Articolo 4 della Legge 4 agosto 1965, n. 1027
Articolo 3Articolo 5
Versione
22 settembre 1965
Art. 4.
Durante il primo quinquennio di servizio, i vincitori immessi nel ruolo non potranno ottenere il trasferimento, a domanda, in Tina sede diversa da quella cui verranno assegnati con il decreto di nomina.
Resta salva la facolta' dell'Amministrazione di trasferire il predetto personale per esigenze di servizio.
Entrata in vigore il 22 settembre 1965