – che la delibera è comunque illegittima in quanto non è stato allegato alcun preventivo del professionista incaricato e non è stata dunque determinata la relativa spesa da sostenere.
Hanno chiesto la conseguente declaratoria di nullità – ovvero l'annullamento – della delibera impugnata.
Il – nel costituirsi – ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha CP_1
chiesto il conseguente rigetto.
Sono stati concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e all'udienza del
22.10.2024 – senza l'espletamento di attività istruttorie – la causa è stata trattenuta in decisione.
Il giudicante – sulla base di tali brevi premesse – rileva quanto segue. La domanda deve essere accolta.
Il primo ed assorbente motivo d'impugnazione – di natura formale – appare fondato e comporta il conseguente annullamento della delibera.
Deve infatti rilevarsi la totale genericità del richiamato verbale assembleare nel quale
– senza alcuna possibile identificazione dei singoli votanti (assenzienti e dissenzienti)
– viene semplicemente riferito che “l'assemblea delibera di affidare l'incarico…”.
L'individuazione nominativa di ciascun votante – con la rispettiva quota millesimale
– appare invece indispensabile al fine di verificare l'esistenza della maggioranza prescritta per ciascuna delibera (anche con riferimento all'elemento reale) e di valutare inoltre eventuali conflitti di interessi.
Deve dunque ritenersi la non conformità alla disciplina legale di un verbale
assembleare in cui sia omessa la specificazione nominativa dei singoli condòmini
favorevoli e contrari – con le loro quote di partecipazione – e si attesti
semplicemente il risultato della votazione (per tutte, cfr. Cass. – sez. un. – 7.3.2005,
n. 4806).
Deve solo aggiungersi che il “foglio presenze” (pur allegato al verbale) non vale nella fattispecie ad escludere tale vizio formale in quanto – non risultando un'espressa adozione “all'unanimità” della delibera – non consente comunque di ritenere per relationem che la stessa sia stata effettivamente supportata dal voto favorevole di tutti i condòmini intervenuti in assemblea (con le relative rappresentanze millesimali). Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto (liquidate ex d.m.
55/2014 ai minimi per valore indeterminabile e con esclusione della fase istruttoria).
P.Q.M.
annulla la delibera impugnata;
condanna il convenuto a rimborsare agli attori le spese processuali, CP_1
liquidate in complessivi € 2.906,00 per compensi ed € 545,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cassa come per legge.
15.1.2025. IL UD